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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4306/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4306/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per nessuno è presente Parte_1
Per l'avv. RA NE EL e per la pratica la Controparte_1 dott.ssa Sofia Fanizza
Il procuratore della società convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Discute la causa riportandosi alle difese ed in particolare insistendo per la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4306/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSIMINO Parte_1 P.IVA_1
CA e con elezione di domicilio in PIAZZA MAZZINI 6 95024 ACIREALE presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RA NE EL e con elezione di domicilio in Appiano
Gentile (CO ) via Giacomo Leopardi n. 1 presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da atto di citazione in opposizione e, per parte convenuta, come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società , ha emesso in data 3.12.2024 Controparte_1
decreto n. 16404/2024 nei confronti della società per il pagamento della Parte_1
somma di euro 34.169,13, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di prezzo per la fornitura di merce.
pagina 2 di 4 Il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società in data 4.12.2024 e l'atto di Parte_1
citazione in opposizione è stato notificato tempestivamente nel rispetto del termine dei 40 giorni dalla notificazione del decreto di cui all'art. 641 c.p.c. in data 13.1.2025.
Tuttavia la società opponente ha iscritto tardivamente a ruolo la causa oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione come previsto dall'art. 165 c.p.c. , essendo l'iscrizione del 28.1.2025.
La tardiva iscrizione a ruolo della causa comporta l'improcedibilità della domanda e ciò a norma dell'art. 647 c.p.c. rubricato “ esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente “ che prevede al primo comma che il giudice che ha emesso il decreto lo dichiara esecutivo “ se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito “ ed all'ultimo comma che “ quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può più essere proposta né proseguita “, salvo che sussistano le condizioni per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
La giurisprudenza è unanime nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo della causa alla mancata iscrizione facendo conseguire alla tardiva iscrizione a ruolo la drastica conseguenza della improcedibilità dell'opposizione stessa, intesa come mancanza delle condizioni necessarie perché la domanda, ritualmente proposta, abbia il suo corso ulteriore ( cfr ex multis Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” ).
Per quanto esposto va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 647 c.p.c. .
In ragione della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vanno poste a carico della società opponente nella misura liquidata in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale del corrispondente scaglione tariffario ( 26.000/52.000 ), essendo stata la causa decisa su una questione preliminare di rito con sentenza pronunciata a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16404/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 3.12.2024 e per l'effetto dichiara il decreto definitivamente esecutivo, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4306/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per nessuno è presente Parte_1
Per l'avv. RA NE EL e per la pratica la Controparte_1 dott.ssa Sofia Fanizza
Il procuratore della società convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Discute la causa riportandosi alle difese ed in particolare insistendo per la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4306/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSIMINO Parte_1 P.IVA_1
CA e con elezione di domicilio in PIAZZA MAZZINI 6 95024 ACIREALE presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RA NE EL e con elezione di domicilio in Appiano
Gentile (CO ) via Giacomo Leopardi n. 1 presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da atto di citazione in opposizione e, per parte convenuta, come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società , ha emesso in data 3.12.2024 Controparte_1
decreto n. 16404/2024 nei confronti della società per il pagamento della Parte_1
somma di euro 34.169,13, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di prezzo per la fornitura di merce.
pagina 2 di 4 Il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società in data 4.12.2024 e l'atto di Parte_1
citazione in opposizione è stato notificato tempestivamente nel rispetto del termine dei 40 giorni dalla notificazione del decreto di cui all'art. 641 c.p.c. in data 13.1.2025.
Tuttavia la società opponente ha iscritto tardivamente a ruolo la causa oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione come previsto dall'art. 165 c.p.c. , essendo l'iscrizione del 28.1.2025.
La tardiva iscrizione a ruolo della causa comporta l'improcedibilità della domanda e ciò a norma dell'art. 647 c.p.c. rubricato “ esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente “ che prevede al primo comma che il giudice che ha emesso il decreto lo dichiara esecutivo “ se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito “ ed all'ultimo comma che “ quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può più essere proposta né proseguita “, salvo che sussistano le condizioni per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
La giurisprudenza è unanime nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo della causa alla mancata iscrizione facendo conseguire alla tardiva iscrizione a ruolo la drastica conseguenza della improcedibilità dell'opposizione stessa, intesa come mancanza delle condizioni necessarie perché la domanda, ritualmente proposta, abbia il suo corso ulteriore ( cfr ex multis Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” ).
Per quanto esposto va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 647 c.p.c. .
In ragione della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vanno poste a carico della società opponente nella misura liquidata in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale del corrispondente scaglione tariffario ( 26.000/52.000 ), essendo stata la causa decisa su una questione preliminare di rito con sentenza pronunciata a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16404/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 3.12.2024 e per l'effetto dichiara il decreto definitivamente esecutivo, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4