Articolo 40 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 39
Versione
1 gennaio 1992
Art. 40. (Disposizioni finali) 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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