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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.224/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 224 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] l'[...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Francesco L. de Cesare
Appellante
E
in persona Controparte_1 del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
22.03.2024, rep. 37875 a rogito del dr. dall'Avv. Francesca Mastrorilli Persona_1
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 19.04.2024 adiva il Parte_1
Tribunale del lavoro di Bari al fine di ottenere la condanna dell' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità ex L. 222/1984, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.6.2019) per un importo pari ad € 28.925,76, ovvero da quell'altra data ritenuta di Giustizia, oltre accessori di legge con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda l'appellante deduceva che:
-era affetto da “esiti di frattura radiale e della coronoide ulnare con lesione della capsula articolare, deficit funzionale della f.e. e della p.s., esiti di frattura gomito sn con deficit funzionale, trauma ginocchio sn con anchilosi e deficit (con rendita CP_2 46%), depressione maggiore cronica farmaco resistente associata ad adinamia e ritiro sociale, lombosciatalgia cronica con grave deficit algo-posturale da ernie cervicali e discali multiple, spondilosi cervico-lombare, angioma D3, meniscosi bicompartimentale dx, ed altre infermità, che ne riducevano permanentemente la capacità lavorativa in attitudini confacenti a meno di 1/3 del normale e, dunque, invalido a norma dell'art. 1 legge 12.6.1984 n. 222;
-che aveva richiesto in data 24.6.2019 all' la corresponsione dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità (domanda nr. 2014821000093);
-esaurito infruttuosamente l'iter amministrativo, aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c., datato 14.11.2019 per vedere accertata in sede giudiziale la sussistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa;
nel procedimento, iscritto al nr. R.G.L. 13147/2019, era stata disposta CTU, a mezzo della dr.ssa , la quale aveva negato che il ricorrente si trovasse in Persona_2 situazione oggettiva tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno IO;
-con atto telematico trasmesso il 29.6.2021, il ricorrente aveva contestato formalmente le conclusioni del CTU, manifestando la propria risoluzione all'introduzione di idoneo giudizio di merito, volto al riconoscimento della prestazione innanzi indicata;
-introdotto il prescritto giudizio di merito, era stata ammessa ed espletata una nuova
CTU, affidata al dr. il quale aveva riconosciuto, in capo al ricorrente, la Persona_3 sussistenza del requisito utile alla percezione della predetta indennità, sin dalla data della domanda amministrativa e che pertanto, all'udienza del 2.5.2023, il Tribunale aveva pronunciato sentenza con la quale si accertava, in capo al , la ricorrenza di Pt_1 una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attitudini confacenti, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che in data 21.11.2023 il ricorrente aveva trasmesso all' richiesta amministrativa CP_1 di liquidazione della prestazione, che l' aveva respinto, sul presupposto CP_1 dell'incumulabilità con la rendita in godimento;
CP_2
- che a nulla era valso il ricorso amministrativo proposto dall'istante: in particolare, il competente Comitato aveva osservato che l'Ufficio Medico dell'Istituto, pur confermando la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del , aveva Pt_1 ritenuto sussistenti motivi di incompatibilità con la rendita fino a concorrenza CP_2 della stessa e, dunque, ai sensi dell'art. 1 comma 43 l. 335/1995, ne aveva sancito l'incumulabilità;
- che era, pertanto, costretto ad agire nuovamente in giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale.
In data 22.07.202 si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda a motivo CP_1 dell'incompatibilità tra le prestazioni.
pag. 2/10 2.Con sentenza n. 971/2025 resa in data 11.03.2025 il Tribunale di Bari rigettava il ricorso e dichiarava nulle le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. formulata dal ricorrente.
Il giudice di prime cure perveniva alla predetta decisione sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida” rilevando nel merito che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 43, L.335/95: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”;
- nel corso del giudizio incardinato dal al fine di ottenere il Pt_1 riconoscimento del proprio stato invalidante utile a conseguire il diritto all'assegno ordinario ex l.222/84, negatogli in via amministrativa dall' , il CTU nominato CP_1 aveva precisato che: “al netto delle menomazioni già oggetto di rendita del 46%, CP_2 le patologie extrainfortunistiche non consentirebbero da sole di raggiungere i 2/3.
Tuttavia, si può sostenere che il raggiungimento dei 2/3 si ottiene grazie al contributo per metà del 2/3 delle menomazioni . Per tali motivi, alla luce dell'esame CP_2 obiettivo effettuato in sede di visita peritale, il quadro clinico determina la riduzione permanente a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della legge 222/84”. CP_
- andava quindi condiviso quanto sostenuto dall' ovvero che nel caso di specie, l'origine delle provvidenze in questione era da ricondurre, in buona parte, al medesimo evento invalidante (art. 1, comma 43, L.335/95) con conseguente incumulabilità della rendita con l'assegno ordinario di invalidità. CP_2
3.Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 26.03.2025, ha Parte_1 interposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda introduttiva.
Con memoria depositata in data 10.04.2025 si è costituito l' chiedendo la CP_1 conferma della pronuncia appellata ed il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
pag. 3/10
5.Con un unico ed articolato motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 1, comma
43 della L. 335/1995, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo che “l'origine delle provvidenze in questione è da ricondurre, in buona parte, al medesimo evento invalidante (art. 1, comma 43, L.335/95) con conseguente incumulabilità della rendita con l'assegno CP_2 ordinario di invalidità”.
Secondo il RI, il Giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato l'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995, discostandosi dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il divieto di cumulo tra assegno ordinario di invalidità e rendita trova applicazione esclusivamente nei casi in cui CP_2 entrambe le prestazioni siano integralmente riconducibili al medesimo evento, ossia al medesimo infortunio sul lavoro o alla stessa malattia professionale.
In particolare, richiamando costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10810/2003,
Cass. n. 24199/2004, Cass. n. 5494/2006, Cass. n. 22872/2008, Cass. n. 13187/2017) evidenzia che il divieto di cumulo non opera qualora vi sia solo una parziale coincidenza tra le menomazioni indennizzate dall' e quelle valutate dall' ai CP_2 CP_1 fini del riconoscimento dell'invalidità pensionabile. L'incumulabilità, pertanto, richiede una piena e totale sovrapponibilità degli eventi invalidanti. Essa non può essere invocata nei casi in cui l'evento tutelato dall' costituisca solo uno degli elementi del più CP_2 ampio quadro menomativo che ha determinato il diritto all'assegno ordinario di CP_ invalidità da parte dell'
Secondo l'appellante nella fattispecie in oggetto non ricorre tale identità di eventi invalidanti, considerato che il ricorrente è affetto da un quadro pluripatologico complesso, la cui rilevanza va ben oltre le sole menomazioni derivanti dall'infortunio sul lavoro. Per queste ultime, peraltro, egli percepisce una rendita con una CP_2 percentuale di inabilità pari al 46%, valore significativamente inferiore alla soglia dei due terzi prevista dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, quale requisito per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità.
Evidenzia che nel caso di specie il ctu, ben consapevole dei limiti imposti dalla predetta normativa, si è così testualmente espresso: “si precisa che al netto delle menomazioni
già oggetto di rendita del 46%, le patologie extrainfortunistiche non CP_2 consentirebbero da sole di raggiungere i 2/3. Tuttavia, si può sostenere che il raggiungimento dei 2/3 si ottiene grazie al contributo per metà dei 2/3 delle menomazioni . Per tali motivi, alla luce dell'esame obiettivo effettuato in sede di CP_2 visita peritale, il quadro clinico determina la riduzione permanente a meno di un terzo
pag. 4/10 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della legge 222/1984…”.
Rimarca l'appellante che tale valutazione risulta, peraltro, confermata dalla relazione medico-legale redatta dal dott. depositata in atti. Persona_4
Conclude chiedendo “accertato e dichiarato il relativo diritto, condannare l' CP_1 corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore di essa parte ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.6.2019) per un importo ad oggi pari ad € 34.411,68, ovvero da quell'altra data ritenuta di Giustizia;
il tutto con accessori di legge e con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c”.
6. L'appello è fondato alla stregua delle motivazioni di seguito esposte.
7.Premette la Corte che la CTU espletata dal dr. nel giudizio per ATP - con Per_3 elaborato coerente con i quesiti posti e del tutto congruamente motivato - ha accertato che il ricorrente, operaio elettricista, a seguito di un infortunio sul lavoro occorso nel
2011 ha ottenuto una rendita pari al 46% per le seguenti infermità: “esiti di CP_2 frattura radiale ed ulnare con lesione della casula articolare, discreto deficit funzionale della F/E e della P/S, esiti di frattura del gomito sinistro con deficit funzionale;
esiti di trauma ginocchio sinistro con anchiloso e deficit”.
Ha altresì accertato, ai fini della prestazione oggetto del presente giudizio, che il Pt_1 risulta anche affetto da: “sofferenza radicolare cervico-lombosacrale in spondilosi con discopatie cervicali e lombari;
sindrome depressiva endoreattiva di grado severo;
Esiti di posizionamento di stent ureterale destro per utererolirotrissia destra (marzo 2022)”.
Ha precisato che “al netto delle menomazioni già oggetto di rendita 46 % le CP_2 patologie extrainfortunistiche non consentirebbero da sole di raggiungere i 2/3.
Tuttavia, si può sostenere che il raggiungimento dei 2/3 si ottiene grazie al contributo per metà dei 2/3 delle menomazioni ”. CP_2
Ha quindi riconosciuto alla luce dell'esame obiettivo una riduzione permanente a meno di 1/3 delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della legge 222/84, con conseguente riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data amministrativa (24.06.2019).
7.1.Tanto premesso, va evidenziato che l'art. 1, comma 43, L. 335/1995, richiamato dall'appellante nel suo primo motivo d'appello - ove si lamenta la errata applicazione dello stesso da parte del primo giudice - così recita: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di
pag. 5/10 infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa... ".
Secondo il risalente e consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n.10810/2003; Cass. n.5494/2006) in tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due CP_2 prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (Nel caso scrutinato da
Cass. n.5494/2006, la S.C. ha cassato la decisione di merito che facendo applicazione del divieto di cumulo aveva negato al ricorrente l'assegno di invalidità sul presupposto che l'invalidità derivasse per il sessantadue per cento da una serie di patologie conseguenti ad infortunio sul lavoro, già indennizzate dall' dalle quali esulava CP_2 una malattia, il blefarospasmo, non importante di per sé una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo); conseguentemente, il divieto di cumulo non opera nei casi in cui l'evento indennizzato dall' abbia solo contribuito al più ampio quadro CP_2 invalidante che ha dato luogo all'attribuzione della prestazione a carico dell' . CP_1
Dello stesso tenore anche Cass. n. 10810 del 2003, nella cui motivazione si sottolinea la necessità, perché operi il divieto di cumulo in esame, che ci sia lo “stesso evento invalidante” quale cerniera tra le due prestazioni previdenziali;
occorre, cioè, che l'inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita sia la stessa che abbia comportato la liquidazione di analoga prestazione previdenziale a carico dell' : non esistendo una simile CP_1 coincidenza di evento causale, il divieto di cumulo non può operare. Riporta, infatti, la
S.C.: <Tale interpretazione appare la sola coerente con la ratio della disposizione citata, che la riferita giurisprudenza identifica nello scopo di impedire che, per un medesimo evento invalidante, assicurato in ambito e in ambito - e, per tale CP_1 CP_2 ragione, suscettibile di comportare (in mancanza del previsto divieto) due distinte attribuzioni economiche cumulabili tra loro, in quanto diversificate nella natura ed
pag. 6/10 alimentate da distinte contribuzioni - si verifichi una duplicazione di tutele e di conseguenti erogazioni, con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche>>.
7.2.Tanto premesso, la questione che si prospetta nella controversia in esame, è quella di stabilire se si sia, o meno, in presenza di uno “stesso evento invalidante” nel caso in cui l'inabilità che ha dato luogo alla costituzione di una rendita (nella specie, per infortunio) sia stata valutata (anche) ai fini del riconoscimento della prestazione dell'
, ma non sia stata da sola determinante, essendosi reso necessario l'apporto di altre CP_1 diverse patologie per concretare il complessivo quadro morboso idoneo a determinare la menomazione della capacità lavorativa richiesta, dalla legge per l'insorgenza del diritto alla prestazione medesima.
Ritiene la Corte che al quesito debba darsi risposta negativa.
Già le considerazioni sopra esposte sono sufficienti ad evidenziare che la previsione del divieto di cumulo può, legittimamente, operare soltanto in situazioni connotate da completa sovrapponibilità della prestazione all'attribuzione patrimoniale riconosciuta dall' , perché solo con riferimento a queste situazioni può ragionevolmente CP_2 ipotizzarsi quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale.
Tale conclusione, peraltro, è la sola che, come si osserva in dottrina, può dirsi in tutto coerente con il significato proprio della espressione "stesso evento invalidante" contenuta nell'art. 1, comma 43, cit., e comporta che l'applicazione del divieto di cumulo è condizionata alla totale identità di eventi generatori del diritto alle due attribuzioni previdenziali, ossia alla totale coincidenza tra le cause determinanti l'inabilità pensionabile o l'assegno di invalidità e l'evento invalidante (infortunio o malattia) che dà diritto alla rendita infortunistica.
La Suprema Corte (Cass. n.10810/2003 cit.) ha anche rimarcato che, nell'ipotesi da lei scrutinata, <la tesi della Corte di merito, secondo cui anche la parziale sovrapposizione delle cause è suscettibile di configurare lo stesso evento invalidante richiesto dalla disposizione in esame, oltre ad operare una inspiegabile forzatura del dato normativo, non mette in conto che, se il legislatore avesse voluto ricomprendere nel previsto divieto anche le ipotesi di concorso di cause avrebbe dovuto introdurre, per le prestazioni erogate dall un meccanismo di riproporzionamento del complessivo CP_1 quadro invalidante di volta in volta riscontrato in base agli apporti (in percentuale) delle singole infermità che lo hanno prodotto, così da fornire criteri certi per identificare la misura dell'incidenza obiettivamente assunta, in quella produzione, dell'evento indennizzato dall e poter, quindi, stabilire quanta parte della rendita CP_2 infortunistica vada sottratta dall'ammontare del trattamento, previdenziale>>.
pag. 7/10 Senza contare (Cass. n. 24199/2004) che proprio, la liquidazione - che forma oggetto del presente giudizio - della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità, in base ai criteri per essi stabiliti, oltre che della rendita da infortunio o malattia professionale.
Pertanto, il divieto non interferisce sulla liquidazione delle prestazioni - che qui interessa - ma trova applicazione alle prestazioni già liquidate. Lo stesso divieto, inoltre, trova applicazione - per quanto si è detto - solo quando le due prestazioni, alle quali si riferisce (pensione o assegno, appunto, e rendita), abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio (o nella malattia professionale), mentre il quadro morboso dell'attuale ricorrente - come è stato ricordato - non si esaurisce negli esiti dell'infortunio lavorativo…….>>.
Conclusivamente Cass. n.25197/2019 ha così riassunto i termini della vicenda: <giova premettere che a tenore dell'articolo 1, comma 43, L. 335/95 l'assegno ordinario di invalidità (per quanto qui rileva) liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
In sostanza, qualora l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni a carico dell e dell' sia il medesimo i lavoratori possono cumulare solo la CP_2 CP_1 quota di pensione eccedente la rendita (Cass. 04 novembre 2016 nr. 22475; 25 CP_2 maggio 2017 nr. 13187).
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, I. 8 agosto 1995 n. 335 trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell alle quali il divieto si riferisce, siano liquidate in CP_1 conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale.
Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell CP_1 vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate dall il CP_2 divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera.
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussisterebbe se l'evento indennizzato dall ha solo CP_2 contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell (cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. CP_1
24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr.
13187)”.
pag. 8/10 7.2.Orbene, nel caso di specie risulta documentalmente che le patologie accertate dal
CTU nominato in prime cure, in sede di accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, involgono affezioni (sofferenza radicolare cervico- lombosacrale in spondilosi con discopatie cervicali e lombari;
sindrome depressiva endoreattiva di grado severo;
Esiti di posizionamento di stent ureterale destro per utererolirotrissia destra) che nulla hanno a che vedere con quelle apprezzate ai fini dell'erogazione della rendita (v. sopra) per cui non vi è affatto completa sovrapponibilità tra le patologie valutate nelle due differenti sedi di cui sopra, con l'ulteriore conseguenza che non può operare l'eccepito divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, L. 335/1995.
8.Resta assorbita ogni altra questione.
9. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità Parte_1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.06.2019) e condannato l' a corrispondere la suddetta CP_1 prestazione con la medesima decorrenza oltre accessori nei limiti di legge.
10. Le spese processuali relative al doppio grado di giudizio, la cui misura viene liquidata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, seguono la soccombenza dell' appellato. CP_1
Spetta anche per entrambi i gradi di giudizio, una maggiorazione delle spese di lite in misura del 10% ex art. 4 comma 1bis del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio.
L'art. 4 comma 1bis, cit. (aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 147 del
2022), afferma infatti che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
È indubbia la spettanza in favore del difensore dell'appellante di tale aumento, tuttavia poiché i collegamenti ipertestuali (c.d. link) contenuti nel corpo dei ricorsi si limitano ad un numero limitato di documenti, si reputa congruo un aumento nella misura del 10%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26 marzo 2026 da nei Parte_1
pag. 9/10 confronti dell' avverso la sentenza n 971/2025 emessa dal Tribunale di Bari, CP_1 sezione lavoro, in data 11 marzo 2025, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna-ta, dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità con Parte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.06.2019); condanna l' al pagamento in favore dello stesso delle somme maturate a CP_1 tale titolo con la medesima decorrenza, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991; condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giu-dizio, che CP_1 liquida in € 3300,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 10/10
- SEZIONE LAVORO –
n.224/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 224 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] l'[...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Francesco L. de Cesare
Appellante
E
in persona Controparte_1 del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
22.03.2024, rep. 37875 a rogito del dr. dall'Avv. Francesca Mastrorilli Persona_1
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 19.04.2024 adiva il Parte_1
Tribunale del lavoro di Bari al fine di ottenere la condanna dell' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità ex L. 222/1984, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.6.2019) per un importo pari ad € 28.925,76, ovvero da quell'altra data ritenuta di Giustizia, oltre accessori di legge con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda l'appellante deduceva che:
-era affetto da “esiti di frattura radiale e della coronoide ulnare con lesione della capsula articolare, deficit funzionale della f.e. e della p.s., esiti di frattura gomito sn con deficit funzionale, trauma ginocchio sn con anchilosi e deficit (con rendita CP_2 46%), depressione maggiore cronica farmaco resistente associata ad adinamia e ritiro sociale, lombosciatalgia cronica con grave deficit algo-posturale da ernie cervicali e discali multiple, spondilosi cervico-lombare, angioma D3, meniscosi bicompartimentale dx, ed altre infermità, che ne riducevano permanentemente la capacità lavorativa in attitudini confacenti a meno di 1/3 del normale e, dunque, invalido a norma dell'art. 1 legge 12.6.1984 n. 222;
-che aveva richiesto in data 24.6.2019 all' la corresponsione dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità (domanda nr. 2014821000093);
-esaurito infruttuosamente l'iter amministrativo, aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c., datato 14.11.2019 per vedere accertata in sede giudiziale la sussistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa;
nel procedimento, iscritto al nr. R.G.L. 13147/2019, era stata disposta CTU, a mezzo della dr.ssa , la quale aveva negato che il ricorrente si trovasse in Persona_2 situazione oggettiva tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno IO;
-con atto telematico trasmesso il 29.6.2021, il ricorrente aveva contestato formalmente le conclusioni del CTU, manifestando la propria risoluzione all'introduzione di idoneo giudizio di merito, volto al riconoscimento della prestazione innanzi indicata;
-introdotto il prescritto giudizio di merito, era stata ammessa ed espletata una nuova
CTU, affidata al dr. il quale aveva riconosciuto, in capo al ricorrente, la Persona_3 sussistenza del requisito utile alla percezione della predetta indennità, sin dalla data della domanda amministrativa e che pertanto, all'udienza del 2.5.2023, il Tribunale aveva pronunciato sentenza con la quale si accertava, in capo al , la ricorrenza di Pt_1 una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attitudini confacenti, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che in data 21.11.2023 il ricorrente aveva trasmesso all' richiesta amministrativa CP_1 di liquidazione della prestazione, che l' aveva respinto, sul presupposto CP_1 dell'incumulabilità con la rendita in godimento;
CP_2
- che a nulla era valso il ricorso amministrativo proposto dall'istante: in particolare, il competente Comitato aveva osservato che l'Ufficio Medico dell'Istituto, pur confermando la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del , aveva Pt_1 ritenuto sussistenti motivi di incompatibilità con la rendita fino a concorrenza CP_2 della stessa e, dunque, ai sensi dell'art. 1 comma 43 l. 335/1995, ne aveva sancito l'incumulabilità;
- che era, pertanto, costretto ad agire nuovamente in giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale.
In data 22.07.202 si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda a motivo CP_1 dell'incompatibilità tra le prestazioni.
pag. 2/10 2.Con sentenza n. 971/2025 resa in data 11.03.2025 il Tribunale di Bari rigettava il ricorso e dichiarava nulle le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. formulata dal ricorrente.
Il giudice di prime cure perveniva alla predetta decisione sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida” rilevando nel merito che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 43, L.335/95: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”;
- nel corso del giudizio incardinato dal al fine di ottenere il Pt_1 riconoscimento del proprio stato invalidante utile a conseguire il diritto all'assegno ordinario ex l.222/84, negatogli in via amministrativa dall' , il CTU nominato CP_1 aveva precisato che: “al netto delle menomazioni già oggetto di rendita del 46%, CP_2 le patologie extrainfortunistiche non consentirebbero da sole di raggiungere i 2/3.
Tuttavia, si può sostenere che il raggiungimento dei 2/3 si ottiene grazie al contributo per metà del 2/3 delle menomazioni . Per tali motivi, alla luce dell'esame CP_2 obiettivo effettuato in sede di visita peritale, il quadro clinico determina la riduzione permanente a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della legge 222/84”. CP_
- andava quindi condiviso quanto sostenuto dall' ovvero che nel caso di specie, l'origine delle provvidenze in questione era da ricondurre, in buona parte, al medesimo evento invalidante (art. 1, comma 43, L.335/95) con conseguente incumulabilità della rendita con l'assegno ordinario di invalidità. CP_2
3.Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 26.03.2025, ha Parte_1 interposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda introduttiva.
Con memoria depositata in data 10.04.2025 si è costituito l' chiedendo la CP_1 conferma della pronuncia appellata ed il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
pag. 3/10
5.Con un unico ed articolato motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 1, comma
43 della L. 335/1995, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo che “l'origine delle provvidenze in questione è da ricondurre, in buona parte, al medesimo evento invalidante (art. 1, comma 43, L.335/95) con conseguente incumulabilità della rendita con l'assegno CP_2 ordinario di invalidità”.
Secondo il RI, il Giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato l'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995, discostandosi dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il divieto di cumulo tra assegno ordinario di invalidità e rendita trova applicazione esclusivamente nei casi in cui CP_2 entrambe le prestazioni siano integralmente riconducibili al medesimo evento, ossia al medesimo infortunio sul lavoro o alla stessa malattia professionale.
In particolare, richiamando costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10810/2003,
Cass. n. 24199/2004, Cass. n. 5494/2006, Cass. n. 22872/2008, Cass. n. 13187/2017) evidenzia che il divieto di cumulo non opera qualora vi sia solo una parziale coincidenza tra le menomazioni indennizzate dall' e quelle valutate dall' ai CP_2 CP_1 fini del riconoscimento dell'invalidità pensionabile. L'incumulabilità, pertanto, richiede una piena e totale sovrapponibilità degli eventi invalidanti. Essa non può essere invocata nei casi in cui l'evento tutelato dall' costituisca solo uno degli elementi del più CP_2 ampio quadro menomativo che ha determinato il diritto all'assegno ordinario di CP_ invalidità da parte dell'
Secondo l'appellante nella fattispecie in oggetto non ricorre tale identità di eventi invalidanti, considerato che il ricorrente è affetto da un quadro pluripatologico complesso, la cui rilevanza va ben oltre le sole menomazioni derivanti dall'infortunio sul lavoro. Per queste ultime, peraltro, egli percepisce una rendita con una CP_2 percentuale di inabilità pari al 46%, valore significativamente inferiore alla soglia dei due terzi prevista dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, quale requisito per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità.
Evidenzia che nel caso di specie il ctu, ben consapevole dei limiti imposti dalla predetta normativa, si è così testualmente espresso: “si precisa che al netto delle menomazioni
già oggetto di rendita del 46%, le patologie extrainfortunistiche non CP_2 consentirebbero da sole di raggiungere i 2/3. Tuttavia, si può sostenere che il raggiungimento dei 2/3 si ottiene grazie al contributo per metà dei 2/3 delle menomazioni . Per tali motivi, alla luce dell'esame obiettivo effettuato in sede di CP_2 visita peritale, il quadro clinico determina la riduzione permanente a meno di un terzo
pag. 4/10 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della legge 222/1984…”.
Rimarca l'appellante che tale valutazione risulta, peraltro, confermata dalla relazione medico-legale redatta dal dott. depositata in atti. Persona_4
Conclude chiedendo “accertato e dichiarato il relativo diritto, condannare l' CP_1 corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore di essa parte ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.6.2019) per un importo ad oggi pari ad € 34.411,68, ovvero da quell'altra data ritenuta di Giustizia;
il tutto con accessori di legge e con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c”.
6. L'appello è fondato alla stregua delle motivazioni di seguito esposte.
7.Premette la Corte che la CTU espletata dal dr. nel giudizio per ATP - con Per_3 elaborato coerente con i quesiti posti e del tutto congruamente motivato - ha accertato che il ricorrente, operaio elettricista, a seguito di un infortunio sul lavoro occorso nel
2011 ha ottenuto una rendita pari al 46% per le seguenti infermità: “esiti di CP_2 frattura radiale ed ulnare con lesione della casula articolare, discreto deficit funzionale della F/E e della P/S, esiti di frattura del gomito sinistro con deficit funzionale;
esiti di trauma ginocchio sinistro con anchiloso e deficit”.
Ha altresì accertato, ai fini della prestazione oggetto del presente giudizio, che il Pt_1 risulta anche affetto da: “sofferenza radicolare cervico-lombosacrale in spondilosi con discopatie cervicali e lombari;
sindrome depressiva endoreattiva di grado severo;
Esiti di posizionamento di stent ureterale destro per utererolirotrissia destra (marzo 2022)”.
Ha precisato che “al netto delle menomazioni già oggetto di rendita 46 % le CP_2 patologie extrainfortunistiche non consentirebbero da sole di raggiungere i 2/3.
Tuttavia, si può sostenere che il raggiungimento dei 2/3 si ottiene grazie al contributo per metà dei 2/3 delle menomazioni ”. CP_2
Ha quindi riconosciuto alla luce dell'esame obiettivo una riduzione permanente a meno di 1/3 delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della legge 222/84, con conseguente riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data amministrativa (24.06.2019).
7.1.Tanto premesso, va evidenziato che l'art. 1, comma 43, L. 335/1995, richiamato dall'appellante nel suo primo motivo d'appello - ove si lamenta la errata applicazione dello stesso da parte del primo giudice - così recita: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di
pag. 5/10 infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa... ".
Secondo il risalente e consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n.10810/2003; Cass. n.5494/2006) in tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due CP_2 prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (Nel caso scrutinato da
Cass. n.5494/2006, la S.C. ha cassato la decisione di merito che facendo applicazione del divieto di cumulo aveva negato al ricorrente l'assegno di invalidità sul presupposto che l'invalidità derivasse per il sessantadue per cento da una serie di patologie conseguenti ad infortunio sul lavoro, già indennizzate dall' dalle quali esulava CP_2 una malattia, il blefarospasmo, non importante di per sé una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo); conseguentemente, il divieto di cumulo non opera nei casi in cui l'evento indennizzato dall' abbia solo contribuito al più ampio quadro CP_2 invalidante che ha dato luogo all'attribuzione della prestazione a carico dell' . CP_1
Dello stesso tenore anche Cass. n. 10810 del 2003, nella cui motivazione si sottolinea la necessità, perché operi il divieto di cumulo in esame, che ci sia lo “stesso evento invalidante” quale cerniera tra le due prestazioni previdenziali;
occorre, cioè, che l'inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita sia la stessa che abbia comportato la liquidazione di analoga prestazione previdenziale a carico dell' : non esistendo una simile CP_1 coincidenza di evento causale, il divieto di cumulo non può operare. Riporta, infatti, la
S.C.: <Tale interpretazione appare la sola coerente con la ratio della disposizione citata, che la riferita giurisprudenza identifica nello scopo di impedire che, per un medesimo evento invalidante, assicurato in ambito e in ambito - e, per tale CP_1 CP_2 ragione, suscettibile di comportare (in mancanza del previsto divieto) due distinte attribuzioni economiche cumulabili tra loro, in quanto diversificate nella natura ed
pag. 6/10 alimentate da distinte contribuzioni - si verifichi una duplicazione di tutele e di conseguenti erogazioni, con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche>>.
7.2.Tanto premesso, la questione che si prospetta nella controversia in esame, è quella di stabilire se si sia, o meno, in presenza di uno “stesso evento invalidante” nel caso in cui l'inabilità che ha dato luogo alla costituzione di una rendita (nella specie, per infortunio) sia stata valutata (anche) ai fini del riconoscimento della prestazione dell'
, ma non sia stata da sola determinante, essendosi reso necessario l'apporto di altre CP_1 diverse patologie per concretare il complessivo quadro morboso idoneo a determinare la menomazione della capacità lavorativa richiesta, dalla legge per l'insorgenza del diritto alla prestazione medesima.
Ritiene la Corte che al quesito debba darsi risposta negativa.
Già le considerazioni sopra esposte sono sufficienti ad evidenziare che la previsione del divieto di cumulo può, legittimamente, operare soltanto in situazioni connotate da completa sovrapponibilità della prestazione all'attribuzione patrimoniale riconosciuta dall' , perché solo con riferimento a queste situazioni può ragionevolmente CP_2 ipotizzarsi quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale.
Tale conclusione, peraltro, è la sola che, come si osserva in dottrina, può dirsi in tutto coerente con il significato proprio della espressione "stesso evento invalidante" contenuta nell'art. 1, comma 43, cit., e comporta che l'applicazione del divieto di cumulo è condizionata alla totale identità di eventi generatori del diritto alle due attribuzioni previdenziali, ossia alla totale coincidenza tra le cause determinanti l'inabilità pensionabile o l'assegno di invalidità e l'evento invalidante (infortunio o malattia) che dà diritto alla rendita infortunistica.
La Suprema Corte (Cass. n.10810/2003 cit.) ha anche rimarcato che, nell'ipotesi da lei scrutinata, <la tesi della Corte di merito, secondo cui anche la parziale sovrapposizione delle cause è suscettibile di configurare lo stesso evento invalidante richiesto dalla disposizione in esame, oltre ad operare una inspiegabile forzatura del dato normativo, non mette in conto che, se il legislatore avesse voluto ricomprendere nel previsto divieto anche le ipotesi di concorso di cause avrebbe dovuto introdurre, per le prestazioni erogate dall un meccanismo di riproporzionamento del complessivo CP_1 quadro invalidante di volta in volta riscontrato in base agli apporti (in percentuale) delle singole infermità che lo hanno prodotto, così da fornire criteri certi per identificare la misura dell'incidenza obiettivamente assunta, in quella produzione, dell'evento indennizzato dall e poter, quindi, stabilire quanta parte della rendita CP_2 infortunistica vada sottratta dall'ammontare del trattamento, previdenziale>>.
pag. 7/10 Senza contare (Cass. n. 24199/2004) che proprio, la liquidazione - che forma oggetto del presente giudizio - della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità, in base ai criteri per essi stabiliti, oltre che della rendita da infortunio o malattia professionale.
Pertanto, il divieto non interferisce sulla liquidazione delle prestazioni - che qui interessa - ma trova applicazione alle prestazioni già liquidate. Lo stesso divieto, inoltre, trova applicazione - per quanto si è detto - solo quando le due prestazioni, alle quali si riferisce (pensione o assegno, appunto, e rendita), abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio (o nella malattia professionale), mentre il quadro morboso dell'attuale ricorrente - come è stato ricordato - non si esaurisce negli esiti dell'infortunio lavorativo…….>>.
Conclusivamente Cass. n.25197/2019 ha così riassunto i termini della vicenda: <giova premettere che a tenore dell'articolo 1, comma 43, L. 335/95 l'assegno ordinario di invalidità (per quanto qui rileva) liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
In sostanza, qualora l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni a carico dell e dell' sia il medesimo i lavoratori possono cumulare solo la CP_2 CP_1 quota di pensione eccedente la rendita (Cass. 04 novembre 2016 nr. 22475; 25 CP_2 maggio 2017 nr. 13187).
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, I. 8 agosto 1995 n. 335 trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell alle quali il divieto si riferisce, siano liquidate in CP_1 conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale.
Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell CP_1 vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate dall il CP_2 divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera.
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussisterebbe se l'evento indennizzato dall ha solo CP_2 contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell (cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. CP_1
24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr.
13187)”.
pag. 8/10 7.2.Orbene, nel caso di specie risulta documentalmente che le patologie accertate dal
CTU nominato in prime cure, in sede di accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, involgono affezioni (sofferenza radicolare cervico- lombosacrale in spondilosi con discopatie cervicali e lombari;
sindrome depressiva endoreattiva di grado severo;
Esiti di posizionamento di stent ureterale destro per utererolirotrissia destra) che nulla hanno a che vedere con quelle apprezzate ai fini dell'erogazione della rendita (v. sopra) per cui non vi è affatto completa sovrapponibilità tra le patologie valutate nelle due differenti sedi di cui sopra, con l'ulteriore conseguenza che non può operare l'eccepito divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, L. 335/1995.
8.Resta assorbita ogni altra questione.
9. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità Parte_1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.06.2019) e condannato l' a corrispondere la suddetta CP_1 prestazione con la medesima decorrenza oltre accessori nei limiti di legge.
10. Le spese processuali relative al doppio grado di giudizio, la cui misura viene liquidata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, seguono la soccombenza dell' appellato. CP_1
Spetta anche per entrambi i gradi di giudizio, una maggiorazione delle spese di lite in misura del 10% ex art. 4 comma 1bis del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio.
L'art. 4 comma 1bis, cit. (aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 147 del
2022), afferma infatti che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
È indubbia la spettanza in favore del difensore dell'appellante di tale aumento, tuttavia poiché i collegamenti ipertestuali (c.d. link) contenuti nel corpo dei ricorsi si limitano ad un numero limitato di documenti, si reputa congruo un aumento nella misura del 10%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26 marzo 2026 da nei Parte_1
pag. 9/10 confronti dell' avverso la sentenza n 971/2025 emessa dal Tribunale di Bari, CP_1 sezione lavoro, in data 11 marzo 2025, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna-ta, dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità con Parte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.06.2019); condanna l' al pagamento in favore dello stesso delle somme maturate a CP_1 tale titolo con la medesima decorrenza, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991; condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giu-dizio, che CP_1 liquida in € 3300,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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