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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/07/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1636/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1636/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in Sinalunga, Viale
Trieste n. 142, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Domenico Maria Atteritano, presso il cui studio in Gioia Tauro (RC), Via Mascagni n. 1, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.7.2025, per , l'Avv. Simona Ristori e per , l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Domenico Maria Atteritano, hanno concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. a conferma delle pattuizioni già concordate in sede di separazione, i figli minori resteranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori e resteranno prevalentemente collocati presso il domicilio materno, attualmente sito in Montepulciano (SI), Fraz. Abbadia, Via Pertini
n. 49, ove manterranno la propria residenza.
2. quanto alle modalità dell'affido condiviso, secondo gli accordi assunti in sede di separazione, i figli potranno trascorrere con il padre un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché un giorno infrasettimanale con pernottamento, orientativamente il Mercoledì. Resta inteso che, nei giorni di spettanza del SI. , lo CP_1 stesso avrà cura di accompagnarli a scuola al mattino, di prelevarli all'uscita, nonché di prelevarli e riaccompagnarli presso il domicilio materno. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale ed i giorni dal 26 al 31 Dicembre, e con l'altro genitore la Vigilia di Natale e i giorni dal 1 al 6
Gennaio. Durante le festività pasquali, gli stessi trascorreranno ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, oltre a due giorni con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, sempre salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà trascorrere con
i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno.
Sul punto, considerato che ad oggi il SI. vive a Gioia Tauro e che dei figli si occupa CP_1 ormai in via esclusiva la SI.ra , il regime di frequentazione concordato in sede di Parte_1 separazione potrà attuarsi se e quando il SI. deciderà di avvicinarsi al luogo di CP_1 residenza dei figli. Sino ad allora, lo stesso comunicherà con congruo preavviso alla SI.ra
i periodi che intende trascorre insieme ai ragazzi e le relative modalità, il tutto Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
3. allo stato, tenuto conto che il SI. è in cerca di nuova occupazione, lo stesso si CP_1 impegna a versare alla SI.ra la somma mensile di Euro 400,00 già pattuita in sede di Parte_1 separazione a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di deposito del ricorso per separazione (15.02.2023) e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli come da protocollo di Codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, comprese quelle già concordate in sede di separazione. In merito all'assegno unico e universale per i figli di cui al DL 21/12/2021 n. 230, le parti 3 / 4
concordemente stabiliscono che l'importo spettante sia percepito al 100% dalla SI.ra
; Parte_1
Per_ 4. le parti ribadiscono altresì che il TO resterà affidato alla SI.ra , mentre Parte_1
Pers il cane resterà affidato al SI. , con reciproco impegno a formalizzare, ove CP_1 necessario, i trasferimenti delle relative titolarità;
5. rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento e dichiarano di aver regolato ogni questione economica tra gli stessi intercorrente;
6. i coniugi prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente;
7. le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 8.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.5.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che avevano contratto matrimonio in data 10.7.2009 in Gioia Tauro (RC), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gioia Tauro, Atto n. 16, parte II, Serie A, anno 2009, Per_ e che dal matrimonio erano nati i figli e a QU (RC) rispettivamente il Per_4
6.9.2011 e il 30.7.2016; che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena, con provvedimento del 23.3.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.7.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Parte_1 CP_1
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 23.3.2023 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione 4 / 4
consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 celebrato in data 10.7.2009 in Gioia Tauro (RC), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Gioia Tauro, atto n. 16, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1636/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in Sinalunga, Viale
Trieste n. 142, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Domenico Maria Atteritano, presso il cui studio in Gioia Tauro (RC), Via Mascagni n. 1, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.7.2025, per , l'Avv. Simona Ristori e per , l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Domenico Maria Atteritano, hanno concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. a conferma delle pattuizioni già concordate in sede di separazione, i figli minori resteranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori e resteranno prevalentemente collocati presso il domicilio materno, attualmente sito in Montepulciano (SI), Fraz. Abbadia, Via Pertini
n. 49, ove manterranno la propria residenza.
2. quanto alle modalità dell'affido condiviso, secondo gli accordi assunti in sede di separazione, i figli potranno trascorrere con il padre un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché un giorno infrasettimanale con pernottamento, orientativamente il Mercoledì. Resta inteso che, nei giorni di spettanza del SI. , lo CP_1 stesso avrà cura di accompagnarli a scuola al mattino, di prelevarli all'uscita, nonché di prelevarli e riaccompagnarli presso il domicilio materno. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale ed i giorni dal 26 al 31 Dicembre, e con l'altro genitore la Vigilia di Natale e i giorni dal 1 al 6
Gennaio. Durante le festività pasquali, gli stessi trascorreranno ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, oltre a due giorni con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, sempre salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà trascorrere con
i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno.
Sul punto, considerato che ad oggi il SI. vive a Gioia Tauro e che dei figli si occupa CP_1 ormai in via esclusiva la SI.ra , il regime di frequentazione concordato in sede di Parte_1 separazione potrà attuarsi se e quando il SI. deciderà di avvicinarsi al luogo di CP_1 residenza dei figli. Sino ad allora, lo stesso comunicherà con congruo preavviso alla SI.ra
i periodi che intende trascorre insieme ai ragazzi e le relative modalità, il tutto Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
3. allo stato, tenuto conto che il SI. è in cerca di nuova occupazione, lo stesso si CP_1 impegna a versare alla SI.ra la somma mensile di Euro 400,00 già pattuita in sede di Parte_1 separazione a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di deposito del ricorso per separazione (15.02.2023) e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli come da protocollo di Codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, comprese quelle già concordate in sede di separazione. In merito all'assegno unico e universale per i figli di cui al DL 21/12/2021 n. 230, le parti 3 / 4
concordemente stabiliscono che l'importo spettante sia percepito al 100% dalla SI.ra
; Parte_1
Per_ 4. le parti ribadiscono altresì che il TO resterà affidato alla SI.ra , mentre Parte_1
Pers il cane resterà affidato al SI. , con reciproco impegno a formalizzare, ove CP_1 necessario, i trasferimenti delle relative titolarità;
5. rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento e dichiarano di aver regolato ogni questione economica tra gli stessi intercorrente;
6. i coniugi prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente;
7. le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 8.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.5.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che avevano contratto matrimonio in data 10.7.2009 in Gioia Tauro (RC), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gioia Tauro, Atto n. 16, parte II, Serie A, anno 2009, Per_ e che dal matrimonio erano nati i figli e a QU (RC) rispettivamente il Per_4
6.9.2011 e il 30.7.2016; che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena, con provvedimento del 23.3.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.7.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Parte_1 CP_1
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 23.3.2023 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione 4 / 4
consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 celebrato in data 10.7.2009 in Gioia Tauro (RC), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Gioia Tauro, atto n. 16, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi