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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 316/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CHIARAMONTE LORENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ARRABITO DESIRÈ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 240/2023 del 28.06.2023 il Giudice di pace di Modica ha accolto la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. 5292 del 19.10.2022 avente ad oggetto la somma € 2.639,03 a titolo di canoni idrici, avanzata da nei confronti del Controparte_1
Parte_1
Il Giudice di pace ha annullato la diffida di cui sopra in quanto il avrebbe dovuto Parte_1 prima notificare il sollecito bonario e poi l'atto di costituzione in mora ed invece ha notificato direttamente l'atto di diffida e messa in mora che, tuttavia, non poteva avere valore di titolo esecutivo. Inoltre, il non ha dato prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, non avendo Pt_1 indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante col principio della trasparenza degli atti amministrativi.
Il Giudice di pace di Modica ha, ancora, rilevato la mancanza di prova in ordine alla consegna alla delle fatture su cui si basava l'opposta diffida. CP_1
Infine, il Giudice di pace ha dichiarato comunque prescritti i crediti di cui alla diffida n. 5292 del
19.10.2022.
La domanda è stata dunque accolta per le esposte ragioni, restando assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dalla CP_1 L'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza con atto di citazione notificato il Parte_1
25/01/2024 deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione preliminare dell'appellata. Invero, l'appellata solleva eccezione di giudicato interno in quanto il non ha Parte_1 impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla mancanza di prova in ordine alla avvenuta consegna alla delle fatture su cui si basa l'opposta diffida, alla mancanza della notifica di un CP_1 preliminare sollecito bonario di pagamento, alla mancanza della indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del credito. L'eccezione è fondata in quanto il Giudice ha anzitutto annullato la diffida di pagamento e messa in mora per le suddette motivazioni e, nel capo successivo, ha anche dichiarato prescritto il credito di cui alla diffida. Il ha impugnato il solo capo della sentenza di primo grado relativo alla prescrizione, Parte_1 non sollevando alcuna doglianza in merito ai precedenti capi di sentenza sui quali si è basato l'annullamento e sui quali, di conseguenza, si è formato il giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di appello, la mancata impugnazione di una
o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione” (Cass. n. 40276/2021). Si è pertanto formato il giudicato sull'annullamento dell'atto di diffida e messa in mora n. 5292 del
19.10.2022 per mancata prova dell'avvenuta consegna alla Pennisi delle fatture su cui esso si basa, per mancata notifica alla Pennisi del preliminare sollecito bonario di pagamento e per mancata indicazione dei criteri usati per la determinazione del credito.
L'appello del avente ad oggetto unicamente il capo di sentenza relativo alla Parte_1 prescrizione è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 240/2023 Parte_1 emessa dal Giudice di pace di Modica il 28.06.2023 deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3 L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 316/2024: DICHIARA inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 pace di Modica n. 240/2023 del 28.06.2023;
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento del supplemento del contributo unificato. Ragusa, 15/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 316/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CHIARAMONTE LORENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ARRABITO DESIRÈ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 240/2023 del 28.06.2023 il Giudice di pace di Modica ha accolto la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. 5292 del 19.10.2022 avente ad oggetto la somma € 2.639,03 a titolo di canoni idrici, avanzata da nei confronti del Controparte_1
Parte_1
Il Giudice di pace ha annullato la diffida di cui sopra in quanto il avrebbe dovuto Parte_1 prima notificare il sollecito bonario e poi l'atto di costituzione in mora ed invece ha notificato direttamente l'atto di diffida e messa in mora che, tuttavia, non poteva avere valore di titolo esecutivo. Inoltre, il non ha dato prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, non avendo Pt_1 indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante col principio della trasparenza degli atti amministrativi.
Il Giudice di pace di Modica ha, ancora, rilevato la mancanza di prova in ordine alla consegna alla delle fatture su cui si basava l'opposta diffida. CP_1
Infine, il Giudice di pace ha dichiarato comunque prescritti i crediti di cui alla diffida n. 5292 del
19.10.2022.
La domanda è stata dunque accolta per le esposte ragioni, restando assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dalla CP_1 L'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza con atto di citazione notificato il Parte_1
25/01/2024 deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione preliminare dell'appellata. Invero, l'appellata solleva eccezione di giudicato interno in quanto il non ha Parte_1 impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla mancanza di prova in ordine alla avvenuta consegna alla delle fatture su cui si basa l'opposta diffida, alla mancanza della notifica di un CP_1 preliminare sollecito bonario di pagamento, alla mancanza della indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del credito. L'eccezione è fondata in quanto il Giudice ha anzitutto annullato la diffida di pagamento e messa in mora per le suddette motivazioni e, nel capo successivo, ha anche dichiarato prescritto il credito di cui alla diffida. Il ha impugnato il solo capo della sentenza di primo grado relativo alla prescrizione, Parte_1 non sollevando alcuna doglianza in merito ai precedenti capi di sentenza sui quali si è basato l'annullamento e sui quali, di conseguenza, si è formato il giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di appello, la mancata impugnazione di una
o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione” (Cass. n. 40276/2021). Si è pertanto formato il giudicato sull'annullamento dell'atto di diffida e messa in mora n. 5292 del
19.10.2022 per mancata prova dell'avvenuta consegna alla Pennisi delle fatture su cui esso si basa, per mancata notifica alla Pennisi del preliminare sollecito bonario di pagamento e per mancata indicazione dei criteri usati per la determinazione del credito.
L'appello del avente ad oggetto unicamente il capo di sentenza relativo alla Parte_1 prescrizione è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 240/2023 Parte_1 emessa dal Giudice di pace di Modica il 28.06.2023 deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3 L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 316/2024: DICHIARA inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 pace di Modica n. 240/2023 del 28.06.2023;
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento del supplemento del contributo unificato. Ragusa, 15/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3