Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 5332/2023 promosso da:
C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
31.01.1935 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Treviso, Via
Dei Dall'Oro n. 19, presso lo studio del proprio procuratore e domiciliatario avv. Giorgio
Spadotto del Foro di Treviso (C.F.: , dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso, giusta mandato in calce al presente atto;
- parte attrice
contro
:
Collalto, 3 (C.F. ), comparente in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore di condominio pro-tempore Sig. C.F. CP_2
), legale rappresentante di C.F._3 Controparte_3
(P.Iva , con sede in Treviso – Borgo Cavalli, 10, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 nel presente giudizio dall'Avv. Maria Celeste Arbia (C.F. ), con C.F._4
domicilio eletto presso lo studio della medesima, sito in 31100 Treviso, V.le G. Verdi n. 21, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, nonché previa ogni più utile declaratoria del caso,
NEL MERITO:
A) accertata e dichiarata la responsabilità del , in persona Controparte_1
dell'amministratore (P.IVA: Controparte_3 Controparte_3
conseguentemente:
B) condannarsi il , in persona dell'amministratore Controparte_1 [...]
(P.IVA: ) a risarcire i danni al Controparte_3 P.IVA_2
signor ex art. 2051 c.c. o, in via gradatamente subordinata ex art. 2043 Parte_1
c.c., quantificati nella somma di € 238.129,00= o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e legali da dì del dovuto al saldo, con corredo di condanna, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione alla somma ritenuta di giustizia ex art. art. 12 – bis, D.lgs.
28/2010 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
IN OGNI CASO: con rifusione di competenze professionali e di spese, anche di CTU e
CTP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
In via istruttoria si precisano le conclusioni come segue:
“Si chiede, senza inversione dell'onere della prova, disporsi CTU medico legale sulla persona del signor finalizzata a dimostrare an, quantum e nesso Parte_1
causale tra fatto colposo ed evento dannoso a mezzo del quesito di gradimento del
Giudicante.
Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova, numerati dal n.1 al n.8:
1)vero che il signor in data 18.03.2021, tra le ore 10 e le ore 11 circa, nell'atto di Parte_1 scendere le scale dal secondo al primo piano dell'immobile ove abita al quarto piano, dopo aver posizionato il piede sull'ultimo scalino, cadde rovinosamente sul c.d. “intermedio”, vale a dire nel piano che si trova tra una rampa e l'altra a metà scale;
2)vero che in data 18.03.2021 l'“intermedio” risultava assai scivoloso, appena levigato e lucidato?
3) vero che, nonostante la lucidatura, l'“intermedio” e le scale presentavano ancora polvere e calcinacci?
4)vero che in data 18.03.2021 mancava qualsivoglia cartello e/o avviso di alcun genere che preavvisasse circa la scivolosità degli intermedi, appena levigati, rispetto ai singoli gradini?
5)vero che, in quel periodo (marzo 2021) l'ascensore era quasi sempre occupato, in quanto utilizzato da personale che si occupava sia di ristrutturare un appartamento al quinto piano, tale De.ra s.r.l.s. (cfr. docc.1, 17 e 19 che si esibiscono al teste) sia da altro personale di altra ditta che si era occupata di levigare e lucidare i pianerottoli e gli intermedi in marmo, vale a dire la ET s.n.c. di ET AU & C. (cfr. docc.1, 17 e 19 che si esibiscono al teste)?
6) vero che, almeno sino al mese di marzo 2021, durante il quale avvenne il sinistro per cui
è causa (18.03.2021), nel erano presenti due cantieri, oltre a quello Controparte_1
relativo alla lucidatura delle scale, vale a dire uno tra il quinto e al sesto piano (ove sarebbe stata realizzata una scala di collegamento tra due appartamenti collocati uno sopra l'altro, quindi rompendo il pavimento del più alto che costituiva il soffitto del più basso) e l'altro al secondo piano presso l'abitazione della condomina dalla quale, Tes_1
nel giorno del sinistro, uscì il signor dell'impresa De.ra s.r.l.? Persona_1
7)vero che, in conseguenza della caduta, determinata sia dal predetto “intermedio” che era assai scivoloso, sia dalla mancata segnalazione della predetta insidia, così come sopra descritta, il signor dovette ricorrere alle cure del pronto soccorso, con tanto di Parte_1
intervento chirurgico per la frattura trimalleolare e lussazione tibio tarsica destra, con ricovero dal 18 al 25 marzo 2021 e un iter clinico della durata di quasi un anno (cfr. docc. da 3 a 13 e n. 20 che si esibiscono al teste)?
8)vero che, una volta stabilizzato il danno, il signor al fine di potersi muovere, Parte_1
deve usare per brevi tratti le stampelle e, per il resto, un deambulatore ovvero una sedia a rotelle quando, prima del sinistro, era perfettamente in grado di camminare senza difficoltà, come da doc. 13 che si esibisce al teste?
Si indicano quali testimoni i signori: , residente in [...]
n. 12, residente in [...] e Dott.ssa Persona_1
e e , con riserva di altri indicare nei Testimone_3 Testimone_4 Parte_2
termini istruttori.
Ci si oppone all'ammissione di capitoli di prova avversari, per le ragioni già esposte nella I memoria istruttoria.
In via subordinata si chiede l'abilitazione alla prova contraria con i medesimi testi sopra indicati”.
Per parte convenuta:
Nel merito
In via principale, rigettarsi la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, previo accertamento della natura ed entità delle lesioni lamentate da parte avversa, riconducibili in via immediata e diretta al sinistro de quo, valorizzare il contributo eziologico attribuibile alla condotta del danneggiato, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 c.c., per le ragioni in atti esposte.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Si insiste – per scrupolo e completezza di difesa- nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate con la comparsa di costituzione e risposta, nonché con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., come di seguito riportate:
Si chiede di disporre l'interrogatorio formale dell'attore, Signor sulle Parte_1
seguenti circostanze:
1) “Vero che in data 18.03.2021, attorno alle ore 10.00/11.00, mentre discendeva le scale tra il secondo ed il primo piano del , sito in Treviso, via Collalto n. 3, ove Controparte_1
risiede, EL inciampava su uno scalino della scala condominiale, cadendo a terra?”
2) “Vero che EL rilasciava la dichiarazione inerente le modalità del sinistro, di cui al documento n. 1, che si rammostra?”
3) “Vero che EL, in data 18.03.2021, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso dichiarava: “caduta accidentale, riferisce di essere scivolato dalle scale del condominio dove risiede…”, come da documento n. 1 bis che si rammostra?”
Si chiede di ammettere la prova per testi sui seguenti, ulteriori capitoli, epurati da giudizi e valutazioni:
4) “Vero che la società ET S.n.c. in data 09 marzo 2021 iniziava i lavori di stuccatura, levigatura dei pianerottoli e degli intermedi delle scale condominiali del CP_1
, predisponendo le protezioni delle porte di ingresso dei singoli appartamenti
[...] condominiali in corrispondenza dei rispettivi pianerottoli?”
5) “Vero che le lavorazioni di cui al capitolo precedente si concludevano in data 16 marzo
2021 e che, in data 18.03.2021, alcun dipendente della ditta ET S.n.c. era presente presso i locali del ?” Controparte_1
6) “Vero che alcuna lavorazione di cui ai capitoli precedenti ha riguardato gli scalini della scala condominiale?”
7) “Vero che durante le lavorazioni descritte ai capitoli precedenti è stato consentito il regolare transito lungo le scale ai residenti, apponendo segnalazioni e mettendo in sicurezza le aree ove erano in corso i lavori? Precisi il teste le modalità utilizzate a tali fini”
8) “Vero che, in data 16.03.2021, terminati i lavori, il personale della ditta ET S.n.c. ha eliminato i residui di lavorazione e, conseguentemente, alla data del 18.03.2021 le rampe di scale del presentavano la superficie pulita e priva di detriti Controparte_1
e polvere?”
9) “Vero che EL, in data 18.03.2021, attorno alle ore 10.00, si trovava sul pianerottolo posto al secondo piano del e, dopo aver salutato il signor Controparte_1 Parte_1
intento a discendere le scale, avvertiva un rumore improvviso e, sportosi dalla tromba delle scale, vedeva l'attore “disteso nei gradini della rampa che portava al primo piano”?
10) “Vero che la caduta del signor avveniva in corrispondenza degli scalini Parte_1
della rampa condominiale che portava al primo piano?”
11) “Vero che la caduta del signor è avvenuta in corrispondenza della Parte_1
posizione della persona rappresentata nei fotogrammi di cui al documento n. 2, che si rammostrano al teste?”
12) “Vero che, in data 18.03.2021, l'ascensore condominiale era funzionante e fruibile da parte dei residenti presso il ?” Controparte_1
13) “Vero che EL, in data 18.03.2021, attorno alle ore 10.00, mentre si trovava in via
Collalto n. 3 a Treviso, veniva avvisato telefonicamente dal signor del fatto Persona_1
che il signor era caduto lungo le scale al secondo piano?” Parte_1
14) “Vero che poteva verificare che il signor era caduto in corrispondenza dei Parte_1
gradini della rampa condominiale che porta al primo piano?”
15) “Vero che EL, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, interveniva immediatamente in soccorso del signor ” Parte_1
Si indicano in qualità di testimoni:
§ il signor AU ET della società ET S.n.c. sui capitoli dal numero 4 al numero 8
§ il signor residente in [...]°/15, sui capitoli n. Persona_1
9, 10, 11 e 12;
§ il signor , residente in [...], sui capitoli n. 11, 12, 13, Testimone_2
14 e 15.
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari, eventualmente ammessi, con i testimoni indicati a prova diretta. Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor adiva il Tribunale di Parte_1
Treviso al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della caduta – cagionata, a suo dire, dal pavimento dell'intermezzo scivoloso, appena levigato e lucidato– avvenuta in data 18.3.2021, tra le 10 e le 11, nell'atto di scendere le scale dal secondo al primo piano dell'immobile, dopo aver posizionato il piede sull'ultimo scalino, del , presso il quale risiedeva. Controparte_1
L'attore sosteneva la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. del CP_1 convenuto in quanto nei giorni precedenti l'intermezzo era stato levigato e lucidato da tale società Favretto s.n.c. senza che fosse stato affisso alcun cartello che avvisasse circa la scivolosità degli intermezzi. Il signor era quindi scivolato e, a causa della Parte_1 caduta, dopo essersi recato in pronto soccorso, veniva operato per una frattura trimalleolare e lussazione tibio tarsica destra, con ricovero dal 18 al 25 marzo 2021 e un iter clinico della durata di un anno. Chiedeva, dunque, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, una somma pari ad € 238.129,00.
Si costituiva il convenuto, contestando la dinamica del sinistro occorso e i CP_1 danni asseritamente patiti dal signor Parte_1
Rilevava come la caduta dell'attore dovesse ascriversi unicamente allo stesso che, nell'affrontare la discesa delle scale condominiali, non aveva prestato attenzione. Riferiva che era scivolato sullo scalino e non sull'intermezzo; precisava, inoltre, che, Parte_1
alla data della caduta (il 18.3.2021), i lavori di stuccatura, levigatura e lucidatura marmi affidati alla ditta ET s.n.c. erano già conclusi e che gli stessi avevano riguardato esclusivamente i piani intermedi e non i gradini delle scale.
Precisava, poi, che il era a conoscenza dei lavori, in quanto residente del Parte_1 condominio, dal momento che gli stessi erano stati approvati nel corso di un'assemblea a cui l'attore aveva preso parte e si erano protratti dal 9 marzo al 16 marzo 2021.
All'udienza del 18 aprile 2024 le parti si richiamavano a quanto dedotto richiesto ed eccepito nelle rispettive memorie;
il procuratore attoreo chiedeva fosse disposta la comparizione delle parti per tentativo di conciliazione.
Il Giudice si riservava e, successivamente, con ordinanza del 9 giugno 2024, a scioglimento della riserva, riteneva ritenute irrilevanti e inammissibili le prove per testi in quanto implicanti giudizi, riteneva l'opportunità di una decisione preliminare sull'an della pretesa e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art
281 sexies cpc.
All'udienza del 21 novembre 2024, le parti rassegnavano le conclusioni come da note conclusive già depositate per via telematica e discutevano la causa.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Motivi della decisione
La responsabilità da cose in custodia, qual è quella invocata da parte attrice, presuppone – al pari della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. – che il danneggiato fornisca in primo luogo prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda e della pretesa responsabilità del danneggiante.
In altri termini, il danneggiato deve prima di tutto provare che le conseguenze dannose lamentate siano state cagionate dalla cosa in custodia e che la dinamica dei fatti corrisponda effettivamente a quanto sostenuto in atto di citazione.
Si ritiene che tale prova non sia stata adeguatamente fornita dal signor Va Parte_1
rilevato, infatti, che non è stata raggiunta idonea prova della modalità e di quale sia stata la causa della caduta del signor Parte_1
Invero, nell'atto di citazione, parte attrice dichiarava che il signor “nell'atto di Parte_1
scendere le scale dal secondo al primo piano dell'immobile ove abita al quarto piano, dopo aver posizionato il piede sull'ultimo scalino, cadde rovinosamente, scivolando sul c.d.
“intermedio” (cfr. atto di citazione, p. 1).
Tuttavia, la documentazione depositata da parte attrice non fornisce la prova di quanto dalla stessa asserito né a tale scopo poteva risultare finalizzata l'istruttoria orale dal momento che i testi indicati da parte attrice non avevano assistito alla caduta del
Invero, dalle dichiarazioni scritte del tale 23 marzo 2021 si evince che il Parte_1
EI DE non aveva assistito alla caduta del dal momento che lo stesso Parte_1
affermava di aver visto l'attore “disteso nei gradini della rampa che portava al primo piano" (cfr. doc. 2 parte attrice); parimenti, tale non assisteva alla caduta, venendo Testimone_2
informato del fatto da che gli chiedeva di aiutarlo a soccorrere il Persona_1
(cfr. doc. 2 parte attrice). Parte_1
Anche a voler superare le predette contraddizioni, non può ritenersi, come afferma parte attrice, che “il signor si trovava quindi nell'oggettiva impossibilità di prevedere il Parte_1 rischio e di evitarlo” (cfr. atto di citazione). Dallo stesso atto di citazione si evince, infatti, che il – peraltro residente del convenuto – era a conoscenza del Parte_1 CP_1
tipo di lavori che avevano interessato gli intermezzi del (cfr. p. 1 atto di CP_1 citazione). In ogni caso, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, si evince che tutti i condomini – e dunque, anche il sig. – erano stati resi edotti della Parte_1
presenza di lavori sugli intermezzi (cfr. docc. 2, 3 parte convenuta).
Pertanto, il signor avrebbe dovuto usare particolare cautela poiché lo stesso Parte_1
attore era a conoscenza del fatto che sugli intermezzi erano stati svolti lavori di levigatura.
D'altra parte, non si può ritenere che lo stesso non fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, dal momento che il al momento della caduta avvenuta tra il secondo e Parte_1
il primo piano, aveva già proceduto a scendere le rampe di scale che collegavano il piano nel quale si era verificata la sua caduta a quello in cui era sito il suo appartamento (ovvero, il quarto piano).
Alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, non può ritenersi raggiunta adeguata prova della dinamica del sinistro, ovvero del fatto che il signor fosse scivolato a causa Parte_1
dell'intermezzo scivoloso, non potendosi ragionevolmente escludere che l'attore sia invece inciampato o che la caduta sia avvenuta per causa differente.
La domanda risarcitoria, per tutti questi motivi, deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che la liquidazione delle spese di lite è stata effettuata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014,
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(VE) il 31.01.1935 e residente a [...] alla rifusione in favore di
Via Collalto, 3 (C.F. ), comparente in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore di condominio pro-tempore Sig. C.F. CP_2
), legale rappresentante di C.F._3 Controparte_3
(P.Iva , con sede in Treviso – Borgo Cavalli, 10, delle spese del presente
[...] P.IVA_2
giudizio, che si liquidano in € € 7.052,00 per compenmsi ed peer Spese generali ( 15% sul compenso totale )
CPA come per legge,
Così deciso in Treviso, 20.5.2025
€ 1.057,80; Totale € 8.109,80Oltre IVA e
Il giudice
Dott. Deli Luca