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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile
nella persona dei magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2471/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta
84, domiciliata all' indirizzo digitale PEC come da Email_1 procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Controparte_1 P.IVA_2
Raimondi con studio in , Via Gramsci n. 21, domiciliato all'indirizzo digitale PEC CP_1
come da procura in atti. Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 12 OGGETTO: Cessione di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 273/23, pubblicata dal Tribunale di Monza nel giudizio RG 3264/20 l'8 febbraio
2023 e non notificata
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
€ 147.865 per sorte capitale, portati dal credito maturato nei confronti del dalla CP_1
Parte società IC Gestione S.r.l. e da essa ceduto a gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura, scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione, ossia il
31.10.18; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
€ 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02.
Condannare il al relativo pagamento in favore di oltre Controparte_1 Parte_1 alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a Controparte_1
Parte le somme da essa pagate/da pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Controparte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora Parte_1
e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
pagina 2 di 12 PER Controparte_1
In via principale
Accertare e dichiarare che la fattura n. 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, azionata nel giudizio di primo grado risulta inesistente/nulla, in quanto stornata dalla IC Gestione S.r.l. con nota di credito n 100200 del 24.06.2019 e, pertanto, accertare e dichiarare che detta fattura risultava inesistente all'atto della notificazione del contratto di cessione di crediti notificato in data 26.6.2019 prot n. 34035.
- Conseguentemente dichiarare che il contratto di cessione di crediti notificato in data
26.06.2019 prot n. 34035 risulta nullo/inefficace nei confronti del;
Controparte_1
- per l'effetto accertare e dichiarare che il soggetto creditore del saldo del contributo regionale correlato alla progettazione costruzione e successiva gestione dell'impianto di teleriscaldamento di cui all'Accordo di Programma tra Regione Lombardia Controparte_1
risulta la società IC Gestione S.r.l. quindi AL IC Gestione S.r.l. CP_2
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della Controparte_3
(ex ) ad agire per reclamare il pagamento degli importi sopra esposti e Parte_2 per l'effetto respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che essere sfornita di adeguato supporto probatorio.
Accertare e dichiarare che, tanto la fattura n. 102787 del 24 giugno 2019 dell'importo di €.
121.200,82 oltre IVA per un totale di €. 147.865,00, quanto la fattura 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, non rientrano all'interno del contratto di cessione di crediti notificato all'ente con nota protocollo 16075 del 25.03.2019
e azionato nel giudizio di primo grado quale presupposto giuridico per ottenere il pagamento, in quanto non riconducibili nella causa giuridica a fornitura calore (trattandosi di pagamento del saldo del contributo regionale per la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento),
Accertare e dichiarare che, tanto la fattura n. 102787 del 24 giugno 2019 dell'importo di €.
121.200,82 oltre IVA per un totale di €. 147.865,00, quanto la fattura 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, non rientrano all'interno del contratto di cessione di crediti notificato il 26.06.2019 prot n. 34075, in quanto riferito a specifiche fatture analiticamente menzionate, che non ricomprendono quella azionata;
pagina 3 di 12 - conseguentemente accertare e dichiarare che il soggetto creditore del saldo del contributo regionale correlato alla progettazione costruzione e successiva gestione dell'impianto di teleriscaldamento di cui all'Accordo di Programma tra Regione Lombardia Controparte_1
risulta la società IC Gestione S.r.l. quindi fallimento IC Gestione S.r.l. CP_2
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della Controparte_3
(ex ) ad agire per reclamare il pagamento degli importi sopra esposti e Parte_2 per l'effetto respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che essere sfornita di adeguato supporto probatorio.
In ogni caso
Respingere la domanda di arricchimento senza causa, essendo destituita di fondamento, non essendo la fattura n. 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30 azionata con il presente giudizio, ancorché stornata e quindi inesistente/nulla (al pari della successiva fattura n. 102787 del 24 giugno 2019 dell'importo di
€. 121.200,82 oltre IVA per un totale di €. 147.865,00), riconducibile e/o comunque riferibile a rapporti contrattuali di fornitura calore, con conseguente assenza di qualsivoglia arricchimento dell'ente in relazione ad asserita erogazione di calore in mancanza di correlato pagamento;
- respingere le domande tutte di corresponsione di interessi legali, moratori anatocistici e sanzioni per ritardato pagamento, in quanto, come risulta dalle produzioni documentali, nessun inadempimento o ritardo nel pagamento della fattura n.104697/2018 del 18/09/2018 risulta ascrivibile al , in ragione della inesistenza/nullità della stessa a Controparte_1 seguito del successivo atto di storno della fattura con nota di credito 100200 del 26.06.2019;
- respingere le domande tutte di corresponsione di interessi legali, moratori anatocistici e sanzioni per ritardato pagamento, in quanto, come risulta dalle produzioni documentali in atti,
l'attrice (ex non risulta creditrice né del pagamento né Pt_1 Parte_2 della fattura 104697/2018 del 18/09/2018, stornata con nota di credito 100200 del
24.06.2019. né della fattura 102787 del 24.06.2019, né a titolo originario, né quale cessionario del contratto di cessione di credito e risulta priva di legittimazione attiva a reclamare i predetti pagamenti.
In estremo subordine
pagina 4 di 12 Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice accertare e dichiarare che l'eventuale computo degli interessi legali moratori e anatocistici decorre unicamente alla scadenza del termine di pagamento della fattura n. 02787 del 24.06.2019 di € 121.200,82, oltre IVA. conseguentemente rigettare il presente atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale Civile di Monza n 273/2023 anche in punto condanna delle spese.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del giudizio di appello.
IN FATTO E IN DIRITTO
(già ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Monza n. 273/2023, pubblicata in data 8/2/2023, con la quale, nell'ambito di una causa da essa introdotta contro il , al fine di ottenerne la condanna di Controparte_1 questi al pagamento della somma di euro 147.865,00, oltre interessi moratori ed anatocistici, quale credito vantato dall'attrice nella sua qualità di cessionaria del credito già vantato nei confronti del (società con cui il aveva stipulato un Controparte_4 CP_1 contratto di fornitura di energia), sono state respinte le domande di parte attrice, con condanna dell'attrice stessa al rimborso delle spese di lite.
Vicende processuali
1) L'attrice introducendo il giudizio di primo grado, deduceva Parte_2 che essa vantava un credito nei confronti del per l'importo di euro Controparte_1
147.865,00 per sorte capitale portati dalla fattura indicata nel documento allegato sub doc. 3; che tale fattura era stata emessa da IC Gestione s.r.l. “a titolo di corrispettivo della Parte prestazione di servizi erogati in favore del Comune”; che la stessa era stata ceduta a
“mediante i contratti di cessione dei crediti” allegati sub doc. 4.
A fondamento di tale pretesa veniva prodotto:
i) sub doc. 3, un “elenco riepilogativo” indicante la fattura n. 104697 emessa in data
26/9/2018 e con scadenza al 31/10/2018 per l'importo di euro 147.865,00;
pagina 5 di 12 ii) sub doc. 4, il contratto di cessione di credito n. 36529 rep. datato 21/3/2019, stipulato tra
IC Gestione s.r.l. e avente ad oggetto “tutte le fatture che Parte_2 verranno emesse a far data dal 1/3/2019” in esecuzione di “contratti/ordini di fornitura già perfezionati” ovvero “da perfezionarsi nei successivi 24 mesi”.
2) Costituendosi in giudizio il convenuto , contestando la pretesa attrice, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande contro di esso proposte, ed in particolare:
i) contestava che la fattura azionata dalla parte attrice (ossia la fattura n. 104697 emessa in data 26/9/2018) rientrasse all'interno della cessione di credito notificatagli in data 25/3/2019, per il fatto che la cessione di credito in questione riguardava crediti futuri relativi a forniture;
che, del resto, con determinazione dirigenziale del 26/4/2019 il aveva accettato la CP_1 cessione dei crediti, notificatagli, relativi alla fornitura di calore;
che, diversamente, la fattura n. 104697 del 26/9/2018 azionata da controparte (ed emessa per l'importo di euro
180.395,30) si riferiva (non a corrispettivo per fornitura di calore ma) al “saldo del contributo regionale da corrispondere da parte del alla società concessionaria” per Controparte_1 la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento;
Parte ii) rilevava, inoltre, che con mail pervenuta in data 13/5/2019 aveva comunicato che l'atto di cessione n. 36529 rep. era da “considerarsi nullo e privo di effetti”;
iii) eccepiva, infine, che il aveva, comunque, provveduto a pagare al CP_1 Parte_3
(dichiarato dal Tribunale di Asti con sentenza n. 1/2020) in data 23/1/2020 la
[...]
“nuova” fattura n. 102787 del 24/6/2019 emessa per l'importo corretto di euro 147.865,00 dovuto a titolo di saldo del contributo regionale spettante alla società concessionaria per la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento;
iv) al riguardo, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., chiariva, per Parte completezza, che la fattura azionata da (ossia la n. 104697 del 26/9/2018 emessa per l'importo di euro 180.395,30) era stata oggetto di storno dalla società emittente per errata indicazione dell'importo imponibile con emissione della nota di credito in data 24/6/2019 per l'importo di euro 180.395,30 (doc. 22) e con la contestuale emissione della nuova fattura n.
102787 del 24/6/2019 per l'importo corretto di euro 147.865,00 (doc. 13), fattura, poi, appunto pagata al AL IC Gestione. Parte 3) L'attrice a propria volta, con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., deduceva che, in realtà, il credito azionato in giudizio era stato ad essa ceduto in forza di un pagina 6 di 12 altro atto di cessione e precisamente il contratto di cessione rep. 36949 del 20 giugno 2019
(sub doc. 11) notificato al Comune in data 25/6/2019.
4) Il Tribunale di Monza, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto infondata la pretesa attrice sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, rilevato “che il contratto di cessione di crediti del 21 marzo 2019 rep. 36529, a cui la ha fatto riferimento in citazione, è riferito alla cessione delle sole fatture Parte_1 emesse per la fornitura /somministrazione di calore (cfr. doc 4 di parte attrice) e dunque non ha ad oggetto il credito per cui si procede in questa sede”;
ii) quanto, invece, al contratto di cessione del 20 giugno 2019 rep. 36949 (doc.11), ha rilevato che questo faceva riferimento “unicamente al numero di fattura, alla data di essa e al relativo importo: FT 2018 1049697 26-09-2018 147,865.00”; che, peraltro, detta fattura, ossia quella azionata in giudizio, era stata “stornata a seguito di contestazione del Comune (doc. 21 fasc. conv.) perché errata nell'importo, riportando un imponibile di € 147.868,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, in luogo di € 121.200,82 oltre IVA”; che, pertanto, a seguito dello storno totale di detta fattura, il credito da essa portato non era più esistente;
iii) quanto al rilievo della parte attrice, secondo cui detto storno non sarebbe stato ad essa opponibile perché avvenuto (in data 24/6/2019) successivamente alla cessione del credito ad essa relativo (avvenuta con atto di cessione del 20/6/2019), ha osservato che lo storno, nel caso, sarebbe stato opponibile alla cessionaria per il fatto che “la ridetta cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 25.06.2019, quindi il giorno successivo all'avvenuto storno”; che, pertanto, “la cessione intervenuta con contratto del 20 giugno 2019 rep. 36949 non può dirsi perfezionata nei confronti del , perché alla data di efficacia Controparte_1 della stessa, cioè della notifica al debitore ceduto, il credito ceduto era stato oggetto di preventivo storno”; iv) ha, infine, ritenuto infondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento perchè
“il fatto - provato e comunque non contestato dall'attrice - che il abbia Controparte_1 pagato il debito al AL IC (doc. n. 15 fascicolo conv.), esclude in radice che vi sia stato un arricchimento in favore del medesimo”. CP_1
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello (già Parte_1 Parte_2
, la quale, riproposte le stesse domande già avanzate in primo grado, ha chiesto
[...]
pagina 7 di 12 l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza impugnata, adducendo i seguenti motivi:
i) nullità – erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto ammissibile l'eccezione di storno della fattura sollevata dal solo nella prima memoria, con modifica del thema CP_1 decidendum precedentemente introdotto;
ii) nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la fattura oggetto del giudizio fosse stata effettivamente stornata da IC in assenza di prova;
iii) nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto lo storno della fattura Parte opponibile alla cessionaria Parte iv) nullità – erroneità della sentenza per non aver il Tribunale riconosciuto a il credito di euro 147.865,00, posto che la fattura “sostitutiva” è andata, per l'appunto, a sostituire il credito portato dalla fattura azionata.
6) Costituendosi in giudizio, l'appellato , contestando la fondatezza dei Controparte_1 motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Parte 7) Va richiamato che l'odierna appellante con i propri motivi di appello, ha inteso censurare la sentenza del Tribunale nella parte in cui: i) ha ritenuto ammissibile l'eccezione di storno della fattura sollevata dal solo nella prima memoria ex art. 183 Controparte_1 comma VI c.p.c. e, quindi, con un'inammissibile modifica del thema decidendum precedentemente introdotto;
ii) ha ritenuto che la fattura oggetto del giudizio fosse stata effettivamente stornata dalla creditrice cedente IC Gestione in assenza di prova;
iii) ha Parte ritenuto che lo storno della fattura fosse opponibile alla cessionaria del credito per il semplice fatto che la cessione del credito era stata notificata al debitore ceduto dopo lo storno della fattura (senza considerare che, nel caso, lo stesso storno sarebbe stato inammissibile per essere avvenuto dopo l'intervenuta cessione); iv) non ha ritenuto di riconoscere in capo a Parte il credito di euro 147.865,00, importo che sarebbe stato, comunque, spettato alla parte appellante per il fatto che la “nuova” fattura “sostitutiva” (ossia quella poi pagata dal Comune di al AL IC) era andata, appunto, a sostituire la fattura azionata in causa. CP_1
pagina 8 di 12 8) Tali motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono del tutto infondati e, comunque, non valgono a determinare la riforma della sentenza impugnata che ha correttamente respinto la domanda di pagamento azionata in causa dall'odierna Parte appellante quale cessionaria del credito già vantato dalla cedente IC Gestione s.r.l. nei confronti del . Controparte_1
Anzitutto, non pare fondata la censura di parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato per aver ritenuto ammissibile la modifica del thema decidendum che sarebbe stata posta in essere da parte convenuta con l'introduzione, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., dell'eccezione di storno della fattura azionata in causa, posto che, con tale memoria, la parte convenuta aveva semplicemente ulteriormente chiarito la propria contestazione, già compiutamente svolta, della pretesa azionata da parte attrice;
che, piuttosto, deve ritenersi sia stata la parte attrice a sensibilmente modificare, con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., la propria domanda, ove si consideri che, con l'atto Parte introduttivo del giudizio, l'attrice aveva dedotto di vantare una pretesa creditoria di euro
147.865,00 con riferimento alla fattura n. 104697 emessa in data 26/9/2018 (fattura che, al momento, non era nemmeno prodotta ma semplicemente indicata in un “elenco dei documenti estratti” di cui al doc. 3 appellante) in virtù del contratto di cessione di credito n.
36529 rep. datato 21/3/2019, cessione che, peraltro, era espressamente relativa a fatture emesse dalla cedente IC Gestione s.r.l. a far data dal 1/3/2019 per fornitura di calore
(doc. 4 appellante); che, a fronte delle contestazioni (pertinenti e fondate) in proposito svolte Parte dal convenuto, l'attrice con propria memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., CP_1 modificando la propria prospettazione, aveva chiarito che, in realtà, il credito di cui alla fattura azionata sarebbe stato ad essa ceduto con altro atto di cessione, ossia con quello rep. 36949 del 20 giugno 2019 notificato al in data 25/6/2019 (doc. 11 appellante). CP_1
Quanto alla fondatezza delle contestazioni svolte dal convenuto alla pretesa CP_1 azionata dalla parte attrice con il proprio atto di citazione, basti richiamare che il CP_1 aveva eccepito: i) che la fattura azionata dall'attrice non sarebbe potuta rientrare nella cessione di credito posta dall'attrice a base della propria pretesa, sia per la sua data, sia per il fatto che la stessa non riguardava forniture di calore ma il saldo del contributo regionale da corrispondere da parte del alla società concessionaria per la Controparte_1 realizzazione di un impianto di teleriscaldamento;
ii) che, del resto, con determinazione pagina 9 di 12 dirigenziale del 26/4/2019 il aveva accettato la cessione dei crediti da IC CP_1
Gestione a “relativamente alla fornitura di calore, tramite allacciamento Parte_2 alla rete di teleriscaldamento, della scuola primaria Buonarroti, della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido di via del Tiglio e della quota fissa del campo sportivo di via dei Platani” (doc. 9 appellato); iii) che, inoltre, la fattura n. 104697 del 26/9/2018 (per quanto azionata dall'attrice per il minor importo di euro 147.865,00) era stata erroneamente emessa per l'importo di euro
180.395,30 e che, in seguito, esso Comune aveva poi provveduto a pagare al Parte_3
IC Gestione la “nuova” fattura n. 102787 emessa in data 24/6/2019 per l'importo
[...] corretto di euro 147.865,00, importo dovuto, appunto, a titolo di saldo del contributo regionale sopra richiamato.
Ebbene, pare evidente che l'avere chiarito il che la fattura n. 102787 venne emessa CP_1 in data 24/6/2019 per l'importo corretto di euro 147.865,00 previo storno, con nota di accredito, della precedente fattura n. 104697 del 26/9/2018 per l'importo di euro 180.395,30 aggiunga ben poco alla completezza delle difese già svolte dal CP_1
Parte Va, quindi, chiarito che è pacifico che la fattura azionata da ossia la n. 104697 del
26/9/2018, fosse stata emessa per l'importo di euro 180.395,30 e riguardasse “contributo pubblico totale spettante alla Concessionaria per impianto di teleriscaldamento e per impianti Parte palazzine , trattandosi di circostanza che risulta dal testo della fattura prodotta da in CP_2 sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (cfr. la fattura sub doc. 7 appellante); che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il ha anche dimostrato che detta CP_1 fattura venne effettivamente stornata con la nota di credito n. 100200 del 24/6/2019 espressamente riferita alla predetta fattura n. 104697 (cfr. doc. 22 appellato prodotto in primo grado con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.); che, inoltre, detta nota di credito faceva seguito alla specifica contestazione inoltrata dal ad IC Gestione sull'importo della CP_1 fattura con lettera in data 21/6/2019 (cfr. doc. 21 appellato prodotto in primo grado con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
Quanto al resto, con riguardo agli ulteriori motivi di doglianza svolti da parte appellante, circa il fatto che lo storno della fattura in questione non sarebbe ad essa opponibile in quanto posto in essere successivamente alla cessione del relativo credito (sebbene la cessione fosse stata notificata al debitore ceduto successivamente allo storno) e circa il fatto che il giudice di primo Parte grado avrebbe dovuto, comunque, riconoscere il vantato credito di sulla nuova fattura n.
pagina 10 di 12 102787 del 24/6/2019 emessa da IC Gestione per l'importo corretto di euro 147.865,00
(ossia quella poi pagata dal al fallimento IC Gestione), ad avviso di questa Corte CP_1 trattasi di doglianze infondate, posto che, da un lato, l'originaria fattura n. 104697 del
26/9/2018 era stata pacificamente erroneamente calcolata e, quindi, emessa per un importo non dovuto (ossia per l'importo di euro 180.395,30), sì da consentire al debitore di contestarne la debenza alla cessionaria del credito;
da un altro lato, l'odierna appellante non avrebbe potuto fondare una pretesa su detta fattura (né su quella successivamente emessa, in sua sostituzione, per l'importo corretto) ove si consideri che, pacificamente, detta fattura non era stata emessa per corrispettivo di fornitura di calore, ma, diversamente, per
“contributo pubblico totale spettante alla Concessionaria per impianto di teleriscaldamento e per impianti palazzine , e, quindi, per una causale estranea all'ambito per il quale era CP_2 stata comunicata e, soprattutto, accettata la cessione di credito da parte del odierno CP_1 appellato.
9) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare all'appellato le spese di lite relative al presente grado, come Controparte_1 liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
273/2023, pubblicata in data 8/2/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile
nella persona dei magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2471/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta
84, domiciliata all' indirizzo digitale PEC come da Email_1 procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Controparte_1 P.IVA_2
Raimondi con studio in , Via Gramsci n. 21, domiciliato all'indirizzo digitale PEC CP_1
come da procura in atti. Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 12 OGGETTO: Cessione di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 273/23, pubblicata dal Tribunale di Monza nel giudizio RG 3264/20 l'8 febbraio
2023 e non notificata
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
€ 147.865 per sorte capitale, portati dal credito maturato nei confronti del dalla CP_1
Parte società IC Gestione S.r.l. e da essa ceduto a gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura, scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione, ossia il
31.10.18; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
€ 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02.
Condannare il al relativo pagamento in favore di oltre Controparte_1 Parte_1 alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a Controparte_1
Parte le somme da essa pagate/da pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Controparte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora Parte_1
e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
pagina 2 di 12 PER Controparte_1
In via principale
Accertare e dichiarare che la fattura n. 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, azionata nel giudizio di primo grado risulta inesistente/nulla, in quanto stornata dalla IC Gestione S.r.l. con nota di credito n 100200 del 24.06.2019 e, pertanto, accertare e dichiarare che detta fattura risultava inesistente all'atto della notificazione del contratto di cessione di crediti notificato in data 26.6.2019 prot n. 34035.
- Conseguentemente dichiarare che il contratto di cessione di crediti notificato in data
26.06.2019 prot n. 34035 risulta nullo/inefficace nei confronti del;
Controparte_1
- per l'effetto accertare e dichiarare che il soggetto creditore del saldo del contributo regionale correlato alla progettazione costruzione e successiva gestione dell'impianto di teleriscaldamento di cui all'Accordo di Programma tra Regione Lombardia Controparte_1
risulta la società IC Gestione S.r.l. quindi AL IC Gestione S.r.l. CP_2
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della Controparte_3
(ex ) ad agire per reclamare il pagamento degli importi sopra esposti e Parte_2 per l'effetto respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che essere sfornita di adeguato supporto probatorio.
Accertare e dichiarare che, tanto la fattura n. 102787 del 24 giugno 2019 dell'importo di €.
121.200,82 oltre IVA per un totale di €. 147.865,00, quanto la fattura 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, non rientrano all'interno del contratto di cessione di crediti notificato all'ente con nota protocollo 16075 del 25.03.2019
e azionato nel giudizio di primo grado quale presupposto giuridico per ottenere il pagamento, in quanto non riconducibili nella causa giuridica a fornitura calore (trattandosi di pagamento del saldo del contributo regionale per la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento),
Accertare e dichiarare che, tanto la fattura n. 102787 del 24 giugno 2019 dell'importo di €.
121.200,82 oltre IVA per un totale di €. 147.865,00, quanto la fattura 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, non rientrano all'interno del contratto di cessione di crediti notificato il 26.06.2019 prot n. 34075, in quanto riferito a specifiche fatture analiticamente menzionate, che non ricomprendono quella azionata;
pagina 3 di 12 - conseguentemente accertare e dichiarare che il soggetto creditore del saldo del contributo regionale correlato alla progettazione costruzione e successiva gestione dell'impianto di teleriscaldamento di cui all'Accordo di Programma tra Regione Lombardia Controparte_1
risulta la società IC Gestione S.r.l. quindi fallimento IC Gestione S.r.l. CP_2
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della Controparte_3
(ex ) ad agire per reclamare il pagamento degli importi sopra esposti e Parte_2 per l'effetto respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che essere sfornita di adeguato supporto probatorio.
In ogni caso
Respingere la domanda di arricchimento senza causa, essendo destituita di fondamento, non essendo la fattura n. 104697 del 26.09.2018 dell'importo di €. 147.865,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30 azionata con il presente giudizio, ancorché stornata e quindi inesistente/nulla (al pari della successiva fattura n. 102787 del 24 giugno 2019 dell'importo di
€. 121.200,82 oltre IVA per un totale di €. 147.865,00), riconducibile e/o comunque riferibile a rapporti contrattuali di fornitura calore, con conseguente assenza di qualsivoglia arricchimento dell'ente in relazione ad asserita erogazione di calore in mancanza di correlato pagamento;
- respingere le domande tutte di corresponsione di interessi legali, moratori anatocistici e sanzioni per ritardato pagamento, in quanto, come risulta dalle produzioni documentali, nessun inadempimento o ritardo nel pagamento della fattura n.104697/2018 del 18/09/2018 risulta ascrivibile al , in ragione della inesistenza/nullità della stessa a Controparte_1 seguito del successivo atto di storno della fattura con nota di credito 100200 del 26.06.2019;
- respingere le domande tutte di corresponsione di interessi legali, moratori anatocistici e sanzioni per ritardato pagamento, in quanto, come risulta dalle produzioni documentali in atti,
l'attrice (ex non risulta creditrice né del pagamento né Pt_1 Parte_2 della fattura 104697/2018 del 18/09/2018, stornata con nota di credito 100200 del
24.06.2019. né della fattura 102787 del 24.06.2019, né a titolo originario, né quale cessionario del contratto di cessione di credito e risulta priva di legittimazione attiva a reclamare i predetti pagamenti.
In estremo subordine
pagina 4 di 12 Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice accertare e dichiarare che l'eventuale computo degli interessi legali moratori e anatocistici decorre unicamente alla scadenza del termine di pagamento della fattura n. 02787 del 24.06.2019 di € 121.200,82, oltre IVA. conseguentemente rigettare il presente atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale Civile di Monza n 273/2023 anche in punto condanna delle spese.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del giudizio di appello.
IN FATTO E IN DIRITTO
(già ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Monza n. 273/2023, pubblicata in data 8/2/2023, con la quale, nell'ambito di una causa da essa introdotta contro il , al fine di ottenerne la condanna di Controparte_1 questi al pagamento della somma di euro 147.865,00, oltre interessi moratori ed anatocistici, quale credito vantato dall'attrice nella sua qualità di cessionaria del credito già vantato nei confronti del (società con cui il aveva stipulato un Controparte_4 CP_1 contratto di fornitura di energia), sono state respinte le domande di parte attrice, con condanna dell'attrice stessa al rimborso delle spese di lite.
Vicende processuali
1) L'attrice introducendo il giudizio di primo grado, deduceva Parte_2 che essa vantava un credito nei confronti del per l'importo di euro Controparte_1
147.865,00 per sorte capitale portati dalla fattura indicata nel documento allegato sub doc. 3; che tale fattura era stata emessa da IC Gestione s.r.l. “a titolo di corrispettivo della Parte prestazione di servizi erogati in favore del Comune”; che la stessa era stata ceduta a
“mediante i contratti di cessione dei crediti” allegati sub doc. 4.
A fondamento di tale pretesa veniva prodotto:
i) sub doc. 3, un “elenco riepilogativo” indicante la fattura n. 104697 emessa in data
26/9/2018 e con scadenza al 31/10/2018 per l'importo di euro 147.865,00;
pagina 5 di 12 ii) sub doc. 4, il contratto di cessione di credito n. 36529 rep. datato 21/3/2019, stipulato tra
IC Gestione s.r.l. e avente ad oggetto “tutte le fatture che Parte_2 verranno emesse a far data dal 1/3/2019” in esecuzione di “contratti/ordini di fornitura già perfezionati” ovvero “da perfezionarsi nei successivi 24 mesi”.
2) Costituendosi in giudizio il convenuto , contestando la pretesa attrice, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande contro di esso proposte, ed in particolare:
i) contestava che la fattura azionata dalla parte attrice (ossia la fattura n. 104697 emessa in data 26/9/2018) rientrasse all'interno della cessione di credito notificatagli in data 25/3/2019, per il fatto che la cessione di credito in questione riguardava crediti futuri relativi a forniture;
che, del resto, con determinazione dirigenziale del 26/4/2019 il aveva accettato la CP_1 cessione dei crediti, notificatagli, relativi alla fornitura di calore;
che, diversamente, la fattura n. 104697 del 26/9/2018 azionata da controparte (ed emessa per l'importo di euro
180.395,30) si riferiva (non a corrispettivo per fornitura di calore ma) al “saldo del contributo regionale da corrispondere da parte del alla società concessionaria” per Controparte_1 la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento;
Parte ii) rilevava, inoltre, che con mail pervenuta in data 13/5/2019 aveva comunicato che l'atto di cessione n. 36529 rep. era da “considerarsi nullo e privo di effetti”;
iii) eccepiva, infine, che il aveva, comunque, provveduto a pagare al CP_1 Parte_3
(dichiarato dal Tribunale di Asti con sentenza n. 1/2020) in data 23/1/2020 la
[...]
“nuova” fattura n. 102787 del 24/6/2019 emessa per l'importo corretto di euro 147.865,00 dovuto a titolo di saldo del contributo regionale spettante alla società concessionaria per la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento;
iv) al riguardo, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., chiariva, per Parte completezza, che la fattura azionata da (ossia la n. 104697 del 26/9/2018 emessa per l'importo di euro 180.395,30) era stata oggetto di storno dalla società emittente per errata indicazione dell'importo imponibile con emissione della nota di credito in data 24/6/2019 per l'importo di euro 180.395,30 (doc. 22) e con la contestuale emissione della nuova fattura n.
102787 del 24/6/2019 per l'importo corretto di euro 147.865,00 (doc. 13), fattura, poi, appunto pagata al AL IC Gestione. Parte 3) L'attrice a propria volta, con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., deduceva che, in realtà, il credito azionato in giudizio era stato ad essa ceduto in forza di un pagina 6 di 12 altro atto di cessione e precisamente il contratto di cessione rep. 36949 del 20 giugno 2019
(sub doc. 11) notificato al Comune in data 25/6/2019.
4) Il Tribunale di Monza, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto infondata la pretesa attrice sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, rilevato “che il contratto di cessione di crediti del 21 marzo 2019 rep. 36529, a cui la ha fatto riferimento in citazione, è riferito alla cessione delle sole fatture Parte_1 emesse per la fornitura /somministrazione di calore (cfr. doc 4 di parte attrice) e dunque non ha ad oggetto il credito per cui si procede in questa sede”;
ii) quanto, invece, al contratto di cessione del 20 giugno 2019 rep. 36949 (doc.11), ha rilevato che questo faceva riferimento “unicamente al numero di fattura, alla data di essa e al relativo importo: FT 2018 1049697 26-09-2018 147,865.00”; che, peraltro, detta fattura, ossia quella azionata in giudizio, era stata “stornata a seguito di contestazione del Comune (doc. 21 fasc. conv.) perché errata nell'importo, riportando un imponibile di € 147.868,00 oltre IVA per un totale di € 180.395,30, in luogo di € 121.200,82 oltre IVA”; che, pertanto, a seguito dello storno totale di detta fattura, il credito da essa portato non era più esistente;
iii) quanto al rilievo della parte attrice, secondo cui detto storno non sarebbe stato ad essa opponibile perché avvenuto (in data 24/6/2019) successivamente alla cessione del credito ad essa relativo (avvenuta con atto di cessione del 20/6/2019), ha osservato che lo storno, nel caso, sarebbe stato opponibile alla cessionaria per il fatto che “la ridetta cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 25.06.2019, quindi il giorno successivo all'avvenuto storno”; che, pertanto, “la cessione intervenuta con contratto del 20 giugno 2019 rep. 36949 non può dirsi perfezionata nei confronti del , perché alla data di efficacia Controparte_1 della stessa, cioè della notifica al debitore ceduto, il credito ceduto era stato oggetto di preventivo storno”; iv) ha, infine, ritenuto infondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento perchè
“il fatto - provato e comunque non contestato dall'attrice - che il abbia Controparte_1 pagato il debito al AL IC (doc. n. 15 fascicolo conv.), esclude in radice che vi sia stato un arricchimento in favore del medesimo”. CP_1
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello (già Parte_1 Parte_2
, la quale, riproposte le stesse domande già avanzate in primo grado, ha chiesto
[...]
pagina 7 di 12 l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza impugnata, adducendo i seguenti motivi:
i) nullità – erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto ammissibile l'eccezione di storno della fattura sollevata dal solo nella prima memoria, con modifica del thema CP_1 decidendum precedentemente introdotto;
ii) nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la fattura oggetto del giudizio fosse stata effettivamente stornata da IC in assenza di prova;
iii) nullità – erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto lo storno della fattura Parte opponibile alla cessionaria Parte iv) nullità – erroneità della sentenza per non aver il Tribunale riconosciuto a il credito di euro 147.865,00, posto che la fattura “sostitutiva” è andata, per l'appunto, a sostituire il credito portato dalla fattura azionata.
6) Costituendosi in giudizio, l'appellato , contestando la fondatezza dei Controparte_1 motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Parte 7) Va richiamato che l'odierna appellante con i propri motivi di appello, ha inteso censurare la sentenza del Tribunale nella parte in cui: i) ha ritenuto ammissibile l'eccezione di storno della fattura sollevata dal solo nella prima memoria ex art. 183 Controparte_1 comma VI c.p.c. e, quindi, con un'inammissibile modifica del thema decidendum precedentemente introdotto;
ii) ha ritenuto che la fattura oggetto del giudizio fosse stata effettivamente stornata dalla creditrice cedente IC Gestione in assenza di prova;
iii) ha Parte ritenuto che lo storno della fattura fosse opponibile alla cessionaria del credito per il semplice fatto che la cessione del credito era stata notificata al debitore ceduto dopo lo storno della fattura (senza considerare che, nel caso, lo stesso storno sarebbe stato inammissibile per essere avvenuto dopo l'intervenuta cessione); iv) non ha ritenuto di riconoscere in capo a Parte il credito di euro 147.865,00, importo che sarebbe stato, comunque, spettato alla parte appellante per il fatto che la “nuova” fattura “sostitutiva” (ossia quella poi pagata dal Comune di al AL IC) era andata, appunto, a sostituire la fattura azionata in causa. CP_1
pagina 8 di 12 8) Tali motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono del tutto infondati e, comunque, non valgono a determinare la riforma della sentenza impugnata che ha correttamente respinto la domanda di pagamento azionata in causa dall'odierna Parte appellante quale cessionaria del credito già vantato dalla cedente IC Gestione s.r.l. nei confronti del . Controparte_1
Anzitutto, non pare fondata la censura di parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato per aver ritenuto ammissibile la modifica del thema decidendum che sarebbe stata posta in essere da parte convenuta con l'introduzione, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., dell'eccezione di storno della fattura azionata in causa, posto che, con tale memoria, la parte convenuta aveva semplicemente ulteriormente chiarito la propria contestazione, già compiutamente svolta, della pretesa azionata da parte attrice;
che, piuttosto, deve ritenersi sia stata la parte attrice a sensibilmente modificare, con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., la propria domanda, ove si consideri che, con l'atto Parte introduttivo del giudizio, l'attrice aveva dedotto di vantare una pretesa creditoria di euro
147.865,00 con riferimento alla fattura n. 104697 emessa in data 26/9/2018 (fattura che, al momento, non era nemmeno prodotta ma semplicemente indicata in un “elenco dei documenti estratti” di cui al doc. 3 appellante) in virtù del contratto di cessione di credito n.
36529 rep. datato 21/3/2019, cessione che, peraltro, era espressamente relativa a fatture emesse dalla cedente IC Gestione s.r.l. a far data dal 1/3/2019 per fornitura di calore
(doc. 4 appellante); che, a fronte delle contestazioni (pertinenti e fondate) in proposito svolte Parte dal convenuto, l'attrice con propria memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., CP_1 modificando la propria prospettazione, aveva chiarito che, in realtà, il credito di cui alla fattura azionata sarebbe stato ad essa ceduto con altro atto di cessione, ossia con quello rep. 36949 del 20 giugno 2019 notificato al in data 25/6/2019 (doc. 11 appellante). CP_1
Quanto alla fondatezza delle contestazioni svolte dal convenuto alla pretesa CP_1 azionata dalla parte attrice con il proprio atto di citazione, basti richiamare che il CP_1 aveva eccepito: i) che la fattura azionata dall'attrice non sarebbe potuta rientrare nella cessione di credito posta dall'attrice a base della propria pretesa, sia per la sua data, sia per il fatto che la stessa non riguardava forniture di calore ma il saldo del contributo regionale da corrispondere da parte del alla società concessionaria per la Controparte_1 realizzazione di un impianto di teleriscaldamento;
ii) che, del resto, con determinazione pagina 9 di 12 dirigenziale del 26/4/2019 il aveva accettato la cessione dei crediti da IC CP_1
Gestione a “relativamente alla fornitura di calore, tramite allacciamento Parte_2 alla rete di teleriscaldamento, della scuola primaria Buonarroti, della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido di via del Tiglio e della quota fissa del campo sportivo di via dei Platani” (doc. 9 appellato); iii) che, inoltre, la fattura n. 104697 del 26/9/2018 (per quanto azionata dall'attrice per il minor importo di euro 147.865,00) era stata erroneamente emessa per l'importo di euro
180.395,30 e che, in seguito, esso Comune aveva poi provveduto a pagare al Parte_3
IC Gestione la “nuova” fattura n. 102787 emessa in data 24/6/2019 per l'importo
[...] corretto di euro 147.865,00, importo dovuto, appunto, a titolo di saldo del contributo regionale sopra richiamato.
Ebbene, pare evidente che l'avere chiarito il che la fattura n. 102787 venne emessa CP_1 in data 24/6/2019 per l'importo corretto di euro 147.865,00 previo storno, con nota di accredito, della precedente fattura n. 104697 del 26/9/2018 per l'importo di euro 180.395,30 aggiunga ben poco alla completezza delle difese già svolte dal CP_1
Parte Va, quindi, chiarito che è pacifico che la fattura azionata da ossia la n. 104697 del
26/9/2018, fosse stata emessa per l'importo di euro 180.395,30 e riguardasse “contributo pubblico totale spettante alla Concessionaria per impianto di teleriscaldamento e per impianti Parte palazzine , trattandosi di circostanza che risulta dal testo della fattura prodotta da in CP_2 sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (cfr. la fattura sub doc. 7 appellante); che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il ha anche dimostrato che detta CP_1 fattura venne effettivamente stornata con la nota di credito n. 100200 del 24/6/2019 espressamente riferita alla predetta fattura n. 104697 (cfr. doc. 22 appellato prodotto in primo grado con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.); che, inoltre, detta nota di credito faceva seguito alla specifica contestazione inoltrata dal ad IC Gestione sull'importo della CP_1 fattura con lettera in data 21/6/2019 (cfr. doc. 21 appellato prodotto in primo grado con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
Quanto al resto, con riguardo agli ulteriori motivi di doglianza svolti da parte appellante, circa il fatto che lo storno della fattura in questione non sarebbe ad essa opponibile in quanto posto in essere successivamente alla cessione del relativo credito (sebbene la cessione fosse stata notificata al debitore ceduto successivamente allo storno) e circa il fatto che il giudice di primo Parte grado avrebbe dovuto, comunque, riconoscere il vantato credito di sulla nuova fattura n.
pagina 10 di 12 102787 del 24/6/2019 emessa da IC Gestione per l'importo corretto di euro 147.865,00
(ossia quella poi pagata dal al fallimento IC Gestione), ad avviso di questa Corte CP_1 trattasi di doglianze infondate, posto che, da un lato, l'originaria fattura n. 104697 del
26/9/2018 era stata pacificamente erroneamente calcolata e, quindi, emessa per un importo non dovuto (ossia per l'importo di euro 180.395,30), sì da consentire al debitore di contestarne la debenza alla cessionaria del credito;
da un altro lato, l'odierna appellante non avrebbe potuto fondare una pretesa su detta fattura (né su quella successivamente emessa, in sua sostituzione, per l'importo corretto) ove si consideri che, pacificamente, detta fattura non era stata emessa per corrispettivo di fornitura di calore, ma, diversamente, per
“contributo pubblico totale spettante alla Concessionaria per impianto di teleriscaldamento e per impianti palazzine , e, quindi, per una causale estranea all'ambito per il quale era CP_2 stata comunicata e, soprattutto, accettata la cessione di credito da parte del odierno CP_1 appellato.
9) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare all'appellato le spese di lite relative al presente grado, come Controparte_1 liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
273/2023, pubblicata in data 8/2/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 12 di 12