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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. SC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio iscritto al n. 6360 del registro generale dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Inglima, presso il cui studio a Palermo, via Nicolò
Turrisi n. 13, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
OGGETTO: Regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/05/2024 , premettendo di avere intrattenuto Parte_1 una relazione con nel corso della quale è stata generata una IG Controparte_1
, nata a [...] il [...], e di aver interrotto la relazione già da diversi anni, ha Per_1 chiesto l'affidamento esclusivo della IG e la previsione a carico del resistente di un assegno di € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, ritualmente avvisato, è rimasto contumace.
2. All'udienza del 10/04/2025 la ricorrente ha dichiarato: “ho aspettato tanto tempo prima di fare questo ricorso perché mi sono detta che se lui non voleva fare il padre, io non potevo obbligarlo;
io e lui ci siamo lasciati quando mia IG aveva circa 12 anni;
durante la nostra
1 relazione vivevamo in Inghilterra;
poi quando ci siamo lasciati io ho scelto di tornare in
Sicilia mentre lui ha preferito restare là; dopo qualche tempo anche lui ha deciso di tornare in Italia;
ora lui vive a Prato con la sua compagna;
l'ho rintracciato grazie ai social;
loro non hanno figli;
frequenta l'istituto Marco Polo, indirizzo turismo;
purtroppo in Per_1 passato ha perso due anni a causa di alcuni attacchi di panico di cui soffre;
adesso frequenta la scuola serale, è come se fosse al secondo anno;
lavoro come addetta alle pulizie e percepisco € 400,00 al mese;
vivo in un immobile condotto in locazione al canone mensile di
€ 600,00; ho un compagno da circa un anno ma non conviviamo;
da quello che so lui lavora in una ditta di pulizie, ma non so quanto percepisce”.
Dopodiché, a seguito di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è stata acquisita documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.
3. Quanto alla domanda di affidamento della IG minore, va evidenziato che , nata a Per_1
Palermo il 06/12/2006, ha raggiunto la maggiore età pochi mesi dopo il deposito del ricorso introduttivo, sicché alcuna pronuncia va adottata al riguardo.
4. Quanto al mantenimento della stessa, va premesso che l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, arte o mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia;
il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli;
(cfr.
Cass., 08/09/2015, n. 17808); il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico e/o universitario ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.
5. Nella specie, la IG delle parti compirà 19 anni tra qualche giorno ed è ancora impegnata negli studi, come emerso dall'ascolto della ricorrente, la quale ha dichiarato che la IG frequenta l'istituto Marco Polo con indirizzo turismo ed ha perso due anni a causa di uno stato
2 di ansia ed attacchi di panico di cui ha sofferto.
Va, dunque, previsto che il resistente contribuisca al mantenimento della IG, non ancora indipendente.
6. Venendo ora alla quantificazione di tale assegno, occorre verificare le condizioni economiche delle parti, come risultanti dalle emergenze processuali.
La ricorrente presta attività lavorativa come collaboratrice domestica alle dipendenze di con contratto a tempo indeterminato per 20 ore settimanali e con retribuzione Persona_2 di € 400,00 al mese (cf. Unilav del 12/03/2020); la stessa ha allegato di vivere con la IG in un appartamento condotto in locazione al canone di € 600,00 al mese, di cui non ha, tuttavia, depositato contratto, né prova dei relativi esborsi.
7. Quanto al resistente, dalla documentazione fornita dall'Agenza delle Entrate risulta che lo stesso:
- nel 2022 e 2023 ha lavorato alle dipendenze della società e ha Parte_2 percepito nel 2022 un reddito da lavoro di € 10.612,67 (imposta netta di € 1.612,91) e nel
2023 di € 3.729,70 (imposta netta di € 547,80);
- nel 2023 ha, altresì, lavorato presso la società Controparte_2
percependo un reddito di € 1.717,19 e presso la società Dante di Parte Ghibellina s.r.l.,
[...] percependo un reddito da lavoro di € 2.330,92;
- nel 2024 ha prestato attività lavorativa per la società AVC s.r.l. e ha percepito un reddito di
€ 6.098,17 (imposta netta di € 1.050,96) nonché per la società cooperativa Euroservice con un reddito di € 8.239,69 (imposta netta di € 1.895,13).
L'estratto conto contributivo, infine, attesta lo svolgimento negli anni di varie attività lavorative (per molti anni presso il e poi per conto di diverse società), con CP_3 conseguente specifica capacità lavorativa e pieno inserimento nel mondo del lavoro.
8. Sulla scorta delle emergenze processuali sopra riassunte e considerata l'assenza di frequentazione padre-IG, ritiene il Tribunale di prevedere un assegno di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità del Protocollo del Tribunale del
02/07/2019.
9. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunziando:
3 a) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della IG , nata a [...] il [...], da versare entro il giorno cinque di Per_1 ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
b) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA NO SC LA
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