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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/08/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1190/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in CORSO SICILIA n. C.F._1
5, CITTA' GIARDINO-MELILLI, presso lo studio dell'avv. MARIA TABACCO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in alla Via Duca degli Abruzzi n. 4, in P.IVA_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in
VIA ALOI n. 26, CATANIA, presso lo studio dell'avv. LOREDANA
ZAPPALA' (c.f. ), che lo rappr. e dif. per procura in C.F._3 atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
<< 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o annullabilità ovvero ancora l'illegittimità della sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni per violazione della procedura di cui all'art. 7, co. 1, legge 300/1970 (mancata affissione del codice disciplinare);
2) Nel merito ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o annullabilità ovvero l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata per insussistenza degli addebiti disciplinari e per violazione del principio di proporzionalità;
3) Conseguentemente, pronunciare la revoca della suddetta sanzione e condannare la convenuta al rimborso della retribuzione trattenuta e delle ferie ingiustamente sottratte;
Con vittoria di spese e compensi >>.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il
[...] rigetto.
Si rileva che il ricorrente ha prestato la propria Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1
dall'11.01.2018 al 10.06.2021, con contratto di lavoro part-
[...] time a tempo indeterminato, con la qualifica di Impiegato Amministrativo, inquadrato al livello 1° del CCNL settore Terziario;
in particolare, al ricorrente già nominato all'unanimità Direttore del in seno Pt_1 CP_1 all'assemblea ordinaria dei soci del 2.11.2016, erano state affidate le mansioni amministrative scaturenti dagli scopi sociali previsti dallo Statuto quali gestione dei libri sociali, iscrizione, recessi, corrispondenza ed autorizzazioni;
assistenza al Presidente del nello svolgimento CP_1 delle funzioni assegnategli saltuariamente.
2 In data 7.5.2021 (all. n. 2 al ricorso introduttivo e all. 5 alla memoria responsiva), con nota inviata dal Presidente pro tempore del , CP_1
a mezzo pec, il ha contestato formalmente Controparte_2 CP_1 al ricorrente il seguente addebito (trattasi della contestazione da cui è generata la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio):
<< Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della l. 300\1970, le contestiamo quanto appresso:
Ella, in data 30.04.2021, tramite Suo indirizzo PEC ha ricevuto espresso ordine di servizio, che di seguito per relationem si deve intendere, per brevità, integralmente riportato e trascritto;
Che detto O.S., così come in parte da Lei contestato con PEC del
6.05.2021, in occasione dell'accesso presso la sede di lavoro avvenuta il
7.05.2021 alle 11,30, come da verbale di accesso e di svolgimento delle attività di esecuzione dell'ordine di cui trattasi, non ha trovato da parte Sua adeguata integrale esecuzione;
Che il comportamento da Ella tenuto in detta occasione, così come quello manifestato con le sprezzanti espressioni di sfida nella Sua citata
PEC del 6.05.2021 in uno al suo pervicace rifiuto all'integrale rispetto delle disposizioni impartite dal Presidente del denotano una CP_1 particolare insofferenza alle disposizioni datoriali.
Con la presente La invitiamo, pertanto, a voler presentare nelle forme e nei termini di legge le sue giustificazioni relativamente agli addebiti di cui sopra.
Durante la fase istruttoria del presente procedimento Ella è diffidata a recarsi ed ad accedere presso gli uffici datoriali e contestualmente Ella è posta in ferie dal lavoro per 20 giorni lavorativi, per tante da Lei già maturate alla data del 31.12.2020.
Il predetto periodo di ferie incomincerà a decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della presente >>.
L'ordine servizio del 30.04.2021 era del seguente tenore (all. n. 6 al ricorso introduttivo e all. 2 alla memoria responsiva):
<< La informo che nella giornata di venerdì 7 maggio p.v., dalle
10,00 e ss. saranno presenti alcuni componenti del CdA presso la sede di lavoro per verificare gli strumenti tecnologici di proprietà del e CP_1 le modalità con cui Ella esegue l'attività sia in sede che da remoto.
A tal proposito La invito, in detta occasione a volermi far trovare, presso la Sua sede di lavoro che come Le è noto coincide con la sede istituzionale del , quanto segue: CP_1
3 Cont
“1) Registro degli utilizzatori del marchio aggiornato;
2) Le credenziali di accesso alla posta elettronica ordinaria ed alle
PEC del;
CP_1
3) Le credenziali di accesso del sito internet del;
CP_1
4) Le/a password del computer del , che sicuramente Ella CP_1 ha mantenuto aggiornato con tutti i contatti.
5) Le password del SIAN al quale Lei ha accesso e qualsiasi altra password che è utile allo svolgimento dell'attività lavorativa del
. CP_1
Nell'occasione, oltre alle chiavi di accesso all'ufficio, Ella è invitato a volermi consegnare la scheda sim del telefono aziendale portante il n.
3492916479, al fine di consentirci, nella qualità, di effettuare delle verifiche sui costi e sui servizi offerti dal gestore del contratto di detta utenza oltre a valutare eventualmente un sistema di portabilità e/o altro sistema idoneo agli interessi del . CP_1
Il presente O.d.S. trasmesso a mezzo PEC ha effetto immediato >>. riscontrava l'ordine di servizio impartito dalla Parte_1
Presidente Campisi in data 30.04.2021 con messaggio trasmesso a mezzo
PEC in data 6.05.2021 (all. n. 5 al ricorso introduttivo e all. 3 alla memoria responsiva), ed indirizzato a tutti i soci del e a una ditta esterna, CP_1 la Ermes Comunicazioni di;
il contenuto di tale PEC era il CP_1 seguente:
<< presidente Campisi. Per_1 la portata ed il contenuto della lettera da lei inviatami pochi giorni fa
(“Ordine di Servizio”), ritengo debba essere portata a conoscenza dell'intera platea degli iscritti al;
la allego, pertanto, a questa mia CP_1 comunicazione, unitamente alle risposte che fornisco di seguito nel merito dei punti da lei sollevati.
Il Registro degli utilizzatori della denominazione protetta è depositato presso la sede, ma come più volte le ho ribadito, a partire dal suo insediamento mancano parecchie firme autografe in originale che solo lei può apporre in qualità di legale rappresentante, al fine di trasmette e conservare correttamente i documenti come sempre è stato fatto nel corso delle presidenze e , presidenti che hanno vissuto e Per_2 Per_3 Per_4 frequentato la sede. Le firme che lei appone e invia digitalmente, infatti, recano date di validità che non coincidono con quelle dei documenti che rilasciamo, ingenerando una confusione non opportuna. Le sarei grato, pertanto, se fosse proprio lei a venire domani, affinché si possa
4 quantomeno perfezionare la parte relativa alla sua amministrazione corrente.
Sempre in relazione al Registro, attendo da settimane che lei, il CdA,
o la ditta “CSO” di Ferrara che lei ha incaricato senza consultarsi con l'ufficio della sede di gestire una competenza così cruciale per il
, forniate un chiarimento su quanto approvato nel corso CP_1 dell'ultimo mese all'insaputa dell'ufficio, in assenza del quale già 2 aziende risultano, da giorni, totalmente bloccate nel loro iter di autorizzazione per l'immissione in commercio di: 1)Frollini al ” e mandorle del Val di Noto;
CP_1 CP_1
2 al ” per i mercati di USA e Parte_2 Controparte_1
Canada; aziende alle quali, per la prima volta ritengo nella storia di questo
Consorzio, non sappiamo quale numerazione di autorizzazione attribuire dal momento che i documenti della sede sono stati decentrati a Ferrara.
Devo rammentarle che ogni giorno che passa senza un ripristino delle nostre funzioni così come attribuite dal Ministero delle Politiche Agricole espone sempre più il a sanzioni pecuniarie e disciplinari che CP_1 arrivano alla revoca del riconoscimento, un obiettivo al quale diversi soci hanno lavorato per ben 14 anni.
Le credenziali di accesso al sito web del sono gestite dalla CP_1 società che fu a suo tempo incaricata di realizzare il sito internet, la Ermes
Comunicazione, qui in copia per conoscenza;
anch'essa, dallo scorso mese di ottobre 2020, attendono che il direttivo da lei presieduto acconsenta almeno all'aggiornamento della lista dei soci e degli utilizzatori della denominazione protetta che più volte, per iscritto, le ho richiesto, senza tuttavia ottenere un riscontro da parte sua. E' profondamente sbagliato che i soci e gli utilizzatori entrati a partire dalla sua presidenza non risultino sul sito web, e in tanti, giustamente, hanno lamentato questo aspetto: non possiamo permetterci di fare differenze.
Delle credenziali di accesso della posta certificata del lei CP_1 ne è già in possesso, sin dal suo insediamento.
Lei poi chiede che il CdA entri in possesso della posta ordinaria del
, cioè l'indirizzo , quello che riceve tutte CP_1 Email_1 le richieste indirizzate al , ivi incluse quelle di natura CP_1 commerciale;
trattandosi di una questione così delicata ritengo corretto girare la sua richiesta a tutti i soci affinché esprimano la propria opinione.
Del resto, è lecito chiedersi in che modo potrebbe essere gestita la posta del
5 se non ci fosse una figura senza un interesse diretto a CP_1 prendersene cura, come fino a oggi avvenuto.
Le credenziali di accesso al sono personali e non cedibili;
il Pt_3 report dei controlli 2020, caricato correttamente entro i termini di legge in collaborazione con l'ufficio di vigilanza del , è disponibile presso CP_1 la sede e a disposizione di tutti. Non sono ancora, invece, nella disponibilità della sede tutti i verbali di CdA a partire dal suo insediamento, il verbale dell'assemblea che si è tenuta in febbraio, il relativo bilancio 2020 approvato, nonché il libro del Collegio sindacale;
la invito ancora una volta a restituirli, come fatto già innumerevoli volte, perché si tratta di documentazione che deve essere sempre nella disponibilità della sede e dei suoi Soci.
Chiede poi la consegna delle chiavi dell'ufficio, immagino certo non la copia in mia custodia, che sono tenuto a restituire, se e quando cesserà il mio rapporto di lavoro con il , al legittimo proprietario: la CP_1
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, che, le rammento, ci ospita a titolo gratuito in forza di accordi presi in seno prima alla presidenza e poi alla presidenza in cambio di attività di promozione Per_2 Per_3 che non mi risulta, dal suo insediamento in poi, stiamo realizzando o quantomeno programmando di realizzare. Le ho già fornito a suo tempo, attraverso le informazioni reperite presso l'ufficio economato della Camera di Commercio di , le modalità di concessione di una seconda copia CP_1 della chiave dell'ufficio; non corrispondono con quelle da lei avanzate nella lettera allegata, e sono pertanto irricevibili.
Quanto alla sua richiesta, infine, di consegna della scheda del numero cellulare intestato al (quello che dovrebbe essere CP_1 utilizzato in tutte le nostre comunicazioni istituzionali), come lei scrive, “al fine di consentirci, nella qualità, di effettuare delle verifiche sui costi e sui servizi offerti dal gestore”, le allego il contratto che lei stessa ha mandato di sottoscrivere, se non ricordo male per un importo a forfait di circa € 20,00 (venti) mensili per chiamate e navigazione illimitata, un costo in dettaglio che lei potrà sicuramente verificare attraverso le credenziali bancarie che lei controlla in modo esclusivo dal mese di aprile 2020, quando mi ha revocato l'incarico di tesoreria poi affidato alla ditta “CSO” di Ferrara.
Non posso fare a meno di notare che in questi suoi primi 15 mesi di presidenza, non ho ricevuto una sola, singola, email di lavoro riguardante il
" ". Me ne rammarico per il prodotto, che merita Controparte_1
6 molto di più e che ha attraversato già una campagna abbastanza difficile, che avrebbe richiesto azioni e programmazioni che appaiono molto, molto lontane dall'attenzione di questo CdA a dispetto delle innumerevoli sollecitazioni da me rivolte >>.
Al fine di inquadrare in modo oggettivo la vicenda da cui è sorto il provvedimento disciplinare in contestazione (e al di là del contesto di acrimonia che appare sussistere dalla lettura degli atti introduttivi, nonché da ulteriori vicende giudiziali ed extragiudiziali) si è ritenuto doveroso e opportuno procedere dalla mera trasposizione letterale della corrispondenza.
A ciò si aggiunga quanto segue (altri elementi testuali e oggettivi):
• il ha lo scopo Controparte_1 di tutelare gli interessi dei partecipanti, attraverso la collaborazione fra le imprese consorziate, e di promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative dell'
[...]
(doc. 1, Statuto); Controparte_1
• ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, gli Organi sociali del sono: 1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio di CP_1
Amministrazione; 3) il Presidente;
4) il/i Vice Presidenti se eletti;
5) il Collegio dei Sindaci.
• ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, “il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del
”. CP_1
è stato assunto in data 11.01.2018, giusto contratto in Parte_1 atti (all. 1 al ricorso introduttivo), con la qualifica di impiegato amministrativo, inquadrato al livello 1° del CCNL settore TERZIARIO confcommercio;
al ricorrente erano state assegnate le seguenti mansioni:
“ogni attività amministrativa scaturente dagli scopi sociali previsti dallo Statuto ad eccezione della Tesoreria. In particolare si dedicherà alla gestione di: libri sociali, iscrizione, recessi, corrispondenza ed autorizzazioni;
assistere il presidente del Consorzio nello svolgimento delle funzioni assegnategli statutariamente”.
Da quanto appena sopra emerge che il potere di decidere la politica e l'indirizzo del spetta Consiglio di Amministrazione;
al CP_1 ricorrente erano stati affidati compiti di gestione;
sul piano Parte_1 funzionale, emerge netta e chiara la separazione tra l'attività di indirizzo (non di competenza dell' e le funzioni gestorie. Pt_1
7 Chiarito ciò, emerge a tutta evidenza che , nella sua Parte_1 nota del 6.05.2021, ha debordato a quelli che erano le sue mansioni.
Ha, infatti, contestato e “censurato” le modalità di incarico alla ditta
“CSO” di Ferrara;
ha lamentato il presunto mancato “ripristino delle nostre funzioni così come attribuite dal Ministero delle Politiche Agricole”; ha contestato la gestione del sito web, affermando che “E' profondamente sbagliato che i soci e gli utilizzatori entrati a partire dalla sua presidenza non risultino sul sito web, e in tanti, giustamente, hanno lamentato questo aspetto: non possiamo permetterci di fare differenze”; ha paventato la necessità di “azioni e programmazioni che appaiono molto, molto lontane dall'attenzione di questo CdA a dispetto delle innumerevoli sollecitazioni da me rivolte”. Quelle riportate sono, peraltro, le affermazioni più evidenti;
ad ogni modo, tutta la nota del 6.05.2021 rappresenta un “manifesto politico” del contrapposto a quello degli organi amministrativi pro tempore, CP_1 la cui gestione è stata ampiamente criticata dal ricorrente;
natura di
“manifesto politico” confermata anche dalla trasmissione di tale nota a tutti i soci (e, financo, ad una società esterna).
E' evidente, anche, che l'ordine di servizio non ha avuto integrale esecuzione (es. non sono state consegnate tutte le credenziali richieste, né le chiavi di accesso all'ufficio, né la sim del telefono aziendale), ma sempre per ragioni che esulano dalle effettive mansioni spettanti ad
[...]
Pt_1
A ciò si aggiungano delle specifiche critiche “personali” riferibili alla persona della Presidente del (non sono velati i confronti CP_1 negativi in rapporto alle presidenze e , né le Per_2 Per_3 Per_4 critiche di inadeguatezza).
Le giustificazioni alla contestazione disciplinare (all. 3 al ricorso introduttivo) rappresentano sostanzialmente una mera reiterazione (in maniera più sintetica e un po' “edulcorata”) della nota del 6.05.2021; in definitiva, sono del tutto insufficienti e confermano effettivamente una sorta di senso di “sfida” del ricorrente (il quale, si ribadisce, sembra avoca a sé funzioni non effettivamente spettanti).
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
8
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1190/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al rimborso in favore del Parte_1 CP_1 resistente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Siracusa, 1/08/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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