Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza collegiale 15 maggio 2023
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00438/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00929/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Nardozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 27 aprile 2022, notificato il 23 maggio 2022, con il quale il Questore di Taranto ha disposto il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato, nonché il rinnovo del titolo di soggiorno formulata dal ricorrente (cittadino straniero nigeriano), intimandogli, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.P.R. n.394/1999, di abbandonare il territorio italiano nel termine di giorni quindici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to F. Errico, in sostituzione dell’avv.to M. Nardozza;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in quanto:
da un lato il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5492/ 2022 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per ravvisato contrasto con agli artt. 3, 117 primo comma Costituzione in riferimento all’art. 8 C.E.D.U. nella parte in cui, richiamando tutti “i reati inerenti gli stupefacenti”, prevede che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno;
dall’altro, appaiono fondate le censure con le quali il cittadino nigeriano ricorrente deduce il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento questorile impugnato, adottato (solo) in considerazione dell’intervenuta condanna, a carico del medesimo, per il reato di cui all’art.73 comma 5 del T.U. n.309/1990 (alla pena della reclusione di sei mesi e con i benefici della sospensione condizionale della condanna e della non menzione), in assenza di qualsivoglia valutazione degli elementi sensibili dallo stesso indicati (quantomeno) nel corso del giudizio (padre di un figlio minore e stabile convivenza more uxorio) e della sussistenza di un contratto di lavoro stabile e di locazione, i quali rendono peraltro rilevante la dedotta violazione dell’art.10 bis della L. n. 241/1990.
Ritenuta, altresì, la sussistenza del periculum in mora, atteso che il disposto allontanamento del cittadino nigeriano ricorrente dal territorio nazionale appare compromettere irrimediabilmente la situazione familiare e lavorativa dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente, facendo salve le successive (doverose) determinazioni della Questura di Taranto (in sede di riesame), in ordine alle circostanze di cui in premessa e, per l’effetto,
sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO