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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott. Michele CAMPANALE - Consigliere
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 484 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, avverso la sentenza n. 2900/2024(RG 6549/2022) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di locazione, promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall' avv. L. ANNICCHIARICO
- Appellante - contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Rappr.e difeso dall'avv. G. RINALDI e D. RINALDI
-Appellata-
OGGETTO: “locazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 27/12/2024 ha impugnato la sentenza con Parte_1
cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per finita locazione, alla data del 31/8/2022 ritenendo idonea la disdetta inviata il
20/4/2021, Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, avendo computato male i termini di durata del contratto che, in base alla pattuizione contrattuale, erano di quattro anni rinnovabili per altri tre anni, salvo disdetta da inviare sei mesi prima della scadenza. Nel caso di specie il contratto
1 stipulato l'1/9/2014 si era rinnovato per quattro anni e poi per altri tre, con scadenza al 31/8/2021.
Pertanto la disdetta inviata il 20/4/2021 doveva ritenersi tardiva.
Non si applicava poi la disciplina della L 431/98 richiamata dal giudice, in quanto espressamente esclusa per le locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica.
Concludeva quindi chiedendo rigettarsi la domanda di risoluzione per finita locazione.
Si è costituita la società appellata riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
È pacifico che l'immobile oggetto di locazione rientri in un edificio di edilizia residenziale pubblica, avendo la società costruito su immobile comunale impegnandosi a concedere in locazione gli immobili a soggetti individuati dal Comune in ragione dello stato di bisogno a prezzi agevolati.
In effetti il ha presentato una domanda di ammissione al e si è collocato in posizione Pt_1 CP_2 utile in graduatoria per ricevere in affitto l'immobile in questione. Ebbene agli immobili di edilizia residenziale pubblica non si applica, per espressa previsione legislativa(art 1, comma 2 lettera b) L
431/98) la disciplina introdotta dalla stessa legge, ragion per cui non vale il termine di durata indicato dalla stessa legge(durata 4 anni e rinnovo di 4 anni)ma quello stabilito dalle normative specifiche.
Del resto anche la società ne era convinta quando ha inviato la lettera del 20/4/2021, poiché nella stessa si intimava disdetta manifestando la volontà di non rinnovare il contratto, ma non si menzionava la data finale del 31/8/2022 bensì la data del 31/8/2021 in cui effettivamente scadeva il triennio. Senonchè la disdetta si rivelava tardiva e il contratto si è rinnovato per altri tre anni.
Solo che poi la stessa società ha cercato di sostenere la disdetta richiamando l'applicazione di una disciplina inconferente rispetto al caso di specie.
Né può richiamarsi la convenzione urbanistica con il Comune di Grottaglie(all.1 costituzione dell'appellata), il cui art 8 prevede che alla scadenza di un periodo di anni 8 gli immobili locati possono essere venduti prioritariamente ai conduttori e in mancanza liberamente alienati. Tale norma infatti pone un limite al potere di disposizione degli alloggi da parte del concessionario, nell'interesse del fine pubblico a cui il Comune li ha destinati, stabilendo che gli immobili destinati alla locazione non possano essere venduti prima di otto anni. Il termine si riferisce al divieto di vendita e non alla durata dei contratti di locazione con gli affittuari.
In conclusione deve ritenersi che la disdetta inviata il 20 aprile 2021, rispetto alla scadenza contrattuale del 31/8/2021 fosse tardiva e dunque il contratto non si è risolto alla stessa data.
Deve rilevarsi tuttavia che il contratto rinnovatosi l'1/9/2021 è venuto a scadere il 31/8/2024, poiché la disdetta inviata il 20/4/2021, la cui volontà di risoluzione è stata mantenuta ferma per tutta la durata del giudizio, è senz'altro tempestiva rispetto a questo nuovo termine.
2 Pertanto il contratto si è risolto per finita locazione in data 31/8/2024.
La circostanza per cui la cessazione degli effetti del contratto si è verificata in corso di giudizio, ma non sussisteva inizialmente al momento dello sfratto, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di ambedue i gradi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede: a parziale modifica della sentenza appellata, dichiara cessati gli effetti del contratto di locazione alla data del 31/8/2024.
Ordina a il rilascio dell'immobile alla società alla data del 15/9/2025. Parte_1 CP_1
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Taranto, 14/5/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott. ssa Annamaria. Lastella
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