Art. 40. (Disposizioni finali) 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/09/2010, n. 20235Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere - Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22264/2006 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. FUSILLO MATTEO, che la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata per atto del notaio Nicola Atlante il 7.10.09, rep. 31926; - ricorrente - contro \DE GO I\, elettivamente …Leggi di più...
- art. 31, comma 1, della legge n. 414 del 1991·
- applicabilità della nuova regolamentazione·
- fondamento·
- rispetto del principio "pro rata"·
- contributo annuo convenzionale·
- iscritti alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali·
- ammissibilità·
- al momento della maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità·
- adozione di atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico·
- sussistenza·
- riferimento temporale·
- contributi integrativi·
- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata·
- modalità di calcolo·
- enti previdenziali privatizzati