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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2194 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice dott. Maurizio Drigani, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2194 / 2023 promossa da:
(c.f , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Stefano di Magra, (SP), Via Tavilla n.45, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINA BASSAN (c.f.
), domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato il [...] in [...], e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], e (c.f. Controparte_2
), nato il [...] in [...], e domiciliato in Santo Stefano di Magra, (SP), C.F._4
Via Tavilla n.45; - contumaci -
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 1.12.2023, – deducendo di Parte_1 essere proprietario dell'immobile sito in Santo Stefano di Magra, via Tavilla n. 45 (meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di S. Stefano di Magra, al foglio 3, particella 67 sub. 3) – ha chiesto di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del predetto immobile da parte di Controparte_1
e e, per l'effetto, ordinare agli odierni convenuti il rilascio dell'immobile
[...] Controparte_2
de quo, libero e sgombro da persone e cose.
A supporto della domanda ha evidenziato:
- di essere, appunto, proprietario esclusivo dell'immobile in questione;
- di aver ospitato per pura generosità, nell'estate 2023, il sig. CP_2
- che anche il sig. occuperebbe l'immobile senza alcun titolo, pur avendo costui CP_1
intrattenuto (in precedenza) una relazione sentimentale con il proprio figlio, relazione tuttavia ormai conclusasi;
- che entrambi i resistenti, nonostante le espresse richieste in tal senso rivolte loro, avrebbero rifiutato di lasciare l'abitazione, continuando ad occuparla senza titolo alcuno.
Il ricorso è stato ritualmente notificato (con notifica a mani proprie) a il quale Controparte_2
tuttavia non si è costituito in giudizio. La notifica a seppur residente con il Controparte_1 ricorrente nell'immobile di cui è causa, è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
È stata disposta la conversione del rito azionato, con applicazione del rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c.
e con termine per integrazione degli atti introduttivi ex art. 426 c.p.c.
È stata dichiarata la contumacia dei resistenti, non costituitisi in giudizio.
È stato disposto l'interrogatorio formale dei resistenti e prova per testi sui capitoli dedotti.
All'udienza fissata per i predetti adempimenti istruttori, tuttavia, il ricorrente ha dato atto – da un lato – di aver notificato (ex art. 143 c.p.c.) ai resistenti l'ordinanza con cui veniva disposto l'interrogatorio formale degli stessi e – dall'altro – di non aver provveduto alla citazione del teste indicato e ammesso per impossibilità di reperire un contatto a seguito dell'allontanamento del teste stesso dall'abitazione del ricorrente. Ha quindi chiesto di poter indicare e citare nuovo testimone (nello specifico, il figlio del ricorrente, peraltro allo stato ristretto presso la Casa Circondariale di Chiavari) e, in subordine, la fissazione dell'udienza di discussione;
l'istanza formulata in via principale è stata tuttavia rigettata per pagina 2 di 4 decadenza della parte dalla relativa prova per testi (mercé le preclusioni istruttorie che disciplinano il rito locatizio, oltre che per la mancata intimazione del teste ammesso e la mancata indicazione di altri testi, oltre al nominativo del teste ammesso e poi non citato, in atti introduttivi e integrativi); è stata perciò fissata udienza di discussione.
All'udienza del 13.3.2025, il procuratore di parte ricorrente ha discusso oralmente la causa
(riportandosi integralmente alle note illustrative finali autorizzate) e il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
In via preliminare, tuttavia, risulta dirimente ai fini del decidere quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in note conclusive, ed in particolare che:
- nelle more della notifica del ricorso, il sig. ha lasciato l'immobile di cui è causa;
CP_2
- successivamente alla notifica del ricorso, anche il sig. ha lasciato l'immobile di cui è CP_1
causa;
- entrambi i convenuti risultano irreperibili (come attestato anche dalla notifica ex art. 292 c.p.c. ai fini dell'interrogatorio formale).
Ciò posto, va inevitabilmente dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo entrambi i resistenti già rilasciato (il sig. ancor prima della notifica del ricorso introduttivo, CP_2 mentre il sig. in corso di causa) l'immobile di cui è causa facendo venire così meno, di CP_1
conseguenza, la necessità della pronuncia del giudice sul punto.
Ancora, parte ricorrente non ha nemmeno provato che la permanenza di entrambi i resistenti nell'immobile (per il sig. in particolare, anche in pendenza di giudizio) sia avvenuta sine titulo e CP_1
contro la volontà del proprietario, atteso che:
- per un verso, non si è potuto procedere all'escussione del teste ammesso (per le ragioni già sopra illustrate, cui si rimanda integralmente);
- per l'altro verso, la mancata comparizione dei resistenti all'interrogatorio formale non può comportare nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, alcuna automatica prova circa la verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio, né come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., né tantomeno come semplice elemento indiziario: ciò in quanto l'ordinanza che ha ammesso tale adempimento istruttorio è stata notificata ai resistenti ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento probatorio a supporto del proprio assunto.
Ogni altra questione assorbita.
pagina 3 di 4 Sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, mercé il già avvenuto rilascio dell'immobile da parte delle controparti e la mancata prova fornita dal ricorrente relativamente alla domanda formulata (come sopra osservato).
La presente sentenza è immediatamente esecutiva tra le parti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
La Spezia, 13 marzo 2025.
Il Giudice dott. Maurizio Drigani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice dott. Maurizio Drigani, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2194 / 2023 promossa da:
(c.f , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Stefano di Magra, (SP), Via Tavilla n.45, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINA BASSAN (c.f.
), domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato il [...] in [...], e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], e (c.f. Controparte_2
), nato il [...] in [...], e domiciliato in Santo Stefano di Magra, (SP), C.F._4
Via Tavilla n.45; - contumaci -
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 1.12.2023, – deducendo di Parte_1 essere proprietario dell'immobile sito in Santo Stefano di Magra, via Tavilla n. 45 (meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di S. Stefano di Magra, al foglio 3, particella 67 sub. 3) – ha chiesto di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del predetto immobile da parte di Controparte_1
e e, per l'effetto, ordinare agli odierni convenuti il rilascio dell'immobile
[...] Controparte_2
de quo, libero e sgombro da persone e cose.
A supporto della domanda ha evidenziato:
- di essere, appunto, proprietario esclusivo dell'immobile in questione;
- di aver ospitato per pura generosità, nell'estate 2023, il sig. CP_2
- che anche il sig. occuperebbe l'immobile senza alcun titolo, pur avendo costui CP_1
intrattenuto (in precedenza) una relazione sentimentale con il proprio figlio, relazione tuttavia ormai conclusasi;
- che entrambi i resistenti, nonostante le espresse richieste in tal senso rivolte loro, avrebbero rifiutato di lasciare l'abitazione, continuando ad occuparla senza titolo alcuno.
Il ricorso è stato ritualmente notificato (con notifica a mani proprie) a il quale Controparte_2
tuttavia non si è costituito in giudizio. La notifica a seppur residente con il Controparte_1 ricorrente nell'immobile di cui è causa, è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
È stata disposta la conversione del rito azionato, con applicazione del rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c.
e con termine per integrazione degli atti introduttivi ex art. 426 c.p.c.
È stata dichiarata la contumacia dei resistenti, non costituitisi in giudizio.
È stato disposto l'interrogatorio formale dei resistenti e prova per testi sui capitoli dedotti.
All'udienza fissata per i predetti adempimenti istruttori, tuttavia, il ricorrente ha dato atto – da un lato – di aver notificato (ex art. 143 c.p.c.) ai resistenti l'ordinanza con cui veniva disposto l'interrogatorio formale degli stessi e – dall'altro – di non aver provveduto alla citazione del teste indicato e ammesso per impossibilità di reperire un contatto a seguito dell'allontanamento del teste stesso dall'abitazione del ricorrente. Ha quindi chiesto di poter indicare e citare nuovo testimone (nello specifico, il figlio del ricorrente, peraltro allo stato ristretto presso la Casa Circondariale di Chiavari) e, in subordine, la fissazione dell'udienza di discussione;
l'istanza formulata in via principale è stata tuttavia rigettata per pagina 2 di 4 decadenza della parte dalla relativa prova per testi (mercé le preclusioni istruttorie che disciplinano il rito locatizio, oltre che per la mancata intimazione del teste ammesso e la mancata indicazione di altri testi, oltre al nominativo del teste ammesso e poi non citato, in atti introduttivi e integrativi); è stata perciò fissata udienza di discussione.
All'udienza del 13.3.2025, il procuratore di parte ricorrente ha discusso oralmente la causa
(riportandosi integralmente alle note illustrative finali autorizzate) e il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
In via preliminare, tuttavia, risulta dirimente ai fini del decidere quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in note conclusive, ed in particolare che:
- nelle more della notifica del ricorso, il sig. ha lasciato l'immobile di cui è causa;
CP_2
- successivamente alla notifica del ricorso, anche il sig. ha lasciato l'immobile di cui è CP_1
causa;
- entrambi i convenuti risultano irreperibili (come attestato anche dalla notifica ex art. 292 c.p.c. ai fini dell'interrogatorio formale).
Ciò posto, va inevitabilmente dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo entrambi i resistenti già rilasciato (il sig. ancor prima della notifica del ricorso introduttivo, CP_2 mentre il sig. in corso di causa) l'immobile di cui è causa facendo venire così meno, di CP_1
conseguenza, la necessità della pronuncia del giudice sul punto.
Ancora, parte ricorrente non ha nemmeno provato che la permanenza di entrambi i resistenti nell'immobile (per il sig. in particolare, anche in pendenza di giudizio) sia avvenuta sine titulo e CP_1
contro la volontà del proprietario, atteso che:
- per un verso, non si è potuto procedere all'escussione del teste ammesso (per le ragioni già sopra illustrate, cui si rimanda integralmente);
- per l'altro verso, la mancata comparizione dei resistenti all'interrogatorio formale non può comportare nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, alcuna automatica prova circa la verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio, né come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., né tantomeno come semplice elemento indiziario: ciò in quanto l'ordinanza che ha ammesso tale adempimento istruttorio è stata notificata ai resistenti ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento probatorio a supporto del proprio assunto.
Ogni altra questione assorbita.
pagina 3 di 4 Sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, mercé il già avvenuto rilascio dell'immobile da parte delle controparti e la mancata prova fornita dal ricorrente relativamente alla domanda formulata (come sopra osservato).
La presente sentenza è immediatamente esecutiva tra le parti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
La Spezia, 13 marzo 2025.
Il Giudice dott. Maurizio Drigani
pagina 4 di 4