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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 5239/2021 pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE GUBBINI, elettivamente Parte_1 domiciliata nello studio del suo difensore in Via Flaminia n. 19 - Int. 7, Fossato di Vico (PG)
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO BRAZZI, elettivamente Controparte_1 domiciliato nello studio del suo difensore in Via Luigi Rizzo n. 91, Perugia
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.07.2024 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nata a [...] l'[...] e , nato a [...], Parte_1 Controparte_1 il 17.11.1963, hanno contratto matrimonio il 23.6.1990 a Roma (atto di matrimonio trascritto al nr. 32, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1990). Dal matrimonio sono nati i figli (il 15.08.1991) e (il 13.11.1996). Per_1 Per_2
La coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 1318/2020 pubblicata il 18.11.2020 che ha pronunciato separazione con addebito a carico del marito e ha previsto un contributo a carico del resistente per il mantenimento del figlio , maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente, di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegnazione della casa coniugale alla moglie. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia la ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha dichiarato che il resistente risulta proprietario in via esclusiva del locale adibito ad esercizio commerciale di gioielleria in Fossato di Vico, di un immobile residenziale locato per un canone di € 400,00 euro e terreni contigui in Lauria, oltre ad essere comproprietario per ½ con la moglie dell'immobile adibito a residenza familiare. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura pari a € 500,00 in favore del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione della casa coniugale, nonché ordinare al resistente di spostare la propria residenza dalla casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. , che non ha Controparte_1 contestato i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quanto alle condizioni accessorie, si è reso disponibile a cedere la propria quota di ½ dell'immobile adibito a residenza familiare, a tacitazione di ogni pretesa passata e futura, con impegno a trasferire la residenza entro un anno dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha riferito di svolgere la professione di orefice e di versare in condizioni economiche molto precarie con un reddito annuo di
€ 2.642,00. Ha aggiunto di aver subito una forte crisi nella propria attività lavorativa, acuita dalla nota pandemia, e di essere, pertanto, oggettivamente impossibilitato a versare il mantenimento per il figlio maggiorenne . Per_2
All'udienza presidenziale del 27.1.2022 la ricorrente ha dichiarato che il figlio , laureato in Per_2
“design del prodotto”, studia per conseguire il master di Luxury brand presso la Domus Academy, ha fruito di una borsa di studi di € 8.000,00 annui, vive a Milano e rientra a Fossato di Vico una volta al mese e nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali;
ha aggiunto che il resistente non ha mai versato l'assegno di mantenimento in favore dei figli, nè le spese straordinarie;
ha riferito di lavorare come amministratrice condominiale con un guadagno di circa 15.000 euro annui lordi e di essere aiutata dalla propria madre con un importo di € 1.000 al mese, a seconda delle necessità; ha dichiarato di essere comproprietaria dell'abitazione coniugale e di aver ereditato, a seguito del decesso del padre, la quota di un quarto dell'abitazione in cui vive la madre. Il resistente ha dichiarato di essere proprietario di un negozio di gioielleria, con un guadagno di circa
€ 3.000 annui;
ha aggiunto di essere proprietario della metà della casa coniugale e di un terreno agricolo con soprastante casa, concessi in locazione per € 200,00 mensili. Ha aggiunto di aver subito un pignoramento in negozio per il mancato versamento del mantenimento, precisando di non aver potuto assolvere, salvo che per tre/quattro mensilità, al versamento del mantenimento per impossibilità economica.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 15.2.2022, in via provvisoria sono state confermate le condizioni della separazione ad eccezione dell'importo del contributo di mantenimento del figlio , ridotto a € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. Per_2
Con sentenza parziale n. 922/2022 pubblicata in data 05.07.2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
La causa, avanti al giudice istruttore, è stata istruita documentalmente. Nella fase conclusiva, entrambe le parti hanno riferito che il figlio ha intrapreso un'attività lavorativa a Milano: la Per_2 ricorrente nella memoria conclusiva di replica ha dichiarato che sul finire del 2023 ha aperto Per_2 una partita iva come designer, mentre il resistente nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato che vive a Milano dove lavora. Per_2
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto esclusivamente le questioni relative al mantenimento del figlio , ormai maggiorenne. Per_2
La ricorrente ha chiesto la conferma del contributo di mantenimento per il figlio , maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, nella misura già disposta in sede di separazione.
In via generale si ricorda che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. L'obbligo di mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. Alla funzione educativa del mantenimento si affianca ormai pacificamente il “principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die, e in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “… il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021)” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 823/2024). In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “… Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 26875/2023). Nel caso in esame, la ricorrente ha riferito che il figlio , a seguito del conseguimento della Per_2 laurea in “design del prodotto”, frequenta il master di Luxury brand presso la Domus Academy di Milano. Tuttavia, seppur la circostanza non sia stata contestata da parte resistente, non può non rilevarsi che la ricorrente abbia omesso di fornire, non solo documentazione a riprova, ma anche informazioni sul regolare percorso di studi intrapreso dal figlio.
Pertanto, in assenza di allegazioni, tenendo conto dell'età raggiunta dal ragazzo (28 anni), può ritenersi che la formazione universitaria di , non contestata dal padre, si sia ormai conclusa Per_2 mediante il conseguimento del master. Per quanto riguarda poi il profilo pratico, relativo alla formazione professionale, si ritiene che il ragazzo abbia disposto di un tempo sufficientemente congruo (almeno un anno dal conseguimento del master) per rendersi indipendente economicamente.
Si può quindi ritenere che sia in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di Per_2 sostentamento e che, pertanto, non è più dovuto, a far data dalla pubblicazione della sentenza
(dovendo confermarsi per il passato quanto disposto in sede presidenziale), il contributo di mantenimento a carico del padre pur dovendosi stigmatizzare la condotta del Controparte_1 medesimo che, negli anni, ha del tutto pretermesso di provvedere al versamento di quanto dovuto in favore del figlio in sede di separazione. Quanto alle allegazioni delle parti, svolte nella fase conclusiva del procedimento, seppur confermino il raggiungimento, nel corso del presente procedimento, dell'idoneità al lavoro da parte di , Per_2 sono inammissibili perché svolte dopo la fase istruttoria.
3. Non si ritiene di poter adottare alcun provvedimento con riguardo all'abitazione familiare, dove vive la ricorrente ritenuto che il figlio abbia ormai raggiunto una situazione di autosufficienza Per_2 economica. Deve pertanto dichiararsi sulla questione la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento per il figlio , maggiorenne per raggiunta Per_2 condizione di autosufficienza economica con effetti a far data dalla pubblicazione della sentenza confermando per il passato quanto disposto in sede presidenziale;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di assegnazione dell'abitazione familiare stante la sopravvenuta condizione di autonomia economica del figlio . Per_2
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 18.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Loredana Giglio dott. Mariella Roberti
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 5239/2021 pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE GUBBINI, elettivamente Parte_1 domiciliata nello studio del suo difensore in Via Flaminia n. 19 - Int. 7, Fossato di Vico (PG)
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO BRAZZI, elettivamente Controparte_1 domiciliato nello studio del suo difensore in Via Luigi Rizzo n. 91, Perugia
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.07.2024 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nata a [...] l'[...] e , nato a [...], Parte_1 Controparte_1 il 17.11.1963, hanno contratto matrimonio il 23.6.1990 a Roma (atto di matrimonio trascritto al nr. 32, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1990). Dal matrimonio sono nati i figli (il 15.08.1991) e (il 13.11.1996). Per_1 Per_2
La coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 1318/2020 pubblicata il 18.11.2020 che ha pronunciato separazione con addebito a carico del marito e ha previsto un contributo a carico del resistente per il mantenimento del figlio , maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente, di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegnazione della casa coniugale alla moglie. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia la ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha dichiarato che il resistente risulta proprietario in via esclusiva del locale adibito ad esercizio commerciale di gioielleria in Fossato di Vico, di un immobile residenziale locato per un canone di € 400,00 euro e terreni contigui in Lauria, oltre ad essere comproprietario per ½ con la moglie dell'immobile adibito a residenza familiare. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura pari a € 500,00 in favore del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione della casa coniugale, nonché ordinare al resistente di spostare la propria residenza dalla casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. , che non ha Controparte_1 contestato i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quanto alle condizioni accessorie, si è reso disponibile a cedere la propria quota di ½ dell'immobile adibito a residenza familiare, a tacitazione di ogni pretesa passata e futura, con impegno a trasferire la residenza entro un anno dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha riferito di svolgere la professione di orefice e di versare in condizioni economiche molto precarie con un reddito annuo di
€ 2.642,00. Ha aggiunto di aver subito una forte crisi nella propria attività lavorativa, acuita dalla nota pandemia, e di essere, pertanto, oggettivamente impossibilitato a versare il mantenimento per il figlio maggiorenne . Per_2
All'udienza presidenziale del 27.1.2022 la ricorrente ha dichiarato che il figlio , laureato in Per_2
“design del prodotto”, studia per conseguire il master di Luxury brand presso la Domus Academy, ha fruito di una borsa di studi di € 8.000,00 annui, vive a Milano e rientra a Fossato di Vico una volta al mese e nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali;
ha aggiunto che il resistente non ha mai versato l'assegno di mantenimento in favore dei figli, nè le spese straordinarie;
ha riferito di lavorare come amministratrice condominiale con un guadagno di circa 15.000 euro annui lordi e di essere aiutata dalla propria madre con un importo di € 1.000 al mese, a seconda delle necessità; ha dichiarato di essere comproprietaria dell'abitazione coniugale e di aver ereditato, a seguito del decesso del padre, la quota di un quarto dell'abitazione in cui vive la madre. Il resistente ha dichiarato di essere proprietario di un negozio di gioielleria, con un guadagno di circa
€ 3.000 annui;
ha aggiunto di essere proprietario della metà della casa coniugale e di un terreno agricolo con soprastante casa, concessi in locazione per € 200,00 mensili. Ha aggiunto di aver subito un pignoramento in negozio per il mancato versamento del mantenimento, precisando di non aver potuto assolvere, salvo che per tre/quattro mensilità, al versamento del mantenimento per impossibilità economica.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 15.2.2022, in via provvisoria sono state confermate le condizioni della separazione ad eccezione dell'importo del contributo di mantenimento del figlio , ridotto a € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. Per_2
Con sentenza parziale n. 922/2022 pubblicata in data 05.07.2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
La causa, avanti al giudice istruttore, è stata istruita documentalmente. Nella fase conclusiva, entrambe le parti hanno riferito che il figlio ha intrapreso un'attività lavorativa a Milano: la Per_2 ricorrente nella memoria conclusiva di replica ha dichiarato che sul finire del 2023 ha aperto Per_2 una partita iva come designer, mentre il resistente nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato che vive a Milano dove lavora. Per_2
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto esclusivamente le questioni relative al mantenimento del figlio , ormai maggiorenne. Per_2
La ricorrente ha chiesto la conferma del contributo di mantenimento per il figlio , maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, nella misura già disposta in sede di separazione.
In via generale si ricorda che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. L'obbligo di mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. Alla funzione educativa del mantenimento si affianca ormai pacificamente il “principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die, e in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “… il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021)” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 823/2024). In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “… Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 26875/2023). Nel caso in esame, la ricorrente ha riferito che il figlio , a seguito del conseguimento della Per_2 laurea in “design del prodotto”, frequenta il master di Luxury brand presso la Domus Academy di Milano. Tuttavia, seppur la circostanza non sia stata contestata da parte resistente, non può non rilevarsi che la ricorrente abbia omesso di fornire, non solo documentazione a riprova, ma anche informazioni sul regolare percorso di studi intrapreso dal figlio.
Pertanto, in assenza di allegazioni, tenendo conto dell'età raggiunta dal ragazzo (28 anni), può ritenersi che la formazione universitaria di , non contestata dal padre, si sia ormai conclusa Per_2 mediante il conseguimento del master. Per quanto riguarda poi il profilo pratico, relativo alla formazione professionale, si ritiene che il ragazzo abbia disposto di un tempo sufficientemente congruo (almeno un anno dal conseguimento del master) per rendersi indipendente economicamente.
Si può quindi ritenere che sia in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di Per_2 sostentamento e che, pertanto, non è più dovuto, a far data dalla pubblicazione della sentenza
(dovendo confermarsi per il passato quanto disposto in sede presidenziale), il contributo di mantenimento a carico del padre pur dovendosi stigmatizzare la condotta del Controparte_1 medesimo che, negli anni, ha del tutto pretermesso di provvedere al versamento di quanto dovuto in favore del figlio in sede di separazione. Quanto alle allegazioni delle parti, svolte nella fase conclusiva del procedimento, seppur confermino il raggiungimento, nel corso del presente procedimento, dell'idoneità al lavoro da parte di , Per_2 sono inammissibili perché svolte dopo la fase istruttoria.
3. Non si ritiene di poter adottare alcun provvedimento con riguardo all'abitazione familiare, dove vive la ricorrente ritenuto che il figlio abbia ormai raggiunto una situazione di autosufficienza Per_2 economica. Deve pertanto dichiararsi sulla questione la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento per il figlio , maggiorenne per raggiunta Per_2 condizione di autosufficienza economica con effetti a far data dalla pubblicazione della sentenza confermando per il passato quanto disposto in sede presidenziale;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di assegnazione dell'abitazione familiare stante la sopravvenuta condizione di autonomia economica del figlio . Per_2
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 18.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Loredana Giglio dott. Mariella Roberti