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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4797/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
Tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Elena
[...] C.F._2
Cogorni Proietti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Todi (PG), Piazza
Umberto I n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponenti
e
(P.I. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'Avv. Mario Anza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Quirini Roberto in Perugia,
Corso Vannucci n. 1, come da procura generale alle liti autenticata dal Notaio Per_1
di Messina il 03/03/2021 al Rep. n. 38070, Racc. n. 14435, allegata alla
[...]
comparsa di costituzione e risposta
Opposta avente ad oggetto: Contratti bancari ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.12.2024,
Per e l'avv. Betti in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell'Avv Cogorni Proietti “ conclude come all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo”
l'avv. Quirini in sostituzione dell'Avv. Barbaro Alessandro “ conclude CP_3 come al foglio di pc depositato il 1.10.2024” .
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 21/09/2021, e Parte_1 [...]
hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1180/2021, emesso il 07/07/2021 dall'intestato Tribunale su istanza di in qualità di procuratrice di e notificato in data CP_2 Controparte_4
16/07/2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
61.888,63 oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, quale saldo negativo del c/c n. 8090/9736, acceso in data 03/05/2055, e del c/c n. 8090/631274 (già n.
1458) acceso in data 28/09/1993, presso la filiale di DE (PG) di
[...]
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha Controparte_5
eccepito il difetto di prova del credito, non essendo stati prodotti nel giudizio monitorio gli estratti conto, ma soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B., ritenuti inidonei – nel giudizio di opposizione a cognizione piena – a fondare la pretesa creditoria della banca. Ha poi eccepito la nullità del contratto del contratto di conto corrente n. 63127 (ex 1458), per violazione dell'art. 117, comma 3 T.U.B., ed ex art. 1284 c.c., per non essere stati validamente pattuiti per iscritto né gli interessi applicati, né le commissioni di massimo scoperto, e neppure le spese relative al rapporto.
Gli opponenti hanno anche lamentato, per entrambi i rapporti di c/c, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
pagina 2 di 12 Dopo aver dato atto di aver esperito – con esito infruttuoso – il procedimento di mediazione obbligatoria, e di non aver avuto riscontro alla richiesta di esibizione di tutti gli estratti conto e scalari di entrambi i rapporti di conto corrente, gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …….Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 1180/21 Rg 1996/21, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
- accertare la nullità dei contratti di corrispondenza, di apertura di credito ed anticipi e sconti, per mancanza di forma scritta ex art. 1284 cod. Civ. E art. 117 comma 3 TUB e per gli effetti ricalcolare il saldo al tasso minimo dei BOT pro tempore vigente.
-in caso di produzione dei contratti, dichiarare l'invalidità della determinazione ed applicazione di interessi ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle c.m.s., dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, in assenza di pattuizione scritta, ai sensi dell'art. 1825 cod. Civ. Ed art. 117 comma 4 e 7 T.U.B. e per gli effetti ricalcolare il saldo al tasso minimo dei BOT pro tempore vigente. Per effetto di ciò, accertare e dichiarare , previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti, sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi con applicazione interessi tasso minimo BOT, senza capitalizzazioni e con eliminazione di non convenute cms ed ulteriori spese;
- accertare, inoltre, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la
Banca opposta, con la propria condotta contra legem, ha applicato interessi anatocistici e per gli effetti, rideterminare l'esatto saldo conti eliminando tali addebiti illegittimi.
-accertare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sui conti correnti de quibus sono stati applicate c.m.s. nulle e pertanto rideterminare l'esatto saldo conto eliminando tali addebiti illegittimi.
-rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, per mancanza dei presupposti di legge;
pagina 3 di 12 In ogni caso: vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/04/2022, si è costituita in giudizio quale procuratrice di CP_2 Controparte_1 quest'ultima cessionaria del credito ceduto da Controparte_6
la quale ha contestato il lamentato
[...] Controparte_5 difetto di prova del credito, sull'assunto dell'idoneità dell'art. 50 T.U.B. a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché della mancata contestazione nel termine di 60 giorni degli estratti conto inviati tempo per tempo dalla banca.
L'opposta ha poi contestato la eccepita a nullità del contratto di conto corrente n.
631274, ribadendo che le condizioni economiche applicate erano previste e determinate contrattualmente, alla luce della disciplina applicabile al tempo della sua apertura, e ha negato che fosse stata pattuita ed applicata la commissione di massimo scoperto.
Ha, inoltre, sostenuto la legittimità della capitalizzazione applicata, avendo
“legittimamente esercitato lo ius variandi”. In ragione di ciò la l'opposta ha chiesto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “……In via preliminare:
Concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1180 del 07.07.21 R.G. n. 1996/2021, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale, nel merito
Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1180 del 07.07.21
R.G. n. 1996/2021;
In via Subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare gli attori opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o di quella maggiore o minore
pagina 4 di 12 somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo”
1.3. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione all'udienza del
21.4.2022 veniva e disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
e con memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c., l'opposta ha prodotto in giudizio gli estratti-conto dei due rapporti di conto corrente, relativamente al periodo 2007-2015, mentre con memora ex art. 183, comma 6 n. 3) c.p.c. ha versato in atti gli estratti- conto relativi al periodo dal 2007 al 2015, quanto al c/c n. 631274, e dal 2006 al
2007, quanto al c/c n. 9736. Con ordinanza riservata del 28.3.2023 veniva disposta ex art. 210 c.p.c. la produzione, relativamente al rapporto n. 631274 (ex c/c n. 1458), di copia degli estratti conto e dei conti scalari relativi al periodo compreso tra il
27/07/2011 e la chiusura del rapporto.
1.4 La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di Ctu contabile disposta all'udienza del 5.6.2023 ed integrata con ordinanza riservata del 22.2.2024.
All'udienza del 3.12.2024, mutato il giudice assegnatario del fascicolo, i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
Parte opposta ha adempiuto all'ordine di esibizione, e la causa è stata istruita a mezzo
C.T.U. contabile, di cui è stata disposta integrazione.
**********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di
pagina 5 di 12 cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio del conto corrente n. 8090/9736 per euro 47.854,45 e del conto corrente 80090/631274 per euro 16.504,84 sottoscritti dagli opponenti con la la quale, alla data del 28.12.2018, dopo Controparte_5 aver recuperato l'importo di euro 2.471,06, era creditrice del complessivo importo di euro 61.888,63.
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice pagina 6 di 12 dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
pagina 7 di 12 n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ritiene, quindi, questo Giudice che l'opposta abbia compiutamente assolto al proprio onere istruttorio avendo fornito nel corso del giudizio di opposizione, anche in seguito all'ordine di esibizione disposto con ordinanza riservata del 28.3.2023, copia dei contratti di conto corrente e dei relativi estratti periodici e scalari ( doc.ti 5-7 fascicolo dell'opposta e doc.ti allegati alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c.
e doc.ti depositati in data 24.4.2023).
Tanto premesso, parte opponente ha lamentato la nullità del contratto di conto corrente n. 63127 (ex 1458), per violazione dell'art. 117, comma 3 T.U.B., ed ex art. 1284 c.c., per mancata pattuizione per iscritto delle condizioni contrattuali applicabili, in ordine agli interessi, alle c.m.s. e alle spese del rapporto, nonché, per entrambi i rapporti di c/c, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
La doglianza è fondata.
Anzitutto, il contratto di conto corrente n. 63127 (ex 1458), acceso in data
28/09/1993, risulta privo di valida pattuizione scritta in ordine agli interessi applicati, con la conseguenza che essi devono essere sostituiti con quelli di cui all'art. 117 co. 7 lett a) T.U.B. .
In ordine all'illegittima applicazione delle c.m.s., in quanto non validamente pattuita, va anzitutto premesso che l'onere di determinatezza della previsione contrattuale pagina 8 di 12 della commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, nel rispetto dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117, comma 4, TUB, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, con specifico riferimento alla percentuale, alla base di calcolo ed ai criteri e periodicità di addebito.
Tale valutazione trova riscontro nella giurisprudenza di merito, che ha considerato indeterminata una clausola priva di sufficienti elementi per evincere le modalità di calcolo (cfr. ex multis, Tribunale Taranto sez. I, 12/04/2022, n.944; Corte App. Bari,
n. 681/2021; Corte App. Brescia sez. I, 22/10/2021, n.1333; Trib. Ancona, n.
05/07/2019, n. 1262).
Nella specie, il contratto di apertura di conto corrente del 28/09/1993, non contiene alcuna specifica pattuizione in ordine alla percentuale, alla base di calcolo ed ai criteri e periodicità di addebito, di talché non può dirsi soddisfatto il requisito di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c. .
Allo stesso modo, non sono indicate neppure le spese di gestione del rapporto, che quindi devono ritenersi nulle e scomputate nella rideterminazione del saldo del rapporto di c/c.
Anche tale eccezione, dunque, deve ritenersi fondata, e correttamente il C.T.U. nelle operazioni di ricalcolo del saldo di detto conto corrente ha escluso le c.m.s. applicate e le altre spese relative al rapporto di conto corrente.
Quanto all'illegittima capitalizzazione degli interessi, si osserva che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore delibera del Cicr del 09/02/2000, che ha dato attuazione al d.lgs. 342/1999, perché sia legittima la capitalizzazione degli interessi è necessaria la presenza in atti di una pattuizione che rispetti le condizioni previste dall'art. 1283
c.c., ovvero: i) che abbia data successiva alla scadenza degli interessi;
ii) che abbia una base temporale di capitalizzazione almeno semestrale.
Nella specie, difetta la pattuizione della capitalizzazione degli interessi alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato senza tener conto della capitalizzazione, come correttamente effettuato dal C.T.U. .
pagina 9 di 12 Anche per il periodo successivo al 22/04/2000, data di entrata in vigore della delibera del Cicr, il C.T.U. ha correttamente provveduto ad escludere la capitalizzazione.
A tal proposito, è opportuno precisare che – a differenza di quanto sostenuto dall'opposta – non è sufficiente, per affermare la legittimità dell'addebito degli interessi anatocistici, la mera applicazione delle condizioni di reciprocità di cui alla delibera CICR del 2000, essendo invece necessario che le parti giungano ad una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR.
È quindi necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre interessi anatocistici.
In altre parole, “una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9140/2020 e nei medesimi termini
Cass., Civ. 21/10/2019, nn. 26769 e 26779 e da ultimo Cass. Civ., sentenza n. 17634 del 2021).
In altri termini, l'adeguamento mediante comunicazione al cliente dell'applicazione della pari periodicità contenuta negli estratti conto non è praticabile con riferimento alla previsione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, atteso che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342 del 1999, sono radicalmente nulle, con la conseguenza che, in tali contratti, perché sia introdotta pagina 10 di 12 validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Nella specie, il saldo del rapporto di conto corrente è stato correttamente rideterminato senza tenere conto della capitalizzazione degli interessi, secondo il calcolo svolto dal C.T.U., che questo Tribunale ritiene esente da censure.
In definitiva, relativamente al rapporto di conto corrente n. 8090/631274 (ex n. 1458), attraverso la sostituzione dei tassi di interessi applicati con quelli previsti ai sensi dell'art. 117, comma 7 T.U.B, nonché attraverso l'espunzione delle commissioni e spese applicate e non specificatamente pattuite, e della capitalizzazione trimestrale, è risultato un saldo a debito per i correntisti e Parte_2 Pt_1
di euro 8.125,17.
[...]
Quanto al rapporto di conto corrente n. 8090/9736 stipulato in data 3.5.2005 ( doc. 7 fascicolo dell'opposta), come già osservato nell'ordinanza riservata del 22.2.2024, le eccezioni formulate dagli opponenti sono risultate fondate limitatamente alla previsione della Cms per la quale risulta pattuita solamente l'aliquota del 0,7500% con previsione di una aliquota aggiuntiva del 1,2500% sullo sconfinamento autorizzato non essedo indicati la base di calcolo ed i criteri e la periodicità di addebito, di talché non può dirsi soddisfatto il requisito di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c. . Nessuna violazione è stata, invece, accertata in ordine all'applicazione degli interessi anatocistici. Il Ctu sulla base dei suindicati criteri ha effettuato il ricalcolo del saldo debitorio di tale conto corrente escludendo interessi debitori per euro 27.242,67 oltre ad euro 2.279,48 per Cms ed euro 1.529,59 addebitati quale corrispettivo sull'accordato pervenendo ad un saldo a credito degli opponenti per euro 15.363,36.
A tale ultimo riguardo gli opponenti non hanno proposto rituale domanda riconvenzionale dovendosi rilevare che, in ogni caso, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “ “….non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” ( Cass. 2 maggio 2022 n. 13735; cfr anche Cass.
pagina 11 di 12 30/08/2019 n. 2184 concernente pretese dei debitori “per interessi mai validamente pattuiti, per illegittima capitalizzazione trimestrale, nonché per commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite”)
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, accertandosi un credito in favore della società opposta pari ad € 8.125,17 quale saldo debitorio ricalcolato del conto corrente n. 8090/631274 (ex n. 1458), mentre nulla è dovuto in relazione al conto corrente n. 8090/9736.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite l'esito del giudizio di opposizione alla luce del quale il credito dell'opposta è stato accertato in misura notevolmente inferiore rispetto a quello ingiunto conduce a ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ex art 92, 2° comma c.p.c. a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018 per una integrale compensazione delle stesse comprensiva delle spese relative alla Ctu.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2
- condanna gli opponenti e al pagamento Parte_1 Parte_2 in solido dell'importo di euro 8.125,17 in favore di quale procuratrice di CP_2
Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite comprensive di quelle relative alla Ctu come liquidate in corso di causa.
Perugia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
Tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Elena
[...] C.F._2
Cogorni Proietti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Todi (PG), Piazza
Umberto I n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponenti
e
(P.I. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'Avv. Mario Anza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Quirini Roberto in Perugia,
Corso Vannucci n. 1, come da procura generale alle liti autenticata dal Notaio Per_1
di Messina il 03/03/2021 al Rep. n. 38070, Racc. n. 14435, allegata alla
[...]
comparsa di costituzione e risposta
Opposta avente ad oggetto: Contratti bancari ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.12.2024,
Per e l'avv. Betti in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell'Avv Cogorni Proietti “ conclude come all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo”
l'avv. Quirini in sostituzione dell'Avv. Barbaro Alessandro “ conclude CP_3 come al foglio di pc depositato il 1.10.2024” .
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 21/09/2021, e Parte_1 [...]
hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1180/2021, emesso il 07/07/2021 dall'intestato Tribunale su istanza di in qualità di procuratrice di e notificato in data CP_2 Controparte_4
16/07/2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
61.888,63 oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, quale saldo negativo del c/c n. 8090/9736, acceso in data 03/05/2055, e del c/c n. 8090/631274 (già n.
1458) acceso in data 28/09/1993, presso la filiale di DE (PG) di
[...]
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha Controparte_5
eccepito il difetto di prova del credito, non essendo stati prodotti nel giudizio monitorio gli estratti conto, ma soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B., ritenuti inidonei – nel giudizio di opposizione a cognizione piena – a fondare la pretesa creditoria della banca. Ha poi eccepito la nullità del contratto del contratto di conto corrente n. 63127 (ex 1458), per violazione dell'art. 117, comma 3 T.U.B., ed ex art. 1284 c.c., per non essere stati validamente pattuiti per iscritto né gli interessi applicati, né le commissioni di massimo scoperto, e neppure le spese relative al rapporto.
Gli opponenti hanno anche lamentato, per entrambi i rapporti di c/c, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
pagina 2 di 12 Dopo aver dato atto di aver esperito – con esito infruttuoso – il procedimento di mediazione obbligatoria, e di non aver avuto riscontro alla richiesta di esibizione di tutti gli estratti conto e scalari di entrambi i rapporti di conto corrente, gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …….Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 1180/21 Rg 1996/21, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
- accertare la nullità dei contratti di corrispondenza, di apertura di credito ed anticipi e sconti, per mancanza di forma scritta ex art. 1284 cod. Civ. E art. 117 comma 3 TUB e per gli effetti ricalcolare il saldo al tasso minimo dei BOT pro tempore vigente.
-in caso di produzione dei contratti, dichiarare l'invalidità della determinazione ed applicazione di interessi ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle c.m.s., dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, in assenza di pattuizione scritta, ai sensi dell'art. 1825 cod. Civ. Ed art. 117 comma 4 e 7 T.U.B. e per gli effetti ricalcolare il saldo al tasso minimo dei BOT pro tempore vigente. Per effetto di ciò, accertare e dichiarare , previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti, sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi con applicazione interessi tasso minimo BOT, senza capitalizzazioni e con eliminazione di non convenute cms ed ulteriori spese;
- accertare, inoltre, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la
Banca opposta, con la propria condotta contra legem, ha applicato interessi anatocistici e per gli effetti, rideterminare l'esatto saldo conti eliminando tali addebiti illegittimi.
-accertare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sui conti correnti de quibus sono stati applicate c.m.s. nulle e pertanto rideterminare l'esatto saldo conto eliminando tali addebiti illegittimi.
-rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, per mancanza dei presupposti di legge;
pagina 3 di 12 In ogni caso: vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/04/2022, si è costituita in giudizio quale procuratrice di CP_2 Controparte_1 quest'ultima cessionaria del credito ceduto da Controparte_6
la quale ha contestato il lamentato
[...] Controparte_5 difetto di prova del credito, sull'assunto dell'idoneità dell'art. 50 T.U.B. a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché della mancata contestazione nel termine di 60 giorni degli estratti conto inviati tempo per tempo dalla banca.
L'opposta ha poi contestato la eccepita a nullità del contratto di conto corrente n.
631274, ribadendo che le condizioni economiche applicate erano previste e determinate contrattualmente, alla luce della disciplina applicabile al tempo della sua apertura, e ha negato che fosse stata pattuita ed applicata la commissione di massimo scoperto.
Ha, inoltre, sostenuto la legittimità della capitalizzazione applicata, avendo
“legittimamente esercitato lo ius variandi”. In ragione di ciò la l'opposta ha chiesto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “……In via preliminare:
Concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1180 del 07.07.21 R.G. n. 1996/2021, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale, nel merito
Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1180 del 07.07.21
R.G. n. 1996/2021;
In via Subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare gli attori opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o di quella maggiore o minore
pagina 4 di 12 somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo”
1.3. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione all'udienza del
21.4.2022 veniva e disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
e con memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c., l'opposta ha prodotto in giudizio gli estratti-conto dei due rapporti di conto corrente, relativamente al periodo 2007-2015, mentre con memora ex art. 183, comma 6 n. 3) c.p.c. ha versato in atti gli estratti- conto relativi al periodo dal 2007 al 2015, quanto al c/c n. 631274, e dal 2006 al
2007, quanto al c/c n. 9736. Con ordinanza riservata del 28.3.2023 veniva disposta ex art. 210 c.p.c. la produzione, relativamente al rapporto n. 631274 (ex c/c n. 1458), di copia degli estratti conto e dei conti scalari relativi al periodo compreso tra il
27/07/2011 e la chiusura del rapporto.
1.4 La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di Ctu contabile disposta all'udienza del 5.6.2023 ed integrata con ordinanza riservata del 22.2.2024.
All'udienza del 3.12.2024, mutato il giudice assegnatario del fascicolo, i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
Parte opposta ha adempiuto all'ordine di esibizione, e la causa è stata istruita a mezzo
C.T.U. contabile, di cui è stata disposta integrazione.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di
pagina 5 di 12 cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio del conto corrente n. 8090/9736 per euro 47.854,45 e del conto corrente 80090/631274 per euro 16.504,84 sottoscritti dagli opponenti con la la quale, alla data del 28.12.2018, dopo Controparte_5 aver recuperato l'importo di euro 2.471,06, era creditrice del complessivo importo di euro 61.888,63.
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice pagina 6 di 12 dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
pagina 7 di 12 n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ritiene, quindi, questo Giudice che l'opposta abbia compiutamente assolto al proprio onere istruttorio avendo fornito nel corso del giudizio di opposizione, anche in seguito all'ordine di esibizione disposto con ordinanza riservata del 28.3.2023, copia dei contratti di conto corrente e dei relativi estratti periodici e scalari ( doc.ti 5-7 fascicolo dell'opposta e doc.ti allegati alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c.
e doc.ti depositati in data 24.4.2023).
Tanto premesso, parte opponente ha lamentato la nullità del contratto di conto corrente n. 63127 (ex 1458), per violazione dell'art. 117, comma 3 T.U.B., ed ex art. 1284 c.c., per mancata pattuizione per iscritto delle condizioni contrattuali applicabili, in ordine agli interessi, alle c.m.s. e alle spese del rapporto, nonché, per entrambi i rapporti di c/c, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
La doglianza è fondata.
Anzitutto, il contratto di conto corrente n. 63127 (ex 1458), acceso in data
28/09/1993, risulta privo di valida pattuizione scritta in ordine agli interessi applicati, con la conseguenza che essi devono essere sostituiti con quelli di cui all'art. 117 co. 7 lett a) T.U.B. .
In ordine all'illegittima applicazione delle c.m.s., in quanto non validamente pattuita, va anzitutto premesso che l'onere di determinatezza della previsione contrattuale pagina 8 di 12 della commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, nel rispetto dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117, comma 4, TUB, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, con specifico riferimento alla percentuale, alla base di calcolo ed ai criteri e periodicità di addebito.
Tale valutazione trova riscontro nella giurisprudenza di merito, che ha considerato indeterminata una clausola priva di sufficienti elementi per evincere le modalità di calcolo (cfr. ex multis, Tribunale Taranto sez. I, 12/04/2022, n.944; Corte App. Bari,
n. 681/2021; Corte App. Brescia sez. I, 22/10/2021, n.1333; Trib. Ancona, n.
05/07/2019, n. 1262).
Nella specie, il contratto di apertura di conto corrente del 28/09/1993, non contiene alcuna specifica pattuizione in ordine alla percentuale, alla base di calcolo ed ai criteri e periodicità di addebito, di talché non può dirsi soddisfatto il requisito di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c. .
Allo stesso modo, non sono indicate neppure le spese di gestione del rapporto, che quindi devono ritenersi nulle e scomputate nella rideterminazione del saldo del rapporto di c/c.
Anche tale eccezione, dunque, deve ritenersi fondata, e correttamente il C.T.U. nelle operazioni di ricalcolo del saldo di detto conto corrente ha escluso le c.m.s. applicate e le altre spese relative al rapporto di conto corrente.
Quanto all'illegittima capitalizzazione degli interessi, si osserva che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore delibera del Cicr del 09/02/2000, che ha dato attuazione al d.lgs. 342/1999, perché sia legittima la capitalizzazione degli interessi è necessaria la presenza in atti di una pattuizione che rispetti le condizioni previste dall'art. 1283
c.c., ovvero: i) che abbia data successiva alla scadenza degli interessi;
ii) che abbia una base temporale di capitalizzazione almeno semestrale.
Nella specie, difetta la pattuizione della capitalizzazione degli interessi alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato senza tener conto della capitalizzazione, come correttamente effettuato dal C.T.U. .
pagina 9 di 12 Anche per il periodo successivo al 22/04/2000, data di entrata in vigore della delibera del Cicr, il C.T.U. ha correttamente provveduto ad escludere la capitalizzazione.
A tal proposito, è opportuno precisare che – a differenza di quanto sostenuto dall'opposta – non è sufficiente, per affermare la legittimità dell'addebito degli interessi anatocistici, la mera applicazione delle condizioni di reciprocità di cui alla delibera CICR del 2000, essendo invece necessario che le parti giungano ad una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR.
È quindi necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre interessi anatocistici.
In altre parole, “una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9140/2020 e nei medesimi termini
Cass., Civ. 21/10/2019, nn. 26769 e 26779 e da ultimo Cass. Civ., sentenza n. 17634 del 2021).
In altri termini, l'adeguamento mediante comunicazione al cliente dell'applicazione della pari periodicità contenuta negli estratti conto non è praticabile con riferimento alla previsione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, atteso che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342 del 1999, sono radicalmente nulle, con la conseguenza che, in tali contratti, perché sia introdotta pagina 10 di 12 validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Nella specie, il saldo del rapporto di conto corrente è stato correttamente rideterminato senza tenere conto della capitalizzazione degli interessi, secondo il calcolo svolto dal C.T.U., che questo Tribunale ritiene esente da censure.
In definitiva, relativamente al rapporto di conto corrente n. 8090/631274 (ex n. 1458), attraverso la sostituzione dei tassi di interessi applicati con quelli previsti ai sensi dell'art. 117, comma 7 T.U.B, nonché attraverso l'espunzione delle commissioni e spese applicate e non specificatamente pattuite, e della capitalizzazione trimestrale, è risultato un saldo a debito per i correntisti e Parte_2 Pt_1
di euro 8.125,17.
[...]
Quanto al rapporto di conto corrente n. 8090/9736 stipulato in data 3.5.2005 ( doc. 7 fascicolo dell'opposta), come già osservato nell'ordinanza riservata del 22.2.2024, le eccezioni formulate dagli opponenti sono risultate fondate limitatamente alla previsione della Cms per la quale risulta pattuita solamente l'aliquota del 0,7500% con previsione di una aliquota aggiuntiva del 1,2500% sullo sconfinamento autorizzato non essedo indicati la base di calcolo ed i criteri e la periodicità di addebito, di talché non può dirsi soddisfatto il requisito di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c. . Nessuna violazione è stata, invece, accertata in ordine all'applicazione degli interessi anatocistici. Il Ctu sulla base dei suindicati criteri ha effettuato il ricalcolo del saldo debitorio di tale conto corrente escludendo interessi debitori per euro 27.242,67 oltre ad euro 2.279,48 per Cms ed euro 1.529,59 addebitati quale corrispettivo sull'accordato pervenendo ad un saldo a credito degli opponenti per euro 15.363,36.
A tale ultimo riguardo gli opponenti non hanno proposto rituale domanda riconvenzionale dovendosi rilevare che, in ogni caso, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “ “….non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” ( Cass. 2 maggio 2022 n. 13735; cfr anche Cass.
pagina 11 di 12 30/08/2019 n. 2184 concernente pretese dei debitori “per interessi mai validamente pattuiti, per illegittima capitalizzazione trimestrale, nonché per commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite”)
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, accertandosi un credito in favore della società opposta pari ad € 8.125,17 quale saldo debitorio ricalcolato del conto corrente n. 8090/631274 (ex n. 1458), mentre nulla è dovuto in relazione al conto corrente n. 8090/9736.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite l'esito del giudizio di opposizione alla luce del quale il credito dell'opposta è stato accertato in misura notevolmente inferiore rispetto a quello ingiunto conduce a ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ex art 92, 2° comma c.p.c. a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018 per una integrale compensazione delle stesse comprensiva delle spese relative alla Ctu.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2
- condanna gli opponenti e al pagamento Parte_1 Parte_2 in solido dell'importo di euro 8.125,17 in favore di quale procuratrice di CP_2
Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite comprensive di quelle relative alla Ctu come liquidate in corso di causa.
Perugia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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