TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2392/2022R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2392 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (10.3.1934 – c.f.: - Parte_1 C.F._1 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
Francesco Giampaolo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata Controparte_1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv.
Generoso Romano) e l' in persona del Controparte_2
l.r.p.t (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219003564173/000, notificatagli in data 29.3.2022, con specifico riferimento alla contribuzione IVS/IATP portata agli avvisi di addebito nn. 39420112000546379000
(asseritamente notificato in data 13.10.2011, recante un ammontare pari ad € 3.374,57);
39420120001986167000 (asseritamente notificato in data 10.8.2012, recante un ammontare pari ad € 3.345,39); 39420130004320753000 (asseritamente notificato in data 10.02.2014, recante un ammontare pari ad € 3.775,39).
Ritenendo tali obblighi contributivi ormai prescritti ex L.335/1995 la ha quindi Pt_1
proposto il ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che non può ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
[...]
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente non richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' , in Controparte_1
tal modo escludendo che quest'ultima possa considerarsi legittimata passiva sul punto.
Il ricorso va quindi respinto per come proposto nei confronti della stessa con CP_1
compensazione integrale delle spese di lite attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione relativa alla legittimazione passiva di quest'ultima, richiedente per l'appunto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420219003564173/000, oggetto di causa, debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex
L.335/1995.
2 Gli avvisi di addebito oggetto di causa risultano documentalmente notificati rispettivamente in data 13.10.2011, 10.8.2012, 10.2.2014 (cfr. fascicolo di parte CP_2
Deve poi escludersi che la documentazione prodotta in giudizio quali atti interruttivi dell'eccepita prescrizione possa considerarsi idonea a tale scopo.
Del preavviso di fermo n. 09480201400003070000 e della notifica dell'intimazione n.9420169004311708000 è stata infatti prodotta solo prova della relativa notifica, ma l'assenza di ogni riscontro documentale quanto al contenuto degli atti notificati impedisce di verificare se questi ultimi si riferissero effettivamente agli avvisi di addebito appena sopra menzionati.
Al contrario, v'è prova certa che la comunicazione preventiva di ipoteca n.09476201500003272000 facesse in effetti riferimento a questi ultimi, ma non è stata prodotta prova della relativa notifica.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219003564173000
(29.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez.
Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420219003564173000, oggetto di causa, con specifico riferimento ai già citati avvisi di addebito nn. 39420112000546379000; 39420120001986167000; 39420130004320753000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
Le stesse vanno poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte CP_2
ricorrente avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
3 - rigetta il ricorso nei confronti dell' , con compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva;
- accoglie il ricorso nel residuo merito e, per l'effetto, dichiara la ricorrente Parte_1
non tenuta al pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn.39420112000546379000, 39420120001986167000, 39420130004320753000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219003564173000;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_2
liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2392 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (10.3.1934 – c.f.: - Parte_1 C.F._1 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
Francesco Giampaolo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata Controparte_1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv.
Generoso Romano) e l' in persona del Controparte_2
l.r.p.t (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219003564173/000, notificatagli in data 29.3.2022, con specifico riferimento alla contribuzione IVS/IATP portata agli avvisi di addebito nn. 39420112000546379000
(asseritamente notificato in data 13.10.2011, recante un ammontare pari ad € 3.374,57);
39420120001986167000 (asseritamente notificato in data 10.8.2012, recante un ammontare pari ad € 3.345,39); 39420130004320753000 (asseritamente notificato in data 10.02.2014, recante un ammontare pari ad € 3.775,39).
Ritenendo tali obblighi contributivi ormai prescritti ex L.335/1995 la ha quindi Pt_1
proposto il ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che non può ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
[...]
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente non richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' , in Controparte_1
tal modo escludendo che quest'ultima possa considerarsi legittimata passiva sul punto.
Il ricorso va quindi respinto per come proposto nei confronti della stessa con CP_1
compensazione integrale delle spese di lite attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione relativa alla legittimazione passiva di quest'ultima, richiedente per l'appunto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420219003564173/000, oggetto di causa, debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex
L.335/1995.
2 Gli avvisi di addebito oggetto di causa risultano documentalmente notificati rispettivamente in data 13.10.2011, 10.8.2012, 10.2.2014 (cfr. fascicolo di parte CP_2
Deve poi escludersi che la documentazione prodotta in giudizio quali atti interruttivi dell'eccepita prescrizione possa considerarsi idonea a tale scopo.
Del preavviso di fermo n. 09480201400003070000 e della notifica dell'intimazione n.9420169004311708000 è stata infatti prodotta solo prova della relativa notifica, ma l'assenza di ogni riscontro documentale quanto al contenuto degli atti notificati impedisce di verificare se questi ultimi si riferissero effettivamente agli avvisi di addebito appena sopra menzionati.
Al contrario, v'è prova certa che la comunicazione preventiva di ipoteca n.09476201500003272000 facesse in effetti riferimento a questi ultimi, ma non è stata prodotta prova della relativa notifica.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219003564173000
(29.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez.
Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420219003564173000, oggetto di causa, con specifico riferimento ai già citati avvisi di addebito nn. 39420112000546379000; 39420120001986167000; 39420130004320753000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
Le stesse vanno poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte CP_2
ricorrente avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
3 - rigetta il ricorso nei confronti dell' , con compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva;
- accoglie il ricorso nel residuo merito e, per l'effetto, dichiara la ricorrente Parte_1
non tenuta al pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn.39420112000546379000, 39420120001986167000, 39420130004320753000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219003564173000;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_2
liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4