Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2017, n. 12556
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Sentenza 18 maggio 2017

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Il diritto all’indennità di posizione organizzativa previsto dal combinato disposto degli artt. 20, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 1 e 2, del c.c.n.l. comparto sanità del 7 aprile 1999, sorge solo all’esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva, desumendosi dalle citate disposizioni l’inesistenza di un obbligo incondizionato all’istituzione di posizioni organizzative da parte delle aziende e degli enti di comparto. Ne consegue l’esclusione di un danno da perdita di “chance” prima della dell’adozione della delibera di costituzione della posizione organizzativa, nonché l’irrilevanza di eventuali atti preparatori endo-procedimentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2017, n. 12556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12556
    Data del deposito : 18 maggio 2017

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