Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/1993, n. 11850
CASS
Sentenza 29 novembre 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La compensazione giudiziale è ammessa solo se il giudice riconosca, con apprezzamento rimesso al suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, la facile e pronta liquidità del credito opposto, salvo che ad iniziativa del convenuto sia introdotta nel processo una domanda riconvenzionale, per modo che la compensazione si profili come conseguenza sulla pronuncia della riconvenzionale. In questa ipotesi per il disposto degli artt. 36 e 112 cod. proc. civ. il giudice, oltre a provvedere sulla domanda principale, ha l'obbligo di conoscere di quella riconvenzionale e di accertare l'eventuale esistenza del credito opposto dal convenuto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/1993, n. 11850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11850
    Data del deposito : 29 novembre 1993

    Testo completo