Sentenza 29 novembre 1993
Massime • 1
La compensazione giudiziale è ammessa solo se il giudice riconosca, con apprezzamento rimesso al suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, la facile e pronta liquidità del credito opposto, salvo che ad iniziativa del convenuto sia introdotta nel processo una domanda riconvenzionale, per modo che la compensazione si profili come conseguenza sulla pronuncia della riconvenzionale. In questa ipotesi per il disposto degli artt. 36 e 112 cod. proc. civ. il giudice, oltre a provvedere sulla domanda principale, ha l'obbligo di conoscere di quella riconvenzionale e di accertare l'eventuale esistenza del credito opposto dal convenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/1993, n. 11850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11850 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1993 |
Testo completo
La compensazione giudiziale è ammessa solo se il giudice riconosca, con apprezzamento rimesso al suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, la facile e pronta liquidità del credito opposto, salvo che ad iniziativa del convenuto sia introdotta nel processo una domanda riconvenzionale, per modo che la compensazione si profili come conseguenza sulla pronuncia della riconvenzionale. In questa ipotesi per il disposto degli artt. 36 e 112 cod. proc. civ. il giudice, oltre a provvedere sulla domanda principale, ha l'obbligo di conoscere di quella riconvenzionale e di accertare l'eventuale esistenza del credito opposto dal convenuto.