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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259005933455 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1682/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL, con sede in Siracusa, rappresentata dalla signora Nominativo_1, rappresentata dal signor Nominativo_2 , assistita e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 2.888,38, relativa a IVA anno 2010, notificata il 28/04/2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione di Siracusa.
Con il presente ricorso, la ricorrente società censura l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale del credito tributario azionato dall'esattore; il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal ricorrente ed evidenzia la regolare notifica della cartella di pagamento;
produce la relata di notifica datata 14/11/2014, ed invoca la sospensione dei termini di sospensioni Covid 19, previsti dal D.L. N° 18/2020 art. 68; chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico esaminati gli atti prodotti dalle parti, evidenzia che dalla data di notifica della cartella di pagamento (14/11/2014) alla data di notifica intimazione di pagamento 28/04/2025, sono trascorsi più di dieci anni e nessun atto interruttivo risulta prodotto, pertanto la riscossione del credito tributario azionato dall'esattore è prescritto.
L'Agente della riscossione sostiene che la notifica della intimazione di pagamento impugnata rientra nei termini di prescrizione, stante la disciplina emergenziale intervenuta con l'applicazione dell'art. 68 D. L. N°
18/2020. Ma, nel caso in esame tali termini di prescrizione non possono trovare applicazione perché, la disciplina emergenziale riguarda i carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 - 31.12.2021) e, per tale periodo, per effetto dell'art. 68, co.
4-bis, del
D.L. 18/2020, di portata generale, - nonché, anche successivamente soltanto se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, - la norma ha disposto, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi a dette entrate. Ora, il carico fiscale è stato affidato all'agente della riscossione nel periodo 2014, e la cartella di pagamento fu notificata il 14/11/2024, il carico di ruolo è stato affidato prima dell'evento pandemico quindi non soggetto a sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020.
Tuttavia trova applicazione al caso in esame l'art. 67 D.L. N° 18/2020, norma di portata generale, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo di giorni 85; infatti, l'art. 67 prevede che: “”” sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori………”””. Nel caso in esame la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. è intervenuta, in quanto la cartella risulta notificata al contribuente in data 14/01/2014; il credito erariale è divenuto definitivo per omessa impugnazione il 14/03/2014; il termine di prescrizione maturava il 14/03/2024; considerato i termini di proroga previsti da detto art. 67 (85 giorni), il termine di prescrizione scadeva il 9/06/2024, mentre la intimazione di pagamento è stata notificata il 28/04/2025.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300 più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
(f.to digitalmente)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259005933455 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1682/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL, con sede in Siracusa, rappresentata dalla signora Nominativo_1, rappresentata dal signor Nominativo_2 , assistita e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 2.888,38, relativa a IVA anno 2010, notificata il 28/04/2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione di Siracusa.
Con il presente ricorso, la ricorrente società censura l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale del credito tributario azionato dall'esattore; il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal ricorrente ed evidenzia la regolare notifica della cartella di pagamento;
produce la relata di notifica datata 14/11/2014, ed invoca la sospensione dei termini di sospensioni Covid 19, previsti dal D.L. N° 18/2020 art. 68; chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico esaminati gli atti prodotti dalle parti, evidenzia che dalla data di notifica della cartella di pagamento (14/11/2014) alla data di notifica intimazione di pagamento 28/04/2025, sono trascorsi più di dieci anni e nessun atto interruttivo risulta prodotto, pertanto la riscossione del credito tributario azionato dall'esattore è prescritto.
L'Agente della riscossione sostiene che la notifica della intimazione di pagamento impugnata rientra nei termini di prescrizione, stante la disciplina emergenziale intervenuta con l'applicazione dell'art. 68 D. L. N°
18/2020. Ma, nel caso in esame tali termini di prescrizione non possono trovare applicazione perché, la disciplina emergenziale riguarda i carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 - 31.12.2021) e, per tale periodo, per effetto dell'art. 68, co.
4-bis, del
D.L. 18/2020, di portata generale, - nonché, anche successivamente soltanto se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, - la norma ha disposto, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi a dette entrate. Ora, il carico fiscale è stato affidato all'agente della riscossione nel periodo 2014, e la cartella di pagamento fu notificata il 14/11/2024, il carico di ruolo è stato affidato prima dell'evento pandemico quindi non soggetto a sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020.
Tuttavia trova applicazione al caso in esame l'art. 67 D.L. N° 18/2020, norma di portata generale, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo di giorni 85; infatti, l'art. 67 prevede che: “”” sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori………”””. Nel caso in esame la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. è intervenuta, in quanto la cartella risulta notificata al contribuente in data 14/01/2014; il credito erariale è divenuto definitivo per omessa impugnazione il 14/03/2014; il termine di prescrizione maturava il 14/03/2024; considerato i termini di proroga previsti da detto art. 67 (85 giorni), il termine di prescrizione scadeva il 9/06/2024, mentre la intimazione di pagamento è stata notificata il 28/04/2025.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300 più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
(f.to digitalmente)