Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 23.05.2025, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 16694/2024
T R A
AVV. , nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] e, per effetto della presente procedura, ivi elettivamente domiciliato, al Viale Dei Pini Nord n. 28, presso lo Studio dell'Avv. Ferdinando Bisogni dal quale è rappresentato e difeso, come in atti
- Opponente –
C O N T R O
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, C.F. subentrante alla P.IVA_1 Controparte_2 in persona del Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Anna Controparte_3
Onorato, presso il cui studio elett.te domicilia in Ischia alla Trav. Delle Terme n. 24, cod., come in atti
-Opposta –
NONCHE'
, c.f. , Via Ennio _4 P.IVA_2
Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma (RM).
-Opposta-Contumace-
Con ricorso in opposizione depositato il 17.7.2024 l'Avv. Parte_1 rappresentava che in data 26.06.2024 gli veniva notificata dall CP_1 CP_1
, intimazione di pagamento n. 07120249025823063000, per un debito
[...] complessivo di € 1.187,43; che, l'istante si opponeva alla causale di credito di competenza rationae materiae del Tribunale di Napoli per € 970,08, richiesto per conto di Cartella n. _4
0712021001885635000, presuntivamente notificata il 15.06.2022, anno 2016 - 2017,
Cassa Naz Prev. Forense, Sanz Dich. L. 141/92 art 9; che, il presunto credito riportato nell'atto di cui sopra era illegittimo e prescritto. L'istante eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, dagli anni del tributo, 2016 e 2017, fino alla data di notifica dell'Intimazione di pagamento del 26.06.2024, non essendo stata notificata la cartella n. 0712021001885635000, quale atto interruttivo della prescrizione. Deduceva la infondatezza della sanzione art. 9 l. 141/1992, in quanto CP_4 doveva contestare l'addebito prima di irrogare la sanzione. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione per la contestazione dell'illecito amministrativo.
Pertanto, concludeva chiedendo decreto inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.624 CPC, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Sempre in via preliminare ed in limine litis, fissare l'udienza di comparizione delle parti al fine di convalidare il suddetto provvedimento di sospensione ovvero, in subordine, di concederlo con ordinanza di pari data all'esito della discussione in via cautelare. Disposta la prosecuzione del giudizio di merito innanzi a sé, così definitivamente pronunciare: In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito indicato nell'atto impugnato, per i motivi rassegnati in ricorso, omessa notifica della cartella, intervenuta prescrizione, violazione delle norme procedimentali di cui alla L.689/1981; Condannare i convenuti all'integrale rivalsa di spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.>>
Si costituiva la , con memoria del 18.10.2024, Controparte_1 la quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità. In particolare, deduceva, carenza di legittimazione passiva della resistente , la decadenza della domanda ex art. 617 c.p.c., Controparte_5 infondatezza dell'eccezione di omessa notifica, la infondatezza della eccezione di prescrizione della pretesa esattoriale. Concludeva chiedendo: eccezione e deduzione rigettata, così provvedere: in via preliminare, dichiarare l'estromissione della dal presente giudizio per carenza di Controparte_5 legittimazione passiva;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per la decadenza i cui è incorso la opponente ex art. 617 c.p.c.; in via gradata e comunque dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa azione, così come proposta perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata;
-rigettare, comunque nel merito, l'avversa domanda per tutte le motivazioni di diritto ut supra evidenziate. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.>>
Non si costituiva seppur _4 regolarmente evocata in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
L' opposizione, incentrata essenzialmente sull' eccezione di prescrizione e sulla dedotta mancata notifica al contribuente della cartella n. n. 0712021001885635000 sottesa all' impugnata intimazione di pagamento, va respinta.
Dalla lettura degli atti si evince che oggetto del contendere è l' importo di euro 1.187,43 relativo alle sanzioni applicate dalla all' Avv. CP_4 Parte_1 per effetto del mancato o ritardato invio da parte del professionista del modello 5 attestante il volume dei redditi prodotti relativamente agli anni 2016 e 2017 ( c.f.r. intimazione di pagamento opposta).
Va in premessa osservato che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 17, comma 4, Legge n. 576/1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicare alla _4
, l'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data per
[...] presentare la dichiarazione dei redditi, ha natura amministrativa;
natura che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ex D.Lgs. n. 509/1994. CP_4
Ne deriva che detta sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa, e non a quella decennale prescritta ex art. 19, primo comma, cit. Legge n. 576/1980, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori.
Lo ha specificato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 17258 del 2 luglio 2018, respingendo il ricorso della avverso la pronuncia _4
d'appello di annullamento di una cartella esattoriale, con cui la medesima aveva CP_4 intimato ad un avvocato il pagamento di sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori.
Ciò premesso, nel caso all' attenzione del Tribunale l' opponente ha eccepito la prescrizione deducendo di non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo precedente alla notifica dell' intimazione di pagamento n. 07120249025823063000 pacificamente recapitatagli in data 26.6.2024.
L' assunto è infondato.
L' difatti ha documentato che la cartella di pagamento nella quale Controparte_1 erano incorporate le sanzioni pecuniarie applicate al professionista gli era stata regolarmente recapitata il 15 giugno 2022 a mezzo del servizio postale a mani del portiere presso l' indirizzo esatto di residenza in Napoli, Viale di Augusto, 62, peraltro coincidente con quello indicato nell' atto introduttivo e mai contestato dall' opponente.
La notifica appare regolare oltre che tempestiva ed idonea ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La eccepita invalidità della notificazione non sussiste. Infatti, la cartella di pagamento (e quindi anche l'avviso di addebito ai sensi dell'art. 30, comma 14, del d.l. 31.5.2010, convertito in 1egge n. 122/2010) può validamente essere notificata mediante semplice spedizione di raccomandata a.r. e non con il procedimento di notificazione previsto dal codice di rito ovvero a mezzo posta di cui alla legge n. 892/1982. Deve osservarsi che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 legittima pienamente l'utilizzo di tale forma semplificata di notificazione da parte del concessionario (cfr. Cass. n. 14327/2009; Id., nn. 11708/2011; 8321/2013, v. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 09/01/2014, n. 272) e l'art. 30, comma 4, d.l.
31.05.2010, n. 78, conv. in l. n. 122/22010, stabilisce espressamente che la notificazione dell'avviso di addebito, da eseguire prioritariamente tramite posta elettronica certificata, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Come peraltro condivisibilmente osservato dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari (Sez. I, sentenza 19/07/2013, n. 87), “A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (Cass.
17598/2010). Anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, possono essere notificate, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 11708/2011). In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82. Come più volte affermato da questo Tribunale, la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla Legge n. 890/82. Si tratta della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal D.P.R. n. 655/82 e dal DM 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla legge 890/82, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cpc. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario. L'avviso di giacenza delle raccomandate presso l'Ufficio Postale (Mod. 26) è rilasciato dall'agente postale all'indirizzo del destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza e dell'effettivo rilascio fa fede la dichiarazione dell'agente, senza necessità di specificare la modalità del rilascio. La posta non recapitata, poi, rimane in giacenza presso l'ufficio postale per trenta giorni e, trascorsi i quali, la raccomandata viene restituita al mittente. La notificazione a mezzo posta si perfeziona per compiuta giacenza non solo nel sistema della notifica diretta a mezzo Raccomandata AR, ma, anche nel sistema, molto più severo, dell'art. 8, Legge n. 890/82 (Cass. 17676/2012)”. Nel caso di specie la notifica della raccomandata è avvenuta regolarmente all' indirizzo del destinatario emergente inconfutabilmente dagli atti di causa a mezzo di soggetto idoneo a riceverla qualificatosi “portiere” ( c.f.r. produz. ADER) Conseguentemente si appalesa infondata la doglianza circa la asserita invalidità della notificazione effettuata direttamente dall'Agente della riscossione il 15.6.2022 ed idonea ad impedire il maturarsi della prescrizione quinquennale con riferimento alle sanzioni inerenti gli anni 2016 e 2017. Sul punto, come osservato dalla convenuta, ha invero CP_6 trovato applicazione il periodo di sospensione del decorso della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale da COVID 19. Occorre a questo punto ripercorrere le disposizioni normative a cui si è fatto cenno.
La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto
“Decreto Cura Italia”) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. E' un fermo a pioggia durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'articolo 68 prevede che:
▪ Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
▪ Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
▪ …
▪ Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015.
Conseguentemente, applicandosi alla fattispecie il periodo di sospensione da Covid 19, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto efficacemente il 15.6.2022.
L' eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
L' opposizione va rigettata ma considerata la complessità della materia e delle questioni esaminate si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e compensa le spese del giudizio. Si comunichi.
Napoli, il 23.5.2025.
ILGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero