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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4866/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MOLINO LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MOLINO LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 10340/2018 del 21/12/2018,
omologato con decreto Cron. n. 742/2019 del 28/01/2019 – R.G. 2820/2018 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Persona_2
1 nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti,
pertanto nulla si dispone a titolo di contributo di sostentamento;
- il padre da parte sua, conferma il proprio impegno a sostenere economicamente, sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica,
il figlio maggiorenne , e la madre da parte sua, conferma la Persona_2
propria disponibilità all'aiuto economico in caso di necessità o di particolari situazioni (viaggi, corsi di formazione e studio).
Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 sec. comma cpc, i ricorrenti confermano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte,
prestando si d'ora acquiescienza all'emananda sentenza”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in atti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con decreto di fissazione udienza del 30/10/2024, il Giudice relatore ha disposto che le parti chiarissero la situazione economica riguardante i figli e , data l'età adulta, e, in caso della di loro mancata Per_1 Per_2
2 autosufficienza economica, illustrassero, inoltre, quale sia il contributo al mantenimento assunto da ciascun genitore;
con successive note scritte depositate in data 20/12/2024, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno modificato congiuntamente le condizioni precedentemente concordate di cui al ricorso e hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Tuscania (VT), in data Parte_1 CP_1
14/09/2002;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (VT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 30, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
3 parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4866/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MOLINO LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MOLINO LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 10340/2018 del 21/12/2018,
omologato con decreto Cron. n. 742/2019 del 28/01/2019 – R.G. 2820/2018 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Persona_2
1 nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti,
pertanto nulla si dispone a titolo di contributo di sostentamento;
- il padre da parte sua, conferma il proprio impegno a sostenere economicamente, sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica,
il figlio maggiorenne , e la madre da parte sua, conferma la Persona_2
propria disponibilità all'aiuto economico in caso di necessità o di particolari situazioni (viaggi, corsi di formazione e studio).
Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 sec. comma cpc, i ricorrenti confermano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte,
prestando si d'ora acquiescienza all'emananda sentenza”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in atti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con decreto di fissazione udienza del 30/10/2024, il Giudice relatore ha disposto che le parti chiarissero la situazione economica riguardante i figli e , data l'età adulta, e, in caso della di loro mancata Per_1 Per_2
2 autosufficienza economica, illustrassero, inoltre, quale sia il contributo al mantenimento assunto da ciascun genitore;
con successive note scritte depositate in data 20/12/2024, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno modificato congiuntamente le condizioni precedentemente concordate di cui al ricorso e hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Tuscania (VT), in data Parte_1 CP_1
14/09/2002;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (VT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 30, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
3 parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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