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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2577/2024
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott. Simona Monforte Giudice
Dott. Mirko Intravaia Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 2577 del Registro Generale 2024
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Vico IV Novembre n.5, Castanea Delle Furie, presso il CAS Parte_2
, rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio Catania, del Foro di Barcellona P.G., presso il cui
[...] studio, sito in Barcellona P.G. (ME), Via Spiazzo Fondaco Nuovo n.24, ha eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. domiciliato c/o Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 la Controparte_3
, Via Luigi Sturzo n.142, rappresentato e difeso direttamente,
[...] ai sensi dell'art. 19, comma 7, d. lgs. n. 150 del 2011, dal proprio funzionario, Viceprefetto Dott.ssa ; Persona_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha emesso il seguente
DECRETO
In data 08.05.2023, nato a [...] il [...], formalizzava Parte_1 richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3.
In data 20.05.2024 la per il riconoscimento della protezione internazionale Controparte_3 di Catania effettuava la sua audizione.
In particolare, in detta sede, il richiedente asilo riferiva di essere cittadino del UN;
di essere nato a BA, ma di aver vissuto a Douala;
di saper parlare, oltre al francese, l'inglese e l'italiano; di professare la religione cristiano-cattolica; di appartenere all'etnia bamilekè; di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di aver lavorato come muratore;
di avere una famiglia di origine composta da i genitori, in vita, uno zio, con cui ha vissuto, e dei cugini;
di non essere sposato e di non avere figli;
di aver mantenuto i contatti solo con lo zio.
A sostegno della richiesta di protezione internazionale, il richiedente asilo dichiarava di essersi rivolto ad un conoscente per l'acquisto di una moto e, dopo, aver appreso, poco dopo, da un vicino che dei delinquenti lo aspettavano davanti casa, si rendeva conto, dai documenti contraffatti, che la moto era rubata e che, presumibilmente, apparteneva a uno di loro. Decideva, allora, di restituire il veicolo e, temendo di essere ancora cercato, chiedeva ospitalità ad un amico. I malviventi, infatti, si recavano a casa dello zio e, non trovandolo lì, distruggevano l'abitazione. Temendo per la propria incolumità, si Part trasferiva per qualche mese ad riuscendo a mantenersi svolgendo qualche lavoretto. Costretto a lasciare il villaggio, in seguito al verificarsi di scontri interni, partiva alla volta della Nigeria, giungendo, infine, in Italia il 07.03.2023.
In caso di rimpatrio, il richiedente asilo rappresentava il timore di essere ucciso.
Con provvedimento Rif. ME0007719, reso nella seduta del 30.05.2024 e notificato il 07.06.2024, la rigettava l'istanza di riconoscimento della protezione Controparte_3 internazionale, ritenendo credibili le dichiarazioni del richiedente in merito alla nazionalità ed alla provenienza, ma non quelle inerenti ai motivi di espatrio, poiché lo stesso non si era accertato della proprietà della moto e non aveva spiegato come i malviventi fossero riusciti a trovarlo. A parere della
Commissione, ancora, appariva inverosimile il fatto che gli uomini lo stessero cercando nonostante il richiedente avesse restituito la moto, non comprendendo perché avessero distrutto la casa dello zio senza riuscire ad avere un confronto con lui direttamente. Ad avviso dell'Autorità amministrativa, infine, il richiedente avrebbe potuto trasferirsi in un'altra parte del Paese, ma egli aveva risposto, in maniera implausibile, che sarebbero riusciti a trovarlo.
Tutto ciò portava la a ritenere che, in caso di rimpatrio in UN, non sussistessero CP_3 in capo a né i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né alcun Parte_1 fondato timore di essere esposto al rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lettera a) e b) del Dlgs. 251/2007. Secondo la Commissione Territoriale, altresì, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscere allo stesso la protezione sussidiaria, per il rischio di subire un danno grave così come definito dall' art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007, non essendo stata rilevata alcuna violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. A parere della non ricorrevano neppure ragioni per riconoscere al ricorrente la protezione CP_3 complementare ex art. 32, commi 3 e 3.1 del D. lgs 25/2008, qualificando la domanda manifestamente infondata.
Con ricorso depositato il 21.06.2024, impugnava il suddetto provvedimento, Parte_1 chiedendone la sospensione dell'efficacia e affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale e, in subordine, del riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva, pertanto, che fosse fissata l'udienza di comparizione delle parti e l'audizione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 10 e 11, D.lgs n.
25/2008.
Con Decreto del 26.07.2024, questo Tribunale pronunciava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, discendendo l'effetto sospensivo direttamente dalla proposizione del ricorso. Instaurato il contraddittorio, con Memoria difensiva depositata il 25.11.2024 si costituiva il
[...]
, Controparte_4 riportandosi alle motivazioni dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, pronunciava parere negativo sia sul riconoscimento della protezione internazionale sia sul riconoscimento della protezione umanitaria.
All'udienza del 16.01.2025, si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale, alla presenza di un mediatore, dichiarava: “A D.R.: ho comprato la moto da una persona, un privato, che mi aveva pure consegnato i documenti ed io solo dopo che mi hanno detto che la moto era rubata ho controllato i documenti ed ho visto che non corrispondevano.
A D.R.: ho saputo che la moto era rubata perché mi ha chiamato una vicina di casa per dirmi che le sembrava così perché alcuni ragazzi con i bastoni si erano avvicinati a casa mia ed a lei, che ha pure fatto un video e me l'ha mandato, chiedendo cosa volessero, hanno detto che in quello stabile abitavo io, ed avevano una mia foto secondo quanto mi ha detto questa signora, che avevo rubato la moto, mentre la signora stessa sapeva che io l'avevo comprata. Non so se la moto appartenesse ad uno di loro.
A D.R.: la persona da cui ho acquistato la moto non abitava troppo lontano da me, non so come abbiano fatto quei ragazzi a sapere dove abitassi. Tra quei ragazzi c'era anche il procacciatore, l'ho riconosciuto nel video e lo conosceva anche la mia vicina di casa. La mia vicina mi ha telefonato per avvisarmi ed io non sono tornato a casa, ho chiamato il procacciatore per chiedere spiegazioni e lui mi ha detto di restituire la moto, e quindi l'ho restituita tramite un mio amico. I soldi non mi sono stati restituiti.
A D.R.: dopo mi ha chiamato il procacciatore per chiedermi altri soldi da parte di quei ragazzi, perché mi ritenevano un ladro. Tutto è successo nell'arco di due giorni ed io non sono più tornato a casa, era la fine, dicembre, 2020, e sono andato ad abitare in un'altra città per circa due settimane.
Lì è successa un'altra cosa, ero con alcuni amici ed ho sentito colpi di fucile vicino casa, era zona di guerra, nord ovest. Quella stessa notte con un mio amico siamo andati via perché stavano anche incendiando case e siamo andati in Nigeria.
A D.R.: al momento sto lavorando con contratto.”.
Al termine dell'audizione, il procuratore del ricorrente sottolineava che il proprio assistito aveva compreso e parlato la lingua italiana, avvalendosi dell'ausilio del mediatore solo per alcuni tratti, e riservava di depositare documentazione entro la stessa giornata;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Al fine della decisione occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva
2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione
(ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale),
l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato
o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della
“persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino.
La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n.
172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".
Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a)
e b) dell'art. 14, l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.03.2023 n. 20, conv. nella l. 05.05.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione CP_3 internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma
1, lett. h bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020). Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della Controparte_3 per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la
Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero
- quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8
CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, il parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni.
In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU Pt_4 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il
Decreto Legge n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico
Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che
“l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, laddove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).
Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un.
09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal
“rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n.
13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n.
25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio personale Controparte_3 dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in Controparte_3 materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo
(Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione. L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato, ma non occorre soffermarsi su tale questione in quanto questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre in ogni caso l'audizione del ricorrente.
Il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021).
L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15).
Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EASO) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere- dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19).
L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la narrazione del ricorrente non appare sufficientemente affidabile e verosimile, non potendosi ritenere che egli abbia soddisfatto il suo onere, quantomeno di allegazione, per poter, di poi, far discendere la regola probatoria posta dal sopra richiamato art. 3 D. Lgs. 251/2007. In altri termini, nel caso in esame, l'attenuazione dell'onere probatorio contemplata dall'art. 3 D. Lgs. 251/2007 non giova all'istante, in quanto lo stesso ha narrato una vicenda apparsa in larga parte poco verosimile, né ha allegato nel corso del presente giudizio elementi ulteriori a sostegno della credibilità del proprio racconto, né, infine, ha fornito elementi che potessero infirmare le conclusioni della . Si condividono, pertanto, le perplessità già esposte Controparte_3 dall'Autorità amministrativa, in quanto sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio sia all'udienza di audizione, il ricorrente si è limitato a riproporre la storia narrata dinanzi alla
Commissione, in merito alla quale non si comprende per quale motivo i malviventi abbiano perseguitato lui e non si siano rivolti all'uomo che gli aveva venduto la moto, primo possessore del veicolo rubato. Ulteriore perplessità desta il fatto che il ricorrente abbia riconsegnato la moto senza insistere sulla restituzione del denaro pagato e che abbia deciso di lasciare il Paese nonostante non fosse mai stato trovato dai suoi persecutori, con i quali non ha avuto alcun incontro diretto, senza nemmeno pensare di rivolgersi alle autorità per chiedere protezione. Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, essere affermata l'insussistenza dei presupposti non solo per il riconoscimento dello status di rifugiato, che già in astratto non trova alcun riscontro nella sua narrazione, ove viene descritta solo una situazione di pericolo derivante da contrasti di carattere privato, ma anche per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs., poiché la non credibilità del racconto del ricorrente non consente di ritenere effettivo un pericolo attuale e grave di danno alla sua persona.
Devono essere, invece, ritenute sussistenti le condizioni necessarie al riconoscimento dello status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del d.lgs. citato.
In ordine alla situazione contemplata nella norma indicata, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato, è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 D. Lgs. 251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore
è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia,
(sentenza n. 172 del 2009 caso E.
contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè
n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del Paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Orbene, dai reports più recenti riferibili al Paese attenzionato emerge chiaramente come in UN, negli ultimi anni, la situazione relativa la sicurezza ed il rispetto dei diritti umani sia peggiorata notevolmente.
Secondo un recente rapporto di “Almeno 6.000 civili sono stati uccisi dalle Controparte_5 forze governative e dai combattenti separatisti dall'inizio delle violenze alla fine del 2016. I civili nelle regioni anglofone continuano a subire abusi da parte di diversi attori coinvolti nella crisi, tra cui la violenza sessuale e di genere. Le forze statali hanno risposto agli attacchi separatisti con operazioni di
contro
-insurrezione che spesso non sono riuscite a proteggere i civili, o li hanno presi di mira direttamente. I combattenti separatisti hanno continuato a prendere di mira i civili, costringendo le persone a rimanere a casa e lanciando attacchi in occasione di eventi importanti, tra cui una gara annuale, le elezioni e la riapertura delle scuole all'inizio di settembre. Dopo l'annuncio Per_ di che le elezioni senatoriali si sarebbero tenute a marzo, diversi gruppi separatisti hanno minacciato chiunque avesse annunciato la loro intenzione di partecipare, e hanno ucciso un funzionario elettorale il 18 gennaio, tra molti altri. Il 20 maggio, più di 30 donne sono state rapite dai separatisti in un villaggio del nord-ovest dopo aver protestato contro le tasse illegali imposte dai gruppi armati. Un portavoce del governo ha detto che alcune delle donne sono state torturate. Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, presunti separatisti non identificati hanno ucciso almeno 10 civili a
Bamenda. Secondo quanto riferito, gli assalitori, che indossavano uniformi militari, hanno aperto il fuoco in un bar dopo aver accusato la gente del posto di non aver sostenuto i separatisti.
L'11 agosto, i separatisti avrebbero fatto irruzione nel villaggio di Kekukesim, uccidendo almeno quattro civili, tra cui il presidente del villaggio, e bruciando case. I combattenti separatisti hanno interrotto l'inizio dell'anno accademico 2023, previsto per il 4 settembre, imponendo un boicottaggio scolastico. Il 7 settembre, pochi giorni dopo la riapertura delle scuole, almeno tre civili nel sud-ovest sono stati uccisi in un assalto attribuito ai separatisti, che hanno sparato ai passeggeri delle auto e dato fuoco ai veicoli. Secondo le Nazioni Unite, almeno 2.245 scuole non sono funzionanti nelle regioni anglofone a causa di attacchi e minacce da parte di separatisti armati. Nella regione dell'estremo nord, e hanno attaccato i civili, compiendo uccisioni, rapimenti e CP_6 CP_7 saccheggi...
Da gennaio sono stati segnalati 246 attacchi, che hanno causato la morte di 169 civili. La maggior parte di queste morti sono state causate da attacchi da parte di gruppi islamisti”. (World Report 2024: Cameroon | Human Rights Watch).
Secondo l'ultimo report di Amnesty International, relativo allo stato dei diritti umani in UN “Il diritto alla libertà di espressione è stato seriamente minacciato e due giornalisti sono stati assassinati. Gli oppositori politici e gli anglofoni nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali continuarono ad essere arrestati arbitrariamente. Nelle regioni anglofone del nord-ovest e del sud- ovest, l'esercito camerunese e i gruppi separatisti armati hanno compiuto uccisioni e omicidi illegali.
Nella regione dell'estremo nord, più di 380.000 sfollati interni sono stati colpiti da inondazioni e da un'epidemia di colera. Più di 630.000 persone sono state sfollate all'interno del paese a causa della violenza armata nelle regioni anglofone. , giornalista e direttore della stazione radio Persona_3 privata Amplitude FM, è stato rapito da uomini non identificati il 17 gennaio e il suo corpo mutilato
è stato trovato cinque giorni dopo nella periferia di Yaoundé. Aveva indagato e riferito sulla presunta appropriazione indebita di centinaia di miliardi di franchi CFA da parte di figure politiche e imprenditoriali vicine al governo. Il 3 febbraio, il corpo di BÉ, sacerdote e Persona_4 conduttore radiofonico ed ex collega di , è stato trovato vicino alla sua casa a Persona_3
Mimboman, un sobborgo di Yaoundé. Poco prima della sua morte aveva fatto commenti pubblici sull'omicidio di . Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale sull'avvio di un'indagine Persona_3 su questo omicidio.
(Human rights in Cameroon Amnesty International)
Secondo US Department of State “Il 27 febbraio a Moussourtouk, nel dipartimento di Mayo-Kani, nella regione dell'estremo nord, un soldato fuori servizio del Battaglione di Intervento Rapido,
ha accoltellato a morte , un insegnante di scuola superiore Persona_5 Persona_6 di una scuola governativa locale, dopo un alterco verbale in un punto di ristoro. Il ministero della
Difesa ha confermato l'omicidio e ha annunciato che è stato arrestato, così come altri due Per_5 soldati presenti durante l'alterco. Secondo la Commissione governativa per i diritti umani del
UN (CHRC), i tre soldati sono stati incarcerati in attesa di processo per omicidio. Il 15 marzo, lo studente dell'Università di Buea, , è morto in custodia della polizia dopo che Persona_7 lui e il suo compagno di stanza, , sono stati arrestati da membri non in uniforme Persona_8 dell'Unità di sicurezza militare con l'accusa di sostenere gruppi separatisti armati. Secondo
l'organizzazione non governativa (ONG) Center for Human Rights and Democracy in Africa e un avvocato della famiglia della vittima, sospettava di essere stato preso di mira a causa delle
Per_8 dichiarazioni critiche che ha fatto online riguardo alle forze di sicurezza e che è stato detenuto Per_7 arbitrariamente perché era il compagno di stanza di ha riferito che lui e sono
Per_8 Per_8 Per_7 stati entrambi torturati con machete dopo aver inizialmente rifiutato di firmare confessioni prescritte. ha dichiarato di essere stato picchiato e di aver ricevuto diversi colpi di machete sulla pianta
Per_8 dei piedi durante un interrogatorio. Quando l'obitorio ha rilasciato i resti di dopo quattro Per_7 mesi, il suo corpo mostrava segni di tortura, comprese cicatrici sui piedi. Le forze di sicurezza hanno trattenuto per quasi quattro mesi fino a quando, dopo un'indagine del CHRC, è stato rilasciato
Per_8 senza accuse. Non ci sono notizie note di azioni governative contro i responsabili... Giornalisti e
ONG hanno riferito di numerose uccisioni arbitrarie e illegali di civili da parte di gruppi armati non statali nei conflitti che sono continuati nelle regioni del nord-ovest, del sud-ovest e dell'estremo nord. CP_
e lo islamico dell e della ) avrebbero CP_6 CP_4 Controparte_9 commesso uccisioni illegali di civili disarmati. Il 3 febbraio, quattro persone, tra cui tre donne, sono morte in un attacco attribuito a e all nel villaggio di Metchikar, al confine con CP_6 CP_9 la Nigeria, nella regione dell'estremo nord. Secondo i media, il 3 marzo, i terroristi di CP_6
e , pesantemente armati, hanno attaccato la località di Assighassia nella suddivisione CP_9 [...]
della regione dell'estremo nord, uccidendo tre civili nelle loro case. Le ONG per i diritti Per_9 umani hanno documentato almeno un caso in cui le autorità tradizionali hanno gravemente abusato dei civili” (Cameroon - United States Department of State)
E' utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 abbia classificato il UN al
12° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 6.980, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello alto. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10.
I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. Il UN ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 6 e 8, registrando, dunque, un livello alto di impatto del terrorismo. (Global Terrorism Index 2024 - World | ReliefWeb).
Segnatamente, si rileva, infatti, come dal sito , ove è possibile effettuare compiute Email_1 ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 03.02.2024 e il 31.01.2025 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in UN si siano registrati 4.017 incidenti di sicurezza, di cui 1.644 accertate violenze contro i civili, e come gli stessi eventi abbiano causato 2.117 decessi, e come dalla medesima analisi emerga che i dati relativi agli episodi di violenza contro i civili siano in crescita rispetto all'anno precedente, mentre i decessi sono rimasti in linea con la rilevazione precedente. (cfr. https://acleddata.com/explorer/). Sempre , nella sua analisi globale sui conflitti in corso, inserisce il UN al nono posto tra i CP_10 cinquanta Paesi con il più alto indice di scontri armati al mondo. In particolare, da tale studio emerge come in UN vi sia un estremo livello di conflitto, tale da rendere la realtà interna al Paese
“consistentemente preoccupante”. Per fare un raffronto, il UN al momento si trova nella stessa fascia di pericolo della Palestina e, dato ancora più preoccupante, nella fascia di pericolo superiore rispetto all'Ucraina. (ACLED Conflict Index - ACLED (acleddata.com)
Alla luce di quanto sopra, si può ritenere che il UN, compresa la zona di origine del ricorrente, sia indubbiamente interessato da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno esploso da tempo, che può mettere a repentaglio la vita del ricorrente ed è dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale.
Inoltre, in simili casi non vale sottolineare che la situazione di grave pericolo per l'incolumità del ricorrente sarebbe derivata dalla peculiare situazione esistente nel luogo di residenza, non corrispondente a quella esistente in altre aree del paese, poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2294). Né sono state prospettate eventuali cause ostative alla concessione della misura di protezione sussidiaria, stabilite nell'art. 16 del D.Lgs. n. 251/2007 (quando lo straniero abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; quando lo straniero abbia commesso al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso, un reato grave, anche tenendo conto della pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
quando lo straniero si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi della Nazioni Unite;
quando lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;
quando lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) o cause che determinerebbero comunque l'espulsione dello straniero ammesso alla protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 251/2007 (sussistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato;
sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito di condanna con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni).
Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria mentre non occorre esaminare, per il principio di assorbimento, la domanda subordinata di protezione speciale.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali per l'obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2577/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) Accoglie il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di nato Parte_1
a BA (UN) il 06.05.2001 del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007
b) Rigetta il ricorso per il resto;
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, 07.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina - Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione.
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott. Simona Monforte Giudice
Dott. Mirko Intravaia Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 2577 del Registro Generale 2024
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Vico IV Novembre n.5, Castanea Delle Furie, presso il CAS Parte_2
, rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio Catania, del Foro di Barcellona P.G., presso il cui
[...] studio, sito in Barcellona P.G. (ME), Via Spiazzo Fondaco Nuovo n.24, ha eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. domiciliato c/o Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 la Controparte_3
, Via Luigi Sturzo n.142, rappresentato e difeso direttamente,
[...] ai sensi dell'art. 19, comma 7, d. lgs. n. 150 del 2011, dal proprio funzionario, Viceprefetto Dott.ssa ; Persona_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha emesso il seguente
DECRETO
In data 08.05.2023, nato a [...] il [...], formalizzava Parte_1 richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3.
In data 20.05.2024 la per il riconoscimento della protezione internazionale Controparte_3 di Catania effettuava la sua audizione.
In particolare, in detta sede, il richiedente asilo riferiva di essere cittadino del UN;
di essere nato a BA, ma di aver vissuto a Douala;
di saper parlare, oltre al francese, l'inglese e l'italiano; di professare la religione cristiano-cattolica; di appartenere all'etnia bamilekè; di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di aver lavorato come muratore;
di avere una famiglia di origine composta da i genitori, in vita, uno zio, con cui ha vissuto, e dei cugini;
di non essere sposato e di non avere figli;
di aver mantenuto i contatti solo con lo zio.
A sostegno della richiesta di protezione internazionale, il richiedente asilo dichiarava di essersi rivolto ad un conoscente per l'acquisto di una moto e, dopo, aver appreso, poco dopo, da un vicino che dei delinquenti lo aspettavano davanti casa, si rendeva conto, dai documenti contraffatti, che la moto era rubata e che, presumibilmente, apparteneva a uno di loro. Decideva, allora, di restituire il veicolo e, temendo di essere ancora cercato, chiedeva ospitalità ad un amico. I malviventi, infatti, si recavano a casa dello zio e, non trovandolo lì, distruggevano l'abitazione. Temendo per la propria incolumità, si Part trasferiva per qualche mese ad riuscendo a mantenersi svolgendo qualche lavoretto. Costretto a lasciare il villaggio, in seguito al verificarsi di scontri interni, partiva alla volta della Nigeria, giungendo, infine, in Italia il 07.03.2023.
In caso di rimpatrio, il richiedente asilo rappresentava il timore di essere ucciso.
Con provvedimento Rif. ME0007719, reso nella seduta del 30.05.2024 e notificato il 07.06.2024, la rigettava l'istanza di riconoscimento della protezione Controparte_3 internazionale, ritenendo credibili le dichiarazioni del richiedente in merito alla nazionalità ed alla provenienza, ma non quelle inerenti ai motivi di espatrio, poiché lo stesso non si era accertato della proprietà della moto e non aveva spiegato come i malviventi fossero riusciti a trovarlo. A parere della
Commissione, ancora, appariva inverosimile il fatto che gli uomini lo stessero cercando nonostante il richiedente avesse restituito la moto, non comprendendo perché avessero distrutto la casa dello zio senza riuscire ad avere un confronto con lui direttamente. Ad avviso dell'Autorità amministrativa, infine, il richiedente avrebbe potuto trasferirsi in un'altra parte del Paese, ma egli aveva risposto, in maniera implausibile, che sarebbero riusciti a trovarlo.
Tutto ciò portava la a ritenere che, in caso di rimpatrio in UN, non sussistessero CP_3 in capo a né i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né alcun Parte_1 fondato timore di essere esposto al rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lettera a) e b) del Dlgs. 251/2007. Secondo la Commissione Territoriale, altresì, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscere allo stesso la protezione sussidiaria, per il rischio di subire un danno grave così come definito dall' art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007, non essendo stata rilevata alcuna violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. A parere della non ricorrevano neppure ragioni per riconoscere al ricorrente la protezione CP_3 complementare ex art. 32, commi 3 e 3.1 del D. lgs 25/2008, qualificando la domanda manifestamente infondata.
Con ricorso depositato il 21.06.2024, impugnava il suddetto provvedimento, Parte_1 chiedendone la sospensione dell'efficacia e affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale e, in subordine, del riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva, pertanto, che fosse fissata l'udienza di comparizione delle parti e l'audizione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 10 e 11, D.lgs n.
25/2008.
Con Decreto del 26.07.2024, questo Tribunale pronunciava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, discendendo l'effetto sospensivo direttamente dalla proposizione del ricorso. Instaurato il contraddittorio, con Memoria difensiva depositata il 25.11.2024 si costituiva il
[...]
, Controparte_4 riportandosi alle motivazioni dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, pronunciava parere negativo sia sul riconoscimento della protezione internazionale sia sul riconoscimento della protezione umanitaria.
All'udienza del 16.01.2025, si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale, alla presenza di un mediatore, dichiarava: “A D.R.: ho comprato la moto da una persona, un privato, che mi aveva pure consegnato i documenti ed io solo dopo che mi hanno detto che la moto era rubata ho controllato i documenti ed ho visto che non corrispondevano.
A D.R.: ho saputo che la moto era rubata perché mi ha chiamato una vicina di casa per dirmi che le sembrava così perché alcuni ragazzi con i bastoni si erano avvicinati a casa mia ed a lei, che ha pure fatto un video e me l'ha mandato, chiedendo cosa volessero, hanno detto che in quello stabile abitavo io, ed avevano una mia foto secondo quanto mi ha detto questa signora, che avevo rubato la moto, mentre la signora stessa sapeva che io l'avevo comprata. Non so se la moto appartenesse ad uno di loro.
A D.R.: la persona da cui ho acquistato la moto non abitava troppo lontano da me, non so come abbiano fatto quei ragazzi a sapere dove abitassi. Tra quei ragazzi c'era anche il procacciatore, l'ho riconosciuto nel video e lo conosceva anche la mia vicina di casa. La mia vicina mi ha telefonato per avvisarmi ed io non sono tornato a casa, ho chiamato il procacciatore per chiedere spiegazioni e lui mi ha detto di restituire la moto, e quindi l'ho restituita tramite un mio amico. I soldi non mi sono stati restituiti.
A D.R.: dopo mi ha chiamato il procacciatore per chiedermi altri soldi da parte di quei ragazzi, perché mi ritenevano un ladro. Tutto è successo nell'arco di due giorni ed io non sono più tornato a casa, era la fine, dicembre, 2020, e sono andato ad abitare in un'altra città per circa due settimane.
Lì è successa un'altra cosa, ero con alcuni amici ed ho sentito colpi di fucile vicino casa, era zona di guerra, nord ovest. Quella stessa notte con un mio amico siamo andati via perché stavano anche incendiando case e siamo andati in Nigeria.
A D.R.: al momento sto lavorando con contratto.”.
Al termine dell'audizione, il procuratore del ricorrente sottolineava che il proprio assistito aveva compreso e parlato la lingua italiana, avvalendosi dell'ausilio del mediatore solo per alcuni tratti, e riservava di depositare documentazione entro la stessa giornata;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Al fine della decisione occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva
2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione
(ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale),
l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato
o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della
“persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino.
La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n.
172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".
Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a)
e b) dell'art. 14, l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.03.2023 n. 20, conv. nella l. 05.05.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione CP_3 internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma
1, lett. h bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020). Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della Controparte_3 per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la
Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero
- quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8
CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, il parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni.
In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU Pt_4 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il
Decreto Legge n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico
Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che
“l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, laddove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).
Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un.
09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal
“rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n.
13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n.
25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio personale Controparte_3 dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in Controparte_3 materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo
(Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione. L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato, ma non occorre soffermarsi su tale questione in quanto questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre in ogni caso l'audizione del ricorrente.
Il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021).
L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15).
Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EASO) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere- dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19).
L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la narrazione del ricorrente non appare sufficientemente affidabile e verosimile, non potendosi ritenere che egli abbia soddisfatto il suo onere, quantomeno di allegazione, per poter, di poi, far discendere la regola probatoria posta dal sopra richiamato art. 3 D. Lgs. 251/2007. In altri termini, nel caso in esame, l'attenuazione dell'onere probatorio contemplata dall'art. 3 D. Lgs. 251/2007 non giova all'istante, in quanto lo stesso ha narrato una vicenda apparsa in larga parte poco verosimile, né ha allegato nel corso del presente giudizio elementi ulteriori a sostegno della credibilità del proprio racconto, né, infine, ha fornito elementi che potessero infirmare le conclusioni della . Si condividono, pertanto, le perplessità già esposte Controparte_3 dall'Autorità amministrativa, in quanto sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio sia all'udienza di audizione, il ricorrente si è limitato a riproporre la storia narrata dinanzi alla
Commissione, in merito alla quale non si comprende per quale motivo i malviventi abbiano perseguitato lui e non si siano rivolti all'uomo che gli aveva venduto la moto, primo possessore del veicolo rubato. Ulteriore perplessità desta il fatto che il ricorrente abbia riconsegnato la moto senza insistere sulla restituzione del denaro pagato e che abbia deciso di lasciare il Paese nonostante non fosse mai stato trovato dai suoi persecutori, con i quali non ha avuto alcun incontro diretto, senza nemmeno pensare di rivolgersi alle autorità per chiedere protezione. Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, essere affermata l'insussistenza dei presupposti non solo per il riconoscimento dello status di rifugiato, che già in astratto non trova alcun riscontro nella sua narrazione, ove viene descritta solo una situazione di pericolo derivante da contrasti di carattere privato, ma anche per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs., poiché la non credibilità del racconto del ricorrente non consente di ritenere effettivo un pericolo attuale e grave di danno alla sua persona.
Devono essere, invece, ritenute sussistenti le condizioni necessarie al riconoscimento dello status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del d.lgs. citato.
In ordine alla situazione contemplata nella norma indicata, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato, è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 D. Lgs. 251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore
è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia,
(sentenza n. 172 del 2009 caso E.
contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè
n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del Paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Orbene, dai reports più recenti riferibili al Paese attenzionato emerge chiaramente come in UN, negli ultimi anni, la situazione relativa la sicurezza ed il rispetto dei diritti umani sia peggiorata notevolmente.
Secondo un recente rapporto di “Almeno 6.000 civili sono stati uccisi dalle Controparte_5 forze governative e dai combattenti separatisti dall'inizio delle violenze alla fine del 2016. I civili nelle regioni anglofone continuano a subire abusi da parte di diversi attori coinvolti nella crisi, tra cui la violenza sessuale e di genere. Le forze statali hanno risposto agli attacchi separatisti con operazioni di
contro
-insurrezione che spesso non sono riuscite a proteggere i civili, o li hanno presi di mira direttamente. I combattenti separatisti hanno continuato a prendere di mira i civili, costringendo le persone a rimanere a casa e lanciando attacchi in occasione di eventi importanti, tra cui una gara annuale, le elezioni e la riapertura delle scuole all'inizio di settembre. Dopo l'annuncio Per_ di che le elezioni senatoriali si sarebbero tenute a marzo, diversi gruppi separatisti hanno minacciato chiunque avesse annunciato la loro intenzione di partecipare, e hanno ucciso un funzionario elettorale il 18 gennaio, tra molti altri. Il 20 maggio, più di 30 donne sono state rapite dai separatisti in un villaggio del nord-ovest dopo aver protestato contro le tasse illegali imposte dai gruppi armati. Un portavoce del governo ha detto che alcune delle donne sono state torturate. Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, presunti separatisti non identificati hanno ucciso almeno 10 civili a
Bamenda. Secondo quanto riferito, gli assalitori, che indossavano uniformi militari, hanno aperto il fuoco in un bar dopo aver accusato la gente del posto di non aver sostenuto i separatisti.
L'11 agosto, i separatisti avrebbero fatto irruzione nel villaggio di Kekukesim, uccidendo almeno quattro civili, tra cui il presidente del villaggio, e bruciando case. I combattenti separatisti hanno interrotto l'inizio dell'anno accademico 2023, previsto per il 4 settembre, imponendo un boicottaggio scolastico. Il 7 settembre, pochi giorni dopo la riapertura delle scuole, almeno tre civili nel sud-ovest sono stati uccisi in un assalto attribuito ai separatisti, che hanno sparato ai passeggeri delle auto e dato fuoco ai veicoli. Secondo le Nazioni Unite, almeno 2.245 scuole non sono funzionanti nelle regioni anglofone a causa di attacchi e minacce da parte di separatisti armati. Nella regione dell'estremo nord, e hanno attaccato i civili, compiendo uccisioni, rapimenti e CP_6 CP_7 saccheggi...
Da gennaio sono stati segnalati 246 attacchi, che hanno causato la morte di 169 civili. La maggior parte di queste morti sono state causate da attacchi da parte di gruppi islamisti”. (World Report 2024: Cameroon | Human Rights Watch).
Secondo l'ultimo report di Amnesty International, relativo allo stato dei diritti umani in UN “Il diritto alla libertà di espressione è stato seriamente minacciato e due giornalisti sono stati assassinati. Gli oppositori politici e gli anglofoni nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali continuarono ad essere arrestati arbitrariamente. Nelle regioni anglofone del nord-ovest e del sud- ovest, l'esercito camerunese e i gruppi separatisti armati hanno compiuto uccisioni e omicidi illegali.
Nella regione dell'estremo nord, più di 380.000 sfollati interni sono stati colpiti da inondazioni e da un'epidemia di colera. Più di 630.000 persone sono state sfollate all'interno del paese a causa della violenza armata nelle regioni anglofone. , giornalista e direttore della stazione radio Persona_3 privata Amplitude FM, è stato rapito da uomini non identificati il 17 gennaio e il suo corpo mutilato
è stato trovato cinque giorni dopo nella periferia di Yaoundé. Aveva indagato e riferito sulla presunta appropriazione indebita di centinaia di miliardi di franchi CFA da parte di figure politiche e imprenditoriali vicine al governo. Il 3 febbraio, il corpo di BÉ, sacerdote e Persona_4 conduttore radiofonico ed ex collega di , è stato trovato vicino alla sua casa a Persona_3
Mimboman, un sobborgo di Yaoundé. Poco prima della sua morte aveva fatto commenti pubblici sull'omicidio di . Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale sull'avvio di un'indagine Persona_3 su questo omicidio.
(Human rights in Cameroon Amnesty International)
Secondo US Department of State “Il 27 febbraio a Moussourtouk, nel dipartimento di Mayo-Kani, nella regione dell'estremo nord, un soldato fuori servizio del Battaglione di Intervento Rapido,
ha accoltellato a morte , un insegnante di scuola superiore Persona_5 Persona_6 di una scuola governativa locale, dopo un alterco verbale in un punto di ristoro. Il ministero della
Difesa ha confermato l'omicidio e ha annunciato che è stato arrestato, così come altri due Per_5 soldati presenti durante l'alterco. Secondo la Commissione governativa per i diritti umani del
UN (CHRC), i tre soldati sono stati incarcerati in attesa di processo per omicidio. Il 15 marzo, lo studente dell'Università di Buea, , è morto in custodia della polizia dopo che Persona_7 lui e il suo compagno di stanza, , sono stati arrestati da membri non in uniforme Persona_8 dell'Unità di sicurezza militare con l'accusa di sostenere gruppi separatisti armati. Secondo
l'organizzazione non governativa (ONG) Center for Human Rights and Democracy in Africa e un avvocato della famiglia della vittima, sospettava di essere stato preso di mira a causa delle
Per_8 dichiarazioni critiche che ha fatto online riguardo alle forze di sicurezza e che è stato detenuto Per_7 arbitrariamente perché era il compagno di stanza di ha riferito che lui e sono
Per_8 Per_8 Per_7 stati entrambi torturati con machete dopo aver inizialmente rifiutato di firmare confessioni prescritte. ha dichiarato di essere stato picchiato e di aver ricevuto diversi colpi di machete sulla pianta
Per_8 dei piedi durante un interrogatorio. Quando l'obitorio ha rilasciato i resti di dopo quattro Per_7 mesi, il suo corpo mostrava segni di tortura, comprese cicatrici sui piedi. Le forze di sicurezza hanno trattenuto per quasi quattro mesi fino a quando, dopo un'indagine del CHRC, è stato rilasciato
Per_8 senza accuse. Non ci sono notizie note di azioni governative contro i responsabili... Giornalisti e
ONG hanno riferito di numerose uccisioni arbitrarie e illegali di civili da parte di gruppi armati non statali nei conflitti che sono continuati nelle regioni del nord-ovest, del sud-ovest e dell'estremo nord. CP_
e lo islamico dell e della ) avrebbero CP_6 CP_4 Controparte_9 commesso uccisioni illegali di civili disarmati. Il 3 febbraio, quattro persone, tra cui tre donne, sono morte in un attacco attribuito a e all nel villaggio di Metchikar, al confine con CP_6 CP_9 la Nigeria, nella regione dell'estremo nord. Secondo i media, il 3 marzo, i terroristi di CP_6
e , pesantemente armati, hanno attaccato la località di Assighassia nella suddivisione CP_9 [...]
della regione dell'estremo nord, uccidendo tre civili nelle loro case. Le ONG per i diritti Per_9 umani hanno documentato almeno un caso in cui le autorità tradizionali hanno gravemente abusato dei civili” (Cameroon - United States Department of State)
E' utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 abbia classificato il UN al
12° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 6.980, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello alto. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10.
I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. Il UN ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 6 e 8, registrando, dunque, un livello alto di impatto del terrorismo. (Global Terrorism Index 2024 - World | ReliefWeb).
Segnatamente, si rileva, infatti, come dal sito , ove è possibile effettuare compiute Email_1 ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 03.02.2024 e il 31.01.2025 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in UN si siano registrati 4.017 incidenti di sicurezza, di cui 1.644 accertate violenze contro i civili, e come gli stessi eventi abbiano causato 2.117 decessi, e come dalla medesima analisi emerga che i dati relativi agli episodi di violenza contro i civili siano in crescita rispetto all'anno precedente, mentre i decessi sono rimasti in linea con la rilevazione precedente. (cfr. https://acleddata.com/explorer/). Sempre , nella sua analisi globale sui conflitti in corso, inserisce il UN al nono posto tra i CP_10 cinquanta Paesi con il più alto indice di scontri armati al mondo. In particolare, da tale studio emerge come in UN vi sia un estremo livello di conflitto, tale da rendere la realtà interna al Paese
“consistentemente preoccupante”. Per fare un raffronto, il UN al momento si trova nella stessa fascia di pericolo della Palestina e, dato ancora più preoccupante, nella fascia di pericolo superiore rispetto all'Ucraina. (ACLED Conflict Index - ACLED (acleddata.com)
Alla luce di quanto sopra, si può ritenere che il UN, compresa la zona di origine del ricorrente, sia indubbiamente interessato da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno esploso da tempo, che può mettere a repentaglio la vita del ricorrente ed è dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale.
Inoltre, in simili casi non vale sottolineare che la situazione di grave pericolo per l'incolumità del ricorrente sarebbe derivata dalla peculiare situazione esistente nel luogo di residenza, non corrispondente a quella esistente in altre aree del paese, poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2294). Né sono state prospettate eventuali cause ostative alla concessione della misura di protezione sussidiaria, stabilite nell'art. 16 del D.Lgs. n. 251/2007 (quando lo straniero abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; quando lo straniero abbia commesso al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso, un reato grave, anche tenendo conto della pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
quando lo straniero si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi della Nazioni Unite;
quando lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;
quando lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) o cause che determinerebbero comunque l'espulsione dello straniero ammesso alla protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 251/2007 (sussistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato;
sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito di condanna con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni).
Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria mentre non occorre esaminare, per il principio di assorbimento, la domanda subordinata di protezione speciale.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali per l'obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2577/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) Accoglie il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di nato Parte_1
a BA (UN) il 06.05.2001 del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007
b) Rigetta il ricorso per il resto;
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, 07.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina - Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione.