Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 4477/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 02/04/2025, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dagli Avv.ti ROSSI ALESSANDRA e NOBILI GIULIO e il secondo dall'Avv. MORELLI MARTINA come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 16.05.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 05/04/2025:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
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Imola n. 8, dove manterrà anche la propria residenza anagrafica.
2) Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul minore, con l'impegno di adottare concordemente tutte le decisioni di maggior importanza per il medesimo, concordando ed attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la formazione del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
In particolare la sig.ra si impegna a tenere costantemente informato il sig. di qualsiasi Parte_1 Parte_2
circostanza rilevante riguardante la vita del figlio.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Quale concorso al mantenimento del figlio, il Sig. corrisponderà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
somma mensile di Euro 325,00 (trecentoventicinque/00) annualmente indicizzata Istat, oltre al 50%
(cinquanta percento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona di cui al successivo punto 5, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica. Il signor senza Parte_2
necessità di alcuna preventiva richiesta della signora dal mese di gennaio 2026 e a seguire Parte_1
annualmente verserà via via la somma rivalutata.
4) Il Sig. corrisponderà il predetto importo alla sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di Parte_2 Parte_1
ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate Parte_1
bancarie sono già state comunicate al sig. dalla medesima. Parte_2
5) I Ricorrenti si impegnano a contribuire alle spese di carattere straordinario che saranno sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno, rimborsando la propria quota parte dietro presentazione di documentazione giustificativa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni da quando la spesa è stata sostenuta e documentata. Per la definizione di spese straordinarie si richiama il vigente protocollo del Tribunale di Verona – che i Ricorrenti dichiarano di ben conoscere - come di seguito elencate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
pagina 2 di 5 II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
6) L'assegno unico universale viene attribuito per intero alla sig.ra IG e il sig. rinuncia Parte_2
fin da ora a qualsivoglia diritto in merito, impegnandosi a prestare tutti gli atti che si rendessero necessari, recandosi o comunicando con i competenti uffici e depositando eventuali dichiarazioni a supporto.
7) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- settimana 1: il venerdì dalla fine della scuola dove andrà a prendere il figlio fino alla mattina successiva alle ore 10 quando lo accompagnerà presso la casa della sig.ra IG;
pagina 3 di 5 - settimana 2: il sabato dalla mattina alle 10 quando andrà a prendere il figlio a casa della madre fino alla mattina del lunedì successivo quando accompagnerà il figlio a scuola;
- settimana 3: come la settimana 1;
- settimana 4: come la settimana 2.
- entrambi i genitori si impegnano a garantire l'esecuzione dei compiti scolastici nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire il rispetto degli allenamenti, tornei e trasferte della squadra di calcio o comunque attività e impegni sportivi del figlio. frequentazione nel periodo natalizio, pasquale e durante le vacanze estive
- il figlio minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e della Vigilia con l'altro ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro sempre ad anni alterni, mantenendo per gli altri giorni di festività la turnazione ordinaria;
- durante le vacanze scolastiche estive, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere separatamente con il figlio, anche in località di villeggiatura, due settimane, anche consecutive. L'esatta decorrenza dei suddetti periodi feriali dovrà essere ogni anno concordata tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 aprile, in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con il figlio in coincidenza con le ferie personali. Durante i rispettivi periodi di vacanza con il figlio, sarà sospesa la frequentazione ordinaria, salvo diversi accordi tra le parti.
- entrambi i genitori potranno trascorrere una vacanza invernale di 7 giorni con i figli, da concordare quanto all'esatta decorrenza entro il 30 novembre di ogni anno.
- I genitori saranno tenuti a comunicarsi le località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli minori.
8) Entrambi i genitori si impegnano ad introdurre con gradualità i rispettivi nuovi compagni nella vita del figlio e solo laddove la relazione sentimentale sia stabile, duratura e ponendo sempre come interesse primario il benessere del figlio e tenuto conto della sua reazione.
9) I Ricorrenti potranno concordare altri momenti di visita, anche infrasettimanali, compatibilmente con Per_ le esigenze lavorative di ciascuno e con il benessere e i desideri di impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione con congruo anticipo. Tale traccia rimane orientativa, nel senso che entrambi i
Ricorrenti convengono di seguire la naturale e fisiologica volontà del minore e si impegnano ad avere una flessibilità e disponibilità per modificare in itinere, laddove si presenti la richiesta da parte del bambino, i giorni stabiliti.
pagina 4 di 5 10) Le spese del presente ricorso sono integralmente compensate tra i Ricorrenti.
11) Con l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione i Ricorrenti si impegnano sin da ora, a prestarsi a tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari, la sig.ra ed il sig. Parte_1
si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito le modalità di affidamento e di Parte_2
mantenimento del figlio minore . Persona_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02/04/2025 da
[...]
Parte_1 Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti è nato il figlio in data 9.11.2014; Persona_1 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore, alle condizioni di affidamento dello stesso ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del minore;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto del minore;
visto il parere del P.M.; ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
02/04/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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