TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.4476 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito dell'udienza cartolare del 18/02/2025.
TRA
(C.F. e P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di Pt_1
procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, da intendersi in calce all'atto introduttivo ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso, con il quale è elettivamente domiciliata presso l' Controparte_1
, nella sede di via Nizza n. 146, in
[...] CP_2 Pt_1
PEC: Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 5 E
(P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Battipaglia P.IVA_2
(SA) alla Via Roma n. 60, rappresentata e difesa in virtù di mandato redatto su foglio separato e apposto in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Nicola Carbone, con il quale elegge domicilio presso il suo studio legale in Battipaglia alla via Roma n. 60 pec: Email_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di ripetizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies notificato in data 20/06/2023, l' chiedeva la CP_2
restituzione della somma di euro 38.802,23, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo e spese e competenze di causa, nello specifico:
1) dell'importo incassato per € 9.497,76 a mezzo procedure esecutive RGE
1799/2007, 1816/2008 e 110/2008 dinanzi al Tribunale di Siena in virtù del D.I.
n.1160-2007 reso dal Tribunale di Salerno, opposto e revocato con sentenza n.3103-2018 dal Tribunale di Salerno;
2) dell'importo incassato per € 6.889,32 a mezzo procedura esecutiva dinanzi al
Tribunale di Siena in virtù del D.I. 262/2008 reso dal tribunale di Salerno, opposto e revocato con sentenza n.1368/2020 dalla corte di appello di Salerno;
3) dell'importo incassato per € 22.415,15 pagato dalla a mezzo CP_2
ordinativo di pagamento n. 20618 del 17.02.2012 in virtù della concessa provvisoria esecuzione del D.I. 611/2012 reso dal tribunale di Salerno, opposto e revocato con sentenza n.641/2014 dal tribunale di Salerno
pagina 2 di 5 la ricorrente adiva il tribunale di Salerno per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe opportune declaratorie, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la , Controparte_4
già in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., è tenuta a restituire all' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., tutti gli importi incassati in virtù dei titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva di €
38.802,23, oltre agli interessi legali dalla maturazione al soddisfo e con vittoria di spese
e competenza di causa.”
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
[...]
, la quale resisteva all'avversa pretesa sostenendo la sua Controparte_3
infondatezza in fatto ed in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudicante adito, reietta ogni contraria istanza, alla luce delle esposte argomentazioni in diritto e in fatto, rigettare in toto la proposta domanda di restituzione, in particolare;
rigettarsi la domanda di restituzione in relazione alla somma di € 22.415,15 corrisposta dalla per le motivazioni di cui in narrativa, rigettarsi, altresì la domanda CP_6
di restituzione delle somme incassate in virtù dei dd. ii. 1160-2007 e 282-2008 per
l'eccepita eccezione ex art. 2041 c.c., con vittoria in favore della Controparte_3
CP_ delle spese e compenso del presente giudizio. .
[...]
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 07/11/2023 a seguito della quale si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, fissava per la decisione l'udienza dell'11/02/2025 in trattazione telematica, lette le note di discussione come depositate telematicamente, introitava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
La parte convenuta afferma che Controparte_4
Contr il pagamento di euro 22.415,15 non è stato eseguito dall' in conseguenza della pagina 3 di 5 provvisoria esecuzione del DI, detta somma è invece stata spontaneamente pagata prima dell'emissione in data 8 marzo 2012 del D.I. 611-2012 provvisoriamente esecutivo, risultando il pagamento effettuato in data 27 febbraio 2012, è quindi evidente la mancata sussistenza di nesso eziologico tra i due eventi.
A ulteriore conforto, si richiama la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno a conclusione del giudizio di opposizione avverso il DI n. 611/2012 - con cui ne veniva disposta la revoca – che in motivazione statuisce l'estinzione del credito in ragione del previo pagamento della somma rispetto all'emissione dell'ingiunzione e della sua notifica.
Va quindi respinta la domanda come formulata, stante il fatto che il decreto ingiuntivo n.116/2012 è stato revocato a causa della corresponsione delle somme spontaneamente Contr da parte dell' prima dell'emissione del titolo provvisoriamente esecutivo.
Con riferimento al secondo punto di domanda, con cui richiede la CP_2
restituzione di euro 16.387,08 già incassate da in Controparte_3
esecuzione dei decreti ingiuntivi, poi revocati per mancanza della forma scritta del contratto ex art 8quinquies D.lgs. 502/92, la convenuta diagnostica eccepisce Contr l'ingiustificato arricchimento dell' ex art 2041.
Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. 29114/2017, Cass. 11850/1993, Cass.
13203/2023) tale domanda è proponibile in via d'eccezione riconvenzionale allo scopo di paralizzare una domanda di restituzione che, ove accolta, comporterebbe un arricchimento senza causa per l'attore. Risulta inoltre verosimilmente soddisfatto il requisito della sussidiarietà dell'azione ex art 2041, in quanto i decreti ingiuntivi sono stati revocati esclusivamente per mancanza di forma scritta ad substantiam, non per insussistenza delle prestazioni o altri vizi sostanziali, non è quindi possibile per la agire contrattualmente. Controparte_3
Occorre inoltre valutare se riconoscere l'arricchimento ex art 2041 c.c. comporti aggiramento di norme imperative, come quelle in tema di forma dei contratti con la P.A., stante la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14120/2020 e 8683/2019) che afferma pagina 4 di 5 l'inutilizzabilità della disciplina dell'ingiustificato arricchimento per eludere norme che sanciscono l'invalidità dei contratti nulli. Tuttavia nel caso in esame, in ragione della revoca dei decreti solo per la mancanza di forma scritta e non per nullità basata sulla violazione di norme imperative sostanziali, può configurarsi un arricchimento in assenza di contratto, si può quindi ritenere che non vi sia incompatibilità con il ricorso all'art
2041 c.c.
Relativamente al merito dell'arricchimento ingiustificato, può concludersi che sussistono gli elementi per concludere che si sia arricchita senza giusta CP_2
causa ai danni della società convenuta, in ragione del fatto che ha ricevuto le prestazioni sanitarie effettivamente erogate, le ha utilizzate per i propri fini istituzionali di assistenza ai residenti e non ha sostenuto costi corrispondenti, dati i pagamenti revocati.
Alla luce di tutto quanto in motivazione, risulta accertata l'infondatezza della domanda di restituzione di euro 22.415,15 nonché delle somme incassate in virtù dei DD.II.
1160/2007 e 282/2008.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., alla refusione delle CP_2
spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 30 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.4476 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito dell'udienza cartolare del 18/02/2025.
TRA
(C.F. e P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di Pt_1
procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, da intendersi in calce all'atto introduttivo ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso, con il quale è elettivamente domiciliata presso l' Controparte_1
, nella sede di via Nizza n. 146, in
[...] CP_2 Pt_1
PEC: Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 5 E
(P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Battipaglia P.IVA_2
(SA) alla Via Roma n. 60, rappresentata e difesa in virtù di mandato redatto su foglio separato e apposto in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Nicola Carbone, con il quale elegge domicilio presso il suo studio legale in Battipaglia alla via Roma n. 60 pec: Email_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di ripetizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies notificato in data 20/06/2023, l' chiedeva la CP_2
restituzione della somma di euro 38.802,23, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo e spese e competenze di causa, nello specifico:
1) dell'importo incassato per € 9.497,76 a mezzo procedure esecutive RGE
1799/2007, 1816/2008 e 110/2008 dinanzi al Tribunale di Siena in virtù del D.I.
n.1160-2007 reso dal Tribunale di Salerno, opposto e revocato con sentenza n.3103-2018 dal Tribunale di Salerno;
2) dell'importo incassato per € 6.889,32 a mezzo procedura esecutiva dinanzi al
Tribunale di Siena in virtù del D.I. 262/2008 reso dal tribunale di Salerno, opposto e revocato con sentenza n.1368/2020 dalla corte di appello di Salerno;
3) dell'importo incassato per € 22.415,15 pagato dalla a mezzo CP_2
ordinativo di pagamento n. 20618 del 17.02.2012 in virtù della concessa provvisoria esecuzione del D.I. 611/2012 reso dal tribunale di Salerno, opposto e revocato con sentenza n.641/2014 dal tribunale di Salerno
pagina 2 di 5 la ricorrente adiva il tribunale di Salerno per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe opportune declaratorie, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la , Controparte_4
già in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., è tenuta a restituire all' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., tutti gli importi incassati in virtù dei titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva di €
38.802,23, oltre agli interessi legali dalla maturazione al soddisfo e con vittoria di spese
e competenza di causa.”
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
[...]
, la quale resisteva all'avversa pretesa sostenendo la sua Controparte_3
infondatezza in fatto ed in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudicante adito, reietta ogni contraria istanza, alla luce delle esposte argomentazioni in diritto e in fatto, rigettare in toto la proposta domanda di restituzione, in particolare;
rigettarsi la domanda di restituzione in relazione alla somma di € 22.415,15 corrisposta dalla per le motivazioni di cui in narrativa, rigettarsi, altresì la domanda CP_6
di restituzione delle somme incassate in virtù dei dd. ii. 1160-2007 e 282-2008 per
l'eccepita eccezione ex art. 2041 c.c., con vittoria in favore della Controparte_3
CP_ delle spese e compenso del presente giudizio. .
[...]
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 07/11/2023 a seguito della quale si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, fissava per la decisione l'udienza dell'11/02/2025 in trattazione telematica, lette le note di discussione come depositate telematicamente, introitava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
La parte convenuta afferma che Controparte_4
Contr il pagamento di euro 22.415,15 non è stato eseguito dall' in conseguenza della pagina 3 di 5 provvisoria esecuzione del DI, detta somma è invece stata spontaneamente pagata prima dell'emissione in data 8 marzo 2012 del D.I. 611-2012 provvisoriamente esecutivo, risultando il pagamento effettuato in data 27 febbraio 2012, è quindi evidente la mancata sussistenza di nesso eziologico tra i due eventi.
A ulteriore conforto, si richiama la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno a conclusione del giudizio di opposizione avverso il DI n. 611/2012 - con cui ne veniva disposta la revoca – che in motivazione statuisce l'estinzione del credito in ragione del previo pagamento della somma rispetto all'emissione dell'ingiunzione e della sua notifica.
Va quindi respinta la domanda come formulata, stante il fatto che il decreto ingiuntivo n.116/2012 è stato revocato a causa della corresponsione delle somme spontaneamente Contr da parte dell' prima dell'emissione del titolo provvisoriamente esecutivo.
Con riferimento al secondo punto di domanda, con cui richiede la CP_2
restituzione di euro 16.387,08 già incassate da in Controparte_3
esecuzione dei decreti ingiuntivi, poi revocati per mancanza della forma scritta del contratto ex art 8quinquies D.lgs. 502/92, la convenuta diagnostica eccepisce Contr l'ingiustificato arricchimento dell' ex art 2041.
Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. 29114/2017, Cass. 11850/1993, Cass.
13203/2023) tale domanda è proponibile in via d'eccezione riconvenzionale allo scopo di paralizzare una domanda di restituzione che, ove accolta, comporterebbe un arricchimento senza causa per l'attore. Risulta inoltre verosimilmente soddisfatto il requisito della sussidiarietà dell'azione ex art 2041, in quanto i decreti ingiuntivi sono stati revocati esclusivamente per mancanza di forma scritta ad substantiam, non per insussistenza delle prestazioni o altri vizi sostanziali, non è quindi possibile per la agire contrattualmente. Controparte_3
Occorre inoltre valutare se riconoscere l'arricchimento ex art 2041 c.c. comporti aggiramento di norme imperative, come quelle in tema di forma dei contratti con la P.A., stante la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14120/2020 e 8683/2019) che afferma pagina 4 di 5 l'inutilizzabilità della disciplina dell'ingiustificato arricchimento per eludere norme che sanciscono l'invalidità dei contratti nulli. Tuttavia nel caso in esame, in ragione della revoca dei decreti solo per la mancanza di forma scritta e non per nullità basata sulla violazione di norme imperative sostanziali, può configurarsi un arricchimento in assenza di contratto, si può quindi ritenere che non vi sia incompatibilità con il ricorso all'art
2041 c.c.
Relativamente al merito dell'arricchimento ingiustificato, può concludersi che sussistono gli elementi per concludere che si sia arricchita senza giusta CP_2
causa ai danni della società convenuta, in ragione del fatto che ha ricevuto le prestazioni sanitarie effettivamente erogate, le ha utilizzate per i propri fini istituzionali di assistenza ai residenti e non ha sostenuto costi corrispondenti, dati i pagamenti revocati.
Alla luce di tutto quanto in motivazione, risulta accertata l'infondatezza della domanda di restituzione di euro 22.415,15 nonché delle somme incassate in virtù dei DD.II.
1160/2007 e 282/2008.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., alla refusione delle CP_2
spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 30 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5