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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/05/2024, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
1099/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO NZ – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla via C.F._1
Simonetti, n°22/a presso lo studio dell'avv.to Roberta Annarita Cuomo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera 2022/2080/GP del Consiglio dell'ordine degli avvocati di TO NZ del
15.7.2022
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' resso il Tribunale di TO NZ CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 31.01.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ribadendo le
1 condizioni già omologate in sede di separazione, con rivalutazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Il P.M., in data 13.05.2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 31.05.2012 in TO NZ e che dall'unione è nata, il 20.09.2005, la Controparte_1
figlia , ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con Per_1
conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale.
A fondamento della domanda, ha dedotto che il Tribunale di TO NZ ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 3456 del 23.04.2018 e che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente non è intervenuta alcuna riconciliazione.
All'udienza presidenziale, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Presidente ha confermato i provvedimenti adottati in sede di separazione (in cui è stato previsto: l'assegnazione della casa coniugale alla;
l'affidamento Pt_1 condiviso della figlia all'epoca minorenne con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario per due pomeriggi alla settimana, due finesettimana alternati al mese, durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza annuale, nonché nel periodo estivo per 15 giorni;
un contributo di euro 250,00 a carico Org_ del padre a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie) ed è stato nominato il giudice istruttore.
All'udienza del 19.10.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, e la causa è stata rinviata per acquisire il verbale di comparizione dei coniugi del giudizio di separazione consensuale e il decreto di omologa, nonché per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza depositata in data
01.02.2024 in sostituzione dell'udienza del 31.01.2024, verificato il deposito della documentazione richiesta e viste le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, la causa è stata riserva al Collegio assegnando solo il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., stante la contumacia di controparte, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Domanda di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di TO NZ (udienza del 28.03.2018) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto n. 3456/2014 del 24.04.2018.
2 Da quel momento i coniugi non si sono più riconciliati;
pertanto, avendo la ricorrente ribadito la volontà di divorziare - all'udienza presidenziale del 28.06.2023 ha dichiarato di non avere più alcun contatto con il coniuge e che questi, oltre a non versare l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, non vede neppure la figlia da tempo - in mancanza di controdeduzioni da parte del resistente, rimasto contumace, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale del matrimonio sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dunque, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in causa.
Provvedimenti accessori.
Si precisa che alcuna statuizione va adottata in merito all'affidamento, alla collocazione e al regime di visita della figlia (nata il [...]), avendo ella raggiunto la maggiore età nelle more Per_1
del giudizio.
Occorre unicamente valutare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la figlia.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Al principio di autoresponsabilità del figlio, che obbliga questi a non abusare del suo diritto, si contrappone il principio di responsabilità genitoriale, che obbliga al mantenimento del figlio a prescindere dalla qualificazione dello status (Corte Cost. 13 maggio 1998 n. 166); dal complesso delle norme che regolano la filiazione, illuminate dalla disposizione contenuta nell'art. 30 della
Costituzione, emerge che il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società. Per cui, il significato dell'art. 337 septies c.c. non è quello di costituire ex novo il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, bensì quello di prevedere al tempo stesso una causa di estinzione (l'indipendenza economica) dei doveri genitoriali che altrimenti si protraggono ex lege oltre la minore età, e le modalità con le quali questo dovere - ove non sussista la predetta causa di estinzione - può essere assolto nei confronti dei figli maggiorenni in caso di separazione, divorzio, ecc.. Conseguentemente, l'obbligo legale di mantenimento che grava sui genitori si estingue per effetto del raggiungimento della indipendenza economica - o per effetto della colpevole inerzia nell'inserimento del mondo del lavoro - e, come tutti i fatti estintivi, in base ai principi generali
3 previsti in tema di riparto dell'onere della prova, deve essere provato dal debitore, ovvero dal genitore obbligato, e non dal figlio o dal genitore presso il quale convive.
Nel caso in esame, si osserva che la figlia è appena diventata maggiorenne per cui deve Per_1
presumersi, in assenza di prove di segno contrario offerte dal resistente, che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
In ordine alla misura dell'assegno, occorre considerare i redditi delle parti: a tal proposito, all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come cameriera e che il resistente ha sempre lavorato nel campo ittico. Nulla, però, risulta documentato in ordine ai redditi rispettivamente percepiti;
al riguardo parte ricorrente ha depositato unicamente attestazione ISEE per l'anno 2022 e attestazione ISEE per l'anno 2023 da cui, quale somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare, risulta, rispettivamente, l'importo di euro 5.740,00 e di euro 6.269,00.
Dunque, sulla scorta di tali elementi, dell'inevitabile aumento delle esigenze della figlia e del tempo trascorso dalla separazione consensuale (omologata il 24.04.2018 previa comparizione dei coniugi all'udienza del 28.03.2018) - in cui le parti hanno pattuito l'importo mensile di euro 250,00 - si ritiene equo determinare in euro 300,00 l'assegno che mensilmente il resistente è tenuto a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia , da rivalutare annualmente secondo gli Per_1
indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia, maggiorenne non autosufficiente, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, tenuto conto della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO NZ, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (nata a [...] Parte_1
il 22.11.1989) e (nato a [...] il [...]) in data 31.5.2012; Controparte_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad l'assegno Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne Per_1
4 economicamente non autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di TO NZ per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(Atto n.17, parte I, serie A, anno 1999 del Comune di TO NZ);
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in TO NZ, nella camera di consiglio del 15.05.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO NZ – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla via C.F._1
Simonetti, n°22/a presso lo studio dell'avv.to Roberta Annarita Cuomo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera 2022/2080/GP del Consiglio dell'ordine degli avvocati di TO NZ del
15.7.2022
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' resso il Tribunale di TO NZ CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 31.01.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ribadendo le
1 condizioni già omologate in sede di separazione, con rivalutazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Il P.M., in data 13.05.2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 31.05.2012 in TO NZ e che dall'unione è nata, il 20.09.2005, la Controparte_1
figlia , ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con Per_1
conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale.
A fondamento della domanda, ha dedotto che il Tribunale di TO NZ ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 3456 del 23.04.2018 e che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente non è intervenuta alcuna riconciliazione.
All'udienza presidenziale, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Presidente ha confermato i provvedimenti adottati in sede di separazione (in cui è stato previsto: l'assegnazione della casa coniugale alla;
l'affidamento Pt_1 condiviso della figlia all'epoca minorenne con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario per due pomeriggi alla settimana, due finesettimana alternati al mese, durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza annuale, nonché nel periodo estivo per 15 giorni;
un contributo di euro 250,00 a carico Org_ del padre a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie) ed è stato nominato il giudice istruttore.
All'udienza del 19.10.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, e la causa è stata rinviata per acquisire il verbale di comparizione dei coniugi del giudizio di separazione consensuale e il decreto di omologa, nonché per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza depositata in data
01.02.2024 in sostituzione dell'udienza del 31.01.2024, verificato il deposito della documentazione richiesta e viste le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, la causa è stata riserva al Collegio assegnando solo il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., stante la contumacia di controparte, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Domanda di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di TO NZ (udienza del 28.03.2018) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto n. 3456/2014 del 24.04.2018.
2 Da quel momento i coniugi non si sono più riconciliati;
pertanto, avendo la ricorrente ribadito la volontà di divorziare - all'udienza presidenziale del 28.06.2023 ha dichiarato di non avere più alcun contatto con il coniuge e che questi, oltre a non versare l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, non vede neppure la figlia da tempo - in mancanza di controdeduzioni da parte del resistente, rimasto contumace, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale del matrimonio sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dunque, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in causa.
Provvedimenti accessori.
Si precisa che alcuna statuizione va adottata in merito all'affidamento, alla collocazione e al regime di visita della figlia (nata il [...]), avendo ella raggiunto la maggiore età nelle more Per_1
del giudizio.
Occorre unicamente valutare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la figlia.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Al principio di autoresponsabilità del figlio, che obbliga questi a non abusare del suo diritto, si contrappone il principio di responsabilità genitoriale, che obbliga al mantenimento del figlio a prescindere dalla qualificazione dello status (Corte Cost. 13 maggio 1998 n. 166); dal complesso delle norme che regolano la filiazione, illuminate dalla disposizione contenuta nell'art. 30 della
Costituzione, emerge che il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società. Per cui, il significato dell'art. 337 septies c.c. non è quello di costituire ex novo il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, bensì quello di prevedere al tempo stesso una causa di estinzione (l'indipendenza economica) dei doveri genitoriali che altrimenti si protraggono ex lege oltre la minore età, e le modalità con le quali questo dovere - ove non sussista la predetta causa di estinzione - può essere assolto nei confronti dei figli maggiorenni in caso di separazione, divorzio, ecc.. Conseguentemente, l'obbligo legale di mantenimento che grava sui genitori si estingue per effetto del raggiungimento della indipendenza economica - o per effetto della colpevole inerzia nell'inserimento del mondo del lavoro - e, come tutti i fatti estintivi, in base ai principi generali
3 previsti in tema di riparto dell'onere della prova, deve essere provato dal debitore, ovvero dal genitore obbligato, e non dal figlio o dal genitore presso il quale convive.
Nel caso in esame, si osserva che la figlia è appena diventata maggiorenne per cui deve Per_1
presumersi, in assenza di prove di segno contrario offerte dal resistente, che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
In ordine alla misura dell'assegno, occorre considerare i redditi delle parti: a tal proposito, all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come cameriera e che il resistente ha sempre lavorato nel campo ittico. Nulla, però, risulta documentato in ordine ai redditi rispettivamente percepiti;
al riguardo parte ricorrente ha depositato unicamente attestazione ISEE per l'anno 2022 e attestazione ISEE per l'anno 2023 da cui, quale somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare, risulta, rispettivamente, l'importo di euro 5.740,00 e di euro 6.269,00.
Dunque, sulla scorta di tali elementi, dell'inevitabile aumento delle esigenze della figlia e del tempo trascorso dalla separazione consensuale (omologata il 24.04.2018 previa comparizione dei coniugi all'udienza del 28.03.2018) - in cui le parti hanno pattuito l'importo mensile di euro 250,00 - si ritiene equo determinare in euro 300,00 l'assegno che mensilmente il resistente è tenuto a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia , da rivalutare annualmente secondo gli Per_1
indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia, maggiorenne non autosufficiente, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, tenuto conto della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO NZ, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (nata a [...] Parte_1
il 22.11.1989) e (nato a [...] il [...]) in data 31.5.2012; Controparte_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad l'assegno Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne Per_1
4 economicamente non autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di TO NZ per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(Atto n.17, parte I, serie A, anno 1999 del Comune di TO NZ);
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in TO NZ, nella camera di consiglio del 15.05.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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