TAR Milano, sez. III, sentenza breve 21/04/2026, n. 1855
TAR
Sentenza breve 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all'incapacità reddituale del datore di lavoro

    Il provvedimento impugnato ha indicato le ragioni del giudizio di insufficienza reddituale, precisando gli elementi informativi utilizzati (volume d'affari, utile d'esercizio, numero di dipendenti e costi correlati) e valutando la congruità della capacità economica in rapporto al numero delle richieste presentate, in conformità con la normativa vigente.

  • Rigettato
    Mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione

    Il Tribunale ritiene che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presupponga l'instaurazione e la successiva interruzione di un valido rapporto di lavoro, non essendo applicabile nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di lavoro o in assenza di cause di forza maggiore che abbiano impedito l'assunzione. Inoltre, l'eventuale reperimento di un nuovo lavoro non incide sulla valutazione dell'incapacità reddituale del datore di lavoro originario né sull'incoerenza tra CCNL e mansioni.

  • Rigettato
    Incoerenza tra CCNL e mansioni rispetto all'attività aziendale

    La revoca del nulla osta è motivata anche dalla rilevata incoerenza tra il CCNL e la mansione indicati nell'istanza, e l'attività svolta dalla società consistente in 'lavori di meccanica generale'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza breve 21/04/2026, n. 1855
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1855
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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