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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 523/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. LA Parte_1 C.F._1
SPADA SALVATORE attrice contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
MATTEI PAOLA e COMPAGNONI LUCA
e contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._3
CAPPELLI FRANCESCA
(C.F. ), assistito e difeso dagli Controparte_3 C.F._4
Avv.ti LOTTI MASSIMO e Controparte_4
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv.
[...] C.F._5
TINTI CARLO
GIACOMO CALONGHI (C.F. ), assistito e difeso dagli C.F._6
Avv.ti BONOMETTI ANGELO e CURCI STEFANIA
(C.F. , contumace CP_5 C.F._7
C.F. ), contumace Controparte_6 C.F._8
C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._9 C.F. – P. IVA ), contumace Controparte_8 P.IVA_1
convenuti con integrazione del contraddittorio nei confronti di
(C.F. , contumace P_ C.F._10
(C.F. ), contumace Controparte_10 C.F._11
terzi chiamati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza del 24/1/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 17/01/2023 parte attrice ha convenuto in giudizio i condomini del complesso denominato ”, sito in PO (BS), Controparte_11
deducendo quanto segue: i) di essere proprietaria di un'unità immobiliare censita al
Foglio 5, mapp. 632, sub 16, cat. A/2, e Foglio 5, mapp. 632, sub 13, cat. C/6; ii) che detto immobile è stato erroneamente incluso nel complesso condominiale con atto di compravendita in data 26/9/2006, pur presentando caratteristiche del tutto analoghe ad altro immobile, di proprietà della sig.ra che è invece estraneo alla CP_12
compagine condominiale (doc. 3-5); iii) ritenendo ingiusto il riparto delle spese (doc.
6-7), l'attrice ha chiesto autorizzarsi il distacco del proprio immobile dal condominio ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c., istanza respinta dall'assemblea del 3/12/2021 (doc.
8-9). In considerazione di tale rifiuto, la sig.ra si è quindi rivolta all'intestato Pt_1
Tribunale chiedendo disporsi il distacco coattivo dell'immobile di sua proprietà dal condominio ”, disciplinando l'uso delle parti comuni utilizzate Controparte_11
anche dall'attrice.
Costituitisi in giudizio, i convenuti e NG hanno contestato la CP_1 CP_2
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 61 disp. att. c.c. in quanto l'attrice fruisce non solo della rampa condominiale di accesso al garage (dal quale ha ingresso diretto pag. 2/5 alla propria abitazione), ma anche di altre parti comuni dell'edificio (quali, a titolo di esempio, il servizio d'illuminazione, l'antenna TV, le fondazioni e i muri perimetrali) chiedendo il rigetto delle avverse domande.
I convenuti e hanno, inoltre, eccepito la propria carenza di titolarità CP_3 CP_4
passiva rispetto al rapporto controverso, avendo alienato a terzi l'unità immobiliare di cui erano comproprietari sita all'interno del condominio giusta atto del 21/10/2022 per Notaio dott. Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande svolte nei Per_1
loro riguardi, anche con sentenza non definitiva, e la rifusione delle spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei nuovi acquirenti sig.ri e P_
, rimasti contumaci, all'udienza del 24/1/2024 la causa è Controparte_10
stata trattenuta in decisione per la pronuncia di sentenza non definitiva senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
I convenuti e hanno eccepito la propria carenza Controparte_3 CP_4
di titolarità passiva del rapporto controverso avendo alienato l'unità immobiliare sita in PO (BS) all'interno del condominio “Al Parco” in via Sorelle Tomasoni n.
8 e censita al Foglio 5, mappale 632, sub 25, cat. A/2, e al Foglio 5, mappale 632, sub
9, cat. C/6, di cui erano comproprietari in pari quota, giusta atto in data 21/10/2022.
Come rilevato dalla Suprema Corte: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, la difesa di parte attrice non ha negato la circostanza, risultante in via documentale, della perdita della qualifica di condomini in capo ai convenuti e limitandosi ad invocare la compensazione delle spese di lite sulla CP_3 CP_4
base delle seguenti argomentazioni: i) l'anagrafe condominiale prodotta sub doc. n. 2 riportava ancora i nominativi dei sig.ri e nel novero dei condomini;
ii) CP_3 CP_4
la comunicazione dell'intervenuta alienazione del bene è stata effettuata in occasione pag. 3/5 dell'assemblea del 17/1/2023 (doc. 8-9 ; iii) i convenuti e non CP_1 CP_3 CP_4
sono intervenuti in sede di mediazione rendendo quindi difficoltoso per l'attrice venire a conoscenza della vendita prima della notifica (doc. 11 e deposito 19/5/2023).
Al riguardo, si impongono tuttavia le seguenti considerazioni. Quanto alle risultanze dell'anagrafe condominiale, il documento prodotto è privo di data non essendo quindi possibile inferire a quando esso si riferisca. Vero è che la compagine condominiale è stata resa edotta dell'alienazione dell'unità immobiliare dei sig.ri e in CP_3 CP_4
occasione dell'assemblea del 17/1/2023, ciononostante ai sensi dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. l'avviso di convocazione è pervenuto all'attrice “almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione”, e dagli allegati ad essa (in particolare dal bilancio consuntivo 2022) era già chiaramente desumibile il subentro del sig. . La mancata partecipazione alla procedura di mediazione non P_
può assumere valenza decisiva ai fini che qui rilevano essendo la compravendita successiva al primo incontro svoltosi il 5/9/2022 (doc. 11).
In definitiva, va dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti e e l'attrice condannata al Controparte_3 CP_4
rimborso in loro favore delle spese di lite liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti e;
Controparte_3 CP_4
condanna parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute
[...]
e , delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi CP_3 CP_4
in € 1.453,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 4/5 dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Brescia, lì 27/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 523/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. LA Parte_1 C.F._1
SPADA SALVATORE attrice contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
MATTEI PAOLA e COMPAGNONI LUCA
e contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._3
CAPPELLI FRANCESCA
(C.F. ), assistito e difeso dagli Controparte_3 C.F._4
Avv.ti LOTTI MASSIMO e Controparte_4
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv.
[...] C.F._5
TINTI CARLO
GIACOMO CALONGHI (C.F. ), assistito e difeso dagli C.F._6
Avv.ti BONOMETTI ANGELO e CURCI STEFANIA
(C.F. , contumace CP_5 C.F._7
C.F. ), contumace Controparte_6 C.F._8
C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._9 C.F. – P. IVA ), contumace Controparte_8 P.IVA_1
convenuti con integrazione del contraddittorio nei confronti di
(C.F. , contumace P_ C.F._10
(C.F. ), contumace Controparte_10 C.F._11
terzi chiamati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza del 24/1/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 17/01/2023 parte attrice ha convenuto in giudizio i condomini del complesso denominato ”, sito in PO (BS), Controparte_11
deducendo quanto segue: i) di essere proprietaria di un'unità immobiliare censita al
Foglio 5, mapp. 632, sub 16, cat. A/2, e Foglio 5, mapp. 632, sub 13, cat. C/6; ii) che detto immobile è stato erroneamente incluso nel complesso condominiale con atto di compravendita in data 26/9/2006, pur presentando caratteristiche del tutto analoghe ad altro immobile, di proprietà della sig.ra che è invece estraneo alla CP_12
compagine condominiale (doc. 3-5); iii) ritenendo ingiusto il riparto delle spese (doc.
6-7), l'attrice ha chiesto autorizzarsi il distacco del proprio immobile dal condominio ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c., istanza respinta dall'assemblea del 3/12/2021 (doc.
8-9). In considerazione di tale rifiuto, la sig.ra si è quindi rivolta all'intestato Pt_1
Tribunale chiedendo disporsi il distacco coattivo dell'immobile di sua proprietà dal condominio ”, disciplinando l'uso delle parti comuni utilizzate Controparte_11
anche dall'attrice.
Costituitisi in giudizio, i convenuti e NG hanno contestato la CP_1 CP_2
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 61 disp. att. c.c. in quanto l'attrice fruisce non solo della rampa condominiale di accesso al garage (dal quale ha ingresso diretto pag. 2/5 alla propria abitazione), ma anche di altre parti comuni dell'edificio (quali, a titolo di esempio, il servizio d'illuminazione, l'antenna TV, le fondazioni e i muri perimetrali) chiedendo il rigetto delle avverse domande.
I convenuti e hanno, inoltre, eccepito la propria carenza di titolarità CP_3 CP_4
passiva rispetto al rapporto controverso, avendo alienato a terzi l'unità immobiliare di cui erano comproprietari sita all'interno del condominio giusta atto del 21/10/2022 per Notaio dott. Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande svolte nei Per_1
loro riguardi, anche con sentenza non definitiva, e la rifusione delle spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei nuovi acquirenti sig.ri e P_
, rimasti contumaci, all'udienza del 24/1/2024 la causa è Controparte_10
stata trattenuta in decisione per la pronuncia di sentenza non definitiva senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
I convenuti e hanno eccepito la propria carenza Controparte_3 CP_4
di titolarità passiva del rapporto controverso avendo alienato l'unità immobiliare sita in PO (BS) all'interno del condominio “Al Parco” in via Sorelle Tomasoni n.
8 e censita al Foglio 5, mappale 632, sub 25, cat. A/2, e al Foglio 5, mappale 632, sub
9, cat. C/6, di cui erano comproprietari in pari quota, giusta atto in data 21/10/2022.
Come rilevato dalla Suprema Corte: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, la difesa di parte attrice non ha negato la circostanza, risultante in via documentale, della perdita della qualifica di condomini in capo ai convenuti e limitandosi ad invocare la compensazione delle spese di lite sulla CP_3 CP_4
base delle seguenti argomentazioni: i) l'anagrafe condominiale prodotta sub doc. n. 2 riportava ancora i nominativi dei sig.ri e nel novero dei condomini;
ii) CP_3 CP_4
la comunicazione dell'intervenuta alienazione del bene è stata effettuata in occasione pag. 3/5 dell'assemblea del 17/1/2023 (doc. 8-9 ; iii) i convenuti e non CP_1 CP_3 CP_4
sono intervenuti in sede di mediazione rendendo quindi difficoltoso per l'attrice venire a conoscenza della vendita prima della notifica (doc. 11 e deposito 19/5/2023).
Al riguardo, si impongono tuttavia le seguenti considerazioni. Quanto alle risultanze dell'anagrafe condominiale, il documento prodotto è privo di data non essendo quindi possibile inferire a quando esso si riferisca. Vero è che la compagine condominiale è stata resa edotta dell'alienazione dell'unità immobiliare dei sig.ri e in CP_3 CP_4
occasione dell'assemblea del 17/1/2023, ciononostante ai sensi dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. l'avviso di convocazione è pervenuto all'attrice “almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione”, e dagli allegati ad essa (in particolare dal bilancio consuntivo 2022) era già chiaramente desumibile il subentro del sig. . La mancata partecipazione alla procedura di mediazione non P_
può assumere valenza decisiva ai fini che qui rilevano essendo la compravendita successiva al primo incontro svoltosi il 5/9/2022 (doc. 11).
In definitiva, va dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti e e l'attrice condannata al Controparte_3 CP_4
rimborso in loro favore delle spese di lite liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti e;
Controparte_3 CP_4
condanna parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute
[...]
e , delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi CP_3 CP_4
in € 1.453,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 4/5 dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Brescia, lì 27/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5