Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 dicembre 2023, da
1) Parte_1
nata a [...], l'[...]
cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...],
con gli Avvocati Elena Quinti (C.F. ) e Stefano Zappa (C.F. C.F._2
) C.F._3
e
2) Parte_2
cittadino italiano, C.F. C.F._4
residente in [...], Cascina Pelada n. 115
con gli Avvocati Alessandro Simeone (C.F. e Gloria Riccio (C.F. C.F._5
), C.F._6
1
- nato a [...] il [...] C.F. , cittadino Per_1 C.F._7
italiano;
- , nato a [...] il [...], C.F. , cittadino italiano;
CP_1 C.F._8
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare resta assegnata, con tutto quanto la arreda a la Signora Parte_2
l'ha rilasciata, portando con sé i propri effetti personali. Parte_1
2. I figli e manterranno la loro residenza presso la Casa Familiare in AN Per_1 CP_1
(CO), Cascina Pelada n. 115 e continueranno a vedere la madre, secondo accordi diretti. I genitori danno atto che i figli trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e la di lui famiglia di origine e il giorno del Natale con la madre e la di lei famiglia.
3. Il padre provvederà al mantenimento diretto di e , con lui conviventi, altresì Per_1 CP_1
versando loro una somma mensile non inferiore ad € 500,00 (cinquecento//00) ciascuno, salvo diversi accordi tra il padre e i figli.
4. Il padre terrà altresì a proprio carico, nella misura del 100% delle spese straordinarie riferibili ai figli, non preventivabili indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Como, che qui si ritrascrivono:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
2 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti danno atto che è iscritto all'Università Cattolica di Milano, ove frequenta il CP_1 secondo anno della facoltà di Economia e Commercio mentre è iscritto all'Università LIUC Per_1
di Castellanza (VA), ove frequenta il terzo anno della facoltà di Economia e Commercio. Le parti danno altresì atto che i figli sono soliti assumere, all'esigenza, farmaci dermatologici e fitoterapici.
3 5. si obbliga a versare a , che accetta, a titolo di una tantum Parte_2 Parte_1 divorzile ex art. 5 L. 898/70 la somma complessiva di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila//00) da corrispondere come segue:
a) € 150.000,00 (centocinquantamila//00) entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio alle conclusioni qui rassegnate;
b) € 100.000,00 (centomila//00) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio alle conclusioni qui rassegnate;
c) € 200.000,00 (duecentomila//00) in 5 rate di € 40.000,00 ciascuna scadenti:
i) la prima decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
ii) la seconda decorsi due anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alle conclusioni qui rassegnate;
iii) la terza decorsi tre anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alle conclusioni qui rassegnate;
iv) la quarta decorsi quattro anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alle conclusioni qui rassegnate;
v) la quinta decorsi cinque anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alle conclusioni qui rassegnate.
6. Dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione di cui al punto 5 che precede: a) compensa sia il divario economico tra le parti dipendente dalla contrazione del vincolo, sia i sacrifici che la creditrice assume di aver fatto nell'interesse della famiglia;
b) costituisce contributo in un'unica soluzione al mantenimento, vita natural durante, di;
c) è stata effettuata a Parte_1
tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, compensativa e perequativa, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge 898/1970, di avente Parte_1
causa o comunque connessa al vincolo matrimoniale.
7. Dare atto che le parti, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto presente ricorso, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni titolo ragione o causa connessa al vincolo matrimoniale, avendo già definito le rispettive ragioni creditorie.
C. Dichiarare equa l'una tantum di cui al punto 5 che precede.
D. Compensare integralmente le spese di lite, dando atto che i difensori, sottoscrivendo il presente ricorso, rinunziano al beneficio della solidarietà professionale.”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
4 E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi , Parte_1
nata a [...], l'[...], cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...], Cascina Pelada n. 115 e nato a [...], il 2 luglio Parte_2
1965, cittadino italiano, C.F. , residente in [...], Cascina Pelada C.F._4
n. 115 che hanno contratto matrimonio civile in data 21 dicembre 2009 in AN (CO)
(matrimonio iscritto nei registri del Comune di AN al n. 58, Parte 1, Serie A, Anno 2009);
1) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
5 2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DICHIARA equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 5 delle condizioni di divorzio.
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) COMPENSA le spese di lite tra le parti, dando atto che i difensori hanno rinunciato al beneficio della solidarietà professionale.
7) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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