Sentenza 19 maggio 1988
Massime • 1
Il cosiddetto requisito reddituale introdotto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, non si configura come elemento costitutivo del diritto alla pensione d'Invalidità ma come condicio iuris necessaria per l'esigibilità della medesima, sicché, in Mancanza di tale requisito, il giudice non deve senz'altro respingere la domanda dell'assicurato, ma deve egualmente accertare - verificando l'elemento contributivo e quello biologico - la sussistenza o meno del diritto alla pensione, pur non potendo (in caso positivo) emettere pronuncia di condanna al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale per il periodo successivo al 26 novembre 1983 (data di entrata in vigore della normativa suddetta). Il difetto della suindicata condizione - la quale deve essere provata dall'assicurato - è rilevabile d'ufficio dal giudice; anche in Sede di appello, non configurandosi la correlativa deduzione dell'i.N.P.S. come eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni stabilite per il giudizio di primo e di secondo grado (artt. 416 e 437 cod. proc. civ.). ( V 1696/88, mass n 457709; ( V 1192/88, mass n 457405; ( V 1809/87, mass n 451172; ( V 7140/86, mass n 449219; ( V 5031/86, mass n 447692).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1988, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1988 |
Testo completo
Il cosiddetto requisito reddituale introdotto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, non si configura come elemento costitutivo del diritto alla pensione d'Invalidità ma come condicio iuris necessaria per l'esigibilità della medesima, sicché, in Mancanza di tale requisito, il giudice non deve senz'altro respingere la domanda dell'assicurato, ma deve egualmente accertare - verificando l'elemento contributivo e quello biologico - la sussistenza o meno del diritto alla pensione, pur non potendo (in caso positivo) emettere pronuncia di condanna al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale per il periodo successivo al 26 novembre 1983 (data di entrata in vigore della normativa suddetta). Il difetto della suindicata condizione - la quale deve essere provata dall'assicurato - è rilevabile d'ufficio dal giudice;
anche in Sede di appello, non configurandosi la correlativa deduzione dell'i.N.P.S. come eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni stabilite per il giudizio di primo e di secondo grado (artt. 416 e 437 cod. proc. civ.). ( V 1696/88, mass n 457709; ( V 1192/88, mass n 457405; ( V 1809/87, mass n 451172; ( V 7140/86, mass n 449219; ( V 5031/86, mass n 447692).*