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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 27043/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: altri contratti d'opera – opposizione a decreto ingiuntivo
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede legale in Castello di Parte_1 P.IVA_1
Cisterna (NA) alla via A. Vespucci Traversa Tevere n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Giudice
(c.f. ) con studio in Napoli (NA) alla via dei Greci n. C.F._1
36, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA. ), con sede legale in Caserta (CE) alla Controparte_1 P.IVA_2
via San Nicola n. 10, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Palma (c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Giugliano in Campania (NA) alla via
Aniello Palumbo n. 160 – Parco Onoria, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 6 territoriale, con rimessione della causa al giudice competente per la riassunzione;
la parte opposta ha ribadito la sua adesione a detta eccezione,
reiterando altresì le proprie ulteriori conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte_1
(procedimento monitorio n.RG 20594/2024), in data 24.10.2024 emetteva il decreto ingiuntivo n.5510/2024, ingiungendo alla di pagare Parte_1
€.44.386,00, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, a saldo delle fatture n.
27/2024 e 43/2024 emesse dalla ricorrente per lavori eseguiti a favore della ingiunta.
Notificato il decreto ingiuntivo, l'ingiunta proponeva opposizione preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale,
nonché contestando nel merito la fondatezza della pretesa di controparte sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposta dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, adducendo un mero errore materiale nell'indicazione del foro competente;
nel merito contestava le argomentazioni dell'opponente, chiedendo di rigettare l'opposizione.
A seguito di anticipazione della prima udienza, disposta su istanza della società opposta onde affrontare sollecitamente la questione di incompetenza,
alla udienza del 06.03.2025 parte opponente si riportava all'eccezione di incompetenza territoriale e parte opposta vi aderiva;
conseguentemente, la causa veniva immediatamente assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies co. 3 c.p.c. (per come modificato dal d.lgs. 149/2022).
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 6 Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi, decide come segue.
Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale, il cui accoglimento risulta assorbente rispetto a ogni altra questione di rito o di merito, incidendo anche sulle sorti del decreto ingiuntivo opposto.
A tal proposito, si rammenta che la competenza per il procedimento monitorio (e per l'eventuale opposizione) è attribuita dall'art. 637 c.p.c. al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria;
pertanto, nel caso in cui il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo,
investito della opposizione, ritenga di dichiarare la propria incompetenza per territorio, deve revocare il decreto ingiuntivo opposto e rimettere le parti innanzi al giudice competente, dinanzi al quale il giudizio proseguirà come ordinario giudizio di merito di accertamento del credito e condanna.
Nella fattispecie, la società opponente ha prospettato che competente per territorio è il Tribunale di Nola, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., che richiamano, rispettivamente, il criterio del luogo della sede legale della parte convenuta (ossia, nel caso in esame, il Comune di Castello di Cisterna,
rientrante nel circondario del Tribunale di Nola) o di un suo stabilimento
(ossia, il Comune di Nola, presso cui l'ingiunta ha un'unità locale in via
Polveriera n. 328), oppure il criterio del luogo in cui dovrebbe essere eseguita l'obbligazione (anche in questo caso, il Comune di Nola); in alternativa,
l'opponente invocava la competenza del Tribunale Ordinario di Santa Maria
Capua Vetere, per il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione (ex art. 20
c.p.c.).
Nell'aderire all'eccezione in esame, l'opposta condivideva la affermazione
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 6 della competenza per territorio del Tribunale di Nola.
Orbene, alla luce delle difese svolte da entrambe le parti, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere accolta, con riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Nola.
Per l'effetto, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente remissione del giudizio di merito al giudice indicato come competente, stante, quale conseguenza della declaratoria di incompetenza,
l'invalidità del decreto ingiuntivo (e, dunque, la caducazione dell'intero procedimento di ingiunzione, comprensivo sia della fase monitoria a cognizione sommaria, sia della fase di opposizione a cognizione piena).
Tutte le ulteriori questioni di rito e di merito, potranno essere oggetto dell'eventuale giudizio in riassunzione innanzi al giudice competente.
In ultimo, bisogna disporre in merito alle spese di giudizio, su cui è ammissibile la pronuncia dell'odierno scrivente alla luce della caducazione dell'intero procedimento di ingiunzione, con rimessione al giudice competente del giudizio di merito, che non si configura come opposizione a decreto ingiuntivo (ormai revocato), bensì come giudizio ordinario di cognizione sul medesimo rapporto sostanziale di base. Dunque, non è applicabile l'art. 38 co. 2 c.p.c., come sostenuto invece dalla parte opposta, in quanto il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.
(Cass. 21.08.2012, n. 14594); pertanto, la sentenza con cui il giudice, in sede
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 6 di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice
"ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (Cass. 07/06/2023, n. 15988; Cass. 12/12/2023, n. 34820).
Nella fattispecie, stante l'accoglimento della eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente, le spese devono seguire la soccombenza,
individuata in capo alla parte ingiungente/opposta a seguito della errata individuazione del giudice. Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale caratterizzata dalla immediata adesione all'eccezione, ricorrono i presupposti per compensare le spese nella misura della metà; inoltre si applicano i parametri minimi dettati dalla normativa vigente e la riduzione derivante dalla pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte opponente dichiara la incompetenza territoriale dell'adìto Parte_1
Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5510/2024, emesso in data 24.10.2024, rimettendo le parti dinanzi al competente Tribunale di Nola, dinanzi al quale il giudizio di merito dovrà essere riassunto nel termine di gg.90 dalla comunicazione della presente sentenza;
2. Compensa per metà, tra le parti, le spese del presente giudizio e
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 6 condanna la opposta al pagamento della residua metà Controparte_1
delle spese, che liquida, già ridotte nella misura della metà del totale,
in €.259 per esborsi ed €.900 per compensi professionali di difesa,
oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Gianpaolo
Giudice.
Così deciso in Napoli il 24.03.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 27043/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: altri contratti d'opera – opposizione a decreto ingiuntivo
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede legale in Castello di Parte_1 P.IVA_1
Cisterna (NA) alla via A. Vespucci Traversa Tevere n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Giudice
(c.f. ) con studio in Napoli (NA) alla via dei Greci n. C.F._1
36, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA. ), con sede legale in Caserta (CE) alla Controparte_1 P.IVA_2
via San Nicola n. 10, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Palma (c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Giugliano in Campania (NA) alla via
Aniello Palumbo n. 160 – Parco Onoria, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 6 territoriale, con rimessione della causa al giudice competente per la riassunzione;
la parte opposta ha ribadito la sua adesione a detta eccezione,
reiterando altresì le proprie ulteriori conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte_1
(procedimento monitorio n.RG 20594/2024), in data 24.10.2024 emetteva il decreto ingiuntivo n.5510/2024, ingiungendo alla di pagare Parte_1
€.44.386,00, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, a saldo delle fatture n.
27/2024 e 43/2024 emesse dalla ricorrente per lavori eseguiti a favore della ingiunta.
Notificato il decreto ingiuntivo, l'ingiunta proponeva opposizione preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale,
nonché contestando nel merito la fondatezza della pretesa di controparte sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposta dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, adducendo un mero errore materiale nell'indicazione del foro competente;
nel merito contestava le argomentazioni dell'opponente, chiedendo di rigettare l'opposizione.
A seguito di anticipazione della prima udienza, disposta su istanza della società opposta onde affrontare sollecitamente la questione di incompetenza,
alla udienza del 06.03.2025 parte opponente si riportava all'eccezione di incompetenza territoriale e parte opposta vi aderiva;
conseguentemente, la causa veniva immediatamente assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies co. 3 c.p.c. (per come modificato dal d.lgs. 149/2022).
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 6 Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi, decide come segue.
Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale, il cui accoglimento risulta assorbente rispetto a ogni altra questione di rito o di merito, incidendo anche sulle sorti del decreto ingiuntivo opposto.
A tal proposito, si rammenta che la competenza per il procedimento monitorio (e per l'eventuale opposizione) è attribuita dall'art. 637 c.p.c. al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria;
pertanto, nel caso in cui il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo,
investito della opposizione, ritenga di dichiarare la propria incompetenza per territorio, deve revocare il decreto ingiuntivo opposto e rimettere le parti innanzi al giudice competente, dinanzi al quale il giudizio proseguirà come ordinario giudizio di merito di accertamento del credito e condanna.
Nella fattispecie, la società opponente ha prospettato che competente per territorio è il Tribunale di Nola, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., che richiamano, rispettivamente, il criterio del luogo della sede legale della parte convenuta (ossia, nel caso in esame, il Comune di Castello di Cisterna,
rientrante nel circondario del Tribunale di Nola) o di un suo stabilimento
(ossia, il Comune di Nola, presso cui l'ingiunta ha un'unità locale in via
Polveriera n. 328), oppure il criterio del luogo in cui dovrebbe essere eseguita l'obbligazione (anche in questo caso, il Comune di Nola); in alternativa,
l'opponente invocava la competenza del Tribunale Ordinario di Santa Maria
Capua Vetere, per il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione (ex art. 20
c.p.c.).
Nell'aderire all'eccezione in esame, l'opposta condivideva la affermazione
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 6 della competenza per territorio del Tribunale di Nola.
Orbene, alla luce delle difese svolte da entrambe le parti, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere accolta, con riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Nola.
Per l'effetto, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente remissione del giudizio di merito al giudice indicato come competente, stante, quale conseguenza della declaratoria di incompetenza,
l'invalidità del decreto ingiuntivo (e, dunque, la caducazione dell'intero procedimento di ingiunzione, comprensivo sia della fase monitoria a cognizione sommaria, sia della fase di opposizione a cognizione piena).
Tutte le ulteriori questioni di rito e di merito, potranno essere oggetto dell'eventuale giudizio in riassunzione innanzi al giudice competente.
In ultimo, bisogna disporre in merito alle spese di giudizio, su cui è ammissibile la pronuncia dell'odierno scrivente alla luce della caducazione dell'intero procedimento di ingiunzione, con rimessione al giudice competente del giudizio di merito, che non si configura come opposizione a decreto ingiuntivo (ormai revocato), bensì come giudizio ordinario di cognizione sul medesimo rapporto sostanziale di base. Dunque, non è applicabile l'art. 38 co. 2 c.p.c., come sostenuto invece dalla parte opposta, in quanto il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.
(Cass. 21.08.2012, n. 14594); pertanto, la sentenza con cui il giudice, in sede
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 6 di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice
"ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (Cass. 07/06/2023, n. 15988; Cass. 12/12/2023, n. 34820).
Nella fattispecie, stante l'accoglimento della eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente, le spese devono seguire la soccombenza,
individuata in capo alla parte ingiungente/opposta a seguito della errata individuazione del giudice. Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale caratterizzata dalla immediata adesione all'eccezione, ricorrono i presupposti per compensare le spese nella misura della metà; inoltre si applicano i parametri minimi dettati dalla normativa vigente e la riduzione derivante dalla pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte opponente dichiara la incompetenza territoriale dell'adìto Parte_1
Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5510/2024, emesso in data 24.10.2024, rimettendo le parti dinanzi al competente Tribunale di Nola, dinanzi al quale il giudizio di merito dovrà essere riassunto nel termine di gg.90 dalla comunicazione della presente sentenza;
2. Compensa per metà, tra le parti, le spese del presente giudizio e
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 6 condanna la opposta al pagamento della residua metà Controparte_1
delle spese, che liquida, già ridotte nella misura della metà del totale,
in €.259 per esborsi ed €.900 per compensi professionali di difesa,
oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Gianpaolo
Giudice.
Così deciso in Napoli il 24.03.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 27043/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 6