TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1636 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 12.9.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Parte_1 P.IVA_1
Marcelli e Enrico Marcelli presso il cui studio sito a Pesaro Via Sabbatini n.8, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
CONTRO
pagina 1 di 7
dall'avv. Biagio Marucci presso il cui studio sito a Civitanova Marche (MC), Viale
San Luigi Versiglia n. 46, ha eletto domicilio in virtù di procura generale alle liti in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: indennizzo.
Conclusioni
Per l'attrice:
““Rejecta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia l'ecc.mo Giudice
accogliere la domanda avanzata da con ricorso 09.07.21 e Parte_1
comunque condannare per le causali di cui al giudizio la società Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
44.289,10 oltre interessi ex Dlgs n.231/02 dal 16/04/21. In ogni caso con vittoria
di spese e competenze di lite e con condanna di ex Controparte_1
art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi di ufficio o al pagamento di
una somma equitativamente determinata. Occorrendo, in subordine, nella
denegata ipotesi lo si ritenesse necessario o opportuno, si chiede ammettersi le
pagina 2 di 7 prove già richieste in 2° memoria ex art. 183 c.p.c. che di seguito si trascrivono:
Prova per interpello della convenuta e per testi sulla seguente circostanza 1)
“Vero che l'atto di quietanza per euro 50.000,00 (doc.I) è stato portato
direttamente da incaricato di (Sig. titolare CP_1 Persona_1 [...]
) presso gli uffici di per contestuale sottoscrizione Parte_2 Parte_1
senza alcun preavviso a e/o ai legali di . Testi Parte_1 Parte_1 Tes_1
e Prova per testi sulle ulteriori seguenti circostanze: 2)
[...] Persona_1
“Vero che la fattura n. 4 del 24/01/19 di euro 6.380,00 (doc.D) e la fattura n.192
del 18.12.18 di euro 25.761,10 (doc.E) sono state emesse da sulla Parte_1
ditta per lavori e prestazioni eseguite, ma non sono state Controparte_2
pagate in quanto la ha inteso compensarle con i danni Controparte_2
subiti nel sinistro del 06/11/2018”. Teste . 3) “Vero che la ditta Testimone_1
ha liquidato, per attività legale svolta di cui al sinistro, all'avv. Carla Parte_1
Marcelli la fattura n. 15 del 24.04.21 (doc.M) e all'avv. Enrico Marcelli la fattura n.
24 del 24.04.21 (doc. N), fatture emesse dopo la comunicazione del danneggiato
del 23.03.21 (doc.G)”. Teste . 4) “Vero che la Controparte_2 Testimone_1
ditta , come da offerta accettata 02.11.18 ha richiesto a Controparte_2 Pt_1
pagina 3 di 7 l'alaggio e il varo della imbarcazione di cui al sinistro perchè poi la Pt_1 Parte_1
procedesse ad accurata pulizia dello scafo e di tutte le sue parti propulsive e
[...]
di stabilità e nel preliminare alaggio si è verificato il sinistro di cui è causa”. Testi
e . Testimone_1 Testimone_2
Per la convenuta:
“precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate nella
comparsa di costituzione e risposta depositata in atti”.
MOTIVAZIONE
1 - Con ricorso in data 9.7.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento di €.44.289,10, Controparte_1
quale indennizzo per danni da essa ricorrente cagionati a terzi nell'esecuzione di opere su una imbarcazione pari al corrispettivo non riconosciuto dal committente danneggiato, oltre interessi e spese legali.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva
[...]
la quale contestava la domanda, eccependo che il rimborso delle CP_1
fatture non pagate dal committente esulava dalla polizza di responsabilità civile;
che era dubbia l'identità del soggetto danneggiato;
che neppure era dovuto pagina 4 di 7 l'indennizzo per le spese legali non giustificate. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 12.9.2024.
2 – Il contratto posto a fondamento della domanda è la polizza per la responsabilità civile per danni a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa (doc. B
attrice).
Il danno rivendicato da a seguito di danneggiamento allo scafo Pt_1
dell'imbarcazione su cui stava eseguendo lavori, non è quello subito da terzi, ma quello patito dalla stessa attrice per il mancato pagamento delle fatture da parte della società committente (tale ), che non è la proprietaria Controparte_2
dell'imbarcazione danneggiata (tale TE OB Export Gmbh).
La polizza non copre, per quanto risulta dalla scrittura prodotta (doc. B
attrice), le perdite patrimoniali consistenti nel mancato adempimento della parte committente di lavori eseguiti dall'assicurata, né le spese legali di “gestione del pagina 5 di 7 sinistro” e, dunque, il danno esula dall'oggetto del contratto, ossia dal rischio assicurato.
Irrilevanti sono le considerazioni sulla proposta transattiva formulata dalla
Compagnia convenuta, in quanto non accettata e, dunque, non seguita da contratto perfezionato (v. doc. I attrice;
ricorso pg. 5), né contenente alcun riconoscimento del danno oggetto del giudizio (mancato pagamento di corrispettivo). Non dimostrata è l'asserita “condivisione” – oggetto di allegazione del tutto generica – da parte della Compagnia dell'accordo che sarebbe intercorso tra l'attrice e per la compensazione dei crediti. CP_2
Le domande, inclusa quella di risarcimento ex art. 96 c.p.c, vanno, dunque,
respinte con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) respinge le domande proposte da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
pagina 6 di 7 €.7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Pesaro il 17.1.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 7 di 7