Articolo 7 della Legge di guerra
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 settembre 1938
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Versione
30 gennaio 1941
Art. 7.

(Deroga alle disposizioni sul trattamento delle persone di nazionalita' nemica).

((Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, puo' essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalita' nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell'art. 3 di questa legge, abbiano o abbiano avuto la nazionalita' dello Stato nemico.

Con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, puo' essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalita' nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5))
Entrata in vigore il 30 gennaio 1941
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