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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4306/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4306/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONGELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO DE CURTIS, 14 70020
TORITTO ITALIA presso il difensore avv. MONGELLI MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIANNATTASIO CARMINE, elettivamente domiciliato in CORSO G. MURAT 34 VALLO DELLA
LUCANIA presso il difensore avv. GIANNATTASIO CARMINE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto l'atto di citazione notificato il 13/05/2023, con cui l'azienda agricola ha convenuto Parte_1 in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in narrativa la convenuta si è resa responsabile di contraffazione di marchi registrati, nome a dominio e di denominazione sociale-ditta, nonché di atti di concorrenza sleale ai danni dell'attrice, inibendo la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, e segnatamente l'offerta, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche sulla rete Internet, di prodotti e/o servizi contraddistinti dal segno “PINTO” o, comunque, di segni eguali o simili a quelli dell'attrice, ordinando alla convenuta medesima il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti/servizi recanti tali segni distintivi;
2) disporre il trasferimento definitivo dei nomi a dominio www.oliopinto.it, facebook.com/oliopinto, plus.google.com/oliopinto in favore dell'attrice;
3) ordinare la distruzione, a spese della convenuta e sotto il controllo dell'attrice, dei prodotti/servizi recanti i segni contraffattorî, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti i segni contraffattori;
4) condannare la convenuta a risarcire alla attrice i danni, patiti e patiendi, cagionati con gli illeciti di cui al precedente punto 1), compresi i danni morali, nonché alla reversione degli utili, con ricorso, occorrendo, alla liquidazione in via equitativa;
5) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti dell'emananda sentenza, constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza e, segnatamente, per ogni ulteriore bene/servizio che venga da essi prodotto, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti sui segni distintivi dell'attrice e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
6) disporre la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta ed a cura dell'attrice, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali dei quotidiani “Corriere Della Sera” e “La repubblica”, “Il Mattino” e “La Gazzetta del Mezzogiorno” nonché sulla home-page del sito internet e sulle pagine social della convenuta, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale”;
letta la comparsa di costituzione e risposta di , con cui costei ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ad ogni modo contestando nel merito la domanda attorea;
rilevato che l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata da parte convenuta è fondata in quanto:
L'attore ha contestato alla convenuta l'utilizzo, anche a mezzo internet, di segno distintivo idoneo a creare confusione con il proprio marchio registrato denominato “ ”. Pt_1
È incontestato che la abbia la propria residenza in Casal NO (SA) e che gli illeciti CP_1 confusori per cui è causa siano stati commessi in detto luogo. Parte attrice si è limitata a dedurre che, in tema di violazioni ex art. 120 c.p.i. il forum commissi delicti possa essere individuato nel luogo dove si è verificato l'evento dannoso, che, nel caso di specie, è quello del domicilio dell'attore.
Tuttavia l'eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa in applicazione dell'art. 120 c.p.i., che è norma speciale rispetto agli artt. 18 e ss. C.p.c.. Il criterio di cui all'art. 120 comma 6 c.p.i., che attribuisce pagina 2 di 4 rilievo al luogo in cui “i fatti sono stati commessi”, deve essere riferito alla realizzazione della condotta, e non alla verificazione del danno, essendo questo il significato proprio del riferimento alla
“commissione”, che richiama l'azione dell'autore dell'illecito e il suo comportamento lesivo dei diritti della controparte. Infatti, ove rilevassero le conseguenze sul patrimonio dell'attore (da allocarsi presso la sua sede), ne risulterebbe un ulteriore criterio generale di collegamento consistente nel mero luogo di residenza dell'attore, non espressamente previsto dal legislatore e in contrasto con quello di residenza o domicilio del convenuto ex art. 120 c. 2 Cpi .
Non fa eccezione a tale regola l'ipotesi in cui le violazioni dei diritti di proprietà industriale siano commesse con lo strumento della rete internet (come lamentato nel caso che ci occupa): in tali circostanze, si deve fare riferimento alla condotta consistente nell'avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa per poter individuare il Giudice territorialmente competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 6, del D.lgs. n. 30/2005 (cfr. Corte di Cass. n. 5309/2020). Nella fattispecie deve dunque darsi rilievo al dato della predisposizione nel sito Internet di parole chiave che evocano il marchio che si assume essere stato contraffatto: il luogo in cui ciò si verifica è quello dello stabilimento, quindi della sede, dell'inserzionista, ossia, nello specifico, della residenza della convenuta.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale delle Imprese territorialmente competente è quello indicato dalla , ossia il Tribunale di Napoli. CP_1
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Ritenuta la propria incompetenza per territorio, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata Imprese;
2. Assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
3. Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 5261,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP;
pagina 3 di 4 Bari, 17.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Rana
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4306/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONGELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO DE CURTIS, 14 70020
TORITTO ITALIA presso il difensore avv. MONGELLI MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIANNATTASIO CARMINE, elettivamente domiciliato in CORSO G. MURAT 34 VALLO DELLA
LUCANIA presso il difensore avv. GIANNATTASIO CARMINE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto l'atto di citazione notificato il 13/05/2023, con cui l'azienda agricola ha convenuto Parte_1 in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in narrativa la convenuta si è resa responsabile di contraffazione di marchi registrati, nome a dominio e di denominazione sociale-ditta, nonché di atti di concorrenza sleale ai danni dell'attrice, inibendo la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, e segnatamente l'offerta, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche sulla rete Internet, di prodotti e/o servizi contraddistinti dal segno “PINTO” o, comunque, di segni eguali o simili a quelli dell'attrice, ordinando alla convenuta medesima il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti/servizi recanti tali segni distintivi;
2) disporre il trasferimento definitivo dei nomi a dominio www.oliopinto.it, facebook.com/oliopinto, plus.google.com/oliopinto in favore dell'attrice;
3) ordinare la distruzione, a spese della convenuta e sotto il controllo dell'attrice, dei prodotti/servizi recanti i segni contraffattorî, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti i segni contraffattori;
4) condannare la convenuta a risarcire alla attrice i danni, patiti e patiendi, cagionati con gli illeciti di cui al precedente punto 1), compresi i danni morali, nonché alla reversione degli utili, con ricorso, occorrendo, alla liquidazione in via equitativa;
5) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti dell'emananda sentenza, constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza e, segnatamente, per ogni ulteriore bene/servizio che venga da essi prodotto, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti sui segni distintivi dell'attrice e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
6) disporre la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta ed a cura dell'attrice, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali dei quotidiani “Corriere Della Sera” e “La repubblica”, “Il Mattino” e “La Gazzetta del Mezzogiorno” nonché sulla home-page del sito internet e sulle pagine social della convenuta, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale”;
letta la comparsa di costituzione e risposta di , con cui costei ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ad ogni modo contestando nel merito la domanda attorea;
rilevato che l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata da parte convenuta è fondata in quanto:
L'attore ha contestato alla convenuta l'utilizzo, anche a mezzo internet, di segno distintivo idoneo a creare confusione con il proprio marchio registrato denominato “ ”. Pt_1
È incontestato che la abbia la propria residenza in Casal NO (SA) e che gli illeciti CP_1 confusori per cui è causa siano stati commessi in detto luogo. Parte attrice si è limitata a dedurre che, in tema di violazioni ex art. 120 c.p.i. il forum commissi delicti possa essere individuato nel luogo dove si è verificato l'evento dannoso, che, nel caso di specie, è quello del domicilio dell'attore.
Tuttavia l'eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa in applicazione dell'art. 120 c.p.i., che è norma speciale rispetto agli artt. 18 e ss. C.p.c.. Il criterio di cui all'art. 120 comma 6 c.p.i., che attribuisce pagina 2 di 4 rilievo al luogo in cui “i fatti sono stati commessi”, deve essere riferito alla realizzazione della condotta, e non alla verificazione del danno, essendo questo il significato proprio del riferimento alla
“commissione”, che richiama l'azione dell'autore dell'illecito e il suo comportamento lesivo dei diritti della controparte. Infatti, ove rilevassero le conseguenze sul patrimonio dell'attore (da allocarsi presso la sua sede), ne risulterebbe un ulteriore criterio generale di collegamento consistente nel mero luogo di residenza dell'attore, non espressamente previsto dal legislatore e in contrasto con quello di residenza o domicilio del convenuto ex art. 120 c. 2 Cpi .
Non fa eccezione a tale regola l'ipotesi in cui le violazioni dei diritti di proprietà industriale siano commesse con lo strumento della rete internet (come lamentato nel caso che ci occupa): in tali circostanze, si deve fare riferimento alla condotta consistente nell'avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa per poter individuare il Giudice territorialmente competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 6, del D.lgs. n. 30/2005 (cfr. Corte di Cass. n. 5309/2020). Nella fattispecie deve dunque darsi rilievo al dato della predisposizione nel sito Internet di parole chiave che evocano il marchio che si assume essere stato contraffatto: il luogo in cui ciò si verifica è quello dello stabilimento, quindi della sede, dell'inserzionista, ossia, nello specifico, della residenza della convenuta.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale delle Imprese territorialmente competente è quello indicato dalla , ossia il Tribunale di Napoli. CP_1
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Ritenuta la propria incompetenza per territorio, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata Imprese;
2. Assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
3. Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 5261,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP;
pagina 3 di 4 Bari, 17.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Rana
pagina 4 di 4