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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13798/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13798/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA C.F._1
GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AIELLO C.F._2
VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi del 18/12/2023, chiedeva di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1
negli Stati Uniti d'America il 10.03.1983, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Biancavilla al n. 17, P. II, anno 1987.
All'udienza del 19.06.2024, dinnanzi al Giudice delegato, la ricorrente dichiarava “al momento viviamo insieme perché abbiamo tentato di ripristinare il rapporto”. In seguito, con dichiarazione sottoscritta il
3.10.24, depositata telematicamente dai rispettivi difensori, entrambe le parti dichiaravano di essersi riconciliate e di non volere più procedere con la separazione. Preso atto di ciò il Giudice delegato,
all'udienza del 22.01.25, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al
PM per lasue conclusioni. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere a cagione dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24.01.2025
Il Presidente
Massimo Escher
Il Giudice rel.
Mariaconcetta Gennaro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13798/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA C.F._1
GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AIELLO C.F._2
VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi del 18/12/2023, chiedeva di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1
negli Stati Uniti d'America il 10.03.1983, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Biancavilla al n. 17, P. II, anno 1987.
All'udienza del 19.06.2024, dinnanzi al Giudice delegato, la ricorrente dichiarava “al momento viviamo insieme perché abbiamo tentato di ripristinare il rapporto”. In seguito, con dichiarazione sottoscritta il
3.10.24, depositata telematicamente dai rispettivi difensori, entrambe le parti dichiaravano di essersi riconciliate e di non volere più procedere con la separazione. Preso atto di ciò il Giudice delegato,
all'udienza del 22.01.25, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al
PM per lasue conclusioni. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere a cagione dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24.01.2025
Il Presidente
Massimo Escher
Il Giudice rel.
Mariaconcetta Gennaro
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