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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/11/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2472/2025 ed instaurata da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluca D'Orazio, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a AL (FR), il 28.08.1993; che dall'unione coniugale nascevano due figli, , nella data del 20.09.1997, maggiorenne ed Per_1 Per_ economicamente indipendente, e nella data del 18.02.2008, ancora minorenne;
che la casa coniugale, sita in Ceprano (FR), alla via Alfieri n. 176/A, consisteva in un immobile assegnato ai coniugi dall' di Pt_3
Frosinone; che l'unione coniugale veniva meno per incompatibilità caratteriali.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c. D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993, N. 39, parte II, serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2472/2025 ed instaurata da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluca D'Orazio, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a AL (FR), il 28.08.1993; che dall'unione coniugale nascevano due figli, , nella data del 20.09.1997, maggiorenne ed Per_1 Per_ economicamente indipendente, e nella data del 18.02.2008, ancora minorenne;
che la casa coniugale, sita in Ceprano (FR), alla via Alfieri n. 176/A, consisteva in un immobile assegnato ai coniugi dall' di Pt_3
Frosinone; che l'unione coniugale veniva meno per incompatibilità caratteriali.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c. D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993, N. 39, parte II, serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema