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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/10/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 11/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to FERRARO ALESSANDRO, come P.IVA_1
da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. PRAMPOLINI ALIDA, come da P.IVA_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 4.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte opponente:
Pagina nr. 1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in particolare volta all'ottenimento ed alla conferma della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. con provvedimento inaudita altera parte – o, in stretto subordine, previa fissazione di una udienza anticipata a breve per la discussione dell'istanza di sospensione – della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 867/2023 del 22 dicembre 2023 emesso dal Tribunale di NA
(RG 2761/2023 – Repert. N. 1234 del 22.12.2023) quantomeno fino all'esito del presente giudizio di opposizione;
previo accertamento dell'insussistenza dei requisiti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
867/2023 del 22 dicembre 2023 emesso dal Tribunale di NA (RG 2761/2023 –
Repert. N. 1234 del 22.12.2023), respingendo ogni domanda proposta e/o proponenda dalla;
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- accertare l'inesistenza in favore di di valido titolo e/o ragione per Controparte_1
richiedere il pagamento della somma ingiunta, e per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 867/2023 del 22 dicembre 2023 emesso dal
Tribunale di NA (RG 2761/2023 – Repert. N. 1234 del 22.12.2023), accertando e dichiarando l'inesistenza del credito vantato da parte opposta nonché l'inesistenza di alcun debito in capo alla nei confronti di controparte, con condanna dell'opposta Pt_1 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con pagamento dell'emergenda conseguente somma dovuta in favore dell'opponente anche a titolo risarcitorio;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese tutte del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali, spese generali, oneri fiscali, IVA e CPA come per Legge”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria richiesta: 1) In via preliminare e pregiudiziale: disporre la revoca dell'ordinanza emessa, inaudita altera parte, dal
Tribunale di NA in data 09/01/2024 per le ragioni tutte contenute nella presente comparsa;
2) Nel merito: dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo
Pagina nr. 2 proposta da nei confronti di in quanto il decreto Parte_1 Controparte_1 opposto era fondato su ordinanza della Corte d'Appello non impugnabile;
3) Ancora nel merito: respingere integralmente le domande attoree contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della in quanto infondate in fatto ed Controparte_1
in diritto per tutte le ragioni contenute in narrativa;
4) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge da porsi a carico della controparte”.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 867/2023 emesso dal Tribunale di
NA il 22 dicembre 2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 34.264,02 oltre interessi e spese. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
• Con sentenza 1067/2022, il Tribunale di NA aveva condannato CP_1
a pagare in suo favore la somma di euro 38.250,00;
[...]
• In spontaneo adempimento della decisione, in allora provvisoriamente esecutiva, la debitrice aveva pagato in favore di l'importo di euro 34.264,02; Pt_1
• Tuttavia, la Corte d'Appello di Genova aveva successivamente provveduto a sospendere l'esecutorietà della sentenza ex art. 283 e 351 c.p.c.;
• A fronte di tale provvedimento di sospensione, ha agito in via Controparte_1
monitoria per ottenere in restituzione quanto versato ed il Tribunale ha accolto la domanda;
• Sennonché, il diritto alla ripetizione di somme pagate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva sorge solo nel momento in cui questa viene rimossa da quella di grado successivo, e non in forza dell'ordinanza di sospensione, per sua natura provvisoria e non destinata ad incidere retroattivamente su prestazioni già rese in virtù della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, ha chiesto accertare l'insussistenza dei requisiti Parte_1 legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare, annullare o dichiarare inefficace il provvedimento.
Si è costituita , replicando alle avverse Controparte_1
argomentazioni che:
• La Corte d'Appello aveva sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata dalla stessa società sia in relazione all'esecuzione dei lavori, sia in relazione al risarcimento del danno e al pagamento dello stesso;
• Solo con la restituzione delle somme già corrisposte da a titolo Controparte_1 risarcitorio, pertanto, la decisione sospensiva della Corte d'Appello avrebbe potuto essere adempiuta;
Pagina nr. 4 • Non vi era alcuna ragione per ritenere che la sospensione della provvisoria esecutorietà di una sentenza di primo grado disposta dalla Corte d'Appello potesse valere solo con riferimento alle parti di questa non ancora poste in esecuzione, ma la stessa doveva necessariamente valere anche per quelle già eseguite.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Disposta la sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., alla prima udienza i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio al fine di coltivare ipotesi conciliative.
Alla successiva udienza, preso atto che le trattative non hanno sortito buon esito, i procuratori delle parti hanno discusso la controversia richiamandosi agli atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*********************
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il presupposto dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo è l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ex art. 633 e seguenti c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, non è titolare di un diritto di Controparte_1
credito attuale nei confronti di Parte_1
Infatti, la società opposta ha pagato la somma di euro 34.264,02 mediante due distinti versamenti, uno del 22 febbraio 2023 e l'altro del 28 giugno 2023 (docc. 6 e 7) dando esecuzione spontanea alla sentenza con la quale il Tribunale di NA l'aveva condannata al versamento dell'importo di euro 38.250,00 in favore di
[...]
Parte_1
Sennonché, la medesima ha impugnato la decisione chiedendo alla Controparte_1
Corte d'Appello di sospendere la provvisoria esecuzione della decisione di primo grado.
Con ordinanza pronunciata in epoca successiva all'avvenuto versamento delle somme, il
21 novembre 2023, la Corte d'Appello ha disposto la sospensione dell'esecuzione di primo grado, anche con riferimento alla statuizione risarcitoria.
Sulla base di tale provvedimento sospensivo, ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, non può in alcun modo ritenersi che l'ordinanza di sospensione determini in capo alla società il diritto a ripetere le somme corrisposte in ottemperanza della decisione di primo grado, provvisoriamente esecutiva.
Pagina nr. 5 Infatti:
- come già affermato dalla giurisprudenza di merito, che viene integralmente condivisa, la ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva sorge soltanto a seguito della riforma della decisione;
- l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello dispone la sospensione della provvisoria esecuzione della decisione è un provvedimento di natura cautelare e interinale, e pertanto non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali dalla quale è destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente inidoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato (Cass. 4024/2007).
- tale ordinanza, pertanto, non è idonea a determinare la costituzione di un diritto in capo all'appellante, ma solo ad evitare – al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge
– l'instaurazione o la prosecuzione dell'esecuzione;
- tant'è vero che, anche ove abbia già avuto inizio l'esecuzione forzata della decisione di primo grado, la sospensione produce la paralisi del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c., ma non determina la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo già compiuti (Cass. civ. n. 14048/2013);
- così analogamente, e per identità di ratio, nel caso in cui sia già stata data esecuzione spontanea alla decisione di primo grado provvisoriamente esecutiva, la eventuale sopravvenuta sospensione non produce alcun effetto sugli atti già compiuti ma è idonea a valere soltanto pro futuro;
- del resto, il pagamento già effettuato in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva diviene privo di titolo e dà diritto alla ripetizione, in quanto indebito oggettivo, soltanto a seguito della riforma della decisione, effettuata da parte della Corte
d'Appello, con la quale ne vengano caducati gli effetti (così Trib. Torino sez. lavoro n.
1005 del 16.5.2023).
Alla luce di tali ragioni, allo stato attuale non è titolare di un diritto Controparte_1
di credito nei confronti di destinato a sorgere solo nel caso in cui la Parte_1
sentenza di primo grado venisse eventualmente riformata, con la conseguenza che il pagamento effettuato in forza della decisione rimarrebbe privo di titolo (indebito oggettivo) e ne legittimerebbe la ripetizione.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Pagina nr. 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opposta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione dei valori medi dello scaglione minimo di riferimento per la fase di studio, ridotti del 50% per le fasi introduttiva e decisionale.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte opposta alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non apparendo che essa abbia agito con mala fede o colpa grave, ma solo prospettando una interpretazione non condivisibile degli effetti del provvedimento di sospensione emesso ex artt. 283 e 351 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 867/2023 emesso dal Tribunale di NA il 22 dicembre 2023;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in Parte_1
€ 286,00 per esborsi ed in € 2.159,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
NA, 08/10/2024 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 11/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to FERRARO ALESSANDRO, come P.IVA_1
da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. PRAMPOLINI ALIDA, come da P.IVA_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 4.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte opponente:
Pagina nr. 1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in particolare volta all'ottenimento ed alla conferma della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. con provvedimento inaudita altera parte – o, in stretto subordine, previa fissazione di una udienza anticipata a breve per la discussione dell'istanza di sospensione – della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 867/2023 del 22 dicembre 2023 emesso dal Tribunale di NA
(RG 2761/2023 – Repert. N. 1234 del 22.12.2023) quantomeno fino all'esito del presente giudizio di opposizione;
previo accertamento dell'insussistenza dei requisiti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
867/2023 del 22 dicembre 2023 emesso dal Tribunale di NA (RG 2761/2023 –
Repert. N. 1234 del 22.12.2023), respingendo ogni domanda proposta e/o proponenda dalla;
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- accertare l'inesistenza in favore di di valido titolo e/o ragione per Controparte_1
richiedere il pagamento della somma ingiunta, e per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 867/2023 del 22 dicembre 2023 emesso dal
Tribunale di NA (RG 2761/2023 – Repert. N. 1234 del 22.12.2023), accertando e dichiarando l'inesistenza del credito vantato da parte opposta nonché l'inesistenza di alcun debito in capo alla nei confronti di controparte, con condanna dell'opposta Pt_1 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con pagamento dell'emergenda conseguente somma dovuta in favore dell'opponente anche a titolo risarcitorio;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese tutte del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali, spese generali, oneri fiscali, IVA e CPA come per Legge”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria richiesta: 1) In via preliminare e pregiudiziale: disporre la revoca dell'ordinanza emessa, inaudita altera parte, dal
Tribunale di NA in data 09/01/2024 per le ragioni tutte contenute nella presente comparsa;
2) Nel merito: dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo
Pagina nr. 2 proposta da nei confronti di in quanto il decreto Parte_1 Controparte_1 opposto era fondato su ordinanza della Corte d'Appello non impugnabile;
3) Ancora nel merito: respingere integralmente le domande attoree contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della in quanto infondate in fatto ed Controparte_1
in diritto per tutte le ragioni contenute in narrativa;
4) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge da porsi a carico della controparte”.
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Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 867/2023 emesso dal Tribunale di
NA il 22 dicembre 2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 34.264,02 oltre interessi e spese. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
• Con sentenza 1067/2022, il Tribunale di NA aveva condannato CP_1
a pagare in suo favore la somma di euro 38.250,00;
[...]
• In spontaneo adempimento della decisione, in allora provvisoriamente esecutiva, la debitrice aveva pagato in favore di l'importo di euro 34.264,02; Pt_1
• Tuttavia, la Corte d'Appello di Genova aveva successivamente provveduto a sospendere l'esecutorietà della sentenza ex art. 283 e 351 c.p.c.;
• A fronte di tale provvedimento di sospensione, ha agito in via Controparte_1
monitoria per ottenere in restituzione quanto versato ed il Tribunale ha accolto la domanda;
• Sennonché, il diritto alla ripetizione di somme pagate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva sorge solo nel momento in cui questa viene rimossa da quella di grado successivo, e non in forza dell'ordinanza di sospensione, per sua natura provvisoria e non destinata ad incidere retroattivamente su prestazioni già rese in virtù della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, ha chiesto accertare l'insussistenza dei requisiti Parte_1 legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare, annullare o dichiarare inefficace il provvedimento.
Si è costituita , replicando alle avverse Controparte_1
argomentazioni che:
• La Corte d'Appello aveva sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata dalla stessa società sia in relazione all'esecuzione dei lavori, sia in relazione al risarcimento del danno e al pagamento dello stesso;
• Solo con la restituzione delle somme già corrisposte da a titolo Controparte_1 risarcitorio, pertanto, la decisione sospensiva della Corte d'Appello avrebbe potuto essere adempiuta;
Pagina nr. 4 • Non vi era alcuna ragione per ritenere che la sospensione della provvisoria esecutorietà di una sentenza di primo grado disposta dalla Corte d'Appello potesse valere solo con riferimento alle parti di questa non ancora poste in esecuzione, ma la stessa doveva necessariamente valere anche per quelle già eseguite.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Disposta la sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., alla prima udienza i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio al fine di coltivare ipotesi conciliative.
Alla successiva udienza, preso atto che le trattative non hanno sortito buon esito, i procuratori delle parti hanno discusso la controversia richiamandosi agli atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*********************
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il presupposto dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo è l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ex art. 633 e seguenti c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, non è titolare di un diritto di Controparte_1
credito attuale nei confronti di Parte_1
Infatti, la società opposta ha pagato la somma di euro 34.264,02 mediante due distinti versamenti, uno del 22 febbraio 2023 e l'altro del 28 giugno 2023 (docc. 6 e 7) dando esecuzione spontanea alla sentenza con la quale il Tribunale di NA l'aveva condannata al versamento dell'importo di euro 38.250,00 in favore di
[...]
Parte_1
Sennonché, la medesima ha impugnato la decisione chiedendo alla Controparte_1
Corte d'Appello di sospendere la provvisoria esecuzione della decisione di primo grado.
Con ordinanza pronunciata in epoca successiva all'avvenuto versamento delle somme, il
21 novembre 2023, la Corte d'Appello ha disposto la sospensione dell'esecuzione di primo grado, anche con riferimento alla statuizione risarcitoria.
Sulla base di tale provvedimento sospensivo, ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, non può in alcun modo ritenersi che l'ordinanza di sospensione determini in capo alla società il diritto a ripetere le somme corrisposte in ottemperanza della decisione di primo grado, provvisoriamente esecutiva.
Pagina nr. 5 Infatti:
- come già affermato dalla giurisprudenza di merito, che viene integralmente condivisa, la ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva sorge soltanto a seguito della riforma della decisione;
- l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello dispone la sospensione della provvisoria esecuzione della decisione è un provvedimento di natura cautelare e interinale, e pertanto non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali dalla quale è destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente inidoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato (Cass. 4024/2007).
- tale ordinanza, pertanto, non è idonea a determinare la costituzione di un diritto in capo all'appellante, ma solo ad evitare – al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge
– l'instaurazione o la prosecuzione dell'esecuzione;
- tant'è vero che, anche ove abbia già avuto inizio l'esecuzione forzata della decisione di primo grado, la sospensione produce la paralisi del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c., ma non determina la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo già compiuti (Cass. civ. n. 14048/2013);
- così analogamente, e per identità di ratio, nel caso in cui sia già stata data esecuzione spontanea alla decisione di primo grado provvisoriamente esecutiva, la eventuale sopravvenuta sospensione non produce alcun effetto sugli atti già compiuti ma è idonea a valere soltanto pro futuro;
- del resto, il pagamento già effettuato in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva diviene privo di titolo e dà diritto alla ripetizione, in quanto indebito oggettivo, soltanto a seguito della riforma della decisione, effettuata da parte della Corte
d'Appello, con la quale ne vengano caducati gli effetti (così Trib. Torino sez. lavoro n.
1005 del 16.5.2023).
Alla luce di tali ragioni, allo stato attuale non è titolare di un diritto Controparte_1
di credito nei confronti di destinato a sorgere solo nel caso in cui la Parte_1
sentenza di primo grado venisse eventualmente riformata, con la conseguenza che il pagamento effettuato in forza della decisione rimarrebbe privo di titolo (indebito oggettivo) e ne legittimerebbe la ripetizione.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Pagina nr. 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opposta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione dei valori medi dello scaglione minimo di riferimento per la fase di studio, ridotti del 50% per le fasi introduttiva e decisionale.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte opposta alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non apparendo che essa abbia agito con mala fede o colpa grave, ma solo prospettando una interpretazione non condivisibile degli effetti del provvedimento di sospensione emesso ex artt. 283 e 351 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 867/2023 emesso dal Tribunale di NA il 22 dicembre 2023;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in Parte_1
€ 286,00 per esborsi ed in € 2.159,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
NA, 08/10/2024 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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