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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
135-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di : con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in piazza Attilio Pelosi 9, Monterotondo;
Letto il ricorso presentato Da c.f. e p. I.V.A. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Menichelli (C.F. P.IVA_2
), IO IS ( ) e RI IN C.F._1 CodiceFiscale_2
( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato IO CodiceFiscale_3
IS, in Roma, viale Delle Milizie, 22;
Esaminata la documentazione allegata;
Udita la relazione del giudice relatore,
Dato atto che la società debitrice– malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
Considerato che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Monterotondo, comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
1 Ravvisata la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo;
Ritenuto che risulti dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
Considerato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, secondo l'onere probatorio che le incombe, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
Ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v. Cass. 5067/2017), dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente, dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dalla stessa (pignoramento presso terzi e dichiarazione negativa degli istituti di credito), dal mancato deposito dei bilanci nell'ultimo triennio, nonché dall'ingente ammontare debitorio nei confronti sia del creditore (146.148,05 euro) che dell'Agenzia delle Entrate (circa 55.000 euro);
Rilevato che l'ammontare complessivo del credito vantato dal ricorrente è superiore a trentamila euro;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di : con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in piazza Attilio Pelosi 9, Monterotondo;
NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
2 ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 9 marzo 2026 ore 10.20 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
3 MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio telematica del 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di : con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in piazza Attilio Pelosi 9, Monterotondo;
Letto il ricorso presentato Da c.f. e p. I.V.A. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Menichelli (C.F. P.IVA_2
), IO IS ( ) e RI IN C.F._1 CodiceFiscale_2
( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato IO CodiceFiscale_3
IS, in Roma, viale Delle Milizie, 22;
Esaminata la documentazione allegata;
Udita la relazione del giudice relatore,
Dato atto che la società debitrice– malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
Considerato che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Monterotondo, comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
1 Ravvisata la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo;
Ritenuto che risulti dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
Considerato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, secondo l'onere probatorio che le incombe, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
Ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v. Cass. 5067/2017), dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente, dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dalla stessa (pignoramento presso terzi e dichiarazione negativa degli istituti di credito), dal mancato deposito dei bilanci nell'ultimo triennio, nonché dall'ingente ammontare debitorio nei confronti sia del creditore (146.148,05 euro) che dell'Agenzia delle Entrate (circa 55.000 euro);
Rilevato che l'ammontare complessivo del credito vantato dal ricorrente è superiore a trentamila euro;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di : con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in piazza Attilio Pelosi 9, Monterotondo;
NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
2 ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 9 marzo 2026 ore 10.20 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
3 MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio telematica del 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
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