Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
05.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 2013/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
UG CE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Casaburo, presso la quale elettivamente domicilia
Ricorrente
E
INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c.,
1
CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 - ha proposto il giudizio di opposizione, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP - per avere la stessa affermato l'insussistenza di una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa- ed affermando, di contro, la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Si costituiva l'Istituto convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
05.02.2025, il solo difensore del ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui l'opposizione non può considerarsi inammissibile, come invece eccepito dall'INPS.
In buona sostanza, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da
2 parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale – asseritamente caratterizzato da grave artrosi scapolo omerale dx con limitazione funzionale di circa 2/3, spondiloartrosi cervico lombare con discopatie multiple e limitazione funzionale, ernie discali L1-L2-L4-L5 con lombo sciatalgia dx e formicolii, artrosinovite clavicolare con parestesie spalla dx, gonartrosi con osteoporosi, ipertensione instabile e depressione medio endoreattiva
– che, secondo la prospettazione dell'istante, comporterebbe una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa, nonché dell'omessa valutazione dell'incidenza delle patologie sulla specifica attività lavorativa svolta.
Parte ricorrente ha inoltre depositato documentazione medica di formazione successiva alla data del deposito del ricorso in opposizione, deducendo il verificarsi di un aggravamento del quadro patologico di cui è affetto.
Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e della nuova documentazione medica, si è reputato necessario un approfondimento medico, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott.
Francesco Boccia.
Tuttavia, anche la nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha confermato che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto.
Ed invero il CTU nominato, afferma che il ricorrente è affetto da: “ 1) Artropatia osteotendinea della spalla destra in soggetto con artrosi polidistrettuale e discopatia multipla del rachide;
2) Disturbo ansioso -depressivo; 3) Pregressa linfangite della gamba destra;
4) Allegata ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”, precisando che “tenuto conto in particolare che il deficit funzionale determinato dalla patologia osteoarticolare non risulta comunque tale da ostacolare l'esecuzione della maggior parte delle attività manuali richieste nell'espletamento delle specifiche mansioni lavorative connesse all'abituale attività di operaio edile, si può senz'altro concludere in pieno accordo con il giudizio a cui è a suo tempo pervenuto il
C.T.U. già nominato nell'ambito del precedente Accertamento Tecnico Preventivo, che, anche globalmente considerate, le suddette infermità NON determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa del periziato in occupazioni confacenti alle sue
3 attitudini” (cfr. relazione peritale in atti).
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal
CTU dott. Boccia ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi non determinano per il ricorrente una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il c.t.u. ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetto il ricorrente.
Le conclusioni del Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente motivate.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente(v.si ricorso di atp rg n 5882/2019), le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidate in separati decreti, vanno poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda, e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come
4 liquidate in separati decreti, a carico dell'INPS.
Si comunichi.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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