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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 2774 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Marigliano al C.so Vitt. C.F._1
Emanuele III n.171, presso lo studio dell'Avv. Michele Alicino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025, la difesa di parte ricorrente si riportava al ricorso, chiedendo la rettifica dell'indicazione del sesso nonché del nome da Parte_1
a Martyna.
Il PM, in data 19/06/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, adiva il Parte_1
Tribunale chiedendo la rettificazione del sesso da maschile a femminile, con la sostituzione del nome “Martyna” in luogo di “ ” nei registri dello stato Parte_1 civile, deducendo che sin dall'infanzia aveva manifestato una propensione comportamentale di appartenenza tipica al genere femminile, confermatasi nell'adolescenza, sino a radicarsi nella vita adulta;
che già nel corso dell'anno 2021,
a conclusione della fase postadolescenziale, aveva intrapreso un percorso psicologico, con il quale gli era stata diagnosticata la “Disforia di genere”; che, a seguito dell'espletamento delle indagini multidisciplinari richieste, nel corso del
2016/17, aveva iniziato la terapia farmacologia a base ormonale, al fine di ottenere il cd. “blocco puberale” e la formazione modellata del corpo;
che, contestualmente al suddetto percorso farmacologico e psicologico, il ricorrente si era sottoposto ad interventi di chirurgia plastica per conformare maggiormente il proprio corpo al genere femminile;
che, pertanto, durante tutto il percorso psicologico, la posizione del ricorrente era apparsa estremamente determinata nella propria decisione di portare a compimento il percorso di transizione di genere.
All'udienza del 17/06/2025 era presente parte ricorrente personalmente, assistito dal difensore costituito. Preliminarmente il Giudice relatore dava atto che il ricorrente si presentava con tratti tipicamente femminili;
si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale dichiarava: “Fin da quando ero piccola mi sono sempre sentita come appartenente al sesso femminile, sono sempre stata attratta dai giochi femminili e dalla compagnia delle bambine fin da quando andavo a scuola;
quando sono diventata adolescente ho preso consapevolezza di questo mio stato e conseguentemente ho avviato la terapia ormonale. A 15 anni ho cominciato ad essere seguita privatamente da un endocrinologo e ad assumere i farmaci per la femminilizzazione;
ho proceduto all'intervento di mastoplastica additiva la prima volta a 18 anni, è stato il regalo del compleanno della mia famiglia. Io vivo con mia madre, mio padre, mio fratello e due sorelle a Portici. Io ho frequentato il liceo Per_1 linguistico e mi sono anche iscritta all'Università, ho fatto 2 anni alla facoltà di lettere moderne, attualmente non frequento ma ho deciso di riprendere a studiare.
Recentemente mi sono recata in Tailandia, dove ho proceduto all'intervento demolitivo degli organi sessuali maschili;
l'ho fatto perché in questo modo mi sento più completa, è una cosa che volevo fare per completare il mio percorso;
attualmente,
a seguito dell'intervento, non assumo terapia ormonale ma sarò presa in carico dal per la prosecuzione delle cure ormonali. Ho deciso di andare in Controparte_1
Tailandia nonostante il costo molto importante, che è stato finanziato dalla mia famiglia, perché sono all'avanguardia negli interventi di questo genere, anche ricostruttivi, utilizzando tecniche che in Italia non sono ancora utilizzate. Durante il mio soggiorno in Tailandia ho proceduto anche ad un intervento di femminilizzazione dei tratti somatici, si chiama Facial Feminization Surgery, consistente nel fare i foxy eyes, l'abbassamento della fronte, il mento, il naso, la limazione delle orbite sopraccigliari e le orecchie. Già in Italia mi ero sottoposta alla riduzione del Pomo di
Adamo, gluteoplastica e liposuzione. Tutti gli interventi li ho fatti scegliendo il medico ma con ricovero in Ospedale. Attualmente, l'unico passaggio che manca è il cambio del nome e della indicazione del sesso sui documenti, si tratta per me di una cosa molto importante perché sono sempre impaurita e stressata se devo mostrare i miei documenti, specialmente in alcune situazioni ove le persone non comprendono e fanno stupide battute. Voglio dire, per esempio, che questa cosa mi condiziona anche nel guidare l'automobile e nella vita sociale perché, se c'è un controllo, io non voglio mostrare i documenti. Non ho mai avuto una relazione, sono in questo momento occupata a prendermi cura di me stessa.”
All'esito, il difensore di parte ricorrente si riservava di depositare documentazione relativa all'ultimo intervento chirurgico effettuato. Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la difesa di parte ricorrente a precisare oralmente le conclusioni. Il difensore si riportava al ricorso e pertanto chiedeva la rettifica dell'indicazione del sesso nonché del nome da a Martyna, Parte_1 riservandosi di depositare la documentazione relativa all'intervento chirurgico in
Tailandia. Il Giudice relatore assegnava 7 giorni per il deposito della documentazione, disponendo la trasmissione al PM per le conclusioni e riservando all'esito la decisione al Collegio.
In data 20/06/2025 parte ricorrente depositava la documentazione richiesta.
In data 19/06/2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' , , Consultorio Parte_2 Controparte_2 InConTra, si evidenzia in una condizione di Disforia di Parte_1
Genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di transizione.
Inoltre, dalla relazione del 12/06/2025, a firma della psicologa psicoterapeuta
Dott.ssa , le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, Persona_2 in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “…All'esito della ri-valutazione specialistica, è stato possibile confermare
Varianza di Genere. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale. Compatibilmente alle sue esigenze, si è Per_3 sottoposta agli interventi demolitivi e/o ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere femminile, sebbene questi ultimi non siano stati elementi determinanti per il raggiungimento del suo equilibrio, bensì come possibilità che il soggetto ha voluto scegliere per sé per poter declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di femminilizzazione dell'aspetto estetico, così come previsto dagli Standards of Care della World Professional Association for Controparte_3
8, e dalle Linee Guida per la Pratica Psicologica Con Persone Transgender
[...]
e Gender Nonconforming dell'American Psychological Association – APA, queste ultime adottate anche dall'osservatorio Nazionale sulle Identità di Genere – ONIG.
Premesso questo, al momento si ritiene che la rettifica dei dati anagrafici possa essere per l'utente un ulteriore passo che le consentirà di affermare sé stessa verso
l'agognata congruenza tra identità fisica ed identità di genere femminile, rappresentandosi quindi allo stato come ausilio per il consolidamento del suo equilibrio somatopsichico”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 17/06/2025. Nell'occasione ha confermato Parte_1 di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e Pt_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale e gli interventi ai quali si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essi connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “Martyna” in luogo del nome
“ ”. Parte_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di MASSA DI SOMMA (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del Parte_1 sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome
“ ” debba essere modificata in “Martyna” (Atto N. 283 parte I serie A - Parte_1 anno 2003 - Comune di MASSA DI SOMMA (NA))
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20/6/2025 Il Giudice est.
Dott.ssa Viviana Criscuolo
Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 2774 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Marigliano al C.so Vitt. C.F._1
Emanuele III n.171, presso lo studio dell'Avv. Michele Alicino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025, la difesa di parte ricorrente si riportava al ricorso, chiedendo la rettifica dell'indicazione del sesso nonché del nome da Parte_1
a Martyna.
Il PM, in data 19/06/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, adiva il Parte_1
Tribunale chiedendo la rettificazione del sesso da maschile a femminile, con la sostituzione del nome “Martyna” in luogo di “ ” nei registri dello stato Parte_1 civile, deducendo che sin dall'infanzia aveva manifestato una propensione comportamentale di appartenenza tipica al genere femminile, confermatasi nell'adolescenza, sino a radicarsi nella vita adulta;
che già nel corso dell'anno 2021,
a conclusione della fase postadolescenziale, aveva intrapreso un percorso psicologico, con il quale gli era stata diagnosticata la “Disforia di genere”; che, a seguito dell'espletamento delle indagini multidisciplinari richieste, nel corso del
2016/17, aveva iniziato la terapia farmacologia a base ormonale, al fine di ottenere il cd. “blocco puberale” e la formazione modellata del corpo;
che, contestualmente al suddetto percorso farmacologico e psicologico, il ricorrente si era sottoposto ad interventi di chirurgia plastica per conformare maggiormente il proprio corpo al genere femminile;
che, pertanto, durante tutto il percorso psicologico, la posizione del ricorrente era apparsa estremamente determinata nella propria decisione di portare a compimento il percorso di transizione di genere.
All'udienza del 17/06/2025 era presente parte ricorrente personalmente, assistito dal difensore costituito. Preliminarmente il Giudice relatore dava atto che il ricorrente si presentava con tratti tipicamente femminili;
si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale dichiarava: “Fin da quando ero piccola mi sono sempre sentita come appartenente al sesso femminile, sono sempre stata attratta dai giochi femminili e dalla compagnia delle bambine fin da quando andavo a scuola;
quando sono diventata adolescente ho preso consapevolezza di questo mio stato e conseguentemente ho avviato la terapia ormonale. A 15 anni ho cominciato ad essere seguita privatamente da un endocrinologo e ad assumere i farmaci per la femminilizzazione;
ho proceduto all'intervento di mastoplastica additiva la prima volta a 18 anni, è stato il regalo del compleanno della mia famiglia. Io vivo con mia madre, mio padre, mio fratello e due sorelle a Portici. Io ho frequentato il liceo Per_1 linguistico e mi sono anche iscritta all'Università, ho fatto 2 anni alla facoltà di lettere moderne, attualmente non frequento ma ho deciso di riprendere a studiare.
Recentemente mi sono recata in Tailandia, dove ho proceduto all'intervento demolitivo degli organi sessuali maschili;
l'ho fatto perché in questo modo mi sento più completa, è una cosa che volevo fare per completare il mio percorso;
attualmente,
a seguito dell'intervento, non assumo terapia ormonale ma sarò presa in carico dal per la prosecuzione delle cure ormonali. Ho deciso di andare in Controparte_1
Tailandia nonostante il costo molto importante, che è stato finanziato dalla mia famiglia, perché sono all'avanguardia negli interventi di questo genere, anche ricostruttivi, utilizzando tecniche che in Italia non sono ancora utilizzate. Durante il mio soggiorno in Tailandia ho proceduto anche ad un intervento di femminilizzazione dei tratti somatici, si chiama Facial Feminization Surgery, consistente nel fare i foxy eyes, l'abbassamento della fronte, il mento, il naso, la limazione delle orbite sopraccigliari e le orecchie. Già in Italia mi ero sottoposta alla riduzione del Pomo di
Adamo, gluteoplastica e liposuzione. Tutti gli interventi li ho fatti scegliendo il medico ma con ricovero in Ospedale. Attualmente, l'unico passaggio che manca è il cambio del nome e della indicazione del sesso sui documenti, si tratta per me di una cosa molto importante perché sono sempre impaurita e stressata se devo mostrare i miei documenti, specialmente in alcune situazioni ove le persone non comprendono e fanno stupide battute. Voglio dire, per esempio, che questa cosa mi condiziona anche nel guidare l'automobile e nella vita sociale perché, se c'è un controllo, io non voglio mostrare i documenti. Non ho mai avuto una relazione, sono in questo momento occupata a prendermi cura di me stessa.”
All'esito, il difensore di parte ricorrente si riservava di depositare documentazione relativa all'ultimo intervento chirurgico effettuato. Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la difesa di parte ricorrente a precisare oralmente le conclusioni. Il difensore si riportava al ricorso e pertanto chiedeva la rettifica dell'indicazione del sesso nonché del nome da a Martyna, Parte_1 riservandosi di depositare la documentazione relativa all'intervento chirurgico in
Tailandia. Il Giudice relatore assegnava 7 giorni per il deposito della documentazione, disponendo la trasmissione al PM per le conclusioni e riservando all'esito la decisione al Collegio.
In data 20/06/2025 parte ricorrente depositava la documentazione richiesta.
In data 19/06/2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' , , Consultorio Parte_2 Controparte_2 InConTra, si evidenzia in una condizione di Disforia di Parte_1
Genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di transizione.
Inoltre, dalla relazione del 12/06/2025, a firma della psicologa psicoterapeuta
Dott.ssa , le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, Persona_2 in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “…All'esito della ri-valutazione specialistica, è stato possibile confermare
Varianza di Genere. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale. Compatibilmente alle sue esigenze, si è Per_3 sottoposta agli interventi demolitivi e/o ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere femminile, sebbene questi ultimi non siano stati elementi determinanti per il raggiungimento del suo equilibrio, bensì come possibilità che il soggetto ha voluto scegliere per sé per poter declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di femminilizzazione dell'aspetto estetico, così come previsto dagli Standards of Care della World Professional Association for Controparte_3
8, e dalle Linee Guida per la Pratica Psicologica Con Persone Transgender
[...]
e Gender Nonconforming dell'American Psychological Association – APA, queste ultime adottate anche dall'osservatorio Nazionale sulle Identità di Genere – ONIG.
Premesso questo, al momento si ritiene che la rettifica dei dati anagrafici possa essere per l'utente un ulteriore passo che le consentirà di affermare sé stessa verso
l'agognata congruenza tra identità fisica ed identità di genere femminile, rappresentandosi quindi allo stato come ausilio per il consolidamento del suo equilibrio somatopsichico”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 17/06/2025. Nell'occasione ha confermato Parte_1 di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e Pt_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale e gli interventi ai quali si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essi connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “Martyna” in luogo del nome
“ ”. Parte_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di MASSA DI SOMMA (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del Parte_1 sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome
“ ” debba essere modificata in “Martyna” (Atto N. 283 parte I serie A - Parte_1 anno 2003 - Comune di MASSA DI SOMMA (NA))
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20/6/2025 Il Giudice est.
Dott.ssa Viviana Criscuolo
Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati