CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2026, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13761/2022 R.G. proposto da: ZO RR, MA LO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI RANA, ANDREA CAPOBIANCO;
- ricorrenti -
contro COMUNE DI MANDURIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO ROMEO;
- controricorrente -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. DARIO CONTE - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere - Oggetto: EN locali – risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per omessa predisposizione servizio mensa Civile Sent. Sez. L Num. 8055 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 01/04/2026 RGN 13761/2022 Pag.2 avverso la sentenza n. 65/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 04/02/2022 R.G.N. 303/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato VITTORIO ROMEO. FATTI DI CAUSA 1. ZO RO e MM MA, dipendenti del Comune di Manduria, premesso che sino alla Delibera del Commissario Straordinario n. 132 del 26/11/2012 - istitutiva del Regolamento “Per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente”- pur a fronte di una attività lavorativa protrattasi dalla mattina sino alle ore pomeridiane con pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti, non avevano mai beneficiato di un servizio mensa né, men che meno, avevano mai ricevuto i c.d. ticket “buoni pasto” (dal valore nominale di euro 5,29) così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 45 e 46 CCNL 14/9/2000, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, commisurato proprio al controvalore economico dei buoni pasto non erogati, per essersi la PA resa inadempiente ad un preciso obbligo su di essa gravante ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. 2. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e condannato il Comune al pagamento di euro 2.158,32 in favore del RO e di euro 1.507,65 in favore della MA. 3. Decidendo sull’impugnazione del Comune di Manduria, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’azionata domanda. Superata la questione della prescrizione estintiva, la Corte territoriale riteneva insussistenti l’obbligo del Comune di Manduria di predisporre un RGN 13761/2022 Pag.3 servizio mensa o di concedere dei buoni pasto e il corrispondente diritto soggettivo dei lavoratori. In particolare, escludeva che le norme pattizie invocate deponessero nel senso della vincolatività tanto della predisposizione del servizio mensa quanto della alternativa corresponsione dei buoni pasto, avendo solo previsto la facoltà di istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio mensa o, in alternativa, di corrispondere il buono sostitutivo. Aggiungeva inoltre che i ricorrenti non avevano neppure dimostrato la disponibilità da parte del Comune delle risorse finanziarie necessarie per l’istituzione del servizio 4. ZO RO ed MM MA hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Manduria si è difeso con controricorso e ha depositato memoria. 5. Con ordinanza interlocutoria del 18 luglio 2025 questa Corte, rilevato che la questione posta dal ricorso riguardasse, in primis, l’interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli EN territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” o “devono” provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto e ritenuto che occorresse valutare se l’istituzione del servizio mensa o - in alternativa - l’erogazione del buono pasto dovessero essere oggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce, del proprio assetto organizzativo, oltre che delle proprie risorse economico finanziarie (non potendosi, quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista) oppure se, per converso, l’erogazione costituisse, in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali, questione avente valenza nomofilattica, ha disposto rinviarsi la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. 6. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. RGN 13761/2022 Pag.4 7. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 per il personale del comparto enti locali e assume, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere il diritto soggettivo del dipendente a percepire il buono pasto in presenza delle condizioni di orario richieste dalla stessa contrattazione collettiva. Sostengono i ricorrenti che l’art. 45 del citato CCNL, nella parte in cui prevede che gli enti in relazione alle risorse disponibili «possono istituire mense di servizio o in alternativa … attribuire al personale buoni pasto sostitutivi previo confronto con le organizzazioni sindacali», va interpretato nel senso che l’obbligazione deve essere in ogni caso adempiuta e la scelta riguarda unicamente le modalità, nel senso che è rimessa all’ente la decisione tra l’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione del ticket. Aggiungono che la diversa interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale finisce per mortificare del tutto le esigenze del personale che, per esclusive ragioni di servizio e per volontà datoriale, è costretto a prestare attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane. Lamentano ancora l’erroneità della pronuncia quanto al riparto degli oneri probatori e rileva che, in ragione del principio della “vicinanza della prova”, l’impossibilità per ragioni finanziarie di predisporre il servizio mensa e di erogare i buoni pasto doveva essere dimostrata in giudizio dall’ente locale. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 3. Per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali l’istituzione del servizio mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi dello stesso sono disciplinate, ratione temporis, dall’art. 45 del CCNL 14.9.2000, applicabile alla fattispecie oggetto di causa. La disposizione in parola prevede, al comma 1 e per quel che qui rileva, che RGN 13761/2022 Pag.5 «Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali». La disciplina è rimasta nella sostanza invariata anche all’esito della disapplicazione disposta dal CCNL 16.11.2022, che l’ha sostituita con quella dettata dall’art. 35, il cui primo comma ricalca il testo previgente, al quale è sovrapponibile quanto alla previsione delle condizioni che devono ricorrere per l’istituzione del servizio (recita, infatti, il citato art. 35: «Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali»). 3.1. Diversamente si esprimeva, invece, il d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, di recepimento dell’accordo 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali, il cui art. 12, stabiliva che «Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati». 3.2. Il tenore letterale della clausola oggetto di interpretazione non è tale da sorreggere la tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui, fermo il diritto del dipendente ad usufruire del trattamento assistenziale, la facoltatività concessa all’ente riguarderebbe unicamente le modalità di adempimento dell’obbligazione, ossia la scelta fra l’istituzione della mensa aziendale o la corresponsione del buono pasto sostitutivo del servizio. Si tratta, infatti, di un’esegesi che mortifica del tutto il significato delle parole utilizzate nella disposizione in rilievo e perviene ad un esito interpretativo non rispettoso della volontà delle parti stipulanti, chiaramente indirizzata a bilanciare la tutela del lavoratore pubblico con le esigenze di carattere finanziario dell’amministrazione locale. RGN 13761/2022 Pag.6 3.3. Quanto al primo aspetto basterà sottolineare che il verbo servile “possono” utilizzato dalle parti collettive si collega ad entrambi i predicati verbali che figurano nella disposizione, e, quindi, prima ancora che all’attribuzione del buono pasto, significativamente qualificato come sostitutivo, alla istituzione stessa del servizio, che, di conseguenza, non è prevista come obbligatoria, bensì come frutto di una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione, condizionata dalla disponibilità delle necessarie risorse nonché dal previo confronto sindacale. È, poi, significativo rimarcare la differenza dei termini utilizzati rispetto a quelli che figurano nella disciplina antecedente alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, che conteneva un preciso impegno a carico dell’ente territoriale, impegno al quale non fa cenno alcuno la clausola oggetto di interpretazione che, lo si ribadisce, prevede la sola possibilità dell’istituzione, alla quale è poi condizionata anche la previsione della obbligazione alternativa della corresponsione del buono pasto. D’altro canto è agevole osservare che se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, la possibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valore equivalente, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con la previsione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, e non avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplina contrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stesso contratto collettivo, al successivo art. 46, prevede una equivalenza dei costi a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazioni alternative ( recita, infatti, l’art. 46 «Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente», che a sua volta prevede che «Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita RGN 13761/2022 Pag.7 direttamente dall’ente»). La previsione di compatibilità dei costi con le risorse finanziarie a disposizione dell’ente si giustifica, pertanto, proprio in ragione del carattere non assoluto, bensì condizionato, di entrambe le obbligazioni alternative. 3.4. In via conclusiva, i plurimi argomenti evidenziati nei punti che precedono inducono il Collegio a ritenere che la disposizione contrattuale debba essere interpretata, come sollecitato dall’ufficio della Procura Generale, nei medesimi termini già indicati da questa Corte in relazione all’analoga disciplina dettata per il comparto sanità dall’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, in ordine alla quale si è detto che “con la formula adottata («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive...») la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili” (Cass. n. 25622/2023 che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013). 3.5. L’esegesi della contrattazione collettiva che la Corte territoriale ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda si sottrae, dunque, alle critiche mosse dai ricorrenti e tanto basta per respingere il ricorso, giacché, una volta esclusi il diritto soggettivo dei dipendenti all’istituzione del servizio e la correlata obbligazione dell’ente territoriale, diviene irrilevante la questione inerente all’onere di allegazione e prova delle disponibilità finanziare, essendo incontestato fra le parti che la realizzazione delle condizioni richieste dalla disciplina contrattuale si è avuta solo a partire dal marzo 2012. 4. La novità della questione giuridica attinente all’interpretazione del citato art. 45 CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed RGN 13761/2022 Pag.8 Autonomie Locali, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CA TA NN Di NT
- ricorrenti -
contro COMUNE DI MANDURIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO ROMEO;
- controricorrente -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. DARIO CONTE - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere - Oggetto: EN locali – risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per omessa predisposizione servizio mensa Civile Sent. Sez. L Num. 8055 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 01/04/2026 RGN 13761/2022 Pag.2 avverso la sentenza n. 65/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 04/02/2022 R.G.N. 303/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato VITTORIO ROMEO. FATTI DI CAUSA 1. ZO RO e MM MA, dipendenti del Comune di Manduria, premesso che sino alla Delibera del Commissario Straordinario n. 132 del 26/11/2012 - istitutiva del Regolamento “Per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente”- pur a fronte di una attività lavorativa protrattasi dalla mattina sino alle ore pomeridiane con pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti, non avevano mai beneficiato di un servizio mensa né, men che meno, avevano mai ricevuto i c.d. ticket “buoni pasto” (dal valore nominale di euro 5,29) così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 45 e 46 CCNL 14/9/2000, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, commisurato proprio al controvalore economico dei buoni pasto non erogati, per essersi la PA resa inadempiente ad un preciso obbligo su di essa gravante ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. 2. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e condannato il Comune al pagamento di euro 2.158,32 in favore del RO e di euro 1.507,65 in favore della MA. 3. Decidendo sull’impugnazione del Comune di Manduria, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’azionata domanda. Superata la questione della prescrizione estintiva, la Corte territoriale riteneva insussistenti l’obbligo del Comune di Manduria di predisporre un RGN 13761/2022 Pag.3 servizio mensa o di concedere dei buoni pasto e il corrispondente diritto soggettivo dei lavoratori. In particolare, escludeva che le norme pattizie invocate deponessero nel senso della vincolatività tanto della predisposizione del servizio mensa quanto della alternativa corresponsione dei buoni pasto, avendo solo previsto la facoltà di istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio mensa o, in alternativa, di corrispondere il buono sostitutivo. Aggiungeva inoltre che i ricorrenti non avevano neppure dimostrato la disponibilità da parte del Comune delle risorse finanziarie necessarie per l’istituzione del servizio 4. ZO RO ed MM MA hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Manduria si è difeso con controricorso e ha depositato memoria. 5. Con ordinanza interlocutoria del 18 luglio 2025 questa Corte, rilevato che la questione posta dal ricorso riguardasse, in primis, l’interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli EN territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” o “devono” provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto e ritenuto che occorresse valutare se l’istituzione del servizio mensa o - in alternativa - l’erogazione del buono pasto dovessero essere oggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce, del proprio assetto organizzativo, oltre che delle proprie risorse economico finanziarie (non potendosi, quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista) oppure se, per converso, l’erogazione costituisse, in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali, questione avente valenza nomofilattica, ha disposto rinviarsi la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. 6. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. RGN 13761/2022 Pag.4 7. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 per il personale del comparto enti locali e assume, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere il diritto soggettivo del dipendente a percepire il buono pasto in presenza delle condizioni di orario richieste dalla stessa contrattazione collettiva. Sostengono i ricorrenti che l’art. 45 del citato CCNL, nella parte in cui prevede che gli enti in relazione alle risorse disponibili «possono istituire mense di servizio o in alternativa … attribuire al personale buoni pasto sostitutivi previo confronto con le organizzazioni sindacali», va interpretato nel senso che l’obbligazione deve essere in ogni caso adempiuta e la scelta riguarda unicamente le modalità, nel senso che è rimessa all’ente la decisione tra l’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione del ticket. Aggiungono che la diversa interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale finisce per mortificare del tutto le esigenze del personale che, per esclusive ragioni di servizio e per volontà datoriale, è costretto a prestare attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane. Lamentano ancora l’erroneità della pronuncia quanto al riparto degli oneri probatori e rileva che, in ragione del principio della “vicinanza della prova”, l’impossibilità per ragioni finanziarie di predisporre il servizio mensa e di erogare i buoni pasto doveva essere dimostrata in giudizio dall’ente locale. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 3. Per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali l’istituzione del servizio mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi dello stesso sono disciplinate, ratione temporis, dall’art. 45 del CCNL 14.9.2000, applicabile alla fattispecie oggetto di causa. La disposizione in parola prevede, al comma 1 e per quel che qui rileva, che RGN 13761/2022 Pag.5 «Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali». La disciplina è rimasta nella sostanza invariata anche all’esito della disapplicazione disposta dal CCNL 16.11.2022, che l’ha sostituita con quella dettata dall’art. 35, il cui primo comma ricalca il testo previgente, al quale è sovrapponibile quanto alla previsione delle condizioni che devono ricorrere per l’istituzione del servizio (recita, infatti, il citato art. 35: «Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali»). 3.1. Diversamente si esprimeva, invece, il d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, di recepimento dell’accordo 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali, il cui art. 12, stabiliva che «Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati». 3.2. Il tenore letterale della clausola oggetto di interpretazione non è tale da sorreggere la tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui, fermo il diritto del dipendente ad usufruire del trattamento assistenziale, la facoltatività concessa all’ente riguarderebbe unicamente le modalità di adempimento dell’obbligazione, ossia la scelta fra l’istituzione della mensa aziendale o la corresponsione del buono pasto sostitutivo del servizio. Si tratta, infatti, di un’esegesi che mortifica del tutto il significato delle parole utilizzate nella disposizione in rilievo e perviene ad un esito interpretativo non rispettoso della volontà delle parti stipulanti, chiaramente indirizzata a bilanciare la tutela del lavoratore pubblico con le esigenze di carattere finanziario dell’amministrazione locale. RGN 13761/2022 Pag.6 3.3. Quanto al primo aspetto basterà sottolineare che il verbo servile “possono” utilizzato dalle parti collettive si collega ad entrambi i predicati verbali che figurano nella disposizione, e, quindi, prima ancora che all’attribuzione del buono pasto, significativamente qualificato come sostitutivo, alla istituzione stessa del servizio, che, di conseguenza, non è prevista come obbligatoria, bensì come frutto di una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione, condizionata dalla disponibilità delle necessarie risorse nonché dal previo confronto sindacale. È, poi, significativo rimarcare la differenza dei termini utilizzati rispetto a quelli che figurano nella disciplina antecedente alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, che conteneva un preciso impegno a carico dell’ente territoriale, impegno al quale non fa cenno alcuno la clausola oggetto di interpretazione che, lo si ribadisce, prevede la sola possibilità dell’istituzione, alla quale è poi condizionata anche la previsione della obbligazione alternativa della corresponsione del buono pasto. D’altro canto è agevole osservare che se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, la possibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valore equivalente, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con la previsione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, e non avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplina contrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stesso contratto collettivo, al successivo art. 46, prevede una equivalenza dei costi a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazioni alternative ( recita, infatti, l’art. 46 «Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente», che a sua volta prevede che «Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita RGN 13761/2022 Pag.7 direttamente dall’ente»). La previsione di compatibilità dei costi con le risorse finanziarie a disposizione dell’ente si giustifica, pertanto, proprio in ragione del carattere non assoluto, bensì condizionato, di entrambe le obbligazioni alternative. 3.4. In via conclusiva, i plurimi argomenti evidenziati nei punti che precedono inducono il Collegio a ritenere che la disposizione contrattuale debba essere interpretata, come sollecitato dall’ufficio della Procura Generale, nei medesimi termini già indicati da questa Corte in relazione all’analoga disciplina dettata per il comparto sanità dall’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, in ordine alla quale si è detto che “con la formula adottata («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive...») la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili” (Cass. n. 25622/2023 che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013). 3.5. L’esegesi della contrattazione collettiva che la Corte territoriale ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda si sottrae, dunque, alle critiche mosse dai ricorrenti e tanto basta per respingere il ricorso, giacché, una volta esclusi il diritto soggettivo dei dipendenti all’istituzione del servizio e la correlata obbligazione dell’ente territoriale, diviene irrilevante la questione inerente all’onere di allegazione e prova delle disponibilità finanziare, essendo incontestato fra le parti che la realizzazione delle condizioni richieste dalla disciplina contrattuale si è avuta solo a partire dal marzo 2012. 4. La novità della questione giuridica attinente all’interpretazione del citato art. 45 CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed RGN 13761/2022 Pag.8 Autonomie Locali, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CA TA NN Di NT