Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2834/2021 R.G., vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
alla Via Pedagno n.8, CF: , elett.te domiciliato in Napoli alla C.F._1
Via Enrico de Marinis n.19 presso lo studio degli avv.ti Irene Montuori, c.f.
e Sandra Iacono Poerio, c.f. , che lo C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE/ APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
TR , con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n.14, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dall'Avv. Marcella Majorano,
c.f. presso il cui studio, in Napoli alla Via Belvedere n.111, C.F._4
elettivamente domicilia;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 24.04.2015 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, la per sentirla Controparte_1
condannare all'indennizzo delle lesioni personali riportate dall'istante a seguito della rovinosa caduta al suolo verificatasi in data 07.11.2012, alle ore 19.30 circa, durante il proprio turno di lavoro, nel mentre si trovava allo stazionamento degli autobus di Cava
Grado nel Comune di Serrara Fontana (NA), all'atto di scendere dal mezzo da lui condotto ed appena parcheggiato. Deduceva di essere stato immediatamente trasportato al P.O. “A. Rizzoli” di CC ME ove gli veniva diagnosticato un
“trauma cranico...disfunzione dell'occhio destro” e di aver riportato il “distacco della retina bolloso temporale con il coinvolgimento della macula con rottura retinica temporale...” per cui aveva subito, presso la Divisione di oculistica della “Villa CP_2
Tiberia”, in data 09.11.2012, un intervento chirurgico all'occhio destro per “distacco di retina regmatogeno”: “Peritomia limbare della congiuntiva. Isolamento dei 4 muscoli retti e passaggio di banderella di silicone episclerale mod.240. Puntura evacuativa ore 9. iniezione di o,3 cc di SF6 via pars plana in camera vitrea.
Criotrattamento della rottura retinica ed apposizione di piombaggio episclerale da ore
8 ad ore 10. Sutura congiuntiva”. Aggiungeva di essersi dovuto sottoporre ad ulteriori interventi: - in data 08.10.2013 “Vitrectomia, rimozione di membrane epiretiniche, endolaser, olio di silicone”(complicanza molto comune a seguito di distacco di retina regmatogeno); - in data 19.11.2013 a seguito di un progressivo risollevamento della retina dell'occhio destro nella parte inferiore per la presenza di residue membrane epiretiniche (“rimozione olio di silicone, rimozione di membrane epiretiniche inferiori, introduzione di PFLC, retinotomia inferiore per 180°, endolaser lungo i margini della retinotomia, scambio PFCL-aria-olio di silicone 1000cs. Sutura congiuntiva”; - in data
18.03.2014 “rimozione di olio di silicone.” Precisava che l' gli aveva CP_3
riconosciuto una invalidità permanente pari al 22% in conseguenza dell'infortunio de quo (costituendo una rendita diretta in favore del a decorrere dal Pt_1 02.04.2013). L'istante evidenziava che, in data 15.11.2012, aveva denunciato l'infortunio alla compagnia in quanto titolare di una polizza infortuni CP_4
dipendenti e di una polizza convenzione ricoveri stipulate con la predetta compagnia e di aver richiesto gli indennizzi previsti. La compagnia assicurativa, sulla scorta delle argomentazioni specificate nella lettera del 23.09.2013, aveva negato l'indennizzo nella misura richiesta dall'attore ed aveva versato la somma di € 300,00 in base alle garanzie previste della Polizza Infortuni ed € 378,00 secondo le garanzie previste dalla
Polizza Convenzione Ricoveri. Deduceva, in ultimo, che il tentativo di mediazione si era concluso con verbale negativo in quanto la compagnia non aveva aderito al procedimento sostenendo di aver già adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa domanda e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa con vittoria delle spese processuali.
Espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale e ctu medico legale, la causa veniva introitata a sentenza.
2. La sentenza di primo grado
Con sentenza n.172/2020, depositata in data 18.12.2020, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) accerta e dichiara che i danni lamentati ex actoris sono conseguenza del sinistro evocato in atti e coperto dalle polizze evocate in atti, e per l'effetto: 2) condanna, in favore dell'attore, la convenuta all'indennizzo di cui alla rivendicata copertura assicurativa, quale determinato supra sub D) (dedotti eventuali ristori ottenuti, per le stesse singole causali, dall;
e dedotto quanto già erogato dalla CP_3
convenuta); oltre interessi e rivalutazione da computarsi dal dì dell'evento al saldo effettivo;
3) condanna, altresì, la convenuta alla refusione all'attore delle spese processuali, spese che si liquidano in complessivi 4.800,00, oltre il rimborso del C.U., oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e CPA sul dovuto. Con attribuzione a favore dei procuratori antistatari. Pone le spese di CTU a carico, definitivamente, della parte soccombente”.
3. Il giudizio di appello proponeva formale appello avverso la predetta sentenza, Parte_1
chiedendo all'adita Corte: “I) Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al Pt_1
pagamento da parte della appellata compagnia assicurativa di tutti gli importi indicati in sentenza e dovuti in virtù delle Polizze sottoscritte dal con il suindicato Pt_1
Assicuratore privato, senza che nulla di quanto corrisposto dall' debba essere CP_3
portato in detrazione;
II) Condannare la a pagare in favore del Controparte_1
sig. tutti gli importi quantificati in sentenza al capo D) dalla pag. Parte_1
5 alla pag. 6, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell'evento all'effettivo pagamento, senza che dagli stessi debbano essere dedotti eventuali ristori ottenuti dall' III) Vinte spese e competenze di lite, oltre Spese generali, Iva e Cpa, con CP_3
attribuzione ai difensori anticipatari”.
Nel dettaglio, parte appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, in assenza di qualsivoglia richiesta da parte della società convenuta ed, in ogni caso, in violazione della vigente normativa in materia nonché delle pattuizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, ha affermato che quanto riconosciuto a titolo di indennizzo assicurativo andrà “corrisposto dalla convenuta al netto (e cioè, previa deduzione) di quanto già percepito dall'infortunato in sede CP_3
... perché il risarcimento non può giammai tradursi in un arricchimento per
l'infortunato”.
L'appellante censurava l'applicazione da parte del primo giudice della regola della cd.
“compensatio” che opera al fine di detrarre, dalla attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito, l'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo autore dell'illecito stesso, prevedendo anche un meccanismo di surroga. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sul falso presupposto che, nel caso di specie, si vertesse in fattispecie che dava luogo ad un risarcimento da parte di un terzo autore del fatto illecito, anche perché più volte in sentenza era fatto riferimento a un “incidente stradale”. Ulteriormente, l'appellante poneva attenzione sul fatto che le somme dovute al
D'AB in virtù delle polizze dedotte in giudizio, lungi dall'essere state corrisposte dall'Assicuratore in virtù di un'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, sarebbero il frutto di una libera scelta di parte e di un sacrificio economico dell'assicurato e, quindi, andrebbero cumulate con la prestazione dovuta dall' Al CP_3
riguardo, l'appellante richiamava il principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione, secondo cui “non possono rientrare nel raggio di operatività della compensatio i casi in cui il vantaggio si presenta come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato”. Aggiungeva che - a differenza di quanto avviene per l'ipotesi di sinistro per responsabilità di un terzo in ambito di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ai sensi dell'art. 142 del codice delle assicurazioni private – non si richiede che l'assicurato attesti di non avere percepito alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Evidenziava sia che la rendita cessa con la morte del CP_3
lavoratore e non entra a far parte del suo patrimonio, a differenza di quanto accade per il risarcimento, sia che l' in ipotesi di sinistro per il fatto illecito di un terzo CP_3
estraneo al rapporto assicurativo, una volta erogata la prestazione indennitaria, può pretendere, attraverso la surrogazione, il rimborso delle spese sostenute, mentre non potrebbe agire in surroga nei confronti dell'Assicuratore privato, con il quale il lavoratore che ha subito l'infortunio ha precedentemente stipulato, a sue spese, una
Polizza infortuni. Nè l'assicuratore potrebbe agire in surroga ex art. 1916 c.c., sia perché ha espressamente rinunciato a qualsiasi azione di surroga ex art. 1916 c.c. (art. 44 Polizza Convenzioni infortuni Dipendenti e art. 23 Polizza Assicurativa
Convenzione Ricoveri), sia perché, nel caso di specie, non vi è un terzo danneggiante di cui sia stata accertata la responsabilità dell'infortunio e nei confronti del quale si possa agire per il risarcimento del danno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata , la quale si Controparte_1
riportava a tutte le difese e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Inoltre, proponeva appello incidentale, chiedendo: “Accogliere il presente appello incidentale
e, per l'effetto, tenuto conto delle originarie difese e richieste già rassegnate nel giudizio di primo grado, a cui ci si riporta e che devono intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, in riforma totale dell'impugnata sentenza;
- Rigettare la domanda attrice con condanna dell'istante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, oltre ad I.V.A., C.P.A. e al rimborso delle spese generali. In subordine: - Si chiede la nomina di un nuovo CTU, specialista in Medicina Legale e delle
Assicurazioni affinché proceda con maggiore competenza ed accuratezza, ad una corretta valutazione dell'evento, dei suoi antefatti e dei postumi invalidanti riportati dall'istante nell'infortunio di cui è causa alla luce delle condizioni contrattuali della polizza”.
Nel dettaglio, l'appellante incidentale censurava l'errata e contradditoria motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui riconosce il pagamento dell'indennizzo a favore della controparte. Sosteneva che il distacco retinico sarebbe da considerarsi una complicanza tardiva dell'intervento di cataratta subito dalla controparte sei mesi prima dell'evento denunciato. Evidenziava che, ai sensi dell'art. 36 della polizza,
l'indennizzo è corrisposto solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, potendo, dunque, essere indennizzati solamente quelle lesioni che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Inoltre, censurava l'errata quantificazione dell'indennizzo, contestando sia il calcolo aritmetico, sia l'approccio metodologico medico legale che considera la menomazione relativa alla perdita del visus come una mera percentuale della perdita totale dell'occhio. Inoltre, metteva in evidenza che la CTU, dott.ssa Persona_1
, avrebbe confuso il concetto di invalidità permanente con quello di danno
[...]
biologico andando addirittura oltre nel far riferimento anche al danno patrimoniale.
L'appellante incidentale riteneva che una danno biologico del 22% sarebbe assolutamente spropositata ed esagerata. Concludeva sostenendo che per realizzare una corretta valutazione circa la fattispecie e la quantificazione della percentuale di invalidità permanente riconoscibile al D'AB sarebbe stato indispensabile nominare un medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni affiancato da un Oculista e non una specialista in chirurgia d'urgenza.
Il D'AB contestava la assoluta inammissibilità, tardività e, comunque,
l'infondatezza dell'appello incidentale. In particolare, quanto all'inammissibilità ribadiva che la avrebbe reiterato, pedissequamente, i rilievi svolti Controparte_1
in primo grado e disattesi dal Giudice anche alla luce della CTU espletata e dei successivi chiarimenti resi a seguito delle contestazioni della compagnia di assicurazioni. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, l'appellato incidentale evidenziava che i rilievi ex adverso formulati avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva impugnazione da parte della , da proporre ai sensi dell'art. Controparte_1
327 c.p.c. nel termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre i quali l'impugnazione incidentale tardiva, invero, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa.
Depositate dalle parti le note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 06.02.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
4. I motivi della decisione
1. L'appello principale è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
Sebbene la fattispecie concreta in esame non consista in un “incidente stradale”, bensì in un infortunio che si verificava nel mentre il svolgeva la propria attività Pt_1
Cont lavorativa alle dipendenze della oggi senza il coinvolgimento di alcun altro CP_5
veicolo coperto da assicurazione obbligatoria RCA, il primo giudice ha fatto corretto richiamo al principio indennitario in base al quale la somma riscossa dall'assicurato nell'ambito dell'assicurazione contro i danni non può essere superiore all'effettiva entità della perdita da indennizzare, precisando che occorre evitare una ingiustificata locupletazione a vantaggio del creditore.
Sulla base di tale premessa e ritenuto che la prestazione riconosciuta al D'AB in sede ristorasse il medesimo pregiudizio, il primo giudice ha statuito che l'importo CP_3
liquidato a titolo di indennizzo assicurativo andasse previamente decurtato di quanto già percepito dall'assicurato in sede CP_3
In generale, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di compensatio lucri cum damno, nel superare un contrasto interpretativo, ha affermato che l'operatività della compensatio dipende dalla “funzione di cui il beneficio collaterale si rileva essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento” (così Cass. S.U., n. 12565 del 22 maggio 2018, secondo cui sia la rendita per inabilità permanente che l'indennità di CP_3
accompagnamento erogata dall' , in quanto dirette a ristorare un pregiudizio in CP_7
funzione compensativa, possono essere defalcate dal risarcimento del danno spettante al danneggiato). In precedenza, si è anche specificamente affermato che l'assicurato, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, nell'ipotesi di transazione conclusa direttamente con la sua società assicuratrice dell'infortunio che ha risarcito interamente il danno dedotto dal danneggiato, non può conseguire dall' un ulteriore CP_3
indennizzo dello stesso danno – già in parte o per intero risarcito – se non nei limiti dell'eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile (o dal suo assicuratore)
e quanto ancora dovuto dall'istituto previdenziale (Cass., n. 14941 del 6 settembre
2012).
A confutazione di quanto ritenuto dal primo giudice nel caso concreto, non risulta specificamente dedotto né risulta dimostrato in alcun modo dall'appellante principale con l'atto di impugnazione che le somme dovute in virtù delle polizze dedotte in giudizio e quelle in sede assolvano a funzioni differenti e, pertanto, siano CP_3
suscettibili di essere addizionate. L'appellante si è limitato a dolersi della detrazione in questione sulla base della considerazione che la prestazione assicurativa trova la sua fonte nel contratto di assicurazione privata costituente una libera scelta e comportante un sacrificio economico dell'assicurato. L'argomentazione dell'appellante non coglie il segno, sia perché non si confronta con il principio, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, di non cumulabilità dell'incremento patrimoniale conseguito dall'assicurato avente la medesima funzione compensativa dello stesso danno, sia perché il pagamento del premio, che è in sinallagma con il trasferimento del rischio, di per sé non può consentire di trasformare il sinistro in una occasione di lucro con l'ottenimento di una remunerazione complessiva superiore al danno subito e in contrasto con il principio indennitario (cfr. Cass 13233/2014 secondo cui il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e, quindi, inderogabile).
Quanto all'ulteriore rilievo che secondo l'appellante andrebbe attribuito alla esclusione della surrogazione, occorre evidenziare che non sussiste alcun nesso di implicazione reciproca tra il diritto di surrogazione e il divieto di cumulo tra prestazione con eguale funzione riparatoria.
Del resto, il diritto di surroga dell'assicuratore non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e può anche mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria.
Inoltre, la mancanza di surroga non giova certo all'assicurato/lavoratore danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare l'indennità dell'assicuratore e la rendita
CP_3
2. Venendo all'esame dell'appello incidentale avanzato dalla , Controparte_8
occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in oggetto avanzata dal D'AB sulla base della considerazione che “l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che
l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui”. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza n.15100 emessa in data 29.05.2024, si è espressa in maniera diametralmente opposta a quanto sostenuto dall'appellante, affermando che “l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con
l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.334, 335 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare
l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”.
L'appello incidentale non è meritevole di essere accolto.
La compagnia assicurativa contestava la preesistenza di una situazione patologica nel soggetto istante che avrebbe causato il verificarsi del distacco di retina in questione con esclusione del diritto all'indennizzo.
Sul piano generale, è bene precisare che la retina è il tessuto che riveste quasi interamente la parete interna dell'occhio. Patologie di tale tessuto sono la rottura e il distacco, che, come chiaramente emerge dalla CTU espletata in primo grado, non sono equivalenti, sebbene “il distacco si verifica perché, passando attraverso la rottura o le rotture retiniche, una certa quantità di fluido vitreale, si insinua sotto la retina e inizia a scollarla”. In particolare, il ctu ha precisato che “un distacco di retina può mantenersi circoscritto, ma in genere tende ad estendersi ed a interessare porzioni sempre più ampie della retina. A questo punto compare una tenda scura nel campo visivo. Se il distacco progredisce fino ad interessare la macula, si ha inoltre un brusco calo della vista. La velocità di progressione dei distacchi di retina è molto variabile: in alcuni casi si assiste in poche ore al distacco totale, in altri casi il distacco tende ad autolimitarsi ed a restare maggiormente circoscritto”. Nel caso de quo, il CTU ha rilevato che l'intervento di cataratta bilaterale è stato eseguito ben quattro anni prima nel 2008 e il ha goduto successivamente di Pt_1
buona capacità visiva ed è stato regolarmente in servizio quale conducente di autobus di linea sull'isola di Ischia fino al sinistro del 7/11/2012 con la conseguenza ininfluenza dell'intervento di cataratta rispetto alla produzione del danno per cui è causa. Inoltre, ha osservato che la rottura di retina è precedentemente avvenuta in una zona diversa dell'occhio e non può aver influito sul distacco di retina che, invece, è conseguenza diretta riconducibile al trauma cranico verificatosi a seguito dell'infortunio del
07/11/2012 come da referto del P.O. A. Rizzoli di CC ME (NA), cui è seguito l'intervento chirurgico del 09.11.2012. In sede di chiarimenti del 12.10.2020, il CTU ha ribadito l'esclusione di un danno differenziale, quale pregiudizio alla salute per effetto del pregresso intervento di cataratta nel 2008 ovvero della successiva rottura retinica trattata con endolaser nel mese di maggio 2012, affermando l'improbabilità che la rottura di retina avvenuta in una zona diversa dell'occhio possa aver influito sul distacco di retina che, invece, è conseguenza diretta riconducibile al trauma del
07/11/2012 come da referto del P.O. A. Rizzoli” di CC ME (NA) dove al paziente veniva diagnosticato “trauma cranico disfunzione della visione occhio destro”, con successivo intervento, in data 09/11/2012, per distacco di retina regmatogeno.
L'evento traumatico del 07.11.2012 rende esterno a termini di polizza il danno alla salute oggetto della domanda di indennizzo rispetto alle pregresse condizioni dell'odierno appellato incidentale, determinando così l'insorgenza di un nuovo e autonomo rapporto causale tra l'evento traumatico e le lesioni di cui si chiede l'indennizzo, la cui stima deve essere mantenuta ferma in ragione della genericità e contraddittorietà delle doglianze sul punto di parte appellante non idonee a contrastare il supporto motivazione della sentenza gravata.
Sussiste un rapporto diretto e consequenziale tra l'infortunio, datato 07.11.2012, e il distacco di retina, dimostrato dal soddisfacimento dei criteri utilizzati per l'accertamento del nesso di causalità tra cui il criterio cronologico-temporale, stante il verificarsi il distacco della retina “entro un lasso di tempo idoneo” rispetto all'epoca del trauma, il criterio topografico dal momento che esiste compatibilità anatomo- topografica tra sedi interessate dal trauma e sedi dei postumi, il criterio dell'adeguatezza lesiva (qualitativo e quantitativo) poiché il trauma cranico è stato qualitativamente idoneo ed ha avuto efficienza lesiva tale da determinare gli effetti patologici per cui è causa, il criterio relativo alla continuità dei fenomeni subiettivi ed obiettivi fra il trauma e la comparsa dei postumi accertati nel presente giudizio.
Seppure in appello possono essere formulate osservazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel precedente grado di giudizio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156
e 157 c.p.c. (Cass. n. 32965/2024), tuttavia, non avendo l'appellante incidentale avanzato in concreto alcuna censura idonea ad introdurre elementi specifici, anche sul piano medico legale, rispetto a quelli già valutati in precedenza dalla CTU anche nella risposta alle contestazioni mosse dalle parti, questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per non ritenere adeguata ed esaustiva l'indagine e le conclusioni tratte dal ctu, dott . Persona_1
In definitiva, va rigettato l'appello sia principale che incidentale con integrale conferma della sentenza appellata.
5. Le spese del giudizio
1.Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di appello vanno interamente compensate tra le parti.
2. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
b) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio