TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6423/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SEGANTINI EMANUELA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Lungadige Campagnola n. 13
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MAGRINI FILIPPO elettivamente domiciliato presso il suo studio in VERONA, VIA CAPPELLETTA, 2
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
pagina 1 di 2 In data 16.01.2025 il Pubblico Ministero si è associato alle conclusioni delle parti sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1 [...]
già uniti in matrimonio contratto in data 08/03/2003, regolarmente trascritto CP_1
nei registri di stato civile del Comune di Legnago al n. 04/p. II/s. A/2003;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6423/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SEGANTINI EMANUELA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Lungadige Campagnola n. 13
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MAGRINI FILIPPO elettivamente domiciliato presso il suo studio in VERONA, VIA CAPPELLETTA, 2
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
pagina 1 di 2 In data 16.01.2025 il Pubblico Ministero si è associato alle conclusioni delle parti sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1 [...]
già uniti in matrimonio contratto in data 08/03/2003, regolarmente trascritto CP_1
nei registri di stato civile del Comune di Legnago al n. 04/p. II/s. A/2003;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 2 di 2