TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/12/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione prima nella persona della dott.ssa Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2102/2022 R.G.
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Durante, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
n. a VIBO VALENTIA il 09.11.1977 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Arena
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio recante R.G. n.
1858/2022 per il pagamento della somma di € 18.931,00, oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
La società ha proposto tempestiva opposizione deducendo:
- In via preliminare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo posta in essere in assenza del relativo ricorso, nonché in formato privo di cronologico e firma;
1 - Nel merito, la non debenza dell'intero importo ingiunto, poiché il ricorrente avrebbe ricevuto dei pagamenti a tacitazione di quanto dovuto.
Segnatamente, parte opponente asserisce la debenza di soli €
6313,89, che sarebbero stati in parte corrisposti con bonifico del 15 settembre 2022 - € 3265 – e in parte sarebbero stati corrisposti al terzo pignorante nell'ambito della procedura di Parte_2 pignoramento presso terzi R.G. 447/3031 – Tribunale di Vibo
Valentia.
Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposto.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte opposta a vedersi conferita la somma ingiunta nel decreto opposto, tenuto conto:
- delle contestazioni di parte opponente con riguardo al quantum debeatur;
- della rilevanza dell'eccezione di estinzione parziale del debito per effetto del vincolo esecutivo e dell'asserito pagamento al creditore pignorante ); Parte_2
- del valore solutorio del pagamento parziale, avvenuto con bonifico del 15.09.2022.
ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA NOTIFICA
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della notifica proposta da parte opponente.
2 Nel processo civile, la funzione della notificazione è quella di porre il destinatario nella condizione di avere conoscenza legale dell'atto e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (artt. 24 Cost., 101 e 111
Cost.; artt. 137 ss. c.p.c.). Ne consegue che eventuali irregolarità della notificazione non assumono rilievo invalidante quando non abbiano inciso sulla possibilità concreta della parte di partecipare al giudizio o di proporre tempestivamente le proprie difese. Ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., infatti, la nullità della notificazione è esclusa qualora l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, evenienza che si verifica, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., quando il destinatario abbia proposto rituale e tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
In tali casi, quindi, la proposizione dell'opposizione determina la sanatoria di qualunque vizio afferente alla notificazione del provvedimento monitorio, poiché risulta dimostrato che il diritto di difesa non è stato in alcun modo compromesso e che l'atto ha prodotto l'effetto cui era preordinato.
NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – DISTRIBUZIONE
DELL'ONERE PR
Va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione
3 dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (cfr.
Cass. 8853/1998).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. 11417/1997).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI
Tanto premesso con riguardo alla riparto dell'onere probatorio va osservato che, in ossequio al principio di corrispondenza tra il dedotto e il provato, si rileva come la prova documentale della durata del rapporto inter partes sia ritualmente acquisita agli atti (cfr. lettera di licenziamento del 23.07.2021).
4 Dalla documentazione di provenienza datoriale (estratto conto previdenziale del lavoratore) emerge, poi, la puntuale imputazione contributiva a carico della società per i periodi controversi. Parte_1
Segnatamente, i registri previdenziali evidenziano per l'anno 2020 un imponibile retributivo pari ad € 6.970,00 (a fronte di 13 settimane lavorate) e per l'anno 2021 un imponibile retributivo complessivo di €
21.659,00 (derivante dalla sommatoria della retribuzione per lavoro dipendente pari ad € 20.621,00 e dell'indennità per Malattia/Infortunio pari ad € 1.038,00), a fronte di 30 settimane complessive accreditate.
Tale documentazione, ancorché non costituisca piena prova del credito, assume elevatissimo valore indiziario e presuntivo poiché riflette dati economici dichiarati unilateralmente dal datore di lavoro (la Parte_1 all'ente previdenziale e, dunque, provenienti dalla sfera dell'opponente. La mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in ordine alla veridicità dei quantum retributivi annualmente dichiarati e registrati negli archivi , rende tali dati non solo pacifici, ma pienamente valorizzabili CP_2 ai fini della quantificazione dell'obbligazione retributiva.
La ricostruzione di parte opponente, avente ad oggetto la debenza complessiva di € 6.313,89 risulta apodittica, priva di riscontri e soprattutto incompatibile con documentazione in atti.
Quanto alla contestazione dei conteggi operata dall'opponente, occorre evidenziare come essa si presenti del tutto generica e priva di qualsiasi allegazione idonea a incrinare la valenza probatoria della documentazione previdenziale in atti. L'opponente si limita, infatti, a contestare il quantum richiesto, senza tuttavia indicare quali poste sarebbero inesatte, quali periodi sarebbero stati computati in eccesso, ovvero quali criteri di calcolo avrebbero condotto a un risultato differente. Manca, inoltre, qualsiasi deduzione circa l'erroneità o inattendibilità dei dati retributivi e contributivi da lui stesso comunicati all' , dati che – proprio perché provenienti CP_2 dalla sfera dell'obbligato – assumono peculiare affidabilità quale base ricostruttiva del credito. Una contestazione meramente assertiva e sfornita di specificazioni non è idonea, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a impedire la
5 piena valorizzazione della documentazione previdenziale prodotta, la quale resta dunque incontestata nei suoi elementi essenziali e pienamente utilizzabile ai fini della determinazione del credito azionato.
La verifica dei conteggi di parte opposta, effettuata sulla base dei richiamati imponibili retributivi e contributivi (€ 6.970,00 per il 2020 e €
21.659,00 per il 2021), ne conferma la corretta quantificazione complessiva in € 18.931,00, al lordo delle eccezioni estintive.
Alla luce di quanto osservato, si condividono i conteggi del ricorrente in sede monitoria, i quali appaiono del tutto compatibili e conseguenziali rispetto al quadro creditorio che emerge per tabulas dalle certificazioni di provenienza datoriale. Ne deriva la fondatezza della pretesa creditoria sotto il profilo della sussistenza del quantum ingiunto.
RILEVANZA DEL PAGAMENTO PARZIALE ESEGUITO SU CONTO
SOTTOPOSTO A CP_3
Nel caso in esame, l'opponente ha dedotto di aver parzialmente adempiuto l'obbligazione mediante bonifico bancario disposto sul conto indicato dal creditore, ignorando l'esistenza di un vincolo o blocco operante su tale rapporto di conto corrente. Al riguardo, giova premettere che, ai sensi degli artt. 1188 e 1189 c.c., il pagamento produce effetto liberatorio quando è eseguito in favore del creditore o di chi appare legittimato a riceverlo secondo circostanze univoche, e tale efficacia non viene meno per circostanze interne al rapporto tra creditore e terzi che siano rimaste ignote al debitore diligente (in buona fede).
Il blocco del conto intestato al creditore costituisce, infatti, un vincolo di natura estranea alla sfera del debitore, incidente sul rapporto tra il creditore e l'istituto bancario o tra il creditore e soggetti che abbiano azionato misure cautelari o esecutive. Ne consegue che il debitore non è tenuto a verificare l'operatività del conto né a indagare su eventuali impedimenti alla disponibilità delle somme, trattandosi di circostanze non conoscibili con l'ordinaria diligenza e che non incidono sulla regolarità del pagamento eseguito.
6 Nel caso concreto, l'opponente ha effettuato il pagamento mediante bonifico utilizzando l'IBAN indicato dal creditore in sede di costituzione del rapporto di lavoro. L'accredito delle somme sul conto beneficiario – pur se non immediatamente esigibili dal creditore per effetto del blocco – integra comunque una condotta satisfattiva, atteso che l'inadempimento non può essere imputato al debitore quando l'impossibilità della prestazione derivi da cause non a lui riconducibili. Deve pertanto escludersi che l'eventuale impossibilità per il creditore di disporre delle somme possa tradursi nella perduranza dell'obbligazione in capo al debitore.
Il pagamento deve ritenersi pienamente efficace e liberatorio poiché consumato mediante una modalità conforme all'incarico ricevuto dal creditore e immune da profili di negligenza o mala fede. L'istituto bancario, infatti, nel caso di specie appareva come legittimato a ricevere il pagamento secondo l'ordinaria diligenza.
RILEVANZA DEL PAGAMENTO ESEGUITO AL TERZO
In relazione all'eccezione di parziale estinzione del credito opposta dalla società opponente, fondata sull'avvenuto assoggettamento di una quota del quantum debaetur alla procedura di pignoramento presso terzi (R.G.
447/2021) per l'importo di € 3.500,00, si osserva quanto segue.
L'eccezione di pagamento costituisce fatto estintivo del credito, il cui onere probatorio grava, ex art. 2697 c.c., sulla parte che la solleva, nella specie l'opponente. Affinché l'eccezione possa ritenersi ritualmente ed efficacemente formulata, non è sufficiente la mera allegazione della conclusione del procedimento esecutivo, ma è necessario che il debitore originario (la fornisca la prova dell'avvenuto versamento Parte_1 della somma pignorata al creditore procedente o l'idonea prova documentale che attesti l'effetto satisfattivo e conseguentemente estintivo dell'obbligazione.
In assenza di tale ineludibile prova documentale attestante l'effettivo e rituale versamento della somma di € 3.500,00 in favore del creditore pignorante, ovvero l'estinzione del vincolo esecutivo con effetto liberatorio
7 per l'opponente, detta somma deve ritenersi ancora inclusa nel patrimonio debitorio della società Opponente. Ne consegue che, non avendo la Pt_1 assolto all'onere di dimostrare la solutio del quantum assoggettato a
[...] vincolo esecutivo, l'eccezione di parziale estinzione del credito basata sul pignoramento non può trovare accoglimento, e la somma di € 3.500,00 persiste nel novero delle pretese creditorie dovute all'opposto.
Alla luce di quanto prospettato, pertanto, il ricorso è parzialmente fondato.
A parte opposta va liquidata la somma ingiunta, al netto dell'importo bonificato in data 15.09.2022.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono compensate per il 20% e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con un importo complessivo per entrambe le fasi (cfr. Cass. 27926/2019) in base al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €
15.666,00;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 3.380,50 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta del restante € 2.704,40 delle spese.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
8