Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di rinvio, iscritta al n. 23 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da:
in persona del curatore (c.f. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Riccardo Fiorelli come da procura in atti;
appellante
CONTRO
), rappresentato e difesa dall'Avv. Cesare Boschi, come da CP_2 C.F._1 procura in atti;
appellato
*****
All'udienza del 21 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del Fallimento:
“.A) Accertare e dichiarare la falsità del giuramento decisorio prestato da CP_2 all'udienza del 7 febbraio 2013 nell'ambito del procedimento n° 305/2009 RG del Tribunale Civile di Sassari – Sezione Lavoro, definito con sentenza n° 746 del 24 ottobre 2013. B) Per l'effetto, condannare al pagamento in favore del in CP_2 Controparte_1 persona del Curatore nominato, della somma di € 110.463,93, pari al valore delle merci prelevate presso il punto vendita della e mai pagate, o, nel caso di compensazione, di quella di € CP_1
TFR. C) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e dei tre gradi del giudizio penale..”
Nell'interesse di : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis: 1)-rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, assolvendo il convenuto da ogni pretesa;
2)-con vittoria di spese e CP_2 competenze del presente giudizio e dei tre gradi del giudizio penale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa, in sintesi, la complessa vicenda all'origine dell'imputazione dell'appellato per il reato di falso giuramento.
al termine della lunga attività lavorativa alle dipendenze della prima in CP_2 CP_1 liquidazione e oggi in fallimento, ricorreva al Tribunale di Sassari-sezione lavoro per il pagamento della somma di €53.172,39, dovutagli a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro. La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la compensazione del credito del con il proprio maggior credito, che asseriva dovuto per l'acquisto di merce prelevata dal CP_2 negozio e non pagata dal lavoratore per il valore di € 110.463,93.
Il sosteneva di non aver alcun debito per la merce acquistata dal negozio, puntualmente CP_2 pagata in contanti a mani del titolare, , noto , con il quale esisteva un Persona_1 Per_2 profondo rapporto di amicizia e familiarità sin da quando il aveva lavorato presso il punto CP_2 vendita di Cagliari. In ogni caso, stante il lungo tempo trascorso e la mancanza di riscontri scritti del pagamento, eccepiva la prescrizione presuntiva del relativo credito.
La società, al fine si superare la prova del mancato pagamento, deferiva giuramento decisorio sul pagamento della merce ritirata dal che, all'udienza del 7.2.2013 giurava dinanzi al giudice del CP_2 lavoro “… di aver estinto personalmente e con pagamento il debito relativo all'acquisto delle merci elencate nelle schede prodotte sub 3 e 4 del ricorso in opposizione, debito contratto anche per gli acquisti effettuati dai miei familiari”.
Il Tribunale del lavoro accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall'azienda soltanto per gli acquisti effettuati dal nell'ultimo anno, ritenendo viceversa prescritto il residuo credito della CP_2 società in conformità a quanto giurato dal CP_2
Quindi, figlio di e rappresentante legale della denunciava il Testimone_1 Per_1 CP_1 per falso giuramento in ordine al pagamento della merce acquistata, costituendosi parte civile CP_2 nel processo penale nel frattempo radicato e instando per il risarcimento dei danni.
Il Tribunale penale, con sentenza n. 1068/2020 del 23.7/21.10.2020, assolveva dal CP_2 reato ascrittogli ai sensi dell'art. 530 c.p.c. con le seguenti argomentazioni: la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato, sul fatto di aver regolarmente pagato la merce acquistata in negozio con modalità concordate con (da lui chiamato Controparte_3 confidenzialmente ), delle quali loro due soltanto erano a conoscenza, mediante invio del Per_2 contante direttamente al attraverso il corriere che faceva la spola quasi quotidianamente tra Tes_1 il negozio di Cagliari e quello di Sassari, oltre a non essere inverosimili, nonostante l'entità del valore (superiore ai 100.000 euro), non avevano trovato adeguata smentita nelle restanti risultanze dell'istruttoria dibattimentale.
La teste , addetta alla cassa e alla contabilità di base presso il punto vendita di Testimone_2
Sassari, aveva descritto le modalità con le quali avvenivano gli acquisti della merce da parte dei dipendenti del negozio, che potevano pagarle anche con versamenti dilazionati e fruire di uno sconto del 30 %: il prelievo della merce veniva annotato in un elenco, c.d. “prima nota”, dove era indicato il nominativo del dipendente o del congiunto che lo aveva effettuato, la descrizione dei capi e del relativo prezzo. Quindi, la stessa predisponeva una scheda individuale per ciascun Tes_2 dipendente, alla quale erano allegati gli scontrini e dove erano annotate le modalità di pagamento prescelte (contanti, bancomat, carta di credito) e i pagamenti di volta in volta effettuati dal dipendente, eventualmente in acconto e fino al saldo. Tanto le prime note che le schede riepilogative individuali venivano inviate a cura della stessa a Cagliari, presso la sede Tes_2 amministrativa della società, dove veniva tenuta la contabilità anche del punto vendita di Sassari.
Modalità che non sembravano seguite invece per il La confermava di aver predisposto CP_2 Tes_2 le prime note anche per le merci ritirate dal ma di ignorare con quali modalità venissero CP_2 pagate, dichiarando soltanto di non aver ricevuto lei i pagamenti.
Il tribunale valutava inoltre, a sostegno della credibilità del a) il fatto che nel corso CP_2 dell'intero rapporto non fosse stato mai versato neppure un euro dell'elevato importo dovuto;
b) che in tale lungo arco di tempo (a partire dal 1997), a fronte di un prelievo di merce per oltre 110.000 euro, la società non avesse mai inviato all'imputato un sollecito o diffida o atto di costituzione in mora al fine d'interrompere la prescrizione del relativo credito;
c) il fatto, documentato in giudizio, che continuò senza alcuna contestazione a corrispondere al lo stipendio, le CP_1 CP_2 mensilità aggiuntive e anche i c.d bonus per intero senza alcuna detrazione;
d) il fatto di non aver mai deciso di licenziare l'imputato, che continuò a lavorare regolarmente alle dipendenze della società sino alla fisiologica età del pensionamento nel 2007; e) il fatto che non gli venne mai interdetta la possibilità di continuare a prelevare merce dal negozio senza contestuale pagamento, come sarebbe dovuto accadere a fronte di un inadempimento di tale entità.
La stessa spiegazione addotta dalla società per giustificare una tale inerzia, legata al rapporto di fiducia, era quantomai contraddittoria in quanto un'inadempienza di tale entità avrebbe dovuto deteriorare non poco quel rapporto di fiducia che viceversa era rimasto invariato per tutta la durata del rapporto di lavoro sino alla sua fisiologica cessazione.
Così come era implausibile che la società avesse scelto di non adottare alcuna iniziativa al fine di interrompere la prescrizione, tenuto conto del grave pregiudizio cui esponeva l'azienda.
A ciò si aggiungeva l'inspiegabile inerzia della anche dopo la cessazione del rapporto di CP_4 lavoro, visto che ne aveva preteso il pagamento per la prima volta con la domanda riconvenzionale nella causa di lavoro proposta dal per il pagamento del TFR. CP_2
Infine, il credito nei confronti del non risultava neppure essere stato iscritto nella contabilità CP_2 dell'azienda, che non era stata mai prodotta né nel giudizio civile né in quello penale.
Sulla base della contraddittorietà del quadro probatorio emerso a carico del il tribunale lo CP_2 assolveva dal reato ascrittogli, con conseguente assorbimento delle richieste risarcitorie della parte civile.
Proposto appello dalla sola parte civile, la Corte d'Appello di Sassari, con sentenza n. 664 in data
23.11.2021, riformava la sentenza del tribunale, seppure ai soli fini della domanda di risarcimento del danno, ritenendo provata la responsabilità penale del Il giudice di secondo grado CP_2 valorizzava a tali fini la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'imputato nelle diverse occasioni in cui era stato sentito, dinanzi al giudice civile e quindi davanti al giudice penale, dove per la prima volta aveva riferito di pagare in contanti, a mezzo corriere, inviando i soldi a CP_3
titolare dell'azienda, unica persona che avrebbe potuto smentirlo e che nelle more era
[...] deceduto.
La Corte riteneva implausibile che il non si fosse fatto rilasciare alcuna quietanza di tali CP_2 importanti pagamenti a fronte di un'attestazione scritta della merce ritirata.
Proposto ricorso in Cassazione, la sentenza è stata cassata, con rinvio alla Sezione civile della medesima Corte d'appello di Cagliari- sezione di Sassari ai sensi dell'art. 622 c.p.c., per violazione del principio che impone al giudice d'appello, che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle emergenze probatorie, soprattutto se di fonte dichiarativa, di rinnovare l'istruzione dibattimentale.
Il Supremo Collegio ha inoltre evidenziato che il giudice d'appello aveva ritenuto di non condividere la valutazione operata dal primo Giudice, contrapponendovene una radicalmente diversa in ordine ai risultati delle medesime prove senza esaminare criticamente i passaggi logico- argomentativi che avevano fondato il diverso percorso decisorio ivi tracciato e senza procedere agli incombenti processuali legati alla necessaria rinnovazione delle prove dichiarative nel secondo giudizio. La Corte di cassazione disponeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, valorizzando il rischio d'insolvibilità della società, nelle more posta in liquidazione, peraltro di proprietà di altra società (SUGICA s.r.l.) ammessa a procedura di concordato preventivo.
La causa è stata riassunta dal Fallimento con atto di CP_5 Controparte_6 citazione, con il quale ha reiterato i motivi d'appello a suo tempo proposti dinanzi alla Corte
d'appello-Sezione penale concludendo come in epigrafe.
Ha resistito il con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha ripercorso analiticamente CP_2 il giudizio svoltosi dinanzi al giudice del lavoro, nel quale sarebbe stato anche consumato il reato del falso giuramento, e quindi quello celebrato dinanzi al giudice penale.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio
2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di annullamento della sentenza n. 664/2021, la causa ritorna in sede di rinvio alla sezione civile della medesima Corte d'appello per accertare l'eventuale responsabilità del per i danni CP_2 subiti dalla oggi in fallimento, dal falso giuramento prestato dal nel processo CP_1 CP_2 dinanzi al Giudice del lavoro, definito, in conformità a quanto giurato dal con il parziale CP_2 rigetto della domanda riconvenzionale di compensazione.
La falsità del giuramento costituisce pertanto il presupposto della domanda risarcitoria invocata dalla società in liquidazione (oggi dal fallimento).
E' bene dunque premettere, in conformità con i principi affermati anche da ultimo dalla Corte di
Cassazione, che “nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile;
ne consegue che non è consentita l' "utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art.
246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16916 del 25/06/2019 e Cass
Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024).
Sempre con riferimento ai criteri da applicarsi nel giudizio civile, vanno inoltre rammentati i seguenti principi di diritto enunciati da Cass. n. 27016 del 2022: “a) l'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale morfologicamente valido, ma funzionalmente inefficace se trasposto in sede di giudizio di appello civile instaurato ex art. 622
c.p.p.; b) quell'atto processuale, a seguito della trasmigrazione nel processo civile, non può assumere il carattere della prova civile o della prova atipica;
c) l'interrogatorio della parte reso in sede penale può, peraltro, avere efficacia - ed essere legittimamente utilizzato dal giudice civile - come argomento di prova, ex art. 117 c.p.c., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccoglierlo (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contraddittorio, che informa di se l'intero processo penale nella sua nuova forma accusatoria) e senza escludere la facoltà del giudice del rinvio, ove lo ritenga necessario, di procedere autonomamente a disporlo nuovamente dinanzi a se;
d) l'efficacia di argomento di prova del contenuto dell'interrogatorio trasmigrato nel processo civile consentirà al giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, di porne, in parte qua, il relativo contenuto a fondamento della sua decisione, secondo i canoni interpretativi dianzi esposti, come verificatosi nel caso di specie.
Ora, venendo al fatto di reato all'origine del preteso danno subito dall'azienda , si tratta di CP_1 accertare se sia vero o falso quanto dichiarato da sotto il vincolo del giuramento CP_2 dinanzi al Giudice del lavoro, all'udienza del 7 febbraio 2013, quando, giurando, affermava “… di avere estinto personalmente e con pagamento il debito relativo all'acquisto delle merci elencate nelle schede prodotte sub 3 e 4 del ricorso in opposizione, debito contratto anche per gli acquisti effettuati dai miei familiari”.
I fatti e gli antefatti sono ormai noti e non sussiste la necessità di rinnovare in questa sede l'interrogatorio delle parti o l'audizione dell'unica testimone, sentita in entrambi Testimone_2
i giudizi: la società chiamata a corrispondere il TFR per 37 anni di attività lavorativa CP_1 prestata continuativamente dal alle dipendenze della nel negozio di Cagliari CP_2 Controparte_7 prima (dal 1970 sino al 1987), quindi come direttore del negozio sassarese di via Cavallotti (dal
1987 al 2007), opponeva in via riconvenzionale la compensazione con il proprio maggior credito, ammontante ad oltre 110.000 euro, maturato in conto prezzo della merce prelevata dal lavoratore, per sé e per i propri familiari, nel corso dell'intero rapporto lavorativo e mai pagata.
Il non contestava di aver ritirato la merce, come peraltro risultante dalle annotazioni CP_2 informali, cd. “prima nota”, fatte dalla dipendente addetta alla cassa (che verrà Testimone_2 sentita in qualità di testimone in entrambi i giudizi), ma respingeva sin dal primo momento l'addebito, sostenendo di aver sempre pagato, nel giro di poco tempo, a mani di , Controparte_3 da lui confidenzialmente chiamato (titolare dell' azienda cagliaritana dalla quale dipendeva Per_2 anche il negozio di Sassari), consegnandogli il danaro in contanti senza ricevere alcun riscontro cartaceo (quietanze o scontrini) di tale pagamento. Proprio per la mancanza di un riscontro cartaceo e visto il notevole lasso di tempo trascorso, il eccepiva dinanzi al giudice del lavoro la CP_2 prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c., chiaramente valevole per tutti gli acquisti anteriori di un anno rispetto alla richiesta formulata dalla così trasferendo l'onere probatorio del CP_1 mancato pagamento sul creditore, che ricorreva, a tali fini, al giuramento decisorio.
Ora, dalle risultanze istruttorie dei numerosi processi che hanno interessato la vicenda, svoltisi dinanzi al giudice del lavoro e al giudice penale, emergono numerosi elementi indiziari, precisi e concordanti, della veridicità della dichiarazione resa dal sotto il vincolo del giuramento. CP_2
In primis, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, va detto che il lavoratore ha tenuto una linea difensiva coerente. A fronte dell'ingente pretesa creditoria dell'azienda, non a caso ritagliata sull'importo del TFR (che verosimilmente sarebbe spettato al lavoratore per 37 anni di servizio se non fosse andato in prescrizione il ventennio cagliaritano), il non ha mai negato di aver CP_2 prelevato la merce per sé e per i familiari, ma ha sostenuto di averla sempre pagata, in tempi brevi, senza alcun sollecito dell'azienda, peraltro senza passare dalla cassa del negozio di Sassari.
Interrogato liberamente dal giudice del Lavoro all'udienza del 12 gennaio 2010 il dichiarava CP_2
“… Preciso che quando acquistavo la merce ne davo notizia alla cassiera che segnava l'articolo e il prezzo. Io pagavo regolarmente il corrispettivo sulla base del prezzo di vendita al pubblico periodicamente, nel senso che lasciavo delle cifre abbastanza importanti per pagare la merce da me acquistata. C'era un rapporto di fiducia con il datore di lavoro e i pagamenti sono stati sempre regolari tanto che non ho mai avuto alcuna richiesta di restituzione né trattenute sulle retribuzioni
a tale titolo…Preciso che con la ditta il rapporto è durato vent'anni ma dal 1970 avevo CP_1 rapporti di lavoro con la proprietà ovvero con la famiglia ...” CP_7
Quindi, in sede d'interrogatorio formale, all'udienza del 21 gennaio 2011, sempre dinanzi al
Tribunale del lavoro, affermava … Confermo che quando prelevavo la merce dal negozio veniva annotata nella prima nota quale quelle che mi si mostrano. Preciso però anche che detta merce veniva pagata contestualmente o nel giro di pochi giorni, altrettanto dicasi per la merce prelevata dai miei familiari che pagavo talvolta io talvolta mia figlia o mia moglie..”.
Circostanza quest'ultima coerente con quando dichiarato dalla teste che, sempre Testimone_2 dinanzi al giudice del lavoro, ha riferito che “si trattava di merce destinata ad essere indossata dal
o dai familiari … ricordo che i familiari talvolta hanno pagato ma dietro scontrino”. CP_2
All'udienza del 7 febbraio 2013, sotto il vincolo del giuramento il dichiarava “… di avere CP_2 estinto personalmente e con pagamento il debito relativo all'acquisto delle merci elencate nelle schede prodotte sub 3 e 4 del ricorso in opposizione, debito contratto anche per gli acquisti effettuati dai miei familiari”. Infine, dinanzi al tribunale penale, affermava .. ho sempre pagato sicuramente e si faceva una sorta di brevi manu perché gli accordi con me e il titolare, allora appunto, erano tali che Per_2 nessuno doveva sapere dei fatti nostri, assolutamente, per cui provvedevo io a pagare il tantum, quanto dovevo appunto, solo col signor appunto … diciamo che i tempo erano Tes_1 Per_2 relativamente brevi in quanto appunto una volta appurato che tutto andava bene era mia cura e premura far avere quanto dovevo appunto a Cagliari, solamente… tramite corriere. Noi quotidianamente … noi, il corriere quotidianamente faceva la spola Cagliari-Sassari e viceversa per cose sue e poi molto anche per quel che ci riguardava, consegna merci da Cagliari a Sassari o viceversa, e io ogni qualvolta appunto una busta proprie mani del signor era mia premura Tes_1 farla avere a lui direttamente …”
Dunque, non vi è discordanza o contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dal il quale ha CP_2 sempre riconosciuto di aver prelevato la merce e di averla sempre pagata in contanti, salvo precisare dinanzi al giudice penale qualche particolare in più sulle modalità di tale pagamento, che avveniva pressoché nell'immediato, una volta assicuratosi che la merce andava bene, mediante consegna del denaro in busta chiusa al , in forza di accordi personali noti soltanto a loro due, Parte_1 attraverso il corriere che quasi quotidianamente faceva la spola tra i due negozi.
Circostanze, quella dell'invio del denaro a mezzo corriere, effettivamente non precisate in occasione del giuramento dinanzi al giudice del lavoro poiché la formula non le richiedeva, in ogni caso neppure in contraddizione con quanto sino a quel momento dichiarato dal dipendente, ossia di aver pagato in contanti in tempi brevi, con modalità diverse da quelle riservate ai restanti dipendenti in ragione del rapporto di fiducia e collaborazione (il era il direttore della sede di Sassari) CP_2 esistente con la proprietà, rappresentata in quegli anni da Parte_1
L'appellante è rimasto comunque fedele al nucleo centrale dei fatti da sempre sostenuti, ossia di aver regolato i pagamenti personalmente con il titolare in tempi brevi e in contanti. Parte_1
Modalità effettivamente circostanziate soltanto in sede di esame dinanzi al giudice penale, ma già in parte anticipate nell'interrogatorio libero e negli atti del giudizio civile, quando il aveva più CP_2 volte fatto riferimento al rapporto di estrema fiducia esistente con il titolare della ditta , e CP_7 al fatto che i pagamenti avvenivano in contanti con regolarità, senza necessità di alcun sollecito.
Rapporto di fiducia in forza del quale, al momento del trasferimento a Cagliari, il lavoratore non si era curato neppure di approfondire le modalità del trasferimento del rapporto lavorativo presso la ditta di Sassari, contando su una continuità del rapporto di lavoro, viceversa rivelatasi fallace. CP_1
Ora, quanto affermato dal sul fatto di non essere passato attraverso la cassa del negozio di CP_2
Sassari per il pagamento delle merci prelevate da tale punto vendita, ha trovato indiretto conforto nelle dichiarazioni di unico testimone sentito sia in sede civile che penale. Testimone_2 Dinanzi al Giudice del Lavoro la ha dichiarato infatti che era una prassi che i dipendenti Tes_2 prelevassero articoli dal negozio, che venivano segnati nella “prima nota”, e che di ciascun dipendente veniva poi fatta una scheda personale dove annotare gli acconti man mano versati. Nel caso del non è mai stata fatta una scheda perché il non ha mai pagato alcunché né lo CP_2 CP_2 hanno fatto i suoi familiari. In realtà dinanzi al giudice penale la dichiarerà anche che Tes_2 talvolta i familiari del prelevavano la merce dal negozio e la pagavano direttamente dietro CP_2 rilascio di scontrino (evidentemente capi diversi da quelli annotati invece nell'elenco esibitole nel processo). La testimone ha poi confermato che questa “prima nota” veniva inviata giornalmente via fax a Cagliari e mensilmente in originale. Nel processo penale la ha inoltre confermato che il Tes_2 aveva un ruolo pacificamente apicale nel negozio (… il direttore …) e che per la merce da lui CP_2 prelevata non veniva compilata la scheda individuale con l'annotazione dei pagamenti, per quanto nella “prima nota” venisse annotata la merce da lui prelevata.
La testimonianza della , all'epoca dei fatti addetta alla piccola amministrazione, carico e Tes_2 scarico merci, la cassa (cfr. esame nel processo penale), reca certamente conforto ad un trattamento diverso, quantomeno nelle modalità del pagamento, riservato al per l'intera durata del CP_2 rapporto lavorativo.
Ora, nel contesto di amicizia e collaborazione emerso dall'istruttoria, se è plausibile il pagamento in contanti senza il rilascio di scontrini fiscali o quietanze di alcun tipo, direttamente a mani del titolare dell'attività cagliaritana, legato da antica e profonda amicizia con il lavoratore, non lo è allo stesso modo il fatto che l'azienda non abbia conservato alcuna traccia scritta di tale ingente credito,
a parte l'informale elenco predisposto in negozio dalla al momento del prelievo della merce, Tes_2
e soprattutto non abbia provveduto a riportarlo nelle scritture contabili della società. È infatti un dato pacifico che le scritture contabili dell'attività commerciale non siano mai state prodotte, né nel giudizio civile né in quello penale.
Inoltre, la ha aggiunto un ulteriore elemento che indirettamente avvalora la veridicità della Tes_2 dichiarazione del ossia che in ogni caso tutta la documentazione sui prelievi delle merci dal CP_2 negozio, anche le schede individuali degli altri dipendenti, venivano inviate a Cagliari che curava la contabilità di entrambi i punti vendita, rendendo così credibile che la regolarizzazione dei pagamenti della merce prelevata dal nel negozio di Sassari avvenisse a Cagliari, direttamente CP_2 nelle mani del titolare . Parte_1
Il fatto che l'appellato non abbia mai ricevuto o richiesto scontrini fiscali o quietanze scritte del pagamento effettuato in contanti mediante invio del denaro a Cagliari, direttamente a mani di
, non è inverosimile, sia in ragione del particolare rapporto di fiducia esistente con Parte_1 il titolare/datore di lavoro, sia secondo l'id quod plerumque accidit. Difficilmente si conserva uno scontrino fiscale dell'acquisto di merce al dettaglio per più di una giornata.
Viceversa, è ben più inverosimile che un'azienda commerciale, affermata e solida sul mercato come la ditta , a fronte di una così elevata esposizione debitoria del lavoratore, non gli abbia CP_7 inviato alcun sollecito o formale diffida, anche al fine d'interrompere la breve prescrizione prevista per tali crediti, o non si sia fatta rilasciare una dichiarazione ricognitiva del credito.
L'unica spiegazione plausibile è proprio quella resa dal nel corso del giudizio sotto il vincolo CP_2 del giuramento, ossia di aver sempre pagato la merce prelevata dal negozio mediante l'invio alla sede di Cagliari del danaro in contanti a mani del titolare, Parte_1
Ancora, ulteriori elementi della veridicità delle dichiarazioni rese dal si ricavano dalle stesse CP_2 modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, terminato fisiologicamente con il pensionamento, connotato per l'intera sua durata da stima e premialità e non da un atteggiamento di sfiducia e diffidenza, come si converrebbe invece nei confronti di un cattivo pagatore.
Come si evince dalle buste paga prodotte (cfr. doc. 2) al veniva regolarmente corrisposto, CP_2 oltre all'intera retribuzione, un cospicuo bonus mensile di natura evidentemente premiale.
Il rapporto di lavoro si è poi concluso fisiologicamente nel 2007, con il pensionamento, e il prelievo di merce è avvenuto regolarmente, senza soluzione di continuità, nel corso dell'intero rapporto lavorativo, persino dopo la sua cessazione (nell'elenco predisposto dalla sono annotati Tes_2 prelievi di merce sino ad aprile 2008).
Ora, è contrario a logica e buon senso che l'azienda, che a suo dire vantava nei confronti del Pt_2 un credito di oltre 110.000 euro per acquisti di merce non pagata, abbia continuato a riporre incondizionata fiducia nel suo ruolo di direttore del negozio, a consegnargli altra merce e premiarlo per la produttività, a non inviargli alcun sollecito o richiesta di pagamento, non solo scritta ma neppure verbale (nessun sollecito verbale è stato mai provato in giudizio), a non registrare il credito nelle poste attive del bilancio, ricordandosi di vantarlo soltanto una volta ricevuta la richiesta giudiziale di TFR proveniente dal lavoratore.
L'unica spiegazione ragionevole di tali fatti, complessivamente considerati, è quella resa dal CP_2 nel corso dei due giudizi, e per quel che interessa in questa sede affermata sotto il vincolo del giuramento dinanzi al giudice del lavoro, ossia di aver estinto mediante pagamento in contanti direttamente a mani del titolare il proprio debito, con la conseguenza che non può considerarsi perfezionato alcun reato di spergiuro, dal quale possa essere derivata un'obbligazione risarcitoria in favore del Controparte_1 La domanda di risarcimento del danno non può pertanto trovare accoglimento con conseguente condanna del alla rifusione in favore di delle spese di lite di Controparte_1 CP_2 tutti i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda,
1) rigetta la domanda di risarcimento danni da reato di falso giuramento proposta dal
; Controparte_1
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di che si liquidano come segue: CP_2
€ 2.700 (valori medi) per il giudizio di primo grado;
€ 1.584 (valori minimi) per il giudizio d'appello;
€ 3.168 (valori minimi) per il giudizio di Cassazione;
€ 2.906 (valori minimi) per il giudizio di rinvio. oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni