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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3453/2019 del 29.03.2019 pronunziata dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 4598/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
AVV. (C.F. ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), alla Via E. De Filippo, n. 7, rappresentato e difeso da sé stesso, nonché, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Ermenegildo Loffredo (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Bacoli (NA), alla Via Giulio Cesare 190;
APPELLATO CONTUMACE
1 NONCHÉ
, residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
INTERVENTORE EX LEGE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato al e a l'avv. Controparte_1 CP_2 Pt_1 ha proposto querela di falso in via principale per far dichiarare la falsità del verbale di
[...] accertamento di violazione del Codice della strada n. 7348/2013/V Prot. 6865/2013, notificato il 21.10.2013 e recante l'intimazione al pagamento della somma di € 41,00 a titolo di sanzione amministrativa.
In particolare, l'attore ha dedotto che il verbale era stato emesso sulla base della ritenuta violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) perchè in data 3.08.2023, alle ore 23:52, il veicolo Toyota Yaris tg. DK812XK, di sua proprietà, si trovava in sosta presso la via Miliscola in Bacoli (NA), al civico n. 6, in violazione del divieto imposto da apposita segnaletica verticale. A tal riguardo, l'attore ha lamentato la sussistenza di una falsità ideologica nell'atto, ritenendo che esso attestasse fatti non corrispondenti alla realtà. In particolare, ha sostenuto che il veicolo non era in sosta in un'area soggetta al divieto, poiché la segnaletica verticale indicante il divieto di sosta era collocata “qualche metro in avanti” rispetto alla posizione dell'autovettura.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente le deduzioni avversarie e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo che la collocazione del segnale stradale recante il divieto di sosta fosse idonea a rendere chiaramente percepibile e conoscibile l'estensione del divieto medesimo anche nel punto in cui era stata accertata la sosta del veicolo dell'attore.
Non si è costituito l'Ausiliario del Traffico, , autore del verbale oggetto di CP_2 impugnazione.
All'udienza ex art. 223 c.p.c. è stato acquisito l'originale del documento impugnato per falso, in presenza del Pubblico Ministero, procedendosi alla redazione del relativo verbale volto a descriverne lo stato materiale, risultato integro e privo di abrasioni, cancellazioni o altre alterazioni visibili.
Assunto l'interrogatorio formale dell'ausiliario verbalizzante ed escussi i soli testi di parte attrice, il Tribunale, con sentenza n. 4598/2019, ha dichiarato l'inammissibilità della querela
2 proposta, rilevando come essa non fosse diretta a privare di fede pubblica i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma piuttosto a contestare la portata applicativa di una prescrizione di divieto contenuta in un cartello stradale, così come interpretata ed apprezzata dal pubblico ufficiale verbalizzante. Il Giudice di primo grado ha osservato che la circostanza della cui falsità parte querelante si lamentava riguardava esclusivamente una valutazione espressa dal verbalizzante, configurandosi, dunque, come “una contestazione, nel merito, della legittimità dell'accertamento di violazione delle norme del codice della strada e della conseguente sanzione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestando la correttezza del Parte_1 provvedimento sotto tre distinti profili:
1. con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta, eccependo che il verbale contestato integrerebbe un'ipotesi di falso ideologico;
2. con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, deducendo che, una volta riconosciuta l'ammissibilità e la fondatezza della querela di falso, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di soccombenza in capo al e all'ausiliario CP_1 verbalizzante. Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale tenuta dall'amministrazione locale, connotata da dolo o quantomeno da colpa grave, nonché da resistenza temeraria e da comportamenti dilatori, integrerebbe gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, co. III, c.p.c., giustificando la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, nonché di una somma equitativamente determinata in suo favore;
3. con il terzo motivo, formulato in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, deducendo la ricorrenza dei presupposti per la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Nessuna delle parti appellate si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 3.06.2025, dopo che in data 20.04.2020 il Procuratore Generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo all'appellante, unica parte costituita, il termine di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Con la comparsa conclusionale depositata il 2.09.2025, l'appellante ha introdotto un nuovo motivo relativo all'erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la tardività e, dunque, l'inammissibilità della censura formulata dall'appellante relativa alla non corretta interpretazione da parte del Giudice di primo grado della prova testimoniale e della documentazione in atti, poiché introdotta soltanto con la comparsa conclusionale, memoria di natura e contenuto argomentativi.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, assumendo la sussistenza di un falso ideologico. A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato l'oggetto della querela come censura rivolta alla validità ed efficacia della prescrizione derivante dalla segnaletica stradale, mentre la contestazione investiva la veridicità della circostanza di fatto attestata nel verbale (e cioè “la collocazione dell'autoveicolo in area consentita anziché vietata”): secondo la prospettazione attorea, infatti, nel giorno e nell'ora indicati nel verbale, il veicolo non si trovava nell'area delimitata dal divieto di sosta, bensì in posizione antecedente di alcuni metri rispetto a tale delimitazione.
Il motivo è infondato, dovendosi condividere la motivazione del Tribunale.
Va precisato che la querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 ss. c.p.c., costituisce rimedio volto a superare la fede privilegiata dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.) limitatamente alle attestazioni del pubblico ufficiale su fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza. Essa può riguardare esclusivamente la veridicità intrinseca delle relative attestazioni o l'integrità materiale del documento, restando, invece, estranea alle valutazioni o ricostruzioni fattuali operate dal verbalizzante.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la querela è inammissibile quando non sia diretta a privare un documento della sua efficacia probatoria, ossia della capacità di fare piena fede ai sensi di legge (cfr. Cass. n. 19626/2020 secondo la quale “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile”).
Nel caso di specie, la contestazione sollevata dall'appellante, concernente la pretesa inesistenza o inapplicabilità del divieto di sosta nel tratto in cui si trovava il veicolo, nonché la sua estensione lungo l'intera via, investe profili attinenti a qualificazioni giuridiche (individuazione del perimetro del segnale) e a valutazioni circa l'efficacia della segnaletica, aspetti che non possono essere sindacati mediante querela di falso.
4 La fede privilegiata dell'atto pubblico, infatti, si estende unicamente alle circostanze di fatto immediatamente percepite dal pubblico ufficiale (quali l'identità del veicolo, numero di targa, data e ora, circostanza che il veicolo fosse fermo), ma non ricomprende l'inferenza
“quel punto è soggetto a divieto”: si tratta, infatti, di una qualificazione valutativa che resta suscettibile di contestazione attraverso gli ordinari mezzi di prova e di scrutinio giuridico, senza necessità di esperire la querela di falso.
Pertanto, i motivi posti alla base della domanda dovevano essere fatti valere mediante l'ordinario rimedio dell'opposizione alla sanzione amministrativa. In tale prospettiva, la collocazione del veicolo rispetto alla segnaletica verticale non costituisce un fatto oggettivo assoluto, ma integra una constatazione dipendente dalle modalità di percezione dell'agente e delle condizioni del luogo (posizionamento del cartello, visibilità, presenza di altri veicoli, eventuale mancanza di segnaletica orizzontale di ausilio). Si tratta, pertanto, di una valutazione percettiva che può essere contestata dall'opponente senza necessità di ricorrere allo strumento della querela di falso (cfr. Cass. ordinanza n. 12925/2025 secondo la quale
“nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza-ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada (ma il principio ha, comunque, valenza generale), sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti.”; tra le altre in tal senso, Cass. SS.UU. n. 17355/2009: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”; Cass. nn. 2434/2011, 3705/2013, 29320/2022).
Sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice, in quanto la circostanza dedotta dall'appellante - relativa all'assoggettamento del tratto stradale ove era collocato il veicolo
5 alla prescrizione di divieto di sosta, in forza della segnaletica verticale - non integra un fatto oggettivo assistito da fede privilegiata, bensì una qualificazione valutativa sottratta all'ambito di operatività della querela di falso.
Per ragioni analoghe deve parimenti ritenersi infondata la doglianza falsità ideologica. Invero, ai fini della proponibilità della querela di falso, la falsità ideologica rilevante si identifica esclusivamente nella non veridicità delle attestazioni, da parte del pubblico ufficiale, di fatti avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti, restando invece escluse valutazioni, giudizi o qualificazioni soggettive contenute nell'atto. In ragione di ciò, possono costituire oggetto di querela le circostanze di natura percettiva (quali, ad esempio, l'effettiva presenza del veicolo, in un determinato momento, con una determinata targa), mentre restano estranee al perimetro dell'istituto le critiche attinenti alla ricostruzione fattuale o alla valutazione dell'agente circa l'efficacia della segnaletica o l'operatività del divieto nella zona interessata, trattandosi di questioni attinenti alla prova del fatto e al merito dell'illecito contestato e non alla veridicità delle circostanze oggettivamente percepite e attestate nel verbale.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il verbale sia stato falsificato o alterato, né che il pubblico ufficiale abbia scientemente attestato circostanze difformi dalla realtà. La deduzione secondo cui il veicolo sarebbe stato posizionato in un'area antecedente rispetto alla segnaletica verticale configura, infatti, una mera difesa di merito in ordine alla contestazione della violazione, e non un'ipotesi di falso ideologico rilevante ai fini dell'art. 221 c.p.c.. Va altresì rilevato che i rilievi fotografici prodotti non incidono su fatti oggettivi coperti da fede privilegiata, quali il tempo e il luogo dell'accertamento, ma si limitano a rappresentare elementi di fatto che, in quanto non attestati direttamente dal pubblico ufficiale, non sono suscettibili di contestazione mediante querela di falso.
In conclusione, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso, in quanto rivolta a profili estranei alla fede privilegiata dell'atto pubblico.
Il rigetto del primo motivo d'appello determina l'assorbimento del secondo, il cui esame risulta, pertanto, superfluo.
Parimenti infondato è il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultima parte, c.p.c., in considerazione della pretesa fondatezza sostanziale delle proprie ragioni e della condotta processuale del ritenuta non conforme ai doveri di CP_1 lealtà e probità.
La doglianza non merita accoglimento.
6 Innanzitutto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione totale o parziale delle spese di lite può essere disposta soltanto in presenza di soccombenza reciproca ovvero di altri gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi specificamente in motivazione. Nel caso di specie, la domanda proposta dall'attore è stata integralmente rigettata, sicché non ricorre alcuna ipotesi di soccombenza reciproca.
Quanto al comportamento processuale dell'appellato, ritenuto dall'appellante contrario ai doveri di lealtà e correttezza, va osservato che il nel corso del giudizio di primo CP_1 grado abbia tenuto condotte di tale natura.
Ne consegue il rigetto del motivo, con conferma della statuizione del primo giudice in punto di spese, in quanto correttamente il primo giudice ha applicato il principio di cui all'art. 91
c.p.c., ponendo le spese di lite a carico della parte attrice, integralmente soccombente.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone in ordine alle spese del presente grado di appello, stante la contumacia delle parti appellate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, V sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3453 del 29.03.2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3453/2019 del 29.03.2019 pronunziata dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 4598/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
AVV. (C.F. ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), alla Via E. De Filippo, n. 7, rappresentato e difeso da sé stesso, nonché, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Ermenegildo Loffredo (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Bacoli (NA), alla Via Giulio Cesare 190;
APPELLATO CONTUMACE
1 NONCHÉ
, residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
INTERVENTORE EX LEGE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato al e a l'avv. Controparte_1 CP_2 Pt_1 ha proposto querela di falso in via principale per far dichiarare la falsità del verbale di
[...] accertamento di violazione del Codice della strada n. 7348/2013/V Prot. 6865/2013, notificato il 21.10.2013 e recante l'intimazione al pagamento della somma di € 41,00 a titolo di sanzione amministrativa.
In particolare, l'attore ha dedotto che il verbale era stato emesso sulla base della ritenuta violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) perchè in data 3.08.2023, alle ore 23:52, il veicolo Toyota Yaris tg. DK812XK, di sua proprietà, si trovava in sosta presso la via Miliscola in Bacoli (NA), al civico n. 6, in violazione del divieto imposto da apposita segnaletica verticale. A tal riguardo, l'attore ha lamentato la sussistenza di una falsità ideologica nell'atto, ritenendo che esso attestasse fatti non corrispondenti alla realtà. In particolare, ha sostenuto che il veicolo non era in sosta in un'area soggetta al divieto, poiché la segnaletica verticale indicante il divieto di sosta era collocata “qualche metro in avanti” rispetto alla posizione dell'autovettura.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente le deduzioni avversarie e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo che la collocazione del segnale stradale recante il divieto di sosta fosse idonea a rendere chiaramente percepibile e conoscibile l'estensione del divieto medesimo anche nel punto in cui era stata accertata la sosta del veicolo dell'attore.
Non si è costituito l'Ausiliario del Traffico, , autore del verbale oggetto di CP_2 impugnazione.
All'udienza ex art. 223 c.p.c. è stato acquisito l'originale del documento impugnato per falso, in presenza del Pubblico Ministero, procedendosi alla redazione del relativo verbale volto a descriverne lo stato materiale, risultato integro e privo di abrasioni, cancellazioni o altre alterazioni visibili.
Assunto l'interrogatorio formale dell'ausiliario verbalizzante ed escussi i soli testi di parte attrice, il Tribunale, con sentenza n. 4598/2019, ha dichiarato l'inammissibilità della querela
2 proposta, rilevando come essa non fosse diretta a privare di fede pubblica i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma piuttosto a contestare la portata applicativa di una prescrizione di divieto contenuta in un cartello stradale, così come interpretata ed apprezzata dal pubblico ufficiale verbalizzante. Il Giudice di primo grado ha osservato che la circostanza della cui falsità parte querelante si lamentava riguardava esclusivamente una valutazione espressa dal verbalizzante, configurandosi, dunque, come “una contestazione, nel merito, della legittimità dell'accertamento di violazione delle norme del codice della strada e della conseguente sanzione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestando la correttezza del Parte_1 provvedimento sotto tre distinti profili:
1. con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta, eccependo che il verbale contestato integrerebbe un'ipotesi di falso ideologico;
2. con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, deducendo che, una volta riconosciuta l'ammissibilità e la fondatezza della querela di falso, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di soccombenza in capo al e all'ausiliario CP_1 verbalizzante. Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale tenuta dall'amministrazione locale, connotata da dolo o quantomeno da colpa grave, nonché da resistenza temeraria e da comportamenti dilatori, integrerebbe gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, co. III, c.p.c., giustificando la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, nonché di una somma equitativamente determinata in suo favore;
3. con il terzo motivo, formulato in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, deducendo la ricorrenza dei presupposti per la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Nessuna delle parti appellate si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 3.06.2025, dopo che in data 20.04.2020 il Procuratore Generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo all'appellante, unica parte costituita, il termine di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Con la comparsa conclusionale depositata il 2.09.2025, l'appellante ha introdotto un nuovo motivo relativo all'erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la tardività e, dunque, l'inammissibilità della censura formulata dall'appellante relativa alla non corretta interpretazione da parte del Giudice di primo grado della prova testimoniale e della documentazione in atti, poiché introdotta soltanto con la comparsa conclusionale, memoria di natura e contenuto argomentativi.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, assumendo la sussistenza di un falso ideologico. A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato l'oggetto della querela come censura rivolta alla validità ed efficacia della prescrizione derivante dalla segnaletica stradale, mentre la contestazione investiva la veridicità della circostanza di fatto attestata nel verbale (e cioè “la collocazione dell'autoveicolo in area consentita anziché vietata”): secondo la prospettazione attorea, infatti, nel giorno e nell'ora indicati nel verbale, il veicolo non si trovava nell'area delimitata dal divieto di sosta, bensì in posizione antecedente di alcuni metri rispetto a tale delimitazione.
Il motivo è infondato, dovendosi condividere la motivazione del Tribunale.
Va precisato che la querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 ss. c.p.c., costituisce rimedio volto a superare la fede privilegiata dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.) limitatamente alle attestazioni del pubblico ufficiale su fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza. Essa può riguardare esclusivamente la veridicità intrinseca delle relative attestazioni o l'integrità materiale del documento, restando, invece, estranea alle valutazioni o ricostruzioni fattuali operate dal verbalizzante.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la querela è inammissibile quando non sia diretta a privare un documento della sua efficacia probatoria, ossia della capacità di fare piena fede ai sensi di legge (cfr. Cass. n. 19626/2020 secondo la quale “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile”).
Nel caso di specie, la contestazione sollevata dall'appellante, concernente la pretesa inesistenza o inapplicabilità del divieto di sosta nel tratto in cui si trovava il veicolo, nonché la sua estensione lungo l'intera via, investe profili attinenti a qualificazioni giuridiche (individuazione del perimetro del segnale) e a valutazioni circa l'efficacia della segnaletica, aspetti che non possono essere sindacati mediante querela di falso.
4 La fede privilegiata dell'atto pubblico, infatti, si estende unicamente alle circostanze di fatto immediatamente percepite dal pubblico ufficiale (quali l'identità del veicolo, numero di targa, data e ora, circostanza che il veicolo fosse fermo), ma non ricomprende l'inferenza
“quel punto è soggetto a divieto”: si tratta, infatti, di una qualificazione valutativa che resta suscettibile di contestazione attraverso gli ordinari mezzi di prova e di scrutinio giuridico, senza necessità di esperire la querela di falso.
Pertanto, i motivi posti alla base della domanda dovevano essere fatti valere mediante l'ordinario rimedio dell'opposizione alla sanzione amministrativa. In tale prospettiva, la collocazione del veicolo rispetto alla segnaletica verticale non costituisce un fatto oggettivo assoluto, ma integra una constatazione dipendente dalle modalità di percezione dell'agente e delle condizioni del luogo (posizionamento del cartello, visibilità, presenza di altri veicoli, eventuale mancanza di segnaletica orizzontale di ausilio). Si tratta, pertanto, di una valutazione percettiva che può essere contestata dall'opponente senza necessità di ricorrere allo strumento della querela di falso (cfr. Cass. ordinanza n. 12925/2025 secondo la quale
“nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza-ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada (ma il principio ha, comunque, valenza generale), sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti.”; tra le altre in tal senso, Cass. SS.UU. n. 17355/2009: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”; Cass. nn. 2434/2011, 3705/2013, 29320/2022).
Sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice, in quanto la circostanza dedotta dall'appellante - relativa all'assoggettamento del tratto stradale ove era collocato il veicolo
5 alla prescrizione di divieto di sosta, in forza della segnaletica verticale - non integra un fatto oggettivo assistito da fede privilegiata, bensì una qualificazione valutativa sottratta all'ambito di operatività della querela di falso.
Per ragioni analoghe deve parimenti ritenersi infondata la doglianza falsità ideologica. Invero, ai fini della proponibilità della querela di falso, la falsità ideologica rilevante si identifica esclusivamente nella non veridicità delle attestazioni, da parte del pubblico ufficiale, di fatti avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti, restando invece escluse valutazioni, giudizi o qualificazioni soggettive contenute nell'atto. In ragione di ciò, possono costituire oggetto di querela le circostanze di natura percettiva (quali, ad esempio, l'effettiva presenza del veicolo, in un determinato momento, con una determinata targa), mentre restano estranee al perimetro dell'istituto le critiche attinenti alla ricostruzione fattuale o alla valutazione dell'agente circa l'efficacia della segnaletica o l'operatività del divieto nella zona interessata, trattandosi di questioni attinenti alla prova del fatto e al merito dell'illecito contestato e non alla veridicità delle circostanze oggettivamente percepite e attestate nel verbale.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il verbale sia stato falsificato o alterato, né che il pubblico ufficiale abbia scientemente attestato circostanze difformi dalla realtà. La deduzione secondo cui il veicolo sarebbe stato posizionato in un'area antecedente rispetto alla segnaletica verticale configura, infatti, una mera difesa di merito in ordine alla contestazione della violazione, e non un'ipotesi di falso ideologico rilevante ai fini dell'art. 221 c.p.c.. Va altresì rilevato che i rilievi fotografici prodotti non incidono su fatti oggettivi coperti da fede privilegiata, quali il tempo e il luogo dell'accertamento, ma si limitano a rappresentare elementi di fatto che, in quanto non attestati direttamente dal pubblico ufficiale, non sono suscettibili di contestazione mediante querela di falso.
In conclusione, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso, in quanto rivolta a profili estranei alla fede privilegiata dell'atto pubblico.
Il rigetto del primo motivo d'appello determina l'assorbimento del secondo, il cui esame risulta, pertanto, superfluo.
Parimenti infondato è il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultima parte, c.p.c., in considerazione della pretesa fondatezza sostanziale delle proprie ragioni e della condotta processuale del ritenuta non conforme ai doveri di CP_1 lealtà e probità.
La doglianza non merita accoglimento.
6 Innanzitutto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione totale o parziale delle spese di lite può essere disposta soltanto in presenza di soccombenza reciproca ovvero di altri gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi specificamente in motivazione. Nel caso di specie, la domanda proposta dall'attore è stata integralmente rigettata, sicché non ricorre alcuna ipotesi di soccombenza reciproca.
Quanto al comportamento processuale dell'appellato, ritenuto dall'appellante contrario ai doveri di lealtà e correttezza, va osservato che il nel corso del giudizio di primo CP_1 grado abbia tenuto condotte di tale natura.
Ne consegue il rigetto del motivo, con conferma della statuizione del primo giudice in punto di spese, in quanto correttamente il primo giudice ha applicato il principio di cui all'art. 91
c.p.c., ponendo le spese di lite a carico della parte attrice, integralmente soccombente.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone in ordine alle spese del presente grado di appello, stante la contumacia delle parti appellate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, V sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3453 del 29.03.2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro Caterina Molfino
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