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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13405/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Convenuto
È presente l'Avv. Giuseppe MEGLIO per parte ricorrente il quale chiede che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13405 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 Addì ______________
MEGLIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio di questi, in Palermo, Corso Calatafimi 377; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_2
______________________
[...]
Il Cancelliere
- Convenuto non costituito -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere da Gennaio 2025;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/01/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della visita di revisione (31/01/2019).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per le suddette prestazioni.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
20/09/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio e ne va, CP_1
quindi, dichiarata la contumacia.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 26/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che , Parte_1
“57enne alla data della visita del (14/07/2023), ora 59enne presenta: obesità con quadro di
osteoporosi ed artrosi del rachide d.l., pregressa [2012] nefrectomia dx per K, con rene
superstite integro, sindrome ansioso depressiva di grado medio, OSAS con uso di CPAP
nelle ore notturne.
E ha concluso che “le predette infermità in atto comportano una riduzione della capacità
lavorativa generica del 75% dal GENNAIO 2025, stante la recente [06/05/2025] diagnosi di
OSAS e la recente prescrizione di CPAP nelle ore notturne “.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di Parte_1
assistenza, a decorrere da Gennaio 2025.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato
invalidante, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare
integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_1
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13405/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Convenuto
È presente l'Avv. Giuseppe MEGLIO per parte ricorrente il quale chiede che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13405 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 Addì ______________
MEGLIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio di questi, in Palermo, Corso Calatafimi 377; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_2
______________________
[...]
Il Cancelliere
- Convenuto non costituito -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere da Gennaio 2025;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/01/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della visita di revisione (31/01/2019).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per le suddette prestazioni.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
20/09/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio e ne va, CP_1
quindi, dichiarata la contumacia.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 26/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che , Parte_1
“57enne alla data della visita del (14/07/2023), ora 59enne presenta: obesità con quadro di
osteoporosi ed artrosi del rachide d.l., pregressa [2012] nefrectomia dx per K, con rene
superstite integro, sindrome ansioso depressiva di grado medio, OSAS con uso di CPAP
nelle ore notturne.
E ha concluso che “le predette infermità in atto comportano una riduzione della capacità
lavorativa generica del 75% dal GENNAIO 2025, stante la recente [06/05/2025] diagnosi di
OSAS e la recente prescrizione di CPAP nelle ore notturne “.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di Parte_1
assistenza, a decorrere da Gennaio 2025.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato
invalidante, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare
integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_1
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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