Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 21/04/2026, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Pavia - Sportello Unico Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di revoca n. -OMISSIS- del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- in data 24.05.2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. IZ TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato il nulla osta all’ingresso emesso in suo favore per motivi di lavoro subordinato;
- il provvedimento si basa, in primo luogo, su valutazioni relative all’incapacità reddituale del datore di lavoro, desunta dal numero complessivo delle istanze di nulla osta per lavoro subordinato presentate nell'anno 2025 e dal numero dei lavoratori inseriti stabilmente nell'organico aziendale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (n. 9 dipendenti in forza alla data del 12.11.2025);
- sul punto il provvedimento specifica che la capacità economica del datore di lavoro è stata valutata prendendo in considerazione il volume d’affari, al netto degli acquisti, risultante dall’ultima dichiarazione modello Iva anno 2025 relativa al periodo d'imposta 2024, e l’utile di esercizio risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- sotto altro profilo, la revoca evidenzia che il C.c.n.l. e la mansione, indicati nell'istanza, non risultano coerenti con l’attività svolta dalla società consistente in "lavori di meccanica generale";
Ritenuta l’infondatezza del ricorso proposto, in quanto:
- il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’amministrazione non avrebbe dimostrato l’incapacità reddituale del datore di lavoro;
- la tesi non può essere condivisa: come già accennato, il provvedimento impugnato indica le ragioni poste a fondamento del giudizio di insufficienza reddituale del datore di lavoro e precisa gli elementi informativi utilizzati a tale fine, richiamando il volume d’affari al netto degli acquisti, nonché l’utile di esercizio risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- e ancora, il provvedimento tiene conto legittimamente del numero complessivo delle istanze di nulla osta per lavoro subordinato presentate nell'anno 2025, nonché del numero di dipendenti aziendali alla stessa data e in ragione di tali risultanze formula il giudizio di insufficienza reddituale;
- non solo, contrariamente a quanto adombra il ricorrente, l’amministrazione non ha effettuato una mera moltiplicazione della soglia minima reddituale, ma ha considerato il volume d’affari e l’utile di esercizio, nonché il numero di dipendenti già assunti e i relativi costi;
- neppure rileva la circostanza che l’amministrazione non abbia indicato il numero di lavoratori stranieri, pur inferiore alla richiesta complessiva formulata dal datore, per i quali, a detta del ricorrente, sarebbe comunque stata possibile l’assunzione, atteso che la documentazione in atti evidenzia che tutti i nulla osta richiesti e concessi, nel numero di quindici, sono stati revocati proprio in ragione della radicale incapacità reddituale del datore;
- del resto, il ricorrente non ha fornito, neppure a livello indiziario, elementi idonei a confutare la valutazione dell’amministrazione, sicché i presupposti, fattuali e giuridici della revoca non risultano superati;
- in definitiva la valutazione resa dall’amministrazione è coerente con la previsione del comma 6, dell’art. 9 d.m. 27/5/2020, laddove, nel prefigurare una possibile concomitanza di plurime istanze da parte dello stesso datore di lavoro, come nel caso di specie, affida all’Ispettorato territoriale del lavoro (cui la Prefettura, per legge, affida l’istruttoria), il giudizio sulla “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate” e quindi la verifica sulla loro accoglibilità;
- neppure è condivisibile la censura articolata in ordine al mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”;
- la norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione;
- sul punto, il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, nn. 4839/2025; 2403/2025; 399/2025; 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018);
- l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta (cfr. giur cit.);
- del resto, il lavoratore non ha allegato, né documentato alcun caso di forza maggiore (es.: morte, fallimento, evento calamitoso, etc.), che abbia impedito al datore di lavoro di assumere il lavoratore, quale unica circostanza che la giurisprudenza citata ammette per il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso (provvisorio) per ricerca di occupazione.
- in ogni caso, va osservato che l’eventuale reperimento di un nuovo lavoro non incide sugli elementi considerati dall’Amministrazione, poiché non intacca né l’incapacità reddituale dell’originario datore di lavoro cui si riferisce il nulla osta, né la rilevata incoerenza tra il CCNL e le mansioni rispetto alla natura dell’attività svolta dall’azienda;
- va, pertanto, ribadita l’infondatezza dell’impugnazione proposta;
- la considerazione della situazione complessivamente riferibile alla parte ricorrente consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
IZ TA, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ TA | AR SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.