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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7133/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE e dell'avv. TOTA Parte_1 C.F._1
ANTONIO (
ricorrente contro CP_
(C.F. ), in persona del Legale Rappresentate pro tempore P.IVA_1
Resistente; contumace
Premesso
Con atto depositato il 05/08/2024, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda (INVCIV 07096345) ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato dall' con nota CP_1 CP_2 in data 11-8-2021 per € 1096. Il provvedimento dell' risultava sommariamente motivato. CP_1
In ogni caso l'indebito in questione si era formato a seguito di visita di revisione che aveva preso atto del venire meno del requisito sanitario;
sicchè la ripetizione risultava possibile solo dal momento in cui l'esito dell'accertamento viene comunicato al titolare della prestazione. Concludeva chiedendo dichiararsi l'irripetibilità della somma indicata.
.
Osserva
Risultano documentalmente e comunque sono rimasti incontestati nel processo i seguenti elementi di fatto:
- parte attorea è stata titolare di pensione INVCIV 07096345;
- la ricorrente, in data 10 maggio 2021 , è stata sottoposta presso la competente commissione medica a pagina 1 di 2 visita di controllo per verificare il permanere dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della prestazione già riconosciutale;
CP_
- la comunicazione dell'esito della visita, in base ali atti disponibili, è stata comunicata da alla ricorrente con nota in data 11-8-2021;
- l'indebito richiesto dall' si riferisce al periodo da giugno a settembre 2021. CP_1
I dati in questione si rilevano dalla nota di indebito dell' , la quale pertanto si sottrae alla censura CP_1 di indeterminatezza.
Ciò nonostante l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nella contumacia dell' non vi è prova di una comunicazione della visita di revisione in data CP_1 anteriore all'11-8-2021-
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara irripetibile l'importo indicato in motivazione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00, oltre spese generali CP_1
(15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione ai difensori
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria;
Foggia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7133/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE e dell'avv. TOTA Parte_1 C.F._1
ANTONIO (
ricorrente contro CP_
(C.F. ), in persona del Legale Rappresentate pro tempore P.IVA_1
Resistente; contumace
Premesso
Con atto depositato il 05/08/2024, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda (INVCIV 07096345) ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato dall' con nota CP_1 CP_2 in data 11-8-2021 per € 1096. Il provvedimento dell' risultava sommariamente motivato. CP_1
In ogni caso l'indebito in questione si era formato a seguito di visita di revisione che aveva preso atto del venire meno del requisito sanitario;
sicchè la ripetizione risultava possibile solo dal momento in cui l'esito dell'accertamento viene comunicato al titolare della prestazione. Concludeva chiedendo dichiararsi l'irripetibilità della somma indicata.
.
Osserva
Risultano documentalmente e comunque sono rimasti incontestati nel processo i seguenti elementi di fatto:
- parte attorea è stata titolare di pensione INVCIV 07096345;
- la ricorrente, in data 10 maggio 2021 , è stata sottoposta presso la competente commissione medica a pagina 1 di 2 visita di controllo per verificare il permanere dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della prestazione già riconosciutale;
CP_
- la comunicazione dell'esito della visita, in base ali atti disponibili, è stata comunicata da alla ricorrente con nota in data 11-8-2021;
- l'indebito richiesto dall' si riferisce al periodo da giugno a settembre 2021. CP_1
I dati in questione si rilevano dalla nota di indebito dell' , la quale pertanto si sottrae alla censura CP_1 di indeterminatezza.
Ciò nonostante l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nella contumacia dell' non vi è prova di una comunicazione della visita di revisione in data CP_1 anteriore all'11-8-2021-
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara irripetibile l'importo indicato in motivazione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00, oltre spese generali CP_1
(15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione ai difensori
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria;
Foggia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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