Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.4678 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4678/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
BRESSANI SARA, con elezione di domicilio in presso avv. BRESSANI SARA;
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli Parte_2 C.F._2
avv. BERGONZI PERRONE MARCELLO, con elezione di domicilio in VIALE
BRENTA 7 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BERGONZI PERRONE
MARCELLO;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
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Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in data 22.5.2025 di seguito riportate
CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia, pronunciare sentenza di modifica delle condizioni di divorzio tra i sig. e , alle Parte_1 Parte_2
seguenti CONDIZIONI 1) revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio a favore della IG.ra , 2) il sig. verserà alla IG.ra Pt_2 Pt_1
, anche in più tranches, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2030, Pt_2
la somma omnicomprensiva di € 60.000,00 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa creditoria della stessa, per il contributo al mantenimento fino ad oggi maturato a suo favore e come sollecitato dalla resistente tramite raccomandata dell'11.10.2024, riscontrata e contestata dal ricorrente in data 06.11.2024; 3) con il ricevimento della suddetta somma, la sig.ra nulla avrà più pretendere dal IG. a Pt_2 Pt_1
nessun titolo e/o ragione relativamente agli importi dovuti dallo stesso quale mantenimento a suo favore, fino ad oggi maturati, per qualsivoglia titolo o causale;
4) all'integrale ricezione della somma che precede, la sig.ra si impegna ad Pt_2
acquistare ed intestare ai figli, entro 6 mesi dal ricevimento dell'importo, n. 2 (due) immobili (e cioè: un mono/bilocale ciascuno, di pari valore) che verranno locati, e la loro rendita verrà percepita dalla IG.ra natural durante. Se la sig.ra Parte_3
non rispetterà il suddetto impegno di acquistare, ed intestare ai figli n. 2 Pt_2
immobili con la somma sopraddetta ricevuta dal quale arretrato di contributo Pt_1
al mantenimento, dovrà restituire all'ex coniuge, quale penale, € 60.000,00; 5)
l'immobile sito in Voghera, Via Emilia, adibito ad attuale abitazione del ricorrente, unitamente al box pertinenziale sito in Voghera, in via Bidone, verranno intestati ai due figli, mediante donazione da rogitarsi presso il Notaio di Voghera entro Tes_1
la fine del mese di luglio 2025, e il IG. si riserva sui suddetti immobili il Pt_1
diritto usufrutto e/o diritto di abitazione;
6) parimenti, l'altro box di proprietà del IG.
sito in Voghera, in Via Gramsci, verrà intestato ai due figli mediante Pt_1
2 donazione da rogitarsi presso il Notaio di Voghera entro la fine del mese di Tes_1
luglio 2025, e il IG. si riserverà su di essi immobili il diritto usufrutto e/o Pt_1
diritto di abitazione;
7) parimenti, l'appartamento sito in Voghera, in Via Generale
Dalla Chiesa, ove attualmente vive la madre del IG. , e per il quale vi è un Pt_1
contratto di vendita ad affitto a riscatto, verrà acquistato successivamente, e non oltre giorni 60 (sessanta) la vendita dell'appartamento intestato al IG. , sito in Pt_1
Milano, in Via Delle Genziane n. 3, e tale immobile in Voghera verrà anch'esso intestato ai figli delle parti all'atto del rogito di acquisto, riservandosi l'usufrutto e/o il diritto di abitazione in favore della madre del IG. ; 8) il contributo al Pt_1
mantenimento in favore della figlia pari ad € 500,00, verrà bonificato in un conto Per_1
intestato alla ragazza, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (che si presume avvenga ad ottobre 2025); 9) il padre infine continuerà a versare in favore del figlio € 500,00 sul suo conto personale, riducendolo poi a € 250,00 se e quando Per_2
il contratto lavorativo del figlio verrà confermato così da aumentare la sua entrata economica;
10) le spese straordinarie a favore dei figli resteranno in capo a ciascuno dei genitori nella misura del 50%, sempre fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. 11) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 21.5.2025 hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni per la modifica della sentenza del 03.10.2016, n. 1473/16 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come sopra riportato.
Sulla base degli atti e dei documenti di causa devono condividersi le conclusioni rassegnate dalle parti anche in merito ai figli e, visto l'accordo raggiunto dalle parti,
è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe
1) a modifica della sentenza del 03.10.2016, n. 1473/16 di questo Tribunale, recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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