Decreto cautelare 26 novembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Circolo Didattico -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensiva
1) Decreto di assegnazione delle ore di sostegno relativo all’a.s. 2025/2026;
2) Piano Educativo Individualizzato relativo all’a.s. 2025/2026;
3) Ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno e del Circolo Didattico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 13 novembre 2025 e depositato il successivo 18 novembre i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore-OMISSIS- - frequentante la -OMISSIS- classe della scuola primaria e affetto da patologia che ha determinato il riconoscimento della situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - lamentano che il PEI adottato per l’a.s. 2025/2026, le cui prescrizioni sono state recepite nel decreto di assegnazione delle ore di sostegno da parte del Dirigente Scolastico, ha illegittimamente riconosciuto al minore solo 22 ore di sostegno a fronte di 29 ore curricolari. Chiedono pertanto – oltre all’annullamento previa sospensiva degli atti in epigrafe indicati - l’assegnazione dell’insegnante di sostegno “ per le complessive 29 ore scolastiche di modo da consentire allo stesso la frequenza integrale delle lezioni; in subordine, per almeno 25 ore settimanali rapportate all’attuale periodo di effettiva presenza in classe ”, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza, nonché il risarcimento dei danni.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso a cagione della sua infondatezza.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, previo avviso, la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata.
4. Giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente ribadito che “ il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie " (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5127).
5. Il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente oggetto di modifica legislativa (ad opera del d.lgs. 96 del 2019, che ha riformulato l'art. 10 del d.lgs. 66 del 2017) si compone di più momenti e di più atti, tra i quali le "proposte" del G.L.O.H. ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). In particolare, il P.E.I. costituisce uno degli strumenti essenziali per garantire l'effettività del diritto all'istruzione e all'integrazione dei minori diversamente abili. In base alla normativa vigente, le ore di insegnamento di sostegno attribuibili allo studente in situazione di handicap devono infatti essere individuate - non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche avuto riguardo alle concrete modalità di prestazione dell’assistenza, adeguate alla patologia di cui è affetto l’alunno - esclusivamente tramite il PEI, ex lege affidato ad una apposita equipe multidisciplinare, cui spetta il compito “ di formulare le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l'intervento di sostegno ai bisogni specifici dell'alunno interessato ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 26 maggio 2020, n. 1991). Il P.E.I., secondo costante orientamento giurisprudenziale, deve essere tempestivamente adottato dall'amministrazione scolastica al fine di garantire con pienezza il diritto allo studio del disabile, rappresentando l’unico documento tecnico deputato, in ragione della particolare e qualificata composizione dell’equipe cui è affidata la sua redazione, alla quantificazione delle ore attribuibili in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore; attraverso il citato documento, sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, vengono individuati gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
A sua volta l'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017, evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, " le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, ...la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 ".
6. Dal delineato assetto normativo emerge che il G.L.O. rappresenta il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore di sostegno necessarie all'alunno diversamente abile, in base all'analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell'esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno; pertanto, tenuto conto del ruolo cruciale svolto da tale gruppo nella quantificazione delle ore di sostegno – “ il PEI non può disattendere dette prescrizioni ponendosi in contrasto con quanto prescritto dal GLHO in termini di ore di sostegno scolastico ed assistenza educativa da assegnare al minore, salvo che nel PEI vengano svolte accurate controdeduzioni comunque di carattere tecnico medico legali e specialistiche, corredate da una motivazione particolarmente approfondita delle ragioni neuropsichiatriche, mediche e psicoterapeutiche che inducano a discostarsi, anche parzialmente, da quanto prescritto dal competente GLHO ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 settembre 2020, n. 9312).
7. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve rilevarsi che il numero di ore di sostegno concretamente assegnate al minore è inferiore rispetto all'orario scolastico (22 ore su 29) e, comunque, alle ore effettive di presenza a scuola (25) e che tuttavia, nel P.E.I. adottato per il corrente anno, difetta in toto l’indicazione di specifiche ragioni che giustifichino, a fronte della grave disabilità da cui è affetto il minore, l’attribuzione di un numero contenuto di ore di sostegno; tale assegnazione risulta pertanto immotivata, oltre che intrinsecamente contraddittoria (considerato che il medesimo P.E.I. qualifica le 22 ore settimanali assegnate come “ non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi didattici e disciplinari ”) e contrastante con l’assetto evidenziato dal LO (cfr. verbale prot. 7271 del 14 novembre 2025, ove si legge che l’alunno “ ha ancora bisogno del supporto dell’insegnante per organizzarsi e mantenere l’attenzione e la motivazione … necessita di stimolazioni costanti per esprimersi in modo più strutturato e funzionale ”).
8. Sulla base di tali premesse, il Collegio riscontra la fondatezza delle doglianze articolate da parte ricorrente con riguardo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che conseguentemente dev'essere annullato, con l'obbligo dell'Amministrazione di ripronunciarsi sull'assegnazione delle ore di sostegno a beneficio del minore, da parametrare alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del disabile senza che limiti di organico o di bilancio possano incidere su tale valutazione, nel termine di quindici giorni comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza.
9. Inoltre, in accoglimento dell’esplicita richiesta di parte ricorrente, tenuto conto dell’esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale in ragione della natura degli interessi coinvolti, si nomina sin d'ora commissario ad acta (per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra assegnato) il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR (con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio) il quale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente, porrà in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione della presente sentenza, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell'amministrazione inadempiente, sulla quale graveranno altresì gli oneri delle prestazioni commissariali eventualmente svolte in quanto sussumibili “ nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall'art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2021, n. 55).
10. Va invece rigettata la richiesta volta ad ottenere il risarcimento dei danni “ conseguenti all’ingiusto pregiudizio patito dal minore per la violazione del suo diritto all’inclusione scolastica nella misura che sarà ritenuta equa dall’On.le Tribunale Amministrativo adito, parametrata ad ogni mese di mancata fruizione dell’assistenza dell’insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario scolastico risarcitoria ” (ricorso, pag. 5) atteso che:
- la tempestiva decisione a mezzo di sentenza in forma semplificata della domanda giudiziale incardinata dalla parte è tale da elidere il danno per il prosieguo dell'anno in corso;
- per la porzione di anno scolastico svolta sino ad ora, in disparte la brevità del periodo, va considerato che chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno è onerato della relativa prova, che va fornita nel caso concreto, non potendosi far discendere il danno in via generale ed astratta quale conseguenza connessa automaticamente all'evento (cfr. in termini, TAR Campania, Salerno, sez, I, 27 novembre 2025, n. 1997); parte ricorrente non ha infatti in alcun modo assolto all’onere di allegazione (e tantomeno di prova) delle concrete conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dal minore disabile, nella sua sfera non patrimoniale, a causa dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle dovute, limitandosi a invocare sostanzialmente il diritto a una valutazione equitativa sul presupposto, non condivisibile, che il danno sussista “ in re ipsa ” (ricorso, pag. 6).
11. Stante la parziale soccombenza e tenuto conto della definizione della lite in sede cautelare, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PO, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | TO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.