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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7652 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il proc. dom. avv.to Simone Labonia, delega in atti
-attori- contro
(p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
procuratore del dott. , con il proc. dom. avv.to Carmine Liguori, Controparte_2
delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori esponevano di intrattenere con la il rapporto di conto corrente CP_3
ordinario n. 2876.35 e di aver contratto con la medesima, in data 30.3.2015, un finanziamento con garanzia bancaria a bollo ridotto per l'importo di € 17.000,00, di cui pagina 1 di 14 € 15.000,00 destinati al consolidamento dell'esposizione derivante dalla concessione di apertura di credito del predetto conto.
Con riferimento al contratto di c/c, lamentavano: (i) la nullità ed indeterminatezza delle condizioni economiche per omessa pattuizione dei tassi di interesse creditori e debitori;
(ii) l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
(iii) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
(iv) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
(v)
l'arbitraria applicazione di valute differenziate rispetto alla effettiva data in cui l'operazione era stata effettuata.
Relativamente al mutuo, sostenevano: (i) la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, per violazione dell'art. 125 TUB, in quanto l' era superiore a quello dichiarato dalla (ii) la nullità del contratto ex art. 1418 e 1325 CP_1
n. 2 c.c. in quanto mutuo c.d. solutorio perché finalizzato a ripianare il saldo debitore del conto corrente;
(iii) la violazione dei generali principi di correttezza e di buona fede da parte dell'istituto bancario per aver preteso il rilascio di garanzia cambiaria per il finanziamento erogato.
Richiamavano quindi gli esiti della perizia econometrica commissionata, da cui era anche emersa (per alcuni trimestri) l'applicazione di tassi usurari al conto corrente, per affermare l'indebita corresponsione a titolo di interessi, cms, oneri e corrispettivo su accordato per € 22.780,73 e concludevano nei seguenti termini:
1) con riferimento al rapporto di conto corrente per cui e causa, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al medesimo rapporto, con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, allo sforamento del TSU, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché, a tutte le altre spese ingiustamente addebitate, cosi come evidenziato in narrativa;
2) sempre nel merito, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui e causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente
pagina 2 di 14 concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697
c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3) accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità e/o inefficacia, del finanziamento 30.03.2015, ovvero, in subordine, la nullità parziale della clausola contrattuale del finanziamento in oggetto relativa al (TAEG) per violazione dell'art. 125 bis t.u.b., comma 6, e, per l'effetto, prevedere l'applicazione del tasso sostitutivo indicato nell'art. 125 bis t.u.b., comma 7;
4) in ragione di tutto quanto sopra, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare e rettificare l'esatto dare- avere (recitus saldo contabile) tra le parti
(…);
5) in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in dipendenza di tutto quanto sopra e di ogni aspetto descritto, ivi compreso l'erogazione e l'impiego del sopra menzionato finanziamento concesso, l'illegittima gestione dei rapporti bancari e delle relative segnalazioni e comunicazioni, l'applicazione di tassi usurari, la trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, non corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla Banca d'Italia, deputata alla gestione della "Centrale dei Rischi", nonché, in dipendenza di ogni ulteriore aspetto che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, condannare la stessa, anche in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza (…) al risarcimento di tutti i danni
(…).
Costituitasi, la eccepiva preliminarmente la prescrizione di ogni diritto dei CP_3
correntisti per il periodo anteriore al decennio decorrente dalla prima diffida del
3.2.2017, quindi per tutto il periodo antecedente al 3.2.2007.
Rilevava poi di non aver mai ricevuto alcuna contestazione agli estratti conto inviati nella vigenza del rapporto e che l'azione avversaria era stata determinata dalla diffida inviata dall'istituto di credito in data 16.8.2016 per il recupero del capitale residuo e pagina 3 di 14 delle rate insolute del finanziamento, nonché del saldo negativo del conto corrente
(doc.3).
Chiariva inoltre di essersi resa disponibile, a seguito dell'istanza formulata dagli attori ex art. 119 TUB, di mettere a loro disposizione la documentazione richiesta previo versamento delle spese per la riproduzione delle copie, senza ottenere alcun riscontro dalla controparte.
Sosteneva di aver fatto applicazione a partire dal 2000 della delibera CICR, dandone comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che la nuova delibera risaliva ad ottobre
2016.
Contestava l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto dell'applicazione dello ius variandi, evidenziando la genericità delle contestazioni avversarie sul punto, anche nella parte riferita alle valute.
Negava l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia usura, rilevando che l'indicatore da calcolare al fine della verifica ex L. n.108/96 era il TEG e non il
TAEG.
Precisava anche che il riferimento all' costituiva una mera indicazione informativa non incidente sulla determinazione del tasso di interesse, sicché una sua eventuale errata inclusione nel contratto non poteva comportare la nullità della clausola determinativa degli interessi.
Ribadiva infine che le modalità di rimborso del mutuo, il piano di ammortamento e la misura dei tassi corrispettivi e moratorio erano chiaramente e dettagliatamente indicati nel contratto validamente stipulato inter partes e concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, dopo vari rinvii, la causa veniva assegnata, con decreto presidenziale del 9.9.2024, alla scrivente che con ordinanza dell'1.3.2025 disponeva una integrazione dell'indagine peritale.
Veniva poi trattenuta in decisione, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con scambio di note, all'udienza del 15.10.2025.
pagina 4 di 14 La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Devono preliminarmente essere confutate tutte le doglianze relative al contratto di finanziamento.
Non sussiste invero la dedotta nullità, per mancanza di causa, del c.d. mutuo solutorio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi in data 5 marzo 2025 con sentenza n. 5841l, hanno statuito che: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo”.
Quanto invece alla dedotta parziale nullità derivante dalla erronea indicazione dell' , già all'epoca della proposizione della domanda vi era un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo il quale l'erronea o omessa indicazione dell' non inficiava la validità del finanziamento costituendo tale indice, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo e non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Il TAEG/ISC è infatti un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 4.3.2003 che all'art. 9 prevede che la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle
pagina 5 di 14 caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Trattasi peraltro di norma inserita nella sezione seconda della circolare riguardante
“pubblicità e contratti” e rubricata “informazione contrattuale”.
Ne deriva che l' non ha alcuna funzione essenziale, né incide sul piano Pt_4
della validità del contratto.
A ciò si aggiunga che il richiamato art. 117 TUB prescrive al comma 4 che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e al comma 6 che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso sostitutivo dei BOT emessi ei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Dunque, avuto riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
TAEG/ISC, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, un prezzo o una condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Risulta pertanto evidente la non pertinenza del parametro normativo invocato dagli attori (art. 117 TUB comma 6) a sostegno della tesi della nullità parziale del contratto e della applicazione del tasso sostitutivo quale conseguenza dell'errata indicazione dell' Pt_3
Ciò posto, non può nemmeno dubitarsi della liceità del piano di ammortamento c.d. alla francese adottato nel finanziamento in oggetto, dovendosi escludere ogni effetto anatocistico.
pagina 6 di 14 Sul punto infatti, con sentenza n. 15130/2024, la Suprema Corte ha affrontato la questione chiarendo che la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese o all'italiana) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale.
Piuttosto, tale effetto è riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale. Le rate iniziali dell'ammortamento “alla francese” prevedono interessi più elevati poiché il capitale non ancora restituito è maggiore.
Nell'ammortamento “all'italiana”, invece, il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
La predetta pronuncia ha sottolineato inoltre che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento “alla francese” non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti. Questa scelta non influisce sul
TAN e sul TAEG, che devono essere e sono stati esplicitati nel contratto.
Infine, come accertato all'ausiliario, dalla rielaborazione effettuata del finanziamento bancario con il software dedicato, non emerge il superamento del tasso di usura (cfr. foglio 13 relazione ctu del 26.7.2022).
Passando allora alle questioni sollevate dagli attori in ordine alla regolamentazione ed esecuzione del contratto di conto corrente per cui è causa, con la consulenza tecnica depositata in data 26.7.2022 (cfr. relazione dott. ) è stato accertato che Persona_1
il tasso applicato riportato in contratto sottoscritto dalle parti, risulta essere del 13,560 % e, inserito nel foglio di calcolo dedicato risulta nei limiti del tasso soglia stabilito dalla legge
108/1996 e che il tasso applicato dall'Istituto bancario e riportato negli estratti conto, applicando la media ponderata per ogni trimestre, inserito nel foglio di calcolo dedicato risulta nei limiti del tasso soglia stabilito dalla legge 108/1996 (cfr. foglio 12 rel. cit.).
A seguito poi della integrazione della consulenza disposta con provvedimento dell'1.3.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto, l'ausiliario ha verificato che il pagina 7 di 14 rapporto de quo risulta acceso in data 04.08.2005, ovvero la medesima data di stipula del sottostante contratto depositato agli atti. Circa, invece, l'eventuale chiusura del rapporto, la documentazione versata in atti non contiene elementi utili a chiarire se lo stesso sia stato risolto o sia ancora in essere.
Ad ogni modo, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile in fascicolo (30.09.2015) il saldo di detto corrente evidenziava una posizione debitoria del correntista nei confronti della banca di complessivi € 35,07, pari alla sommatoria di € 16,89 di saldo contabile negativo più competenze di chiusura trimestre (maturate ma non addebitate) per € 18,18.
Va precisato altresì che la rielaborazione richiesta è stata effettuata sulla base degli estratti conto dal 4 ottobre 2005 al 30 settembre 2015 (ultimo estratto disponibile) ad eccezione del quarto trimestre del 2010 in quanto non versato in atti con applicazione dei correttivi per il caso di periodi non coperti da estratto conto.
Giova quindi, sin d'ora osservare, quanto alla censura relativa alla incompletezza della sequenza degli estratti conto prodotti dagli attori, che per giurisprudenza oramai consolidata, nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, egli può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cassazione n. 10293/2023).
Dunque, considerato che l'apertura del conto è successiva alla delibera CICR del 2000, la clausola di capitalizzazione trimestrale è comunque nulla a partire dall'1.1.2014 alla stregua della disciplina entrata in vigore a detta data e sul punto vanno pertanto disattese le obiezioni avanzate dalla CP_1
Il comma 2 dell'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013
(legge di stabilità), prevede che:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in
pagina 8 di 14 essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”.
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità: mentre in precedenza la norma primaria delegava all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di “interessi sugli interessi” – nel che consiste l'anatocismo ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli “interessi” nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva poi che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso pagina 9 di 14 di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il
4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti
<> (o interessi sugli interessi). ”
Ancora, si consideri che in materia era intervenuto il legislatore con il D.L. n. 91 del
24/6/2014 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferire ad un anno, ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2,
TUB l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1.1.2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
Per le ragioni sopra esposte, al fine di determinare il saldo del c/c, il consulente è stato incaricato di effettuare il ricalcolo eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi a partire dal 01.01.2014 e mantenendo la periodicità reciproca di capitalizzazione infrannuale per i periodi pregressi.
pagina 10 di 14 Riguardo alla Commissione di SI ER (C.M.S.), si legge nella relazione peritale (cfr. foglio 4 relazione dott. del 29.9.2025) che: Per_1
- le previsioni di cui all'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 stabiliscono che
“(omissis) sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente (omissis)”;
- il Decreto CICR n. 644 del 20.06.2012, statuente i criteri di adeguamento delle clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis TUB, all'articolo 3, comma 1, lettera “a” specifica che l'ammontare della c.d. “Commissione sull'accordato” (sostitutiva, nella sostanza e nelle modalità di calcolo, della Commissione di SI ER) è “liberamente determinata nel contratto”;
- nel fascicolo di causa e, più in generale, nel complesso dell'intera documentazione versata in atti e resa disponibile per l'analisi del CTU non si rinvengono a tutt'oggi pattuizioni scritte e accettate, in conformità della disciplina vigente, integrative o modificative del contratto originario, tali da comprovare l'effettivo rispetto delle prescrizioni formali di adeguamento delle condizioni contrattuali contenute nell'art.
2-bis del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, prima, e nell'art. 3 comma 1 lett. a Decreto CICR n. 644, poi.
Il consulente ha, pertanto, provveduto ad epurare il ricalcolo, per l'intero arco temporale attenzionato, di tutte le poste addebitate a titolo sia di Commissione di
(C.M.S.) che di Commissione sull'accordato (o altre locuzioni e Parte_5
declaratorie sostanzialmente equivalenti).
Per quanto attiene, invece, al calcolo delle rimesse solutorie, va ribadito il principio per cui qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di
pagina 11 di 14 prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cassazione n. 9756/24).
Non sussiste però alcun onere per la di indicare le singole rimesse solutorie CP_1
(Cassazione S.U. n.15895/2019, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria
l'indicazione di specifiche rimesse solutorie).
Al riguardo, quindi, il perito ha precisato che il calcolo di tali rimesse - incidendo le rettifiche unicamente sull'importo trimestralmente addebitato a titolo di competenze di chiusura, e considerando l'assoluta marginalità di incidenza delle stesse nel periodo dal 03.02.2007 (ultima data rilevante ai fini della prescrizione decennale) alla conclusione del trimestre - è stato esteso, al fine di fornire un'idea quanto più esaustiva e aderente alla realtà delle grandezze da attenzionare, al 31.03.2007.
In conclusione, l'ausiliario ha stabilito che il saldo ricalcolato al 30.9.2015 del conto corrente in oggetto è pari ad € 7.594,42 a credito dei correntisti ed al netto delle rimesse solutorie.
Tali conclusioni meritano piena adesione.
Non solo infatti le stesse non sono state oggetto di alcuna osservazione ad opera delle parti ma, da un lato, con l'integrazione richiesta risultano superati i risultati esposti dal ctu nella precedente relazione del 26.7.2022 e, dall'altro, deve prendersi atto che, in difetto di assolvimento dell'onere di specifica allegazione e prova posto a carico di parte attrice, la doglianza relativa all'esercizio di un preteso illegittimo ius variandi da parte della banca non può che rimanere priva di effetti, atteso che non vi sono gli elementi per accertare l'illiceità delle variazioni.
Ciò vale anche per le contestazioni relative alle valute (antergazione delle operazioni pagina 12 di 14 in addebito e postergazione delle operazioni in accredito), in quanto troppo generiche: invero, gravava sull'attore ha l'onere di individuare le singole attribuzioni di valuta impugnate e giustificare la contestazione per tipologia di operazione (es. versamento assegno, bonifico) evidenziando quale fosse il contrasto con la disciplina legale o convenzionale.
In definitiva, vanno rigettate tutte le domande relative al contratto di finanziamento
(come anche quella risarcitoria essendo rimasta indimostrata ogni condotta della
Banca arbitraria o contraria a buona fede), mentre il saldo del c/c n. 2876.35 va determinato in € 7.594,42, alla data del 30.9.2015, a credito dei correntisti.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% in ragione della reciproca soccombenza e nel residuo poste a carico di parte convenuta.
Gli onorari di ctu vanno invece posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 2876.35 acceso in data 4.8.2005 presso la filiale di Salerno, Agenzia n. 3, da e è pari, alla data CP_3 Parte_1 Parte_2
del 30.9.2015, ad € 7.594,42 a credito dei correntisti. rigetta nel resto;
dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Simone Controparte_1
Labonia, dichiaratosi antistatario, del residuo 50% delle spese di lite che si liquida in
€ 2.538,50 per compensi professionali, € 132,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e parte convenuta, dall'altro, nella misura del 50% ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreti del 27.7.2022 e
16.10.2025.
pagina 13 di 14 Così deciso in Salerno, lì 27.10.2025
IL GIUDICE
AN NE
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7652 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il proc. dom. avv.to Simone Labonia, delega in atti
-attori- contro
(p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
procuratore del dott. , con il proc. dom. avv.to Carmine Liguori, Controparte_2
delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori esponevano di intrattenere con la il rapporto di conto corrente CP_3
ordinario n. 2876.35 e di aver contratto con la medesima, in data 30.3.2015, un finanziamento con garanzia bancaria a bollo ridotto per l'importo di € 17.000,00, di cui pagina 1 di 14 € 15.000,00 destinati al consolidamento dell'esposizione derivante dalla concessione di apertura di credito del predetto conto.
Con riferimento al contratto di c/c, lamentavano: (i) la nullità ed indeterminatezza delle condizioni economiche per omessa pattuizione dei tassi di interesse creditori e debitori;
(ii) l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
(iii) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
(iv) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
(v)
l'arbitraria applicazione di valute differenziate rispetto alla effettiva data in cui l'operazione era stata effettuata.
Relativamente al mutuo, sostenevano: (i) la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, per violazione dell'art. 125 TUB, in quanto l' era superiore a quello dichiarato dalla (ii) la nullità del contratto ex art. 1418 e 1325 CP_1
n. 2 c.c. in quanto mutuo c.d. solutorio perché finalizzato a ripianare il saldo debitore del conto corrente;
(iii) la violazione dei generali principi di correttezza e di buona fede da parte dell'istituto bancario per aver preteso il rilascio di garanzia cambiaria per il finanziamento erogato.
Richiamavano quindi gli esiti della perizia econometrica commissionata, da cui era anche emersa (per alcuni trimestri) l'applicazione di tassi usurari al conto corrente, per affermare l'indebita corresponsione a titolo di interessi, cms, oneri e corrispettivo su accordato per € 22.780,73 e concludevano nei seguenti termini:
1) con riferimento al rapporto di conto corrente per cui e causa, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al medesimo rapporto, con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, allo sforamento del TSU, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché, a tutte le altre spese ingiustamente addebitate, cosi come evidenziato in narrativa;
2) sempre nel merito, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui e causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente
pagina 2 di 14 concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697
c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3) accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità e/o inefficacia, del finanziamento 30.03.2015, ovvero, in subordine, la nullità parziale della clausola contrattuale del finanziamento in oggetto relativa al (TAEG) per violazione dell'art. 125 bis t.u.b., comma 6, e, per l'effetto, prevedere l'applicazione del tasso sostitutivo indicato nell'art. 125 bis t.u.b., comma 7;
4) in ragione di tutto quanto sopra, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare e rettificare l'esatto dare- avere (recitus saldo contabile) tra le parti
(…);
5) in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in dipendenza di tutto quanto sopra e di ogni aspetto descritto, ivi compreso l'erogazione e l'impiego del sopra menzionato finanziamento concesso, l'illegittima gestione dei rapporti bancari e delle relative segnalazioni e comunicazioni, l'applicazione di tassi usurari, la trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, non corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla Banca d'Italia, deputata alla gestione della "Centrale dei Rischi", nonché, in dipendenza di ogni ulteriore aspetto che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, condannare la stessa, anche in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza (…) al risarcimento di tutti i danni
(…).
Costituitasi, la eccepiva preliminarmente la prescrizione di ogni diritto dei CP_3
correntisti per il periodo anteriore al decennio decorrente dalla prima diffida del
3.2.2017, quindi per tutto il periodo antecedente al 3.2.2007.
Rilevava poi di non aver mai ricevuto alcuna contestazione agli estratti conto inviati nella vigenza del rapporto e che l'azione avversaria era stata determinata dalla diffida inviata dall'istituto di credito in data 16.8.2016 per il recupero del capitale residuo e pagina 3 di 14 delle rate insolute del finanziamento, nonché del saldo negativo del conto corrente
(doc.3).
Chiariva inoltre di essersi resa disponibile, a seguito dell'istanza formulata dagli attori ex art. 119 TUB, di mettere a loro disposizione la documentazione richiesta previo versamento delle spese per la riproduzione delle copie, senza ottenere alcun riscontro dalla controparte.
Sosteneva di aver fatto applicazione a partire dal 2000 della delibera CICR, dandone comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che la nuova delibera risaliva ad ottobre
2016.
Contestava l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto dell'applicazione dello ius variandi, evidenziando la genericità delle contestazioni avversarie sul punto, anche nella parte riferita alle valute.
Negava l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia usura, rilevando che l'indicatore da calcolare al fine della verifica ex L. n.108/96 era il TEG e non il
TAEG.
Precisava anche che il riferimento all' costituiva una mera indicazione informativa non incidente sulla determinazione del tasso di interesse, sicché una sua eventuale errata inclusione nel contratto non poteva comportare la nullità della clausola determinativa degli interessi.
Ribadiva infine che le modalità di rimborso del mutuo, il piano di ammortamento e la misura dei tassi corrispettivi e moratorio erano chiaramente e dettagliatamente indicati nel contratto validamente stipulato inter partes e concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, dopo vari rinvii, la causa veniva assegnata, con decreto presidenziale del 9.9.2024, alla scrivente che con ordinanza dell'1.3.2025 disponeva una integrazione dell'indagine peritale.
Veniva poi trattenuta in decisione, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con scambio di note, all'udienza del 15.10.2025.
pagina 4 di 14 La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Devono preliminarmente essere confutate tutte le doglianze relative al contratto di finanziamento.
Non sussiste invero la dedotta nullità, per mancanza di causa, del c.d. mutuo solutorio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi in data 5 marzo 2025 con sentenza n. 5841l, hanno statuito che: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo”.
Quanto invece alla dedotta parziale nullità derivante dalla erronea indicazione dell' , già all'epoca della proposizione della domanda vi era un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo il quale l'erronea o omessa indicazione dell' non inficiava la validità del finanziamento costituendo tale indice, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo e non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Il TAEG/ISC è infatti un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 4.3.2003 che all'art. 9 prevede che la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle
pagina 5 di 14 caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Trattasi peraltro di norma inserita nella sezione seconda della circolare riguardante
“pubblicità e contratti” e rubricata “informazione contrattuale”.
Ne deriva che l' non ha alcuna funzione essenziale, né incide sul piano Pt_4
della validità del contratto.
A ciò si aggiunga che il richiamato art. 117 TUB prescrive al comma 4 che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e al comma 6 che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso sostitutivo dei BOT emessi ei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Dunque, avuto riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
TAEG/ISC, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, un prezzo o una condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Risulta pertanto evidente la non pertinenza del parametro normativo invocato dagli attori (art. 117 TUB comma 6) a sostegno della tesi della nullità parziale del contratto e della applicazione del tasso sostitutivo quale conseguenza dell'errata indicazione dell' Pt_3
Ciò posto, non può nemmeno dubitarsi della liceità del piano di ammortamento c.d. alla francese adottato nel finanziamento in oggetto, dovendosi escludere ogni effetto anatocistico.
pagina 6 di 14 Sul punto infatti, con sentenza n. 15130/2024, la Suprema Corte ha affrontato la questione chiarendo che la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese o all'italiana) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale.
Piuttosto, tale effetto è riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale. Le rate iniziali dell'ammortamento “alla francese” prevedono interessi più elevati poiché il capitale non ancora restituito è maggiore.
Nell'ammortamento “all'italiana”, invece, il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
La predetta pronuncia ha sottolineato inoltre che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento “alla francese” non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti. Questa scelta non influisce sul
TAN e sul TAEG, che devono essere e sono stati esplicitati nel contratto.
Infine, come accertato all'ausiliario, dalla rielaborazione effettuata del finanziamento bancario con il software dedicato, non emerge il superamento del tasso di usura (cfr. foglio 13 relazione ctu del 26.7.2022).
Passando allora alle questioni sollevate dagli attori in ordine alla regolamentazione ed esecuzione del contratto di conto corrente per cui è causa, con la consulenza tecnica depositata in data 26.7.2022 (cfr. relazione dott. ) è stato accertato che Persona_1
il tasso applicato riportato in contratto sottoscritto dalle parti, risulta essere del 13,560 % e, inserito nel foglio di calcolo dedicato risulta nei limiti del tasso soglia stabilito dalla legge
108/1996 e che il tasso applicato dall'Istituto bancario e riportato negli estratti conto, applicando la media ponderata per ogni trimestre, inserito nel foglio di calcolo dedicato risulta nei limiti del tasso soglia stabilito dalla legge 108/1996 (cfr. foglio 12 rel. cit.).
A seguito poi della integrazione della consulenza disposta con provvedimento dell'1.3.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto, l'ausiliario ha verificato che il pagina 7 di 14 rapporto de quo risulta acceso in data 04.08.2005, ovvero la medesima data di stipula del sottostante contratto depositato agli atti. Circa, invece, l'eventuale chiusura del rapporto, la documentazione versata in atti non contiene elementi utili a chiarire se lo stesso sia stato risolto o sia ancora in essere.
Ad ogni modo, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile in fascicolo (30.09.2015) il saldo di detto corrente evidenziava una posizione debitoria del correntista nei confronti della banca di complessivi € 35,07, pari alla sommatoria di € 16,89 di saldo contabile negativo più competenze di chiusura trimestre (maturate ma non addebitate) per € 18,18.
Va precisato altresì che la rielaborazione richiesta è stata effettuata sulla base degli estratti conto dal 4 ottobre 2005 al 30 settembre 2015 (ultimo estratto disponibile) ad eccezione del quarto trimestre del 2010 in quanto non versato in atti con applicazione dei correttivi per il caso di periodi non coperti da estratto conto.
Giova quindi, sin d'ora osservare, quanto alla censura relativa alla incompletezza della sequenza degli estratti conto prodotti dagli attori, che per giurisprudenza oramai consolidata, nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, egli può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cassazione n. 10293/2023).
Dunque, considerato che l'apertura del conto è successiva alla delibera CICR del 2000, la clausola di capitalizzazione trimestrale è comunque nulla a partire dall'1.1.2014 alla stregua della disciplina entrata in vigore a detta data e sul punto vanno pertanto disattese le obiezioni avanzate dalla CP_1
Il comma 2 dell'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013
(legge di stabilità), prevede che:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in
pagina 8 di 14 essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”.
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità: mentre in precedenza la norma primaria delegava all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di “interessi sugli interessi” – nel che consiste l'anatocismo ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli “interessi” nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva poi che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso pagina 9 di 14 di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il
4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti
<
Ancora, si consideri che in materia era intervenuto il legislatore con il D.L. n. 91 del
24/6/2014 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferire ad un anno, ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2,
TUB l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1.1.2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
Per le ragioni sopra esposte, al fine di determinare il saldo del c/c, il consulente è stato incaricato di effettuare il ricalcolo eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi a partire dal 01.01.2014 e mantenendo la periodicità reciproca di capitalizzazione infrannuale per i periodi pregressi.
pagina 10 di 14 Riguardo alla Commissione di SI ER (C.M.S.), si legge nella relazione peritale (cfr. foglio 4 relazione dott. del 29.9.2025) che: Per_1
- le previsioni di cui all'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 stabiliscono che
“(omissis) sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente (omissis)”;
- il Decreto CICR n. 644 del 20.06.2012, statuente i criteri di adeguamento delle clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis TUB, all'articolo 3, comma 1, lettera “a” specifica che l'ammontare della c.d. “Commissione sull'accordato” (sostitutiva, nella sostanza e nelle modalità di calcolo, della Commissione di SI ER) è “liberamente determinata nel contratto”;
- nel fascicolo di causa e, più in generale, nel complesso dell'intera documentazione versata in atti e resa disponibile per l'analisi del CTU non si rinvengono a tutt'oggi pattuizioni scritte e accettate, in conformità della disciplina vigente, integrative o modificative del contratto originario, tali da comprovare l'effettivo rispetto delle prescrizioni formali di adeguamento delle condizioni contrattuali contenute nell'art.
2-bis del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, prima, e nell'art. 3 comma 1 lett. a Decreto CICR n. 644, poi.
Il consulente ha, pertanto, provveduto ad epurare il ricalcolo, per l'intero arco temporale attenzionato, di tutte le poste addebitate a titolo sia di Commissione di
(C.M.S.) che di Commissione sull'accordato (o altre locuzioni e Parte_5
declaratorie sostanzialmente equivalenti).
Per quanto attiene, invece, al calcolo delle rimesse solutorie, va ribadito il principio per cui qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di
pagina 11 di 14 prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cassazione n. 9756/24).
Non sussiste però alcun onere per la di indicare le singole rimesse solutorie CP_1
(Cassazione S.U. n.15895/2019, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria
l'indicazione di specifiche rimesse solutorie).
Al riguardo, quindi, il perito ha precisato che il calcolo di tali rimesse - incidendo le rettifiche unicamente sull'importo trimestralmente addebitato a titolo di competenze di chiusura, e considerando l'assoluta marginalità di incidenza delle stesse nel periodo dal 03.02.2007 (ultima data rilevante ai fini della prescrizione decennale) alla conclusione del trimestre - è stato esteso, al fine di fornire un'idea quanto più esaustiva e aderente alla realtà delle grandezze da attenzionare, al 31.03.2007.
In conclusione, l'ausiliario ha stabilito che il saldo ricalcolato al 30.9.2015 del conto corrente in oggetto è pari ad € 7.594,42 a credito dei correntisti ed al netto delle rimesse solutorie.
Tali conclusioni meritano piena adesione.
Non solo infatti le stesse non sono state oggetto di alcuna osservazione ad opera delle parti ma, da un lato, con l'integrazione richiesta risultano superati i risultati esposti dal ctu nella precedente relazione del 26.7.2022 e, dall'altro, deve prendersi atto che, in difetto di assolvimento dell'onere di specifica allegazione e prova posto a carico di parte attrice, la doglianza relativa all'esercizio di un preteso illegittimo ius variandi da parte della banca non può che rimanere priva di effetti, atteso che non vi sono gli elementi per accertare l'illiceità delle variazioni.
Ciò vale anche per le contestazioni relative alle valute (antergazione delle operazioni pagina 12 di 14 in addebito e postergazione delle operazioni in accredito), in quanto troppo generiche: invero, gravava sull'attore ha l'onere di individuare le singole attribuzioni di valuta impugnate e giustificare la contestazione per tipologia di operazione (es. versamento assegno, bonifico) evidenziando quale fosse il contrasto con la disciplina legale o convenzionale.
In definitiva, vanno rigettate tutte le domande relative al contratto di finanziamento
(come anche quella risarcitoria essendo rimasta indimostrata ogni condotta della
Banca arbitraria o contraria a buona fede), mentre il saldo del c/c n. 2876.35 va determinato in € 7.594,42, alla data del 30.9.2015, a credito dei correntisti.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% in ragione della reciproca soccombenza e nel residuo poste a carico di parte convenuta.
Gli onorari di ctu vanno invece posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 2876.35 acceso in data 4.8.2005 presso la filiale di Salerno, Agenzia n. 3, da e è pari, alla data CP_3 Parte_1 Parte_2
del 30.9.2015, ad € 7.594,42 a credito dei correntisti. rigetta nel resto;
dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Simone Controparte_1
Labonia, dichiaratosi antistatario, del residuo 50% delle spese di lite che si liquida in
€ 2.538,50 per compensi professionali, € 132,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e parte convenuta, dall'altro, nella misura del 50% ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreti del 27.7.2022 e
16.10.2025.
pagina 13 di 14 Così deciso in Salerno, lì 27.10.2025
IL GIUDICE
AN NE
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