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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7859/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7859/2024 promossa da: in proprio e quale socio della MP2 di PI AU e C. s.n.c., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Pacini OPPONENTE
c o n t r o e per essa quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. AU Della Rocca
[...]
OPPOSTO C O N C L U S I O N I Parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze adìto, previo ogni accertamento di rito e del caso, rigettata ogni diversa e contraria istanza: a) in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di concessione della provvisoria esecutorietà; b) nel merito: accogliere, per i motivi tutti esposti in narrativa, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 1457/2024 del 17.5.2024 (R.G. n. 5432/2024); c) in ogni caso: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che nulla è dovuto dall'opponente, ut supra, a parte opposta, per i titoli da quest'ultima dedotti in via monitoria o, in ipotesi, accertare e dichiarare la diversa minor somma eventualmente dovuta e, in questo caso, procedere alla compensazione propria e/o impropria tra i rispettivi crediti con rideterminazione dei rispettivi rapporti dare/avere; d) con vittoria di competenze e spese del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini che si dichiara antistataria”.
Parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze IN TESI confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1457/24 emesso il 17/05/24 dal Tribunale di Firenze nei confronti di MP2 di PI AU e C s.n.c. e;
IN IPOTESI: condannare e MP2 di PI AU e Parte_1 Parte_1
C. s.n.c. in persona dei soci e legali rappresentanti e PI AU, in solido tra Parte_1 di loro, al pagamento a favore di della somma di €.50.404,59 o di quella che risulterà Controparte_1 di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi sull'importo capitale per il credito di cui al contratto di finanziamento chirografario ai tassi contrattualmente previsti e comunque in misura non superiore al tasso soglia ex L.108/96 al tasso contrattuale dal 16/12/23 al saldo e dal 22/02/22 incluso al saldo sulla somma vantata per lo scoperto di conto corrente. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1457/2024 emesso in favore di per l'importo di € 50.404,59 oltre CP_1 spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nei seguenti rapporti intrattenuti con MP2 s.n.c., garantiti con fideiussione omnibus fino alla concorrenza di €60.000,00 da e Parte_1
: Parte_2
- conto corrente n. 2787-2011 con apertura di credito, con saldo al 21.01.2022 di € 44.304,85;
- finanziamento n. 2787/3040073 del 4.03.2016, con saldo al 15.12.2023 di € 6.099,74. L'opponente ha contestato:
1) la conformità all'originale di tutti i documenti su cui si è fondato il decreto ingiuntivo precisando che gli stessi non gli sarebbero mai stati consegnati all'atto della sottoscrizione;
2) il difetto di prova del credito;
3) l'indebita applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto di conto corrente;
4) l'indebita applicazione di interessi usurari in relazione al c/c ed al finanziamento;
5) la nullità totale e parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust
e la conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.. Ha pertanto chiesto accogliersi l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
la quale ha dedotto che l'eccezione di disconoscimento è generica, dal
[...] momento che non è supportata da elementi idonei a delineare l'asserita falsità dei documenti e che, riguardo alla contestata omessa consegna, nei contratti prodotti è presente la clausola di rinuncia alla consegna sottoscritta appositamente dalla stessa opponente. In ordine al difetto di prova, l'opposta ha ribadito di aver provveduto a produrre gli estratti conto integrali;
ha contestato le eccezioni sull'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché sull'asserito superamento del tasso soglia, avendo l'opponente basato la propria doglianza solo con riguardo al tasso di mora e senza fare riferimento al tasso effettivamente praticato durante il rapporto. Relativamente poi alla contestata nullità per violazione della normativa antitrust, la CP_3 ha dedotto che l'opponente difetta della qualità di consumatore e che pertanto non è conferente l'eccezione. Ha chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione;
rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. La causa, dopo che con ordinanza del 23.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
1. L'eccezione di disconoscimento non coglie nel segno in quanto basata unicamente sulla contestata conformità agli originali dei documenti (quali i contratti e la fideiussione) senza individuare alcun elemento che permetta di confrontare l'originale con quello prodotto ed asseritamente falso, risultando pertanto genericamente formulata ed inconferente.
“In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. sez. V, del 20.06.2019, n. 16557). Anche relativamente alla mancata consegna dei documenti, deve essere osservata la presenza di apposita clausola inerente proprio alla volontà della società contraente di non avvalersi del diritto ad ottenere la copia del relativo contratto (cfr. pag. 43 doc. 3 monitorio;
pag. 6 doc. 3a monitorio;
pag. 7 doc. 3b monitorio;
pag. 5 doc. 5 monitorio), rendendo pertanto irrilevante ed infondata l'eccezione stessa. 2. In ordine alla prova del credito, l'opponente ha contestato l'omessa produzione di documentazione idonea a comprovare l'an ed il quantum del credito, posto che i documenti allegati dalla ricorrente sarebbero saldaconti non in grado di dare atto del complessivo andamento del rapporto, nonché l'inottemperanza all'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito attivato dall'istituto bancario. Tuttavia dagli atti di causa è evincibile che la Banca, quanto al credito nascente dal finanziamento, abbia prodotto il contratto n. 02887057 del 4.3.2016 (doc. 5 monitorio), oltre all' ”estratto conto lista rapporti” al 15.12.2023 riportante il relativo importo a saldo di € 6.099,74 (doc. 6 monitorio) dando in tal modo atto di aver rispettato il principio di cui all'art. 2697 c.c. in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa” (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). Relativamente alla componente creditoria rappresentata dal saldo derivante dal conto corrente n. 2787-2011, è da evidenziare che l'opposta ha prodotto sia il relativo contratto di apertura del 25.2.2015 (doc. 3 monitorio), sia gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto (docc. 5, 5a opposto), dimostrando di aver osservato l'onere della prova su essa incombente. La relativa eccezione non può essere considerata fondata. 3. Quanto alla contestazione relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi, deve essere osservato che l'opponente ha dedotto che, pur prevedendo il contratto di conto corrente l'espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e debitori, risultando oggetto di pattuizione la clausola di reciprocità, il tasso TAN e TAE coincidono (nella misura dello 0,01%) per gli interessi creditori, privando di effetti la clausola di reciprocità. Parte attrice ha pertanto richiamato l'ordinanza della Suprema Corte n. 4321/2022 secondo cui non soddisfa la necessaria condizione di reciprocità prevista dagli articoli 2 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, l'indicazione di un TAN eguale al TAE in relazione agli interessi attivi atteso che la capitalizzazione comporta per necessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato, in motivazione, che “l'art. 120 t.u.b., comma 2, nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 242 del 1999, ha disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio
e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione -
e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Il Tribunale ritiene di doversi discostare da tale precedente per le seguenti ragioni. In ordine al primo assunto posto a fondamento della decisione, a parere del giudicante, dal combinato disposto dell'art. 120 TUB e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR del 2000, si evince che le condizioni previste per la validità della clausola sono esclusivamente due: la medesima periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori (che è indicata tra i requisiti posti dall'art. 2, e richiamata dall'art. 120 TUB) e la specifica approvazione per iscritto (prevista espressamente a pena di inefficacia all'art. 6). L'ulteriore indicazione del TAE all'interno del contratto è un elemento ulteriore di carattere informativo che attiene alla trasparenza contrattuale, come si evince dalla stessa rubrica dell'articolo 6, ma non un requisito previsto a pena di invalidità/inefficacia della clausola. Tale sanzione non è espressamente prevista e non può ricavarsi dalla legge che ha demandato alla Banca d'Italia il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati facendo specifico riferimento alla necessità di prevedere la pari periodicità, che rappresenta pertanto l'elemento sostanziale fondante la disciplina. Anche sotto il profilo funzionale e sistematico non appare corretto assumere che l'esatta indicazione del TAE sia un requisito previsto a pena di invalidità. Né la fonte secondaria potrebbe autonomamente introdurre tale sanzione. In relazione al TAEG/ISC la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ritiene che, al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 121 TUB in relazione al consumatore), le conseguenze di un TAEG inferiore all'effettivo siano meramente risarcitorie non rientrando nel novero delle condizioni la cui mancata indicazione è sanzionata con la nullità (art. 117
TUB) e non determinando una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Ebbene, con riferimento al TAE il ragionamento da compiersi è, specularmente, il medesimo. Non appare condivisibile l'assunto secondo cui “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione”. Invero, l'erronea indicazione del TAE non significa che gli interessi non debbano essere capitalizzati se ciò è previsto nel contratto, né che non lo siano stati in concreto trattandosi solo di una erronea (o incompleta) rappresentazione, in questo caso, non del costo globale, ma del credito globale afferente agli interessi. Si tratta quindi di una verifica da compiersi, laddove sorgano contestazioni, in concreto, anche a mezzo CTU, verificando l'operato della nel corso del rapporto e non facendo CP_3 esclusivo riferimento alle pattuizioni contrattuali. Qualora emerga che la non abbia capitalizzato gli interessi attivi andranno CP_3 effettuate le dovute rettifiche in questo senso senza che assuma rilievo l'indicazione erronea o meno del TAE. Se invece gli interessi attivi, come quelli passivi, sono stati correttamente capitalizzati in conformità al contratto, alcun rilievo potrà assumere una eventuale erroneità
o incompletezza del parametro. Infine, posto che “alcuna disposizione impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori” (Cass. 35121/2022) la pronuncia sopra richiamata non appare aver adeguatamente considerato che l'indicazione di un TAE eguale al TAN dipende frequentemente dalla percentuale degli interessi attivi prossima allo zero, come detto non censurabile nel merito, per cui la capitalizzazione degli interessi creditori assume una scarsa rilevanza e non è -algebricamente- rilevabile con l'indicazione dei soli primi due o tre decimali, seppure in concreto un incremento, sia pur minimo, vi sia stato. Orbene, nel caso di specie, in relazione al conto corrente n. 2787/2011, gli interessi attivi, pattuiti in data 25.02.15, sono pari allo 0,01% (TAN) –TAE 0,01%. Ciò non significa che tali interessi non siano stati e non debbano essere capitalizzati, né ciò è stato specificamente riscontrato dal consulente di parte (cfr. doc. 4 memoria 1 opponente), ma l'indicazione di soli tre decimali non consente la rappresentazione algebrica degli effetti della capitalizzazione, i cui effetti -dal punto di vista economico- sono peraltro trascurabili. 4. In ordine all'eccezione sul superamento del tasso soglia usurario, parte opponente relativamente sia al conto corrente ed ai conti tecnici ivi aperti, sia al finanziamento ha basato tale contestazione sulla considerazione secondo cui le condizioni economiche pattuite sono tali da prevedere un tasso di interessi effettivo superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, richiedendo peraltro la rimessione della causa sul ruolo per espletare consulenza tecnica volta ad accertare l'applicazione di interessi usurari sulla base dell'asserita identità tra la formula per calcolare il Taeg e quella per calcolare il Teg.
Tuttavia, tale ricostruzione non coglie nel segno, in quanto il Taeg, quale costo totale del credito emesso in percentuale rispetto al credito erogato, comprende costi diversi rispetto al Teg, parametro quest'ultimo da impiegarsi per le verifiche di usurarietà da effettuarsi secondo le Istruzioni della Banca d'Italia. La prospettazione dell'opponente, pertanto, si fonda sull'applicazione di una formula di calcolo del tasso effettivo globale applicato nel concreto dall'istituto di credito differente rispetto a quella proposta dalla Banca d'Italia, in violazione del cd. principio di simmetria riconosciuto dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in riferimento alla CMS) e n. 19597/2020 (in riferimento agli interessi moratori).
Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, tenuto conto della non omogeneità dei due parametri di confronto, non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa la richiesta di CTU contabile sul punto.
5. L'opponente ha lamentato infine la violazione della normativa anticoncorrenziale, richiamando il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia aveva ravvisato la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. A della L. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI del 2003 ed evidenziando che tali clausole sono riprodotte nella fideiussione azionata in giudizio (negli artt. 2, 6, 9 doc. 7 monitorio). Ha precisato che le circostanze secondo cui la fideiussione sia stata sottoscritta il 22.04.2015 e, quindi, successivamente alla intesa ABI del 2003 fa presumere ed il testo contrattuale coincida con il citato modello, oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, costituiscono una valida presunzione del collegamento tra l'intesa censurata e la garanzia stipulata a valle, tale da determinare la nullità per contrarietà a norme imperative ed all'ordine pubblico. Ha quindi chiesto l'accertamento incidentale della nullità assoluta della fideiussione. La questione sollevata relativa alla nullità delle garanzie può ritenersi assorbita essendo sussistente un profilo concorrente di responsabilità, ritualmente dedotto dal creditore in sede di comparsa di costituzione e risposta trattandosi della medesima vicenda sostanziale. Anche qualora la fideiussione fosse ritenuta, integralmente o parzialmente, affetta da nullità il fideiussore, infatti, sarebbe comunque chiamato a rispondere della somma ingiunta quale socio trattandosi di una società in nome collettivo, la quale comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (doc. 7 visura camerale).
6 Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi ex DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria avuto riguardo alla natura della lite ed all'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1457/2024 emesso in favore di nei Controparte_1 confronti di già esecutivo;
Parte_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in 5261,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7859/2024 promossa da: in proprio e quale socio della MP2 di PI AU e C. s.n.c., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Pacini OPPONENTE
c o n t r o e per essa quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. AU Della Rocca
[...]
OPPOSTO C O N C L U S I O N I Parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze adìto, previo ogni accertamento di rito e del caso, rigettata ogni diversa e contraria istanza: a) in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di concessione della provvisoria esecutorietà; b) nel merito: accogliere, per i motivi tutti esposti in narrativa, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 1457/2024 del 17.5.2024 (R.G. n. 5432/2024); c) in ogni caso: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che nulla è dovuto dall'opponente, ut supra, a parte opposta, per i titoli da quest'ultima dedotti in via monitoria o, in ipotesi, accertare e dichiarare la diversa minor somma eventualmente dovuta e, in questo caso, procedere alla compensazione propria e/o impropria tra i rispettivi crediti con rideterminazione dei rispettivi rapporti dare/avere; d) con vittoria di competenze e spese del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini che si dichiara antistataria”.
Parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze IN TESI confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1457/24 emesso il 17/05/24 dal Tribunale di Firenze nei confronti di MP2 di PI AU e C s.n.c. e;
IN IPOTESI: condannare e MP2 di PI AU e Parte_1 Parte_1
C. s.n.c. in persona dei soci e legali rappresentanti e PI AU, in solido tra Parte_1 di loro, al pagamento a favore di della somma di €.50.404,59 o di quella che risulterà Controparte_1 di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi sull'importo capitale per il credito di cui al contratto di finanziamento chirografario ai tassi contrattualmente previsti e comunque in misura non superiore al tasso soglia ex L.108/96 al tasso contrattuale dal 16/12/23 al saldo e dal 22/02/22 incluso al saldo sulla somma vantata per lo scoperto di conto corrente. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1457/2024 emesso in favore di per l'importo di € 50.404,59 oltre CP_1 spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nei seguenti rapporti intrattenuti con MP2 s.n.c., garantiti con fideiussione omnibus fino alla concorrenza di €60.000,00 da e Parte_1
: Parte_2
- conto corrente n. 2787-2011 con apertura di credito, con saldo al 21.01.2022 di € 44.304,85;
- finanziamento n. 2787/3040073 del 4.03.2016, con saldo al 15.12.2023 di € 6.099,74. L'opponente ha contestato:
1) la conformità all'originale di tutti i documenti su cui si è fondato il decreto ingiuntivo precisando che gli stessi non gli sarebbero mai stati consegnati all'atto della sottoscrizione;
2) il difetto di prova del credito;
3) l'indebita applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto di conto corrente;
4) l'indebita applicazione di interessi usurari in relazione al c/c ed al finanziamento;
5) la nullità totale e parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust
e la conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.. Ha pertanto chiesto accogliersi l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
la quale ha dedotto che l'eccezione di disconoscimento è generica, dal
[...] momento che non è supportata da elementi idonei a delineare l'asserita falsità dei documenti e che, riguardo alla contestata omessa consegna, nei contratti prodotti è presente la clausola di rinuncia alla consegna sottoscritta appositamente dalla stessa opponente. In ordine al difetto di prova, l'opposta ha ribadito di aver provveduto a produrre gli estratti conto integrali;
ha contestato le eccezioni sull'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché sull'asserito superamento del tasso soglia, avendo l'opponente basato la propria doglianza solo con riguardo al tasso di mora e senza fare riferimento al tasso effettivamente praticato durante il rapporto. Relativamente poi alla contestata nullità per violazione della normativa antitrust, la CP_3 ha dedotto che l'opponente difetta della qualità di consumatore e che pertanto non è conferente l'eccezione. Ha chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione;
rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. La causa, dopo che con ordinanza del 23.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
1. L'eccezione di disconoscimento non coglie nel segno in quanto basata unicamente sulla contestata conformità agli originali dei documenti (quali i contratti e la fideiussione) senza individuare alcun elemento che permetta di confrontare l'originale con quello prodotto ed asseritamente falso, risultando pertanto genericamente formulata ed inconferente.
“In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. sez. V, del 20.06.2019, n. 16557). Anche relativamente alla mancata consegna dei documenti, deve essere osservata la presenza di apposita clausola inerente proprio alla volontà della società contraente di non avvalersi del diritto ad ottenere la copia del relativo contratto (cfr. pag. 43 doc. 3 monitorio;
pag. 6 doc. 3a monitorio;
pag. 7 doc. 3b monitorio;
pag. 5 doc. 5 monitorio), rendendo pertanto irrilevante ed infondata l'eccezione stessa. 2. In ordine alla prova del credito, l'opponente ha contestato l'omessa produzione di documentazione idonea a comprovare l'an ed il quantum del credito, posto che i documenti allegati dalla ricorrente sarebbero saldaconti non in grado di dare atto del complessivo andamento del rapporto, nonché l'inottemperanza all'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito attivato dall'istituto bancario. Tuttavia dagli atti di causa è evincibile che la Banca, quanto al credito nascente dal finanziamento, abbia prodotto il contratto n. 02887057 del 4.3.2016 (doc. 5 monitorio), oltre all' ”estratto conto lista rapporti” al 15.12.2023 riportante il relativo importo a saldo di € 6.099,74 (doc. 6 monitorio) dando in tal modo atto di aver rispettato il principio di cui all'art. 2697 c.c. in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa” (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). Relativamente alla componente creditoria rappresentata dal saldo derivante dal conto corrente n. 2787-2011, è da evidenziare che l'opposta ha prodotto sia il relativo contratto di apertura del 25.2.2015 (doc. 3 monitorio), sia gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto (docc. 5, 5a opposto), dimostrando di aver osservato l'onere della prova su essa incombente. La relativa eccezione non può essere considerata fondata. 3. Quanto alla contestazione relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi, deve essere osservato che l'opponente ha dedotto che, pur prevedendo il contratto di conto corrente l'espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e debitori, risultando oggetto di pattuizione la clausola di reciprocità, il tasso TAN e TAE coincidono (nella misura dello 0,01%) per gli interessi creditori, privando di effetti la clausola di reciprocità. Parte attrice ha pertanto richiamato l'ordinanza della Suprema Corte n. 4321/2022 secondo cui non soddisfa la necessaria condizione di reciprocità prevista dagli articoli 2 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, l'indicazione di un TAN eguale al TAE in relazione agli interessi attivi atteso che la capitalizzazione comporta per necessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato, in motivazione, che “l'art. 120 t.u.b., comma 2, nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 242 del 1999, ha disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio
e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione -
e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Il Tribunale ritiene di doversi discostare da tale precedente per le seguenti ragioni. In ordine al primo assunto posto a fondamento della decisione, a parere del giudicante, dal combinato disposto dell'art. 120 TUB e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR del 2000, si evince che le condizioni previste per la validità della clausola sono esclusivamente due: la medesima periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori (che è indicata tra i requisiti posti dall'art. 2, e richiamata dall'art. 120 TUB) e la specifica approvazione per iscritto (prevista espressamente a pena di inefficacia all'art. 6). L'ulteriore indicazione del TAE all'interno del contratto è un elemento ulteriore di carattere informativo che attiene alla trasparenza contrattuale, come si evince dalla stessa rubrica dell'articolo 6, ma non un requisito previsto a pena di invalidità/inefficacia della clausola. Tale sanzione non è espressamente prevista e non può ricavarsi dalla legge che ha demandato alla Banca d'Italia il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati facendo specifico riferimento alla necessità di prevedere la pari periodicità, che rappresenta pertanto l'elemento sostanziale fondante la disciplina. Anche sotto il profilo funzionale e sistematico non appare corretto assumere che l'esatta indicazione del TAE sia un requisito previsto a pena di invalidità. Né la fonte secondaria potrebbe autonomamente introdurre tale sanzione. In relazione al TAEG/ISC la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ritiene che, al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 121 TUB in relazione al consumatore), le conseguenze di un TAEG inferiore all'effettivo siano meramente risarcitorie non rientrando nel novero delle condizioni la cui mancata indicazione è sanzionata con la nullità (art. 117
TUB) e non determinando una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Ebbene, con riferimento al TAE il ragionamento da compiersi è, specularmente, il medesimo. Non appare condivisibile l'assunto secondo cui “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione”. Invero, l'erronea indicazione del TAE non significa che gli interessi non debbano essere capitalizzati se ciò è previsto nel contratto, né che non lo siano stati in concreto trattandosi solo di una erronea (o incompleta) rappresentazione, in questo caso, non del costo globale, ma del credito globale afferente agli interessi. Si tratta quindi di una verifica da compiersi, laddove sorgano contestazioni, in concreto, anche a mezzo CTU, verificando l'operato della nel corso del rapporto e non facendo CP_3 esclusivo riferimento alle pattuizioni contrattuali. Qualora emerga che la non abbia capitalizzato gli interessi attivi andranno CP_3 effettuate le dovute rettifiche in questo senso senza che assuma rilievo l'indicazione erronea o meno del TAE. Se invece gli interessi attivi, come quelli passivi, sono stati correttamente capitalizzati in conformità al contratto, alcun rilievo potrà assumere una eventuale erroneità
o incompletezza del parametro. Infine, posto che “alcuna disposizione impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori” (Cass. 35121/2022) la pronuncia sopra richiamata non appare aver adeguatamente considerato che l'indicazione di un TAE eguale al TAN dipende frequentemente dalla percentuale degli interessi attivi prossima allo zero, come detto non censurabile nel merito, per cui la capitalizzazione degli interessi creditori assume una scarsa rilevanza e non è -algebricamente- rilevabile con l'indicazione dei soli primi due o tre decimali, seppure in concreto un incremento, sia pur minimo, vi sia stato. Orbene, nel caso di specie, in relazione al conto corrente n. 2787/2011, gli interessi attivi, pattuiti in data 25.02.15, sono pari allo 0,01% (TAN) –TAE 0,01%. Ciò non significa che tali interessi non siano stati e non debbano essere capitalizzati, né ciò è stato specificamente riscontrato dal consulente di parte (cfr. doc. 4 memoria 1 opponente), ma l'indicazione di soli tre decimali non consente la rappresentazione algebrica degli effetti della capitalizzazione, i cui effetti -dal punto di vista economico- sono peraltro trascurabili. 4. In ordine all'eccezione sul superamento del tasso soglia usurario, parte opponente relativamente sia al conto corrente ed ai conti tecnici ivi aperti, sia al finanziamento ha basato tale contestazione sulla considerazione secondo cui le condizioni economiche pattuite sono tali da prevedere un tasso di interessi effettivo superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, richiedendo peraltro la rimessione della causa sul ruolo per espletare consulenza tecnica volta ad accertare l'applicazione di interessi usurari sulla base dell'asserita identità tra la formula per calcolare il Taeg e quella per calcolare il Teg.
Tuttavia, tale ricostruzione non coglie nel segno, in quanto il Taeg, quale costo totale del credito emesso in percentuale rispetto al credito erogato, comprende costi diversi rispetto al Teg, parametro quest'ultimo da impiegarsi per le verifiche di usurarietà da effettuarsi secondo le Istruzioni della Banca d'Italia. La prospettazione dell'opponente, pertanto, si fonda sull'applicazione di una formula di calcolo del tasso effettivo globale applicato nel concreto dall'istituto di credito differente rispetto a quella proposta dalla Banca d'Italia, in violazione del cd. principio di simmetria riconosciuto dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in riferimento alla CMS) e n. 19597/2020 (in riferimento agli interessi moratori).
Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, tenuto conto della non omogeneità dei due parametri di confronto, non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa la richiesta di CTU contabile sul punto.
5. L'opponente ha lamentato infine la violazione della normativa anticoncorrenziale, richiamando il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia aveva ravvisato la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. A della L. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI del 2003 ed evidenziando che tali clausole sono riprodotte nella fideiussione azionata in giudizio (negli artt. 2, 6, 9 doc. 7 monitorio). Ha precisato che le circostanze secondo cui la fideiussione sia stata sottoscritta il 22.04.2015 e, quindi, successivamente alla intesa ABI del 2003 fa presumere ed il testo contrattuale coincida con il citato modello, oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, costituiscono una valida presunzione del collegamento tra l'intesa censurata e la garanzia stipulata a valle, tale da determinare la nullità per contrarietà a norme imperative ed all'ordine pubblico. Ha quindi chiesto l'accertamento incidentale della nullità assoluta della fideiussione. La questione sollevata relativa alla nullità delle garanzie può ritenersi assorbita essendo sussistente un profilo concorrente di responsabilità, ritualmente dedotto dal creditore in sede di comparsa di costituzione e risposta trattandosi della medesima vicenda sostanziale. Anche qualora la fideiussione fosse ritenuta, integralmente o parzialmente, affetta da nullità il fideiussore, infatti, sarebbe comunque chiamato a rispondere della somma ingiunta quale socio trattandosi di una società in nome collettivo, la quale comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (doc. 7 visura camerale).
6 Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi ex DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria avuto riguardo alla natura della lite ed all'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1457/2024 emesso in favore di nei Controparte_1 confronti di già esecutivo;
Parte_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in 5261,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Umberto Castagnini